Ricorso n. 24 del 18 marzo 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 20 del 7.5.2014)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F.
…, Fax … e PEC …,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro-tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 2; 7, commi 1 e
8, lett. d), e), g) e i); e 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale
Abruzzo n. 5 del 4 gennaio 2013, recante "Interventi regionali per la
promozione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e
partenariato internazionale", pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 10
gennaio 2014, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 7
marzo 2014.
Con la Legge Regionale n. 5 del 4 gennaio 2014 indicata in
epigrafe, che consta di diciannove articoli, la Regione Abruzzo ha
emanato le disposizioni in tema di "Interventi regionali per la
promozione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e
partenariato internazionale".
E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe,
la Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. L'articolo 6, comma 2, della Legge Regione Abruzzo n. 5/2014 viola
l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.
1. Occorre premettere che la cooperazione allo sviluppo,
stabilendo obiettivi e modi di intervento nell'ambito della
cooperazione internazionale, e' parte integrante della politica
estera nazionale (art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 1987, n. 49
"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo"), di esclusiva competenza dello Stato in base all'art.
117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.
Tale assunto e' stato ribadito dalla Corte Costituzionale nelle
sentenze n. 211/2006 e n. 131/2008, con le quali e' stata pronunciata
l'incostituzionalita' delle norme che prevedevano, in capo alla
Regione e alle Province Autonome, la determinazione degli obiettivi
di cooperazione internazionale e di interventi di emergenza, nonche'
dei destinatari dei benefici sulla base di criteri da esse fissati.
Tali norme, infatti, secondo la Corte, "implicando l'impiego
diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a
offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati
beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione
internazionale, finiscono con l'autorizzare e disciplinare una serie
di attivita' di politica estera, riservata in modo esclusivo allo
Stato".
La Corte Costituzionale ha precisato anche che la lesione della
competenza statale non puo' ritenersi esclusa nemmeno in presenza,
nella legge regionale o provinciale, di una clausola di salvaguardia
che affermi la realizzazione degli interventi regionali nel rispetto
della competenza statale in materia di politica estera e dei principi
stabiliti dalla legge dello Stato (come accade nella fattispecie in
esame, con l'art. 2, comma 1, della legge n. 5/14 citata).
Infatti, "clausole simili (sono) inadeguate a salvaguardare le
prerogative statali e in tale prospettiva non e' sufficiente neppure
il richiamo piu' esplicito del meccanismo di raccordo tra l'attivita'
regionale e le determinazioni della politica nazionale".
2. L'art. 6, comma 2, della legge n. 5/14 citata, prevedendo che
gli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo si
attuano per mezzo di "iniziative proprie" della Regione, progettate,
predisposte e realizzate "anche" avvalendosi della collaborazione dei
soggetti territoriali nazionali, risulta palesemente invasivo della
competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera, in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. a), della
Costituzione.
Con la citata sentenza n. 211/2006, infatti, la Corte
Costituzionale, ha affermato che l'art. 117, comma secondo, lettera
a), nel delineare la competenza legislativa spettante in via
esclusiva allo Stato, evidenzia una dicotomia concettuale tra meri
"rapporti internazionali", da un lato, e "politica estera",
dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117,
che individua la competenza regionale concorrente in materia
internazionale. La politica estera, pertanto, viene ad essere una
componente peculiare e tipica dell'attivita' dello Stato, che ha un
significato al contempo diverso e specifico rispetto al termine
"rapporti internazionali".
Mentre i "rapporti internazionali" sono astrattamente riferibili
a singole relazioni, dotate di elementi di estraneita' rispetto al
nostro ordinamento, la "politica estera" concerne l'attivita'
internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle
sue finalita'.
Le attivita' di cooperazione internazionale disciplinate
nell'articolo 6 citato della Legge della Regione Abruzzo sono
destinate invero ad incidere nella politica estera nazionale, che e'
prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito
dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 citata.
2. L'articolo 7, commi 1 e 8, lett. d), e), g) e i), della Legge
Regione Abruzzo n. 5/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett. a),
della Costituzione.
Le disposizioni dell'art. 7, commi l e 8, lett. d), e), g) e i),
consentendo che la Regione Abruzzo possa unilateralmente e di propria
iniziativa intervenire nella materia della cooperazione allo
sviluppo, risultano analogamente invasive della competenza esclusiva
dello Stato in materia di politica estera e, pertanto, si palesano in
aperto contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. a), della
Costituzione.
L'articolo in questione prevede, invero, un potere di
determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di
interventi di emergenza nonche' dei destinatari dei benefici sulla
base dei criteri, per l'individuazione dei progetti da adottare,
fissati dalla stessa Regione Abruzzo; entrando in tal modo pienamente
nella materia della cooperazione internazionale, la Legge Regionale
citata finisce con l'autorizzare e disciplinare una serie di
attivita' tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo
allo Stato, in violazione, appunto, dell'art. 117, comma 2, lett. a),
della Costituzione.
3. L'articolo 8, commi 1 e 2, della Legge Regione Abruzzo n. 5/2014
viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.
Le disposizioni dell'art. 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale
n. 5/14 citata, che prevedono l'attuazione di interventi d'urgenza e
di protezione civile che verranno realizzati con modalita' deliberate
dalla Giunta regionale, contrastano anch'esse con la richiamata
competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e
risultano, pertanto, anch'esse censurabili con riferimento all'art.
117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.
Le disposizioni sopra indicate si pongono in contrasto, in
particolare, con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che
rimette al Ministro degli Affari esteri "la scelta delle priorita'
delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi
settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo
sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento".
Si pongono, inoltre, in contrasto con l'art. 2, commi 4 e 5,
della predetta legge statale n. 49/1987, che demanda allo Stato (in
particolare al Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministro
del Tesoro), e non agli enti territoriali, la promozione e il
coordinamento di programmi operativi e di ogni altra iniziativa in
materia di cooperazione allo sviluppo.
L'art. 8 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati
parametri normativi di cui alla legge n. 49/1987 citata in violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. a), della Costituzione, che riserva in
via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di politica
estera e rapporti internazionali.
P.Q.M.
Si conclude perche' gli articoli 6, comma 2; 7, commi 1 e 8,
lett. d), e), g) e i); e 8, commi 1 e 2, della Legge Regionale
Abruzzo n. 5 del 4 gennaio 2013, recante "Interventi regionali per la
promozione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e
partenariato internazionale", indicata in epigrafe, siano dichiarati
costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 7 marzo 2014.
Roma, 11 marzo 2014
L'Avvocato dello Stato: Palmieri