RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2007 , n. 23

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  maggio  2007  (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

(GU n. 20 del 23-5-2007) 
 
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 aprile 2007,
ha  approvato  il disegno di legge n. 513 dal titolo "Disposizioni in
favore  dell'esercizio  di attivita' economiche in siti di importanza
comunitaria  e  zone  di  protezione  speciale.  Norme  in materia di
edilizia  popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo.
Modifiche  alla  legge  regionale n. 10 del 2007", pervenuto a questo
Commissariato  dello  Stato,  al sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto speciale, il 23 aprile 2007.
    Il  provvedimento  legislativo,  oltre a disposizioni attinenti a
vari  settori  di  intervento  regionale,  quali  edilizia popolare e
convenzionata,  turismo,  urbanistica  e  demanio marittimo, contiene
anche  norme  volte  a  consentire  la  prosecuzione  e/o  l'avvio di
attivita' economiche nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle
Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alle Direttive del Consiglio
europeo   79/409/CEE  e  92/43/CEE,  una  parziale  disciplina  della
valutazione  di  incidenza in dette aree, nonche' norme in materia di
aree contigue ai parchi regionali.
    Nell'ambito del provvedimento, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 e
il   comma   2   dell'articolo   2   danno   adito   a   censure   di
incostituzionalita' per le motivazioni che di seguito si illustrano.
    L'articolo 1 recita come segue:
                              "Art. 1.
Disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti
                              SIC e ZPS
    1.  -  Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste
dall'articolo  5 del d. P.R. 8 settembre 1997 n. 357, sono attribuite
ai  comuni  nel  cui  territorio  insistono  i  siti  SIC  e  ZPS. Le
valutazioni  di  incidenza  che interessino siti SIC e ZPS, ricadenti
all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco.
    2. - Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio
e  dell'ambiente  le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera
pianificazione  comunale,  provinciale e territoriale, ivi compresi i
piani  agricoli  e  faunistico-venatori  che  non  sono  stati ancora
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  -  I  comuni  e  gli  enti  parco  sono tenuti ad adottare le
determinazioni  sulle  valutazioni  di  incidenza entro il termine di
sessanta  giorni.  Decorso  il  predetto  termine, la pronuncia sulla
valutazione   di   incidenza   e'   rilasciata   in  via  sostitutiva
dall'Assessorato  regionale  del territorio e dell'ambiente, che deve
adottarla  entro  il  successivo termine di sessanta giorni decorsi i
quali  la  determinazione  sulla  valutazione di incidenza si intende
adottata positivamente.
    4.  -  Nelle more dell'emanazione delle misure di conservazione e
dell'approvazione   dei   piani   di  gestione  previsti  dal  d.P.R.
n. 357/1997,   per   le  aree  designate  ai  sensi  delle  direttive
n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, al fine di non penalizzare le attivita'
economiche,  sono consentiti il rilascio delle autorizzazioni e delle
concessioni, nonche' il proseguimento e l'ampliamento delle attivita'
esistenti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
    5. - Gli interventi all'interno dei centri abitati, delimitati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ricadenti  in  zone  SIC  e  ZPS,  non sono soggetti a valutazioni di
incidenza".
    Al  riguardo,  si ritiene innanzitutto utile riassumere il quadro
normativo  europeo  di  riferimento da cui originano i SIC e le ZPS e
quello normativo statale di attuazione.
    La   Direttiva  del  Consiglio  92/43/CEE  del  21  maggio  1992,
denominata "Habitat", finalizzata alla conservazione della diversita'
biologica  esistente nel territorio dell'Unione ed alla tutela di una
serie di ambienti e di specie animali e vegetali particolarmente rari
ha  previsto  la  costituzione  della  rete  ecologica  "Natura 2000"
composta   da   siti   appositamente   gestiti   per   preservare  la
biodiversita'.
    Tale  rete  ecologica  e'  costituita  dalle  "Zone di protezione
speciale"   (ZPS)   gia'   previste  dalla  Direttiva  del  Consiglio
79/409/CEE  del  2  aprile  1979, e da ambiti territoriali denominati
"Siti  di  importanza  comunitaria"  (SIC) destinati a divenire "Zone
speciali  di  conservazione"  (ZSC)  degli  habitat  naturali e delle
specie vegetali ed animali.
    Piu'  in  particolare le Zone speciali di conservazione sono siti
di  importanza comunitaria designati dagli Stati membri mediante atto
regolamentare, amministrativo e/o contrattuale (art. 1, lett. l).
    Secondo  l'articolo  4  della direttiva 92/43/CEE, il processo di
individuazione  delle  ZSC  prevede che ogni Stato membro proponga un
elenco  di  siti  di  importanza  comunitaria  alla Commissione e che
questa   elabori,   d'intesa   con  ciascuno  degli  Stati,  l'elenco
definitivo  dei SIC entro sei anni dalla notifica della direttiva. Lo
Stato  membro,  entro il termine di ulteriori sei anni, designa i SIC
selezionati come Zone speciali di conservazione.
    La  tutela  di  queste Zone speciali di conservazione e' definita
dall'art. 6  della  Direttiva  "habitat"  come  tutela  che gli Stati
membri  sono  obbligati  ad  assicurare  anche  ai SIC, atteso che il
citato   art. 4  prescrive  che  "Non  appena  il  sito  e'  iscritto
nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso e' soggetto alle
disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 6".
    I  paragrafi  2,  3 e 4 dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat"
recitano:
        2.  -  Gli  Stati  membri  adottano  le  opportune misure per
evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat
naturali  e  degli  habitat  di specie nonche' la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione  potrebbe  avere  conseguenze  significative per quanto
riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
        3.  -  Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e
necessario  alla  gestione  del  sito  ma  che  possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntivamente ad altri
piani   e  progetti,  forma  oggetto  di  una  opportuna  valutazione
dell'incidenza  che  ha  sul  sito  tenendo  conto degli obiettivi di
conservazione   del  medesimo.  Alla  luce  delle  conclusioni  della
valutazione  dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le
autorita'  nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o
progetto   soltanto   dopo  aver  avuto  la  certezza  che  esso  non
pregiudichera'  l'integrita' del sito in causa e, se del caso, previo
parere dell'opinione pubblica.
        4.   -   Qualora,   nonostante   conclusioni  negative  della
valutazione  dell'incidenza  sul  sito  e  in  mancanza  di soluzioni
alternative,  un  piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi  di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale  o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa
necessaria  per  garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia
tutelata.
    Lo  Stato membro informa la Commissione delle misure compensative
adottate.
    Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di
habitat  naturale  e/o una specie prioritaria, possono essere addotte
soltanto  considerazioni  connesse  con  la  salute  dell'uomo  e  la
sicurezza  pubblica  o  relative  a  conseguenze positive di primaria
importanza  per  l'ambiente  ovvero, previo parere della Commissione,
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".
    Per  le  ZSC  gia' designate, la direttiva prevede (art. 6, primo
comma)  la  predisposizione,  ove  necessario,  di  piani di gestione
specifici e/o integrati con altri piani di sviluppo, strumento questo
tuttavia  non  obbligatorio  poiche'  la  conservazione del sito puo'
essere assicurata anche da gia' esistenti strumenti di programmazione
e pianificazione.
    In  ogni caso, elemento cardine della conservazione del sito (sia
esso SIC o ZSC), secondo la Direttiva, e' la valutazione di incidenza
cui  ogni  intervento,  piano  o  progetto che possa avere un impatto
significativo  e'  subordinato,  potendo  essere autorizzato soltanto
dopo   che   sia   stata   verificata  l'assenza  di  pregiudizi  per
l'integrita' dell'area soggetta a tutela.
    Le  Zone  di  protezione speciale (ZPS), sono state individuate e
comunicate  alla  Commissione  europea  dagli  Stati  membri  e  sono
finalizzate alla conservazione di alcune specie di uccelli selvatici.
Anch'esse  sono  componenti  della rete "Natura 2000" e sono soggette
secondo  l'art. 7  della  Direttiva  Habitat  alle  medesime forme di
tutela e gestione previste per i SIC.
    Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 92/43/CEE con
il  d.P.R.  8 settembre 1997, n. 357, modificato dal d. P.R. 12 marzo
2003,  n. 120,  che  affida  alle  Regioni,  coordinate dal Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio la proposta dei Siti di
Importanza comunitaria (SIC) e la designazione degli stessi come Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) (art. 3).
    L'art. 4  del d.P.R. n. 357/1997 in merito alla gestione e tutela
dei SIC e delle ZSC stabilisce che:
        1. - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria le opportune
misure  per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat
di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono
state  designate,  nella  misura  in  cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del
presente regolamento.
        2.  -  Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sulla  base  di  linee  guida  per  la gestione delle aree della rete
"Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione, entro sei
mesi  della  loro designazione, le misure di conservazione necessarie
che  implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici
od  integrati  ad  altri  piani  di  sviluppo  e  le opportune misure
regolamentari,  amministrative o contrattuali che siano conformi alle
esigenze  ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato
A e delle specie di cui all'allegato B)presenti nei siti.
        2-bis.  -  Le  misure  di  cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle  zone  speciali di conservazione fino all'adozione delle misure
previste al comma 2.
        3.  -  Qualora  le  zone  speciali di conservazione ricadano,
all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le misure di
conservazione  per  queste  previste  dalla normativa vigente. Per la
porzione  ricadente  all'esterno  del  perimetro  dell'area  naturale
protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli
enti  locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione".
    L'articolo  5  del  d.P.R. n. 357 pone l'obbligo di effettuare la
valutazione  di  incidenza  non solo nelle ZSC ma anche nei SIC e nei
proposti  siti  di  importanza comunitaria e il successivo articolo 6
estende la predetta tutela alle ZPS disponendo che:
        "1.  -  La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione
speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dell'articolo 1, comma
5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
        2. - Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano
anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1".
    In  attesa del completamento dell'iter di designazione delle ZSC,
il  d.m. 3 aprile 2000 ha determinato l'elenco delle ZPS e dei SIC ed
il   Comitato   Nazionale   per   le   Aree  Naturali  Protette,  con
deliberazione  del  2 dicembre 1996, ha ricompreso le ZPS e ZSC nella
categoria  delle  aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre
1991,  n. 394,  comportando l'applicazione alle medesime delle misure
di  salvaguardia  e  dei  divieti  previsti  dall'art. 6 della stessa
legge.  Va  ricordato  che  la  suddetta  deliberazione  del Comitato
Nazionale  per  le Aree Naturali Protette e' tuttora efficace poiche'
gli  effetti  del d.m. 25 marzo 2005, che si proponeva di annullarla,
sono  sospesi  in  virtu'  di  ordinanze del Tribunale amministrativo
regionale  Lazio  confermate  dal Consiglio di Stato (Sezione VI) con
ordinanza n. 780 del 14 febbraio 2006.
    In  ultimo,  il  comma  1226  dell'art. 1 della legge n. 266/2006
(legge  finanziaria  2007)  ha  testualmente previsto che "al fine di
prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti
previsti  dagli  articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni,  o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi
uniformi  definiti  con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare".
    Dall'esposizione   ed   analisi  del  vigente  assetto  normativo
statale, derivante dal coordinamento delle disposizioni contenute nel
d.P.R.  n. 357/1977,  cosi' come modificato dal d.P.R. n. 120/2003, e
dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato Nazionale per le
Aree  Naturali  Protette  discende  quindi che ai SIC si applicano le
norme  degli  articoli  4,  commi 2, 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 357/1997,
come modificato dal d. P.R. n. 120/2003, ed alle ZPS si applica anche
la  tutela  dell'art. 6 della legge n. 394 /1991 per le aree naturali
protette  in  aggiunta  a quella alle medesime assicurata dai cennati
art. 4 e 5 (valutazione d'incidenza) del d.P.R. n. 357/1997 derivante
dall'ottemperanza di puntuali obblighi comunitari.
    Cosi'   ripercorso   il   quadro  normativo  di  riferimento,  e'
necessario  verificare  se  lo  stesso trova applicazione nell'ambito
regionale siciliano.
    Codesta  eccellentissima  Corte  ha  con  costante  e consolidata
giurisprudenza,  antecedente  e  successiva alla riforma del titolo V
della  Costituzione  (ex plurimis sentenza n. 222/2003), chiarito che
la  tutela  dell'ambiente  e'  un  valore  trasversale  che interseca
materie   diverse   quali,   principalmente,  l'urbanistica,  i  beni
ambientali e la sanita'.
    L'art. 117,  comma  2  lett.  s)  della  Costituzione  riserva la
"tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei beni culturali" alla
competenza esclusiva dello Stato.
    L'art. 10  della  legge  costituzionale  n. 3/2001 ha sancito che
"sino  all'adeguamento  dei  rispettivi statuti le disposizioni della
presente  legge  costituzionale  si  applicano  anche  alle Regioni a
Statuto Speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per
le  parti  in  cui prevedono forme di autonomia piu' ampia rispetto a
quelle gia' attribuite".
    Lo  Statuto  speciale  siciliano  non  prevede  esplicitamente la
materia  "ambiente"  e  pertanto  necessita  verificare,  di volta in
volta,  sotto  quale  aspetto la tutela ambientale venga considerata,
poiche'  la  Regione  Siciliana gode di competenza esclusiva sotto il
profilo  urbanistico  e della tutela del paesaggio, ed e' titolare di
competenza  legislativa  concorrente  sotto  il profilo dell'igiene e
della sanita'.
    Orbene,  poiche'  la  normativa  in questione non e' direttamente
riconducibile   ad   alcuna  delle  suddette  materie  di  competenza
regionale,  deve  concludersi  che nel caso in specie debba ritenersi
attribuito allo Stato non solo il recepimento. ma anche la disciplina
di  attuazione  delle  cennate  direttive  europee  (per le quali fra
l'altro  nel  2006 sono state avviate procedure d'infrazione da parte
della   Commissione   a   carico   dello   Stato  italiano).  E  deve
conseguentemente   ritenersi   applicabile   in   Sicilia  l'impianto
normativo    statale    piu'   sopra   riassunto,   con   conseguente
illegittimita'  costituzionale  di  ogni norma regionale che abbia in
qualunque  modo l'effetto di attenuare le determinazioni gia' assunte
dallo  Stato  per  rispondere  ad  esigenze considerate meritevoli di
disciplina  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale (Sent. Corte
costituzionale n. 407 del 26 luglio 2002).
    Tale  assunto  e'  ulteriormente suffragato dalla circostanza che
l'Assessore  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente con proprio
decreto  del  21 febbraio 2005 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 42 del 7
ottobre  2005),  nell'elencare i 218 Siti di importanza comunitaria e
le 47 Zone di protezione speciale per il territorio della Sicilia, ha
tenuto a confermare (art. 3) che continuano ad essere applicati nella
regione  il d.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni
ed il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 settembre 2002, con il
quale  sono  stati  individuati  e proposti i SIC ed emanate le linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000.
    Al  legislatore  siciliano  e'  dunque precluso intervenire nella
materia per escludere dalla valutazione di incidenza interventi volti
a  proseguire o ampliare attivita' produttive ed economiche in genere
da  realizzarsi  nelle  aree ricomprese tra quelle designate ai sensi
delle direttive 79/409/CEE (ZPS) e n. 92/43/CEE (SIC e/o ZSC).
    Il Ministero dell'ambiente, peraltro, in seguito all'avvio di una
procedura  di infrazione per non corretto recepimento della Direttiva
92/43/CEE,  con  circolare  n. 1248 del 28 gennaio 2000 ha ribadito a
tutte  le  regioni  quanto  gia'  espresso dalla Commissione europea,
circa  il  fondamentale  principio di adozione di opportune misure di
salvaguardia  nei  SIC  fin  dal momento in cui gli stessi sono stati
individuati,   a   prescindere  dalla  conclusione  del  processo  di
selezione  e  dalla  predisposizione  dell'elenco  definitivo dei SIC
poiche'  scopo  primario della Direttiva Habitat e' di "contribuire a
salvaguardare   la  biodiversita'  mediante  la  conservazione  degli
habitat  naturali  della flora e della fauna selvatica nel territorio
europeo degli stati membri in cui si applica il trattato".
    La  direttiva  Habitat  fornisce orientamenti generali riferiti a
due  esigenze primarie riguardanti sia il contesto ecologico, in modo
che  le  misure  adottate  siano  intese a mantenere e/o ripristinare
alcuni   habitat   e   specie   "in   uno   stato   di  conservazione
soddisfacente", sia le caratteristiche economico sociali del sito, in
modo che le misure adottate tengano conto "delle esigenze economiche,
sociali e culturali nonche' le particolarita' regionali e locali".
    Conseguentemente,  scelte  di  piani  e  programmi finalizzati ad
esigenze  sociali,  economiche  e culturali trovano forme di garanzia
gia'  nella  direttiva, ma devono essere armonizzate con il principio
di  tutela  che  in  Italia  e' esercitato attraverso la procedura di
valutazione di incidenza prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003,
che ha modificato l'art. 5 del d. P.R. n. 357/1997.
    Inoltre,  ai  fini  di  una corretta individuazione dell'avvio di
tale regime per i siti di rete Natura 2000, la Commissione europea ha
stabilito  la  data  dell'anno  1998,  a decorrere dalla quale non e'
consentito  esonerare alcun intervento dalla procedura di valutazione
di incidenza, anche in aree SIC e ZPS in fase di proposta.
    Nell'ottica  infatti  di  una  direttiva,  che  ha come obiettivo
primario il mantenimento degli habitat e delle specie, la Commissione
europea  ha  ripetutamente  ribadito  che "La direttiva 92/43/CEE non
prevede  deroghe  alla applicazione del suo articolo 6", manifestando
con cio' l'importanza fondamentale della conservazione del territorio
nel  quale  si  autorizzano gli interventi, le eventuali interferenze
delle  opere  medesime  e  le  misure  da  adottare  affinche'  dette
incidenze possano essere ridotte o eliminate.
    Da  quanto  esposto deriva l'obbligo imperativo e inderogabile di
predisporre  comunque una valutazione di incidenza, anche nei casi in
cui  si  possa  agire  in  deroga ad altre procedure quali ad esempio
quella della V.I.A.
    Si  ritiene  altresi'  opportuno  soggiungere  che  la  Corte  di
Giustizia  della  Comunita' europea, con sentenza del 13 gennaio 2005
in causa c 117/03, ha affermato che anche "per quanto riguarda i siti
atti  ad  essere  individuati  quali  siti  di importanza comunitaria
compresi  negli  elenchi  nazionali trasmessi alle Commissioni, tra i
quali  possono figurare in particolare siti ospitanti tipi di habitat
prioritari  o  specie  prioritarie,  gli Stati membri sono tenuti, in
forza  delle  direttive,  ad adottare misure di salvaguardia idonee a
salvaguardare   il  detto  interesse  ecologico",  con  riguardo  sia
all'obiettivo   di  conservazione  oggetto  di  quest'ultima  sia  al
pertinente  interesse  ecologico  rivestito  da  detti siti a livello
nazionale.
    Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 dell'articolo 1 del
provvedimeto  legislativo  in  oggetto, in quanto escludono qualsiasi
forma di valutazione dell'incidenza degli interventi sugli ecosistemi
compresi  nelle  aree  SIC  e  ZPS  e quindi oggetto di salvaguardia,
limitandosi  a prevedere il solo rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti,  sono  pertanto  da  ritenersi  non solo contrastanti con la
normativa  statale di attuazione della Direttiva comunitaria ma anche
trasgressiva di quest'ultima, ed in contrasto con gli articoli 9, 11,
97  e  117,  primo  e  secondo  comma  lettera s) della Costituzione,
nonche' con l'articolo 14 dello Statuto Speciale.
    Il   terzo   comma   dell'art. 1,  inoltre,  laddove  prevede  la
formazione  del silenzio assenso sulla pronuncia della valutazione di
incidenza  dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
intervenuto   in   via   sostitutiva   in   caso   di  inerzia  delle
amministrazioni   competenti  (comuni  ed  enti  parco)  si  pone  in
contrasto con gli articoli 9 e 97 della Costituzione.
    Codesta  eccellentissima  Corte  ha  infatti  acclarato con ormai
consolidata   giurisprudenza   (ex   plurimis  sentenze  n. 302/1988,
n. 26/1996   e   404/1997)   che  "vige  un  principio  fondamentale,
ricavabile   da   una   serie   di   disposizioni,  da  interpretarsi
unitariamente     nel    sistema,    secondo    cui    il    silenzio
dell'Amministrazione  proposta  al  vincolo ambientale non puo' avere
valore di assenso".
    Invero,   e'  da  ritenersi  vigente  l'opposto  principio  della
pronuncia   esplicita  dell'Amministrazione  competente,  atteso  che
l'istituto  del  silenzio-assenso  e'  ammissibile  in riferimento ad
attivita'  amministrative  nelle quali sia pressocche' inesistente il
tasso di discrezionalita'.
    La  trasposizione  di  tale  modello  nei procedimenti ad elevata
discrezionalita', quale nella fattispecie la valutazione di incidenza
e  le  eventuali  misure  di  compensazione, ha il doppio disdicevole
effetto di snaturare lo stesso procedimento, facendo mancare l'esame,
la valutazione e l'ordinario contraddittorio sulle osservazioni, e di
ridurre  il  controllo  della  Pubblica  Amministrazione  su  un bene
costituzionalmente  tutelato  e  di  interesse  europeo  ad  una mera
eventualita',  con  riferimento  a complesse procedure amministrative
comportanti   un   ventaglio   di   soluzioni  non  determinate,  ne'
determinabili in via preventiva della legge.
    Anche   il   secondo  comma  dell'articolo  2  del  provvedimento
legislativo    in    oggetto,    e'    meritevole   di   censure   di
incostituzionalita' per le ragioni che di seguito si illustrano.
    L'articolo 2 recita come segue:
                               Art. 2.
                 "Aree contigue ai parchi regionali
    1.  -  Per gli effetti di cui all'art. 32, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, sono aree contigue ai parchi regionali le aree
di protezione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 6
maggio  1981,  n. 98,  come  sostituito  dall'articolo  6 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14.
    2. - In dette aree e' consentita l'attivita' venatoria secondo le
modalita'  stabilite  per gli ambiti territoriali di caccia in cui le
stesse aree contigue ricadono".
    Il secondo comma di tale disposizione si pone in contrasto con la
prescrizione  dell'art. 32,  terzo comma, della legge 6 dicembre 1991
n. 394,  che  prevede  che  le regioni possano disciplinare la caccia
all'interno  delle  aree  contigue  soltanto nella forma della caccia
controllata, riservata ai soli residenti.
    Deve  al  riguardo  sottolinearsi  che, se l'obiettivo principale
dell'istituzione  dei  parchi  e'  quello  di preservare l'equilibrio
degli  ecosistemi  e  la  conservazione  delle  specie animali che li
popolano,  la  norma  e'  incoerente  con tale finalita' di interesse
nazionale.
    Il   legislatore   statale,   infatti,  proprio  nell'intento  di
preservare   gli  habitat  naturali  ha  introdotto  un  criterio  di
gradualita'   nelle   misure  di  salvaguardia  delle  aree  protette
prevedendo,  da  un  canto, il divieto assoluto di caccia all'interno
dei  parchi e, dall'altro, nelle aree contigue, il prelievo venatorio
controllato e riservato al soli residenti.
    Il  secondo comma della norma in questione, derogando al disposto
del  terzo  comma  dell'articolo  32  della  legge  quadro sulle aree
protette  (legge  6  dicembre 1991 n. 394) recepito con l'articolo 20
della  legge  regionale n. 7/2001, incide sulla disciplina ambientale
ledendo  la  competenza esclusiva dello Stato in materia, compromette
il  soddisfacimento  dell'esigenza  di  oculata e selettiva attivita'
venatoria nelle aree limitrofe a quelle oggetto di integrale tutela e
mette  in  pericolo  l'equilibrio  ecologico  sotto  il  profilo  del
depauperamento  del  patrimonio  indisponibile costituito dalla fauna
selvatica.
    Codesta   eccellentissima  Corte  ha  avuto  modo  di  dichiarare
l'articolo  32  della  legge  n. 394/1991 non lesivo della competenza
esclusiva  delle  regioni  a  statuto  speciale in materia di caccia,
atteso  che  il vincolo che ne deriva "non dipende da una determinata
qualificazione  della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla
stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso
lo strumento delle aree naturali protette" (Sentenza 366/1992).
    Il secondo comma della disposizione in oggetto travalica l'ambito
di  competenza  regionale esclusiva in materia di caccia ed il limite
che   questa   trova   nel   principio  costituzionale  della  tutela
dell'ambiente  rientrante  nella  competenza dello Stato e da questo,
per  le aree protette, esercitata con la legge 6 dicembre 1991 n. 394
(non  soccorrendo  in  alcun modo lo statuto speciale, che, come gia'
detto,  non  contiene  deroghe alla prescrizione di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione).
    La  norma regionale inoltre, nel consentire il prelievo venatorio
nella  aree  contigue  ai parchi, sottoponendole all'ordinario regime
degli ambiti territoriali di caccia, e' suscettibile di censura anche
sotto  il  profilo dell'interferenza in materia penale. Infatti, essa
renderebbe  legittimi  comportamenti,  che  nel  restante  territorio
nazionale  sono  sanzionati  penalmente,  in  tutti  i casi in cui in
Sicilia le aree siano state classificate ZPS ai sensi della direttiva
79/409/CEE, con conseguente soggezione alla disciplina degli articoli
6,  11  e  30  della  legge  394/1991, come ad esempio puo' desumersi
dall'allegato  A  del  decreto  21  febbraio  2005 dell'Assessore del
territorio e dell'ambiente per le ZPS cod. ITA 020050 e 030043.
    In  conclusione,  il  secondo comma della disposizione in oggetto
viola  gli  articoli  9,  97  e  117  commi  1  e  2 lettera s) della
Costituzione, nonche', per interferenza in materia penale, l'articolo
14 dello statuto speciale.

        
      
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
termini  di  legge,  visto  l'art. 28  dello Statuto Speciale, con il
presente  atto  impugna le sotto elencate disposizioni del disegno di
legge  n. 513  dal  titolo  "Disposizioni in favore dell'esercizio di
attivita'  economiche  in  siti  di  importanza comunitaria e zone di
protezione   speciale.  Norme  in  materia  di  edilizia  popolare  e
cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge
regionale   n. 10   del   2007"  approvato  dall'Assemblea  Regionale
Siciliana il 19 aprile 2007:
        l'art. 1, comma 3, limitatamente alle parole "decorsi i quali
la  determinazione sulla valutazione di incidenza si intende adottata
positivamente",   per   violazione   degli  articoli  9  e  97  della
Costituzione;
        l'art. 1,  commi  4 e 5, per violazione degli articoli 9, 11,
97  e 117, primo e secondo comma lett. s) della Costituzione, nonche'
dell'art. 14 dello statuto speciale;
        l'art. 2, comma 2, per violazione degli articoli 9, 97 e 117,
primo   e   secondo   comma  lett.  s)  della  Costituzione,  nonche'
dell'art. 14  dello  statuto  speciale  per  interferenza  in materia
penale.
        Palermo, addi' 27 aprile 2007
    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Di Pace

 

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