Ricorso n. 23 del 7 marzo 2014 (Regione Puglia)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2014 (della Regione Puglia).
(GU n. 20 del 7.5.2014)
Ricorso della Regione Puglia, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, a cio'
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 21
febbraio 2014, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello
Cecchetti (pec: ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
via Antonio Mordini n. 14, come da mandato a margine del presente
atto;
Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 496, lettere b) e c), e comma 497,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale - legge di stabilita' 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.,
per violazione degli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118,
primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, della Costituzione,
nonche' del principio costituzionale di leale collaborazione e dei
principi costituzionali di razionalita' e ragionevolezza.
1. - Le disposizioni oggetto di censura e il contesto normativo
nel quale si inseriscono.
1.1. - L'art. 1, comma 496, della legge n. 147 del 2013, in
vigore dal 1° gennaio 2014, cosi' stabilisce:
«Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
complesso delle spese finali, in termini di competenza
eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non puo' essere
superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per
l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;
c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono
sostituite dalla seguente: «2013».
Con tale disposizione, dunque, sono state apportate alcune
modifiche al comma 449 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, il quale disponeva in ordine alle modalita' di riparto tra le
Regioni della complessiva dotazione di spesa ai fini del patto di
stabilita' interno assegnata, con la medesima disposizione,
all'intero comparto delle Regioni a statuto ordinario.
Il testo originario del predetto comma 449 dell'art. 1 della
legge n. 228 del 2012 - per quel che qui piu' specificamente
interessa - era il seguente:
«Il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere
superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090
milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di
20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in
termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al
2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno (...)».
Il medesimo comma 449 prevedeva altresi' che, nel caso in cui non
si addivenisse alla citata deliberazione della Conferenza
Stato-Regioni, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
fosse «comunque emanato» entro il 15 febbraio 2013, «ripartendo
l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa
espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna
regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi
ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del
patto di stabilita' interno del 2011».
Il testo dell'art. 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012
attualmente in vigore per effetto delle modifiche introdotte dal
comma 496 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e' dunque il
seguente:
«Il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere
superiore, per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni, per l'anno
2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e, per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro. L'ammontare
dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza
eurocompatibile, per l'esercizio 2013, e' determinato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013 e
puo' assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15
febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione
all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati,
relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove
necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni
attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno del 2011».
La modifica introdotta dalla lettera a) del comma 496 tocca
esclusivamente il primo periodo della disposizione legislativa
novellata e attiene alla determinazione del limite complessivo di
spesa ai fini del patto di stabilita' interno assegnato al comparto
delle Regioni a statuto ordinario. Si tratta, a tutta evidenza, di un
principio di «coordinamento della finanza pubblica», e, in quanto
tale, deve pacificamente ritenersi riconducibile alla competenza
legislativa statale in subiecta materia. Per tale ragione, la
ricorrente non ha ritenuto di impugnare il comma 496, lett. a).
Al contrario, le lettere b) e c) del medesimo comma 496
introducono modifiche al secondo periodo della disposizione
legislativa oggetto di novellazione, incidendo direttamente sulle
modalita' di riparto tra le diverse Regioni a statuto ordinario della
complessiva dotazione di spesa assegnata a tale comparto, in
particolare attraverso l'eliminazione - per tutti gli anni successivi
all'esercizio 2013 - della possibilita' per queste Regioni di
determinare l'ammontare dell'obiettivo di ciascuna Regione mediante
«accordo» da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, quanto
meno «in prima battuta» (con deliberazione che intervenga entro il 31
gennaio) e fatto salvo il potere del Ministero dell'economia e delle
finanze di intervenire, con proprio decreto entro il 15 febbraio, in
caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le Regioni.
In buona sostanza, le lettere b) e c) del comma 496, limitando
l'applicabilita' della procedura «concertata» di riparto al solo
esercizio 2013, escludono radicalmente, per tutti gli esercizi
successivi al 2013, qualunque partecipazione e qualunque apporto
delle singole Regioni alla distribuzione degli importi di spesa
complessiva ammissibile ai fini del patto di stabilita' interno e
alla determinazione della quota spettante in concreto a ciascuna
Regione.
1.2. - In questo contesto, si comprende agevolmente il senso che
assume il successivo comma 497 dell'art. 1 della legge n. 147 del
2013, il quale provvede ad aggiungere il nuovo comma 449-bis all'art.
1 della legge n. 228 del 2012, secondo una logica di strettissima
connessione e di piena coerenza con le modifiche di cui sopra. In
tale disposizione, infatti, e' contenuta la puntale indicazione del
«complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione», secondo un'apposita tabella
che, in particolare, per quanto qui di piu' immediato rilievo,
assegna alla Regione Puglia 1.305 milioni di euro per il 2014 e 1.289
milioni di euro per gli anni 2015-2017.
Il quadro di sintesi che scaturisce dal combinato disposto dei
commi 496 e 497 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e' dunque
chiarissimo: mentre in precedenza la quota-parte del livello
complessivo di spesa eurocompatibile del settore delle Regioni
ordinarie spettante a ciascuna Regione era stabilita, in prima
battuta, sulla base di un «accordo» in Conferenza Stato-Regioni (con
previsione di un potere «sostitutivo» ministeriale in caso di mancato
raggiungimento dell'accordo), allo stato attuale essa e' senz'altro
oggetto di una determinazione assunta unilateralmente dello Stato.
Si osservi, peraltro, a fini di massima completezza, che il
meccanismo dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni previsto
nella formulazione originaria del comma 449 dell'art. 1 della legge
n. 228 del 2012, all'atto della sua prima applicazione per l'anno
2013, aveva dato concreta prova di ottima funzionalita'. Tale intesa,
infatti, era stata raggiunta nella seduta della Conferenza del 24
gennaio 2013 e puntualmente recepita nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2013.
1.3 - Considerati i contenuti e gli effetti normativi appena
illustrati, la Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta
indicata in epigrafe, ha espresso la volonta' di impugnare davanti a
questa Ecc.ma Corte il comma 496, lettere b) e c), e il comma 497
dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, contestando la violazione
degli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo
comma, 119, primo e quinto comma, della Costituzione, nonche' del
principio costituzionale di leale collaborazione e dei principi
costituzionali di razionalita' e ragionevolezza.
L'illegittimita' costituzionale che si denuncia con il presente
ricorso si fonda sulle seguenti ragioni di
DIRITTO
2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 496,
lettere b) e c), e comma 497, della legge n. 147 del 2013, per
violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e
secondo comma, 119, primo comma, Cost., nonche' del principio di
leale collaborazione, in quanto, ponendo una disposizione di
dettaglio nella materia del «coordinamento della finanza pubblica»,
determina una forte incidenza sull'autonomia di spesa e sulle
politiche che la Regione puo' perseguire in tutti i settori che la
Costituzione affida alla competenza legislativa e amministrativa
regionale, e cio' per di piu' senza prevedere alcuna forma di
collaborazione con il sistema delle Regioni ed eliminando quella
previgente che risultava pienamente compatibile con il quadro
costituzionale.
2.1. - La norma (comma 496, lettere b e c) con la quale si
elimina per gli esercizi successivi al 2013 la previsione secondo la
quale il riparto tra le Regioni a statuto ordinario della complessiva
dotazione di spesa in termini di competenza eurocompatibile deve
essere stabilito, in prima battuta, mediante un «accordo» adottato
nella sede della Conferenza Stato-Regioni, congiuntamente a quella
(comma 497) che determina nel dettaglio il concreto riparto di tale
dotazione spettante a ciascuna Regione per gli esercizi 2014 e
2015-2017, pone innegabilmente un precetto di «coordinamento della
finanza pubblica» non qualificabile come «principio» e pertanto
incostituzionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, Cost.
Le norme accennate, infatti, non pongono affatto una norma di
principio, dal momento che, senza alcuna plausibile ragione,
restringono i margini di autonomia a disposizione delle Regioni,
addirittura azzerando, in particolare, qualunque potere di queste
ultime di partecipare e concorrere alla distribuzione delle quote di
spesa complessiva ammissibile spettanti a ciascuna. E la prova piu'
evidente del fatto che non si tratti di una disciplina cui
riconoscere la natura di «principio di coordinamento della finanza
pubblica» e' costituita proprio dal suo carattere di disciplina
assolutamente non necessaria, sostanzialmente inutile, oltre che
palesemente sproporzionata rispetto agli obiettivi da perseguiti.
Invero, al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento della
spesa pubblica che l'art. 1, commi 496 e 497, della legge n. 147 del
2013 evidentemente si propone, era assolutamente sufficiente e
pienamente adeguata la disciplina - questa si' «di principio» -
contenuta nel previgente testo dell'art. 1, comma 449, della legge n.
228 del 2012, la quale poneva una norma ad un piu' alto livello di
generalita' - ossia la determinazione del limite complessivo di spesa
spettante all'intero comparto delle Regioni ordinarie -
accompagnandola con la specifica previsione di un procedimento
concertato volto alla determinazione delle singole quote regionali,
al contempo aperto alla reciproca collaborazione delle Regioni stesse
e in grado di garantire il raggiungimento del risultato (come
dimostrato nei fatti dall'intesa raggiunta per l'anno 2013 nella
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013,
puntualmente recepita nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 20 febbraio 2013), all'occorrenza anche mediante l'esercizio
di un potere ministeriale «sostitutivo» in caso di mancato accordo
tra le Regioni entro il termine legislativamente stabilito del 31
gennaio.
2.2. - In secondo luogo, deve essere rilevato quanto segue.
Risulta evidente che le due disposizioni in questione, riservando al
potere unilaterale dello Stato la decisione di stabilire l'importo
totale della spesa massima complessiva di ciascuna Regione per gli
esercizi finanziari cui si riferiscono e, al tempo stesso, adottando
in concreto tale decisione unilaterale, determinano una fortissima
incidenza sull'esercizio di tutte le competenze regionali
costituzionalmente garantite. E - come la giurisprudenza
costituzionale ha in svariate occasioni avuto modo di affermare -
quando una decisione legislativa statale (nella specie, la
determinazione del limite complessivo di spesa del comparto delle
Regioni ordinarie) e' in grado di determinare una «forte incidenza»
sull'esercizio delle competenze costituzionali delle Regioni e sulla
loro autonomia di spesa, tale decisione deve essere attuata in
concreto mediante procedimenti rispettosi del principio di leale
collaborazione (cfr. ad es. sentt. nn. 88/2003, 250, 251 e 232/2009,
54/2012). Il che, per l'appunto, era quanto accadeva ai sensi del
testo originario del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012 oggetto dell'intervento di novella che qui si contesta.
L'intervento normativo in questione appare dunque lesivo, oltre
che delle sfere di autonomia legislativa, amministrativa e
finanziaria sopra indicate, anche del principio di leale
collaborazione, nella misura in cui autoritativamente e
unilateralmente vengono determinate dallo Stato le quote spettanti a
ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in
termini di competenza eurocompatibile al comparto delle Regioni a
statuto ordinario, sopprimendo a partire dall'anno finanziario 2014
la previsione, contemplata invece fino all'anno precedente, che
rimetteva - ancorche' solo in via preferenziale - ad un accordo tra
le parti (le Regioni), da rinnovare annualmente, il riparto di tale
complessiva dotazione.
3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 497, della
legge n. 147 del 2013, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
nonche' dei principi di razionalita' e ragionevolezza, in riferimento
agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma,
119, primo e quinto comma, della Costituzione, in quanto determina la
quota-parte del limite complessivo di spesa eurocompatibile del
comparto delle Regioni ordinarie spettante alla Regione Puglia in
modo gravemente discriminatorio per quest'ultima e per le
attribuzioni costituzionali ad essa riconosciute in termini di
autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, senza che
sussista alcuna ragione giuridicamente plausibile a sostegno del
trattamento deteriore riservato a tale Regione rispetto a quello
della quasi totalita' delle altre Regioni.
3.1. - Anche a prescindere dalla procedura con la quale lo Stato
ha preteso di stabilire autoritativamente e unilateralmente la
concreta determinazione della quota-parte della spesa complessiva
spettante a ciascuna Regione, tale determinazione - in particolar
modo per quel che riguarda la Regione Puglia - e' gravemente
incostituzionale per violazione dei principi di eguaglianza e
razionalita-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Infatti, la quota
di spesa massima complessiva attribuita alla Regione Puglia per
l'anno 2014 (1.305 milioni di Euro), ad esempio, ove valutata in
rapporto al numero di abitanti della Regione (4.050.803, dato
aggiornato al 31 dicembre 2012) individuando la spesa pro capite
(322,16 Euro), e' largamente inferiore a quella attribuita alla
stragrande maggioranza di tutte le altre Regioni, risultando
superiore soltanto a quella della Regione Veneto (310,34 Euro pro
capite) e della Regione Lombardia (308,95 Euro pro capite), le quali,
pero', debbono imputare su tale spesa, a differenza della Regione
Puglia che ricade nell'obiettivo convergenza, una quota
significativamente inferiore relativamente agli interventi speciali
dello Stato ex art. 119, quinto comma, Cost. (in primis, il
cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari e gli interventi a
valere sul fondo sviluppo e coesione). La quota assegnata alla
Regione Puglia risulta invece clamorosamente inferiore a quella
attribuita, ad esempio, alla Regione Basilicata (935,45 Euro pro
capite), alla Regione Molise (832,96 Euro pro capite) o alla Regione
Umbria (618,34 Euro pro capite); ma, cio' che ancor piu' rileva, e'
decisamente inferiore anche rispetto alla quota attribuita a Regioni
che presentano situazioni ed esigenze di spesa del tutto assimilabili
a quelle della Puglia, come nel caso della Calabria (521,90 Euro pro
capite) o della Campania (403,31 Euro pro capite).
Si tratta, come e' evidente, di una gravissima disparita' di
trattamento che non trova alcun ragionevole fondamento giustificativo
a proprio sostegno e che, oltretutto, si rivela palesemente
discriminatoria e ancor piu' irrazionale se riferita ad una Regione,
come la Puglia, che risulta tra le maggiori destinatarie sia di
finanziamenti che provengono dai fondi per i programmi di sviluppo
dell'Unione europea, sia di interventi speciali statali a
destinazione vincolata, erogati a favore delle Regioni piu'
svantaggiate ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost.; tutti
finanziamenti, questi, che entrano pacificamente nel computo
complessivo della quota annuale complessiva di spesa ammissibile per
la Regione (cfr., ad es., la sent. di questa Corte n. 262 del 2012, a
proposito delle risorse del c.d. «bilancio vincolato») e che
pertanto, come si puo' ragionevolmente comprendere, dovrebbero
implicare almeno una specifica ed adeguata considerazione - se non
addirittura costituire un criterio-guida imprescindibile - in sede di
riparto delle quote di spesa tra le diverse Regioni italiane.
3.2. - Altrettanto evidente, peraltro, risulta la ridondanza
della lamentata violazione dei principi di eguaglianza e
razionalita-ragionevolezza sulle funzioni costituzionalmente
attribuite alla Regione e, dunque, la «lesione indiretta» che il
contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost. produce nel caso
di specie a carico dell'autonomia legislativa, amministrativa e
finanziaria riconosciuta dagli artt. 117, terzo e quarto comma, 118,
primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost.
La quota complessiva di spesa pubblica concretamente attribuita
alla Regione Puglia dalla norma oggetto di censura e' infatti del
tutto insufficiente per esercitare in modo adeguato le funzioni
regionali; ma in ogni caso, ed cio' che piu' conta ai fini
dell'ammissibilita' della questione che qui si propone, essa incide
profondamente, senz'altro riducendoli, sugli spazi di autonomia che
dovrebbero caratterizzare l'esercizio di quelle funzioni.
La grave violazione dei principi di eguaglianza e
razionalita-ragionevolezza sopra denunziata, dunque, si trasforma
automaticamente in un grave vulnus a carico delle norme
costituzionali che riconoscono tali funzioni, ossia agli artt. 117,
terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonche'
alla relativa autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost.,
quantomeno sotto il profilo della palese riduzione dei margini di
autonomia che alla Regione residuano a seguito della unilaterale e
irrazionale assegnazione della quota di spesa massima ammissibile da
parte dello Stato.
P. Q. M.
Chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento
del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale
dell'art. l, comma 496, lettere b) e c), e comma 497, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale - legge di stabilita' 2014), nei limiti e nei
termini sopra esposti.
Con ossequio.
Bari-Roma, 24 febbraio 2014
Si depositano i seguenti documenti:
1) deliberazione di autorizzazione al giudizio n. 190 del 21
febbraio 2014.
Avv. Prof. Cecchetti