RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2006 , n. 24
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  21 febbraio  2006  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 11 del 15-3-2006) 

    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

    Contro  Regione  Emilia-Romagna,  in persona del presidente della
giunta  regionale  pro  tempore per la declaratoria di illegittimita'
degli  artt.  5  e  6,  comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna
22 dicembre   2005,  n. 23  -  Disposizioni  in  materia  tributaria,
pubblicata in B.U.R. 22 dicembre 2005, n. 167.
    La legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2005 n. 23, recante
disposizioni  in  materia  tributaria  (pubbl. nel B.U.R. 22 dicembre
2005 n. 167), ha, in particolare:
        a) all'art. 5,  disposto che «rientrano nella classificazione
prevista  nell'allegato  1,  tariffa  c)  del d.P.R. 5 febbraio 1953,
n. 39 (t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli
adibiti  a scuola guida, a condizione che sulla licenza siano apposte
le annotazioni previste nello stesso decreto»;
        b) all'art. 6,  comma  1,  nell'aggiungere un ulteriore comma
all'art. 7-bis   della   legge   regionale   19  agosto  1996,  n. 31
(disciplina  del  tributo  speciale  per il deposito in discarica dei
rifiuti  solidi),  disposto  che  «nel  caso  in cui venga esercitata
l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale».
    Le  or  richiamate  disposizioni  della  legge regionale appaiono
costituzionalmente   illegittime  in  rieferimento  ai  parametri  in
appresso  indicati  e  pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  che  si produce sub 1 con la
richiamata   relazione,   il  Governo  propone  il  presente  ricorso
deducendo i seguenti

                             M o t i v i

    1.   -  Art.  5  legge  regionale  n. 23/2005:  Violazione  degli
artt. 117,  comma 2, lettera e) e 119 Cost. (in relazione all'all. 1,
tariffa C, al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e suc. mod.).
    Secondo  il  costante  insegnamento della Corte (cfr., da ultimo,
sent.   n. 455/2005)   in   tema  di  ripartizione  delle  competenze
legislative  concernenti  la  c.d.  tassa automobilistica regionale -
disciplinata  fondamentalmente  dal  d.P.R.  5 febbraio 1953, n. 39 e
succ.  mod. attribuita alle regioni a s.o. dall'art. 23 del d.lgs. 30
dicembre  1992, n. 504, e regolata anche dall'art. 17, comma 10 della
legge  27  dicembre  1997,  n. 449  -  il  legislatore  statale,  pur
attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato
potere  di  variazione  dell'importo originariamente stabilito, oltre
che   l'attivita'   amministrativa   concernente  la  riscossione,  i
rimborsi,  il  recupero  della  tassa  stessa  e l'applicazione delle
sanzioni,  ha  tuttora  mantenuto  ferma la disciplina per ogni altro
aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo.
    La tassa automobilistica regionale, pertanto, seppur «attribuita»
alle  regioni  quanto  a  gettito  non rientra tra i «tributi propri»
della  regione  ai  sensi  del  vigente art. 119, comma 2, Cost. - il
quale  si  riferisce  ai  soli  tributi  istituiti  dalle regioni con
proprie  leggi  nel  rispetto  del principio del coordinamento con il
sistema   tributario   statale   -  e  non  e'  divenuta  oggetto  di
legislazione  concorrente  ai  sensi  del comma 3 dell'art. 117 Cost,
rientrando tuttora la sua regolamentazione nella esclusiva competenza
legislativa  dello  Stato  in  materia  di  tributi erariali, secondo
quanto  previsto  dall'art. 117,  comma  2, lettera e) della Cost., e
restando   correlativamente   precluso  alla  regione  il  potere  di
introdurre  una  qualsiasi  modifica  alla  stessa  disciplina, quale
dettata  dal  legislatore statale (cfr. anche sent. nn. 296, 297, 311
del 2003).
    L'all.  1  tariffa C) al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nel testo
vigente  -  nel  fissare le tasse annue per le autovetture adibite al
trasporto  di persone e le autovetture adibite al trasporto promiscuo
di  persone  e  cose  -  prevede (alla nota 3) la riduzione al 40 per
cento per le autovetture adibite a scuola guida, a condizione che sia
annotata sulla carta di circolazione apposita attestazione.
    Con  l'art. 5  qui  in  esame  la  legge regionale n. 23 del 2005
dispone  invece  che nella classificazione di cui all'all. 1, tar. C)
all  al  cit.  d.P.R.  n. 39/1953 rientrano gli autoveicoli adibiti a
scuola  guida, sempre che sulla licenza di circolazione siano apposte
le previste annotazioni, estendendo pertanto la riduzione della tassa
a  tutti  gli  autoveicoli  (art. 54,  comma 1 cod. str.) destinati a
scuola   guida,   in  difformita'  rispetto  a  quanto  previsto  dal
legislatore  statale  con  previsione  facente  riferimento alle sole
autovetture  (e  cioe'  ai  soli  veicoli  destinati  al trasporto di
persone  aventi  al  massimo nove posti: art. 54, comma 1, lettera a)
cod. str.) adibite a tale finalita'.
    La  norma legislativa regionale contenuta nell'art. 5 della legge
regionale  n. 23/2005,  in quanto viene a costituire esercizio di una
potesta'  normativa  che non compete alla regione e nel modificare il
trattamento agevolativi previsto dal legislatore statale estendendola
ad  una  categoria  di  veicoli  non  contemplata dallo stesso, e' da
ritenere pertanto costituzionalmente illegittima.
    2.  -  Art.  6,  comma  1, legge regionale n. 23/2005: Violazione
degli artt. 3, 117, comma 2, lettera e) e lettera i) e 119 Cost.
    L'art. 3  della  legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma
24  ha  istituito  con  decorrenza  dal  1° gennaio  1996  il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: trattasi di
tributo,  non  proprio  delle regioni ai sensi dell'art. 119 Cost. ma
«statale» in quanto istituito e fondamentalmente regolato dalla legge
statale  anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio delle
relative   violazioni,   secondo   il   costante  insegnamento  della
giurisprudenza  della Corte (cfr., da ultimo, sent. 397/2005), pur se
il  relativo gettito affluisce alle regioni, cui compete il potere di
determinazione del relativo ammontare, nei limiti fissati dalla legge
statale,  ed  alle leggi delle quali e' rimessa (comma 34 dell'art. 3
cit.)   la   disciplina  dell'accertamento,  della  riscossione,  dei
rimborsi, del contenzioso amministrativo e di quanto non previsto dai
commi 24 e 41 del medesimo articolo.
    L'art. 6,   comma   1   della   legge   regionale  qui  in  esame
nell'integrare,  con  l'introduzione  del  comma  1-bis, l'art. 7-bis
della  legge  regionale  n. 31/1996 (gia' aggiunto dall'art. 12 della
legge   regionale  22  dicembre  2003,  n. 30,  e  secondo  il  quale
l'accertamento  delle  violazioni  in tema di tributo speciale per il
deposito  in  discarica  deve  essere  eseguito, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale e'
stata  commessa  la  violazione),  dispone  che nel caso in cui venga
esercitata l'azione penale, il predetto termine quinquennale prende a
decorrere  dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
processo penale.
    Siffatta  previsione  legislativa  nell'ampliare, per effetto del
cosi'  disposto «differimento» del relativo momento iniziale ancorato
al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  penale,  il termine di
decadenza  dell'accertamento  delle  violazioni  in  materia  viola -
secondo  l'avviso del Governo ricorrente - i parametri costituzionali
denunciati    in    epigrafe   e   va   conseguentemente   dichiarata
costituzionalmente illegittima.
    Non  puo'  sfuggire  la  preliminare  considerazione che la norma
impugnata - nei termini generici della sua formulazione («nel caso in
cui  venga  esercitata  l'azione penale») e per il suo riferimento al
«passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che definisce il processo
penale»  -  e' da ritenere priva di intrinseca coerenza razionale sia
per  quanto,  sotto  il  primo  profilo,  appare  consentire a fronte
dell'avvenuto  esercizio  di  azione  penale (per qualunque reato) il
differimento   della   decorrenza   del   termine  di  decadenza  per
l'accertamento  di  ogni  violazione  alla  normativa  tributaria  in
materia  e  non  nel  solo  caso che il procedimento penale abbia per
oggetto  i  medesimi  fatti costituenti anche la stessa violazione (o
fatti    penalmente    rilevanti   dal   cui   accertamento   dipende
l'accertamento  della  medesima);  sia  per  quanto, sotto il secondo
profilo, fa riferimento solo al passaggio in giudicato della sentenza
resa  a  definizione  del  processo penale (e quindi logicamente alla
sentenza,  di condanna o di proscioglimento, pronunciata in giudizio,
peraltro  piu'  esattamente qualificabile come irrevocabile: art. 648
c.p.p.)  e  non  anche  ad  altri  tipi  di  sentenze  che ugualmente
definiscono  il processo penale, come quelle di non luogo a procedere
(art. 425  c.p.p.),  per  le quali evidentemente non puo' parlarsi di
«passaggio in giudicato».
    Ma,  in  disparte  tale  preliminare  rilievo  la disposizione in
esame,  nel  differire  ad un tempo «non predeterminato» (per effetto
del  collegamento iniziale alla data del passaggio in giudicato della
sentenza  penale)  il termine «quinquennale» per l'accertamento delle
violazioni tributarie de quibus da parte dell'amministrazione, appare
di  per  se'  non  coerente  con  il  canone di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost., in quanto viene in misura eccessivamente gravosa ad
incidere  negativamente  sul  legittimo  affidamento del contribuente
nella  certezza  dei rapporti giuridici con l'A.F. - rimanendo in tal
modo  lo  stesso  esposto  all'esercizio della potesta' sanzionatoria
tributaria  temporalmente  disancorata, anche di molti anni, rispetto
dalla  data  della  contestata violazione, con i conseguenti riflessi
anche  sull'effettivita'  del suo diritto di difesa (e della doverosa
tutela   di  tale  affidamento  e'  espressione  anche  l'art. 3,  in
part. comma   3,della   legge  n. 212  del  2000,  c.d.  statuto  del
contribuente,  che  contiene  i  principi  generali  dell'ordinamento
tributario,  in  conformita'  delle  quali  anche  le  regioni devono
legiferare:  art. 1  legge  cit.)  -  senza  che  il sacrificio della
posizione   del  contribuente  stesso  trovi  la  sua  ragionevole  e
«proporzionata»     giustificazione    nella    impossibilita'    per
l'amministrazione  di provvedere tempestivamente, e cioe' nel termine
di   decadenza   decorrente   dalla   commissione  della  violazione,
all'accertamento  in  via  amministrativa della violazione alla norma
tributaria  nell'esrcizio  degli  organi  autonomi  poteri  anche  di
indagine  e  di  controllo  attribuite  dalla legge (comma 3, art. 3,
legge  n. 549),  non  essendo  certamente tale sua attivita' in alcun
modo  reclusa  dalla  pendenza dell'eventuale procedimento penale per
fatti-reato.
    E'  ben  noto,  d'altronde,  che secondo il costante insegnamento
anche  della Corte di cassazione (cfr. ex multis le sent. 10945/2005;
9109/2002)  ed  attesi  i  limiti  soggettivi  e oggettivi scaturenti
dall'art. 654  c.p.p.,  va  esclusa  la  automatica  estensione degli
effetti   vincolanti   della   sentenza   penale   irrevocabile,   di
proscioglimento  o  di condanna, con riguardo all'azione accertatrice
dell'ufficio  tributario  (cosi'  come  alla  pronuncia  del  giudice
tributario):  di  modo  che  la  contestata decorrenza del termine di
accertamento  amministrativo  della  violazione  tributaria  non puo'
trovare  ragionevole  fondamento  neppure in una ipotetica necessaria
pregiudizialita'  penale  rispetto  all'accertamento  stesso, potendo
semmai  la  pendenza del processo penale ragionevolmente fondare, non
gia'  il  differimento  del termine iniziale del termine di decadenza
del potere di accertamento dell'amministrazione, semmai la temporanea
ineseguibilita'  della  relativa pretesa tributaria ed operare quindi
solo  sui  termini  di  riscossione  del credito oggetto del medesimo
accertamento.
    D'altro lato, appare ugualmente evidente come con la disposizione
qui  in  discussione,  il  legislatore  regionale abbia - e di qui la
denunciata  violazione  dell'  art. 117,  comma  2,  lettera  e),  in
raffronto  all'art. 119,  nonche' della lettera i) dello stesso comma
Cost.  -  dettato  una  disciplina  del rapporto tributario, sotto lo
specifico   profilo  della  conformazione  temporale  del  potere  di
accertamento  dell'amministrazione  e quindi del termine previsto per
la  consumazione  dello  stesso  nei rapporti con il soggetto passivo
della  imposta  la  quale  esula dai poteri attribuiti al legislatore
stesso  (in  quanto  il  comma 34 dell'art. 3 della legge n. 549/1995
rimette  in  realta'  a  quel  legislatore  la regolamentazione degli
aspetti  gestionali e applicativi della procedura di accertamento), e
che  comunque  si discosta e si contrappone ai principi generali che,
nel  sistema  tributario  statale  (nel quale si inquadra, come si e'
detto,  il  tributo  de  quo)  percio' riservato al legislatore dello
Stato,  regolano  in  termini  di  reciproca autonomia i rapporti tra
procedimento amministrativo tributario e processo penale (anche ed in
particolare   per   quanto   attiene  ai  termini  di  decadenza  per
l'attivazione  del  primo)  e  dai  quali  non  era dato alla regione
prescindere dettando invece una disciplina ai medesimi opposta.
    Richiamato   il   costante   orientamento   interpretativo  della
giurisprudenza  in  ordine all'art. 654 c.p.p., va invero rammentato,
da  un  lato,  che  l'art. 20  del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, che
stabilisce  le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia  tributaria  ed ai cui artt. 16 e 17 la legge regionale n. 31
del  1996  (art. 5) fa del resto espresso richiamo, pone il principio
che  l'atto  di  contestazione  di  cui  all'art. 16 ovvero l'atto di
irrogazione  devono  essere comunque notificati, a pena di decadenza,
entro  il  31  dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta  la  violazione  (e a tale previsione e' conforme il comma 1
dell'art. 7-bis  della cit. legge n. 31, come sopra integrata) ovvero
nel  maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi,
in  ogni  caso  indipendentemente  ed  a prescindere dalla pendenza e
tanto  piu'  dall'esito  dell'eventualmente  coesistente procedimento
penale,   come   tale   necessariamente  irrilevante  ai  fini  della
decorrenza  del predetto termine; e, d'altro lato, ed in coerenza con
tale  principio,  il  d.lgs.  n. 74  del 10 marzo 2000, contenente la
nuova  disciplina  dei reati in materia di i.i. sui redditi e di iva,
all'art. 20   specifica   che   il  provvedimento  amministrativo  di
accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per
la  pendenza  del  procedimento  penale (avente ad oggetto i medesimi
fatti  o  fatti  dal  cui  accertamento  comunque dipende la relativa
definizione)  ed  al  successivo art. 21 dispone che l'ufficio irroga
comunque   le   sanzioni   amministrative  relative  alle  violazioni
tributarie  fatte  oggetto di notizia di reato (salva la limitata non
eseguibilita'  delle  stesse  sino  alla definizione del procedimento
penale),  rimanendo  escluso  quindi,  che  la  definizione  di  tale
procedimento  possa  assurgere  a  momento iniziale di decorrenza del
termine  decadenziale  previsto  per  l'attivita'  amministrativa  di
accertamento  (tanto  dell'imposta  che  delle  relative violazioni),
ancorato  unicamente al periodo in cui e' insorta la relativa pretesa
de1l'amministrazione.

        
      
                              P. Q. M.
    Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente
ricorso,  dichiarare la illegittimita' costituzionale degli artt. 5 e
6,  comma  1  della  legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2005,
n. 23.
    Si  produrra' la copia conforme della delibera (per estratto) del
Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, con la richiamata relazione.
        Roma, addi' 15 febbraio 2006.
              L'Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'

        
      

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