Ricorso n.23 del 7 aprile 2016 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 19 del 2016-05-11)
Avvocatura Generale dello Stato
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2 e 6, comma 1 della legge della Regione Toscana n. 5 del 27 gennaio 2016, recante disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali.
Si premette che con Delibera del 21.3.16, il Consiglio dei Ministri si e' determinato ad impugnare la legge della Regione Toscana n. 5 del 27 Gennaio 2016 nei termini e per le motivazioni di cui all'unita relazione del Ministro.
Nella suddetta relazione sono individuate le norme da impugnare, tra le quali e' menzionato, nella parte iniziale, l'art. 6, comma 2 della legge della Regione Toscana n. 5 del 27 gennaio 2016.
Dalla lettura della parte motiva della relazione, tuttavia, appare evidente l'intenzione di impugnare l'art. 6 comma 1, cui si riferiscono le censure sollevate, sicche' il richiamo al comma 2 dello stesso art. 6 deve intendersi quale refuso.
Per tale ragione, il presente atto di ricorso e' riferito, oltre che agli artt. 1 e 2 comma 2, all'art. 6 comma 1 l. 5/2016 della Regione Toscana.
Tanto premesso, il presente ricorso si affida ai seguenti argomenti:
1) Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s), per violazione delle norme interposte di cui alla direttiva 91/271/CE ed agli artt. 74 comma 1, lett. n) e 124 comma 6 del d.lgs. 152/2006 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
1.1) L'art. 1 della legge in epigrafe, enunciando l'oggetto della legge regionale, prevede: "In attuazione di quanto previsto all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed anche al fine di garantire una rapida esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica, la presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2".
L'art. 2 della stessa legge, dopo aver previsto - al comma 1 - che la Regione provveda all'adozione di un Piano stralcio dei piani d'ambito vigenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, specifica - in tale ultimo comma - che: "Il piano stralcio definisce, tenendo conto anche di eventuali ipotesi di revisione del perimetro degli agglomerati sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006, il programma degli interventi indifferibili ed urgenti di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di delle acque reflue urbane relativi agli scarichi di cui all'articolo 1, elencandone le priorita' e attestandone la copertura economico finanziaria. In particolare il piano stralcio specifica:
a) i termini di conclusione degli interventi, che non possono superare i tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, il termine del 31 dicembre 2021;
b) gli adempimenti necessari per la realizzazione di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma".
Infine, l'art. 6 comma 1 prevede: "La struttura regionale competente, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 [...] autorizza, in via provvisoria e in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 6, del medesimo regolamento emanato con D.P.R n. 59/2013, gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel piano stralcio".
1.2) Le norme sopra richiamate in combinato disposto si pongono, come subito si dira', in contrasto con l'art. 117 comma 1 e comma 2, lett. s), per violazione delle norme interposte di cui alla direttiva 91/271/CE ed agli artt. 74, comma 1, lett. n) e 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
Va premesso che la disciplina degli scarichi idrici, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, si colloca nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione ("la disciplina degli scarichi idrici, come piu' in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, e' ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato" (sent. nn. 44/2011, 187/2011).
Il legislatore statale ha disciplinato, nell'esercizio della propria competenza, la materia in argomento, al fine di dettare una disciplina unitaria ed omogenea su tutto il territorio nazionale, che superi gli interessi locali e regionali, introducendo standard minimi di tutela volti ad assicurare una protezione adeguata e non riducibile dell'ambiente, non derogabile dalle Regioni, neppure se a statuto speciale, o dalle Province autonome. (sentenze C. Cost. nn. 234 del 2010, n. 187 del 2011, n. 133 del 2012).
Segnatamente, tale disciplina, per quanto qui interessa, si rinviene nel D.lgs n. 152 dell'11 maggio 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
Le disposizioni regionali qui impugnate prevedono il rilascio di un'autorizzazione provvisoria allo scarico (art. 1: "la presente legge disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane, ... per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2 ... ") non solo per il tempo strettamente necessario all'adeguamento degli impianti di e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue, ma anche per la loro realizzazione (artt. 2 comma 2: "Il piano stralcio definisce ... il programma degli interventi ... di realizzazione ... degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione ..." e 6 comma 1: "La struttura regionale competente, ... autorizza ... gli scarichi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge per il periodo necessario alla realizzazione dei relativi interventi ...") ponendosi pertanto in contrasto con la normativa nazionale di riferimento.
L'articolo 124 del D.lgs n. 152/2006 - infatti - detta i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, prevedendo, al comma 6: "le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione".
Il presupposto dettato dalla normativa nazionale ai fini del rilascio delle autorizzazioni provvisorie e', dunque, che gli impianti di depurazione siano gia' realizzati, ancorche' non avviati, ovvero in attesa del completamento di interventi di potenziamento o adeguamento funzionale delle infrastrutture ad essi connessi.
Pertanto, la disciplina dettata dall'art. 124 comma 6 del D.lgs 152/2006 non trova applicazione nel caso dello scarico sprovvisto di impianto di depurazione e recapitante direttamente in un corpo idrico ricettore senza subire alcun trattamento.
1.3) Le norme regionali sopra indicate appaiono, inoltre, in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale all'articolo 74 comma 1, lett. n), dello stesso D.lgs. 152/2006.
Infatti, ai sensi di tale norma, per scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione [...]"
Di contro, dal combinato disposto degli articoli della legge regionale sopra richiamati, sembra derivare lo scarico diretto "in acque superficiali di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione, e superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marino costiere", e cio' per il tempo necessario alla realizzazione degli impianti di depurazione, determinando ripercussioni negative dovute all'inquinamento delle acque, in contrasto con la legislazione nazionale ed europea di cui alla direttiva 91/271/CE ed al D.lgs 152/2006, nonche' con un conseguente livello di protezione del bene ambientale senza dubbio deteriore rispetto a quello stabilito da tale normativa.
P.Q.M.
Si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme in rubrica.
Si producono le norme impugnate e, per estratto, copia conforme della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri, con allegata relazione.
Roma, 4 aprile 2016
Avvocato dello Stato: Russo