Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 15 del 2019-04-10)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ; fax 06/96514000) presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Campobasso, via Genova n. 11, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2 e 6, comma 2 della legge Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9, recante «Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise», pubblicata nel Bollettino Ufficiale Molise 15 dicembre 2018, n. 64, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 febbraio 2019.

In data 15 dicembre 2018, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 64, e' stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 10 dicembre 2018 recante «Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise».

Con tale legge la Regione Molise intende istituire una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise.

Piu' in dettaglio, il provvedimento istituisce una Commissione speciale, a carattere temporaneo, avente l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso, corruttivo e criminale, nonche' di adottare le iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino la cultura della legalita' e il rifiuto di ogni attivita' malavitosa.

Tale legge regionale presenta aspetti di illegittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 3, comma 2 e 6 comma 2, che risultano invasivi della competenza riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettere h) della Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Pertanto, le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 febbraio 2018, sono impugnate per i seguenti

 

MOTIVI DI DIRITTO

Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, della legge Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

La legge regionale in esame istituisce una Commissione speciale, a carattere temporaneo, avente l'obiettivo di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso, corruttivo e criminale, nonche' di adottare le iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino la cultura della legalita' e il rifiuto di ogni attivita' malavitosa.

L'art. 3 di tale legge - intitolato «Compiti e finalita'» dispone che la suddetta Commissione consiliare speciale «ha come finalita' quelle dell'approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso, di quello corruttivo e criminale e dell'adozione di iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresi' la cultura della legalita' con il rifiuto di ogni attivita' malavitosa».

In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che «a tali fini la Commissione ha compiti di analisi delle azioni della criminalita' organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attivita' criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di «voto di scambio».

E l'art. 6, comma 2, della stessa legge Regione Molise, intitolato «Facolta' di richiedere audizioni e acquisire documenti» dispone «le informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all'autorita' giudiziaria».

Come noto, la promozione della legalita', in quanto funzionale alla diffusione dei valori di civilta' sui quali si fonda l'ordinamento democratico, non costituisce un autonomo titolo di competenza nel riparto della funzione normativa tra Stato e Regioni, ma indica, piuttosto, una modalita' di esercizio della funzione pubblica, trasversale ai diversi livelli di legislazione e di governo (cfr., Corte costituzionale n. 35 del 2012).

Codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato «che l'ordine pubblico e la sicurezza, ai fini del riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le «misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; sentenza n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222 del 2006, n. 428 del 2004)» (sent. n. 35 del 2012).

Ne consegue che l'adozione da parte del legislatore regionale di misure volte a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel tessuto socio-economico della regione e a contrastarne il radicamento non rappresenta di per se' un'indebita intromissione nella sfera di competenza statale, costituendo la promozione della legalita' un obiettivo comune all'attivita' di tutti i soggetti istituzionali.

In ogni caso, comunque, l'indagine deve essere condotta con riferimento alla specifica materia sulla quale la legge regionale incide, onde appurare la sussistenza di eventuali sovrapposizioni con la normativa statale; a tal fine, occorre tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalita' della disciplina prevista dalle singole disposizioni della legge regionale, «tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, cosi' da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato» (cfr., Corte costituzionale 14 luglio 2016, n. 175; 9 luglio 2015, n. 140; 11 giugno 2014, n. 167). Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 3, comma 2, summenzionato, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale nella parte in cui dispone che la citata Commissione speciale «ha compiti di analisi delle azioni della criminalita' organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attivita' criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di voto di scambio».

 Infatti, lo svolgimento di tale «attivita' di analisi» potrebbe interferire con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati, anche in considerazione dell'ulteriore previsione di cui all'art. 6, comma 2, che attribuisce alla medesima commissione la facolta' di richiedere, con istanza motivata, «esclusivamente e direttamente all'autorita' giudiziaria» informazioni e non meglio precisati «documenti inerenti alla giurisdizione penale».

Codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 35 del 2012 ha affermato che «la promozione della legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori di civilta' e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non e' attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo; e' tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione, non generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati» (sentenza n. 55 del 2011; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011).

E, di recente, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 208 del 2018, ha richiamato la piu' volte citata sentenza n. 35 del 2012 nel senso, lo si ripete, che la disciplina di un'attivita', per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, puo' venire assegnata alla legge regionale se e' «tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale» (sentenza n. 35 del 2012, con richiamo alla senterka n. 4 del 1991); ma e' necessario «che le «misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione [...] non costituiscano strumenti di politica criminale; ne', in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati» (sentenza n. 35 del 2012, con richiamo alle sentenze n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001)».

Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 e 6, comma 2 della legge regionale, esorbitando da tali limiti, invadono la sfera di competenza legislativa dello Stato, ponendosi in contrasto, quindi, con l'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

 

P.Q.M.

 

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2 e 6, comma 2 della legge Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9, recante «Istituzione di una commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise», pubblicata nel Bollettino Ufficiale Molise 15 dicembre 2018, n. 64., per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella seduta del 7 febbraio 2019 e della relazione allegata al verbale;

2. Copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 64 del 15 dicembre 2018.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, 11 febbraio 2019

L'Avvocato dello Stato: Mangia

 

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