Ricorso n. 24 del 22 febbraio 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 Febbraio 2005 - 22 Febbraio 2005 , n. 24
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 10 del 9-3-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione Abruzzo, in persona del Presidente, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j)
della legge regionale n. 46 del dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17
dicembre 2004), recante «interventi a sostegno degli stranieri
immigrati».
La legge della Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004
contiene norme concernenti la tutela, per quanto di competenza
regionale, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
presenti sul proprio territorio.
L'art. 20 della legge prevede, quale strumento di partecipazione,
la Consulta regionale dell'immigrazione; in particolare, al comma 2,
la sua composizione.
Tra i componenti sono previsti un rappresentante dell'INPS
designato dalla sede regionale (lettera g) e un rappresentante per
ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j).
La duplice previsione e' in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione in tema di ordinamento degli
organi e degli uffici dello Stato.
Invero, le funzioni e i compiti spettanti agli organi e
rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato.
La duplice previsione della legge regionale attribuisce, invece,
nuovi compiti all'INPS e alle Prefetture territoriali attraverso la
partecipazione obbligatoria di un loro rappresentante alla Consulta
regionale dell'immigrazione.
P. Q. M.
Si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 20, secondo comma, lettere g) e j) della legge della
Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004.
Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 3 febbraio 2005, nonche' copia della legge regionale
impugnata.
Roma, addi' 10 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Carlo Sica
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 10 del 9-3-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione Abruzzo, in persona del Presidente, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, lettere g) e j)
della legge regionale n. 46 del dicembre 2004 (B.U.R. n. 39 del 17
dicembre 2004), recante «interventi a sostegno degli stranieri
immigrati».
La legge della Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004
contiene norme concernenti la tutela, per quanto di competenza
regionale, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
presenti sul proprio territorio.
L'art. 20 della legge prevede, quale strumento di partecipazione,
la Consulta regionale dell'immigrazione; in particolare, al comma 2,
la sua composizione.
Tra i componenti sono previsti un rappresentante dell'INPS
designato dalla sede regionale (lettera g) e un rappresentante per
ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j).
La duplice previsione e' in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione in tema di ordinamento degli
organi e degli uffici dello Stato.
Invero, le funzioni e i compiti spettanti agli organi e
rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici
nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato.
La duplice previsione della legge regionale attribuisce, invece,
nuovi compiti all'INPS e alle Prefetture territoriali attraverso la
partecipazione obbligatoria di un loro rappresentante alla Consulta
regionale dell'immigrazione.
P. Q. M.
Si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 20, secondo comma, lettere g) e j) della legge della
Regione Abruzzo n. 46 del 13 dicembre 2004.
Si producono estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 3 febbraio 2005, nonche' copia della legge regionale
impugnata.
Roma, addi' 10 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Carlo Sica