Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18  marzo  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 

(GU n. 20 del 7.5.2014)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   C.F.
…, Fax … e PEC  …,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.
12;
    Nei confronti della Regione Abruzzo, in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro-tempore   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 2; 7, commi 1 e
8, lett. d), e), g) e i); e 8, commi 1 e  2,  della  Legge  Regionale
Abruzzo n. 5 del 4 gennaio 2013, recante "Interventi regionali per la
promozione  delle  attivita'  di   cooperazione   allo   sviluppo   e
partenariato internazionale", pubblicata  nel  B.U.R.  n.  3  del  10
gennaio 2014, giusta delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  7
marzo 2014.
    Con la Legge Regionale n.  5  del  4  gennaio  2014  indicata  in
epigrafe, che consta di diciannove articoli, la  Regione  Abruzzo  ha
emanato le disposizioni in  tema  di  "Interventi  regionali  per  la
promozione  delle  attivita'  di   cooperazione   allo   sviluppo   e
partenariato internazionale".
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la  Regione  Abruzzo  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
 
                               Motivi
 
1. L'articolo 6, comma 2, della Legge Regione Abruzzo n. 5/2014 viola
l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.
    1.  Occorre  premettere  che  la  cooperazione   allo   sviluppo,
stabilendo  obiettivi  e  modi  di   intervento   nell'ambito   della
cooperazione  internazionale,  e'  parte  integrante  della  politica
estera nazionale (art. 1, comma 1, legge  26  febbraio  1987,  n.  49
"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi  in  via
di sviluppo"), di esclusiva competenza dello Stato in  base  all'art.
117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.
    Tale assunto e' stato ribadito dalla Corte  Costituzionale  nelle
sentenze n. 211/2006 e n. 131/2008, con le quali e' stata pronunciata
l'incostituzionalita' delle  norme  che  prevedevano,  in  capo  alla
Regione e alle Province Autonome, la determinazione  degli  obiettivi
di cooperazione internazionale e di interventi di emergenza,  nonche'
dei destinatari dei benefici sulla base di criteri da esse fissati.
    Tali norme, infatti,  secondo  la  Corte,  "implicando  l'impiego
diretto di risorse, umane e  finanziarie,  in  progetti  destinati  a
offrire  vantaggi  socio-economici  alle  popolazioni  e  agli  Stati
beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della  cooperazione
internazionale, finiscono con l'autorizzare e disciplinare una  serie
di attivita' di politica estera, riservata  in  modo  esclusivo  allo
Stato".
    La Corte Costituzionale ha precisato anche che la  lesione  della
competenza statale non puo' ritenersi esclusa  nemmeno  in  presenza,
nella legge regionale o provinciale, di una clausola di  salvaguardia
che affermi la realizzazione degli interventi regionali nel  rispetto
della competenza statale in materia di politica estera e dei principi
stabiliti dalla legge dello Stato (come accade nella  fattispecie  in
esame, con l'art. 2, comma 1, della legge n. 5/14 citata).
    Infatti, "clausole simili (sono) inadeguate  a  salvaguardare  le
prerogative statali e in tale prospettiva non e' sufficiente  neppure
il richiamo piu' esplicito del meccanismo di raccordo tra l'attivita'
regionale e le determinazioni della politica nazionale".
    2. L'art. 6, comma 2, della legge n. 5/14 citata, prevedendo  che
gli interventi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo  si
attuano per mezzo di "iniziative proprie" della Regione,  progettate,
predisposte e realizzate "anche" avvalendosi della collaborazione dei
soggetti territoriali nazionali, risulta palesemente  invasivo  della
competenza esclusiva dello Stato in materia di  politica  estera,  in
contrasto  con  l'art.  117,   secondo   comma,   lett.   a),   della
Costituzione.
    Con  la  citata  sentenza  n.   211/2006,   infatti,   la   Corte
Costituzionale, ha affermato che l'art. 117, comma  secondo,  lettera
a),  nel  delineare  la  competenza  legislativa  spettante  in   via
esclusiva allo Stato, evidenzia una dicotomia  concettuale  tra  meri
"rapporti  internazionali",  da  un  lato,   e   "politica   estera",
dall'altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117,
che  individua  la  competenza  regionale  concorrente   in   materia
internazionale. La politica estera, pertanto,  viene  ad  essere  una
componente peculiare e tipica dell'attivita' dello Stato, che  ha  un
significato al contempo  diverso  e  specifico  rispetto  al  termine
"rapporti internazionali".
    Mentre i "rapporti internazionali" sono astrattamente  riferibili
a singole relazioni, dotate di elementi di  estraneita'  rispetto  al
nostro  ordinamento,  la  "politica  estera"   concerne   l'attivita'
internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle
sue finalita'.
    Le  attivita'   di   cooperazione   internazionale   disciplinate
nell'articolo  6  citato  della  Legge  della  Regione  Abruzzo  sono
destinate invero ad incidere nella politica estera nazionale, che  e'
prerogativa  esclusiva  dello  Stato,  come   espressamente   sancito
dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 citata.
2. L'articolo 7, commi 1 e 8, lett. d), e),  g)  e  i),  della  Legge
Regione Abruzzo n. 5/2014 viola l'articolo 117, comma  2,  lett.  a),
della Costituzione.
    Le disposizioni dell'art. 7, commi l e 8, lett. d), e), g) e  i),
consentendo che la Regione Abruzzo possa unilateralmente e di propria
iniziativa  intervenire  nella  materia   della   cooperazione   allo
sviluppo, risultano analogamente invasive della competenza  esclusiva
dello Stato in materia di politica estera e, pertanto, si palesano in
aperto  contrasto  con  l'art.  117,  comma  2,   lett.   a),   della
Costituzione.
    L'articolo  in  questione   prevede,   invero,   un   potere   di
determinazione  degli  obiettivi  di  cooperazione  solidale   e   di
interventi di emergenza nonche' dei destinatari  dei  benefici  sulla
base dei criteri, per  l'individuazione  dei  progetti  da  adottare,
fissati dalla stessa Regione Abruzzo; entrando in tal modo pienamente
nella materia della cooperazione internazionale, la  Legge  Regionale
citata  finisce  con  l'autorizzare  e  disciplinare  una  serie   di
attivita' tipiche della politica estera, riservata in modo  esclusivo
allo Stato, in violazione, appunto, dell'art. 117, comma 2, lett. a),
della Costituzione.
3. L'articolo 8, commi 1 e 2, della Legge Regione Abruzzo  n.  5/2014
viola l'articolo 117, comma 2, lett. a), della Costituzione.
    Le disposizioni dell'art. 8, commi 1 e 2, della  Legge  Regionale
n. 5/14 citata, che prevedono l'attuazione di interventi d'urgenza  e
di protezione civile che verranno realizzati con modalita' deliberate
dalla Giunta  regionale,  contrastano  anch'esse  con  la  richiamata
competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  politica  estera  e
risultano, pertanto, anch'esse censurabili con  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.
    Le disposizioni  sopra  indicate  si  pongono  in  contrasto,  in
particolare, con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del  1987,  che
rimette al Ministro degli Affari esteri "la  scelta  delle  priorita'
delle aree geografiche e  dei  singoli  Paesi,  nonche'  dei  diversi
settori nel cui ambito dovra' essere  attuata  la  cooperazione  allo
sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento".
    Si pongono, inoltre, in contrasto con l'art.  2,  commi  4  e  5,
della predetta legge statale n. 49/1987, che demanda allo  Stato  (in
particolare al Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministro
del Tesoro), e  non  agli  enti  territoriali,  la  promozione  e  il
coordinamento di programmi operativi e di ogni  altra  iniziativa  in
materia di cooperazione allo sviluppo.
    L'art. 8 citato si pone, dunque, in contrasto  con  i  richiamati
parametri normativi di cui alla legge n. 49/1987 citata in violazione
dell'art. 117, comma 2, lett. a), della Costituzione, che riserva  in
via esclusiva allo Stato  la  legislazione  in  materia  di  politica
estera e rapporti internazionali.
 
                               P.Q.M.
 
    Si conclude perche' gli articoli 6, comma 2;  7,  commi  1  e  8,
lett. d), e), g) e i); e 8,  commi  1  e  2,  della  Legge  Regionale
Abruzzo n. 5 del 4 gennaio 2013, recante "Interventi regionali per la
promozione  delle  attivita'  di   cooperazione   allo   sviluppo   e
partenariato internazionale", indicata in epigrafe, siano  dichiarati
costituzionalmente illegittimi.
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 7 marzo 2014.
        Roma, 11 marzo 2014
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri

 

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