RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2010 , n. 24
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 febbraio 2010 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 12 del 24-3-2010) 
 

    Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  e'  domiciliato  nei
confronti della Regione  Abruzzo  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2009,
n. 30 pubblicata sul B.U. Abruzzo n. 65 del 16 dicembre 2009  recante
«Disciplina dell'apprendistato» in  relazione  ai  suoi  articoli  6,
comma 4; 29, comma 1, 2 e 3; 25, comma 1 e 2 e 28, comma l. 
    La legge della Regione Abruzzo n. 30  del  2009  viene  impugnata
nella parte  sopra  richiamata  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010. 
    Con detta  legge,  recante  «Disciplina  dell'apprendistato»,  la
Regione Abruzzo «disciplina gli aspetti formativi delle tipologie  di
apprendistato normate dal titolo VI,  capo  I,  d.lgs.  10  settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio  2003,  n.  30),  e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto  delle  competenze
spettanti   alla   legislazione   statale   e   della   funzione   di
regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva interna»
(art. 1,  rubricato  «Principi  generali»).  La  legge  regionale  si
compone di trentasei articoli divisi in tre parti con  titolo  unico:
Parte Prima, Titolo I, recante  disposizioni  relative  agli  aspetti
formativi del contratto di apprendistato (articoli da 1 a 23);  Parte
Seconda, Titolo I, recante disposizioni relative  alle  tipologie  di
apprendistato,  a  sua  volta  suddiviso  in  tre   capi   (Capo   I:
Apprendistato per l'espletamento del  diritto-dovere  d'istruzione  e
formazione; Capo II:  Apprendistato  professionalizzante;  Capo  III:
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione; articoli da 24 a 31) e Parte  Terza,  Titolo  I,  recante
disposizioni transitorie e finali (articoli da 32 a 36). 
    L'art.   6   della   legge   regionale,   rubricato   «Formazione
professionale», dispone al comma quarto: 
        «4. La formazione formale, esterna o interna all'impresa,  si
esplica mediante la formazione: 
          a) erogata in un  contesto  organizzato  e  strutturato  in
situazione distinta da quella produttiva; 
          b) attuata mediante una specifica progettazione in cui sono
esplicitati  l'analisi  delle  competenze  possedute,  gli  obiettivi
formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le  modalita'
di apprendimento; 
          c)  realizzata  e  sopportata   da   figure   professionali
competenti; 
          d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo; 
          e)   finalizzata   a   produrre   esiti   verificabili    e
certificabili secondo le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  con
deliberazione di Giunta regionale, d'intesa con le  associazioni  dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative
sul piano regionale e con le Province abruzzesi». 
    L'art. 29 della legge regionale, rubricato «Struttura e contenuti
della formazione dell'apprendistato professionalizzante», stabilisce: 
        «1.     La     formazione     formale      dell'apprendistato
professionalizzante e' svolta  all'esterno  dell'impresa  nell'ambito
degli organismi scolastici,  universitari  e  formativi  accreditati;
puo', altresi', essere svolta all'interno dell'impresa con  capacita'
formativa,  purche'  in  luoghi  normalmente   non   destinati   alla
produzione. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49,  comma  5,  lett.
b), d.lgs. n. 276/2003, per la realizzazione della formazione formale
interna, le imprese sono tenute ad avere la disponibilita' di: 
        a) luoghi, attrezzature  e  macchinari  adeguati  al  profilo
formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti; 
        b) formatori con competenza  adeguata  per  il  conseguimento
degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale; 
        c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'art 10. 
    3. I criteri e le modalita' di verifica, anche preventiva,  della
capacita'  formativa  dell'impresa  sono   stabiliti   dalla   Giunta
regionale, sentita la Commissione regionale per l'Apprendistato.». 
    L'art.  25   della   legge   regionale,   rubricato   «Durata   e
caratteristiche    della    formazione     nell'apprendistato     per
l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione», dispone
al primo ed al secondo comma: 
    «1.  L'attivita'  di  formazione  formale  esterna   all'impresa,
correlata all'apprendistato  per  l'espletamento  del  diritto-dovere
d'istruzione  e  formazione,  e'  riservata  ai   giovani   ed   agli
adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di eta'  e  che  non
siano in possesso di una qualifica professionale; essa e' finalizzata
all'acquisizione delle competenze di  base  previste  dagli  standard
formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai  sensi
della normativa vigente. 
    2. La Giunta regionale, nelle  more  della  regolamentazione  dei
profili   formativi   dell'apprendistato   per   l'espletamento   del
diritto-dovere di istruzione  e  formazione  prevista  dall'art.  48,
comma 4, d.lgs. n. 276/2003, provvede a  disciplinare  la  formazione
formale esterna all'impresa, indicando la durata, in coerenza con  la
qualifica da conseguire, le ore medie per ogni  anno  del  contratto,
nonche' la durata minima annuale, secondo le modalita' ed i contenuti
rispondenti  ai  diversi  livelli  di  formazione   posseduti   dagli
apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.». 
    L'art. 28 della legge  regionale,  rubricato  «Profili  formativi
dell'apprendistato professionalizzante»,  infine,  prevede  al  primo
coma: 
    «1. I profili  formativi  dell'apprendistato  professionalizzante
sono   disciplinati,   sentita   la   Commissione    regionale    per
l'Apprendistato,  con  provvedimento  della  Giunta  regionale,   nel
rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle
disposizioni contenute nell'articolo 49, comma 5, d.lgs. n. 276/2003,
e successive  modifiche  ed  integrazioni,  tenuto  conto  di  quanto
previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali   e   dagli   accordi
interconfederali. Con il medesimo provvedimento  sono  individuati  i
profili formativi, i quali sono regolati per competenze ed  attivita'
in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni.». 
    Si tratta di norme illegittime per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    I. - L'art. 6, comma 4 e l'art. 29 della legge regionale, il  cui
testo si e'  qui  riportato  in  narrativa,  eccedono  la  competenza
regionale in materia di «istruzione  e  formazione  professionale»  e
violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2,  lett.  l),  cost.
laddove contengono disposizioni che regolano  la  formazione  interna
alle aziende. 
    In particolare, l'art. 6, comma 4,  della  legge  regionale,  nel
disciplinare le modalita' di esplicazione della  formazione  formale,
sia  essa  esterna  o  interna   all'impresa,   riferisce   anche   a
quest'ultima le prescrizioni relative al contesto di erogazione, alla
specifica progettazione, alla registrazione degli esiti nel  libretto
formativo, nonche' alla finalizzazione a produrre esiti  verificabili
e certificabili secondo  procedure  stabilite  con  deliberazione  di
Giunta regionale, d'intesa con le associazioni  piu'  rappresentative
sul piano regionale e con le Province. 
    Del pari, l'art. 29  prevede,  al  comma  1,  che  la  formazione
formale   dell'apprendistato   professionalizzante   possa    essere,
altresi', svolta all'interno dell'impresa  con  capacita'  formativa;
stabilisce, al comma 2, gli oneri cui a  tal  fine  le  imprese  sono
tenute; prevedendo, poi al  comma  3,  che  criteri  e  modalita'  di
verifica, anche preventiva, della capacita'  formativa  dell'impresa,
siano stabiliti dalla Giunta regionale, sentita  la  commissione  per
l'Apprendistato. 
    Come chiarito  da  codesta  Corte  in  molteplici  decisioni,  la
formazione professionale che la Costituzione riserva alle Regioni, in
linea di principio, e' esclusivamente quella pubblica  o  esterna  da
impartirsi «sia negli  istituti  scolastici  a  cio'  destinati,  sia
mediante strutture proprie che le singole Regioni possano  approntare
in relazione alle peculiarita' delle realta' locali, sia in organismi
con i quali vengano stipulati accordi» (Corte cost.  sentenza  n.  50
del 2005). 
    Di contro, la formazione che si svolge all'interno dell'azienda -
rientrando nel  sinallagma  contrattuale  - attiene  all'«ordinamento
civile» ex art. 117, comma 2, lett. l)  Cost.,  sicche'  spetta  allo
Stato stabilire la relativa normativa con conseguente invasione della
sfera di attribuzioni statali delle disposizioni di  legge  regionale
che contengano la diretta disciplina  della  formazione  interna  (in
termini anche Corte cost. sent. n. 24 del 2007, con  declaratoria  di
incostituzionalita' della disciplina relativa alla formazione interna
da parte della regione Puglia). 
    Nel contratto di apprendistato dunque - certamente a causa  mista
per la presenza dell'aspetto formativo - la formazione  si  inserisce
pur  sempre  nell'ambito  di  un   rapporto   contrattuale   la   cui
regolamentazione    appartiene    necessariamente    alla     materia
dell'ordinamento civile oggetto, ai sensi  dell'art.  117,  comma  2,
lett. 1) Cost., di potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    In  particolare,  l'art.  6,  comma  4,  lett.  b)  della   legge
regionale, prevedendo che la formazione formale  interna  all'impresa
si esplichi mediante formazione attuata con  specifica  progettazione
in cui sono esplicitati l'analisi  delle  competenze  possedute,  gli
obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e  le
modalita'  di  apprendimento,  fissa   l'ambito   definitorio   della
capacita' formativa  interna  dell'impresa  e  si  pone,  quindi,  in
contrasto con l'art. 48, comma 4, lett. c)  del  d.lgs.  n.  276/2003
(recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), in  forza  del
quale la valutazione  della  capacita'  formativa  delle  aziende  e'
rimessa alla contrattazione collettiva. 
    Ai sensi della norma statale  citata,  infatti,  il  rinvio  alla
contrattazione collettiva per la determinazione  delle  modalita'  di
erogazione  della  formazione  aziendale  e'  criterio  e   principio
direttivo   per   la   regolamentazione   dei    profili    formativi
dell'apprendistato   per   l'espletamento   del   diritto-dovere   di
istruzione  e  formazione  rimessa  alle  regioni  ed  alle  province
autonome d'intesa con il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il Ministero dell'istruzione  sentite  le  associazioni
sindacali dei datori e prestatori di lavoro piu' rappresentative  sul
piano nazionale. 
    Del pari, l'art. 29 della legge regionale, sancendo  i  requisiti
ritenuti  necessari  per  l'erogazione   della   formazione   formale
all'interno   della   struttura    relativamente    all'apprendistato
professionalizzante,  fissa  l'ambito  definitorio  della   capacita'
formativa interna dell'impresa e si pone, quindi,  in  contrasto  con
l'art. 49, comma 5, lett. b) del richiamato d.lgs.  n.  276/2003,  in
forza del quale per detto tipo di apprendistato la valutazione  della
capacita' formativa delle  aziende  e'  rimessa  alla  contrattazione
collettiva. 
    Ai sensi della norma statale da ultimo citata, infatti, il rinvio
alla contrattazione collettiva per la determinazione delle  modalita'
di erogazione e  della  articolazione  della  formazione,  esterna  e
interna alle singole  aziende,  anche  in  relazione  alla  capacita'
formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni,  e'
criterio e principio direttivo per la  regolamentazione  dei  profili
formativi rimessa alle regioni ed alle province autonome d'intesa con
le associazioni sindacali di  datori  e  prestatori  di  lavoro  piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
    Nella specie, pertanto, le  disposizioni  censurate  incidono  su
profili strettamente attinenti all'ambito riservato in via  esclusiva
alla competenza statale, ovvero alla disciplina che i privati  datori
di  lavoro  possono  impartire  all'interno  dell'azienda  ai  propri
dipendenti, ed in  particolare  fissano  l'ambito  definitorio  della
capacita'  formativa  interna  dell'impresa  in  contrasto   con   le
richiamate norme statali in base  alle  quali  la  valutazione  della
capacita' formativa delle  aziende  e'  rimessa  alla  contrattazione
collettiva. 
    II. - L'art.  25  della  legge  regionale,  rubricato  «durata  e
caratteristiche    della    formazione     nell'apprendistato     per
l'espletamento del  diritto-dovere  d'istruzione  e  formazione»,  al
comma  1  riserva   l'attivita'   di   formazione   formale   esterna
all'impresa,  correlata  all'apprendistato  per  l'espletamento   del
diritto-dovere  d'istruzione  e  formazione,  ai  giovani   ed   agli
adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di eta'  e  che  non
siano in possesso di una qualifica professionale. 
    La disposizione in esame  eccede  dalle  competenze  regionali  e
viola le norme generali  sull'istruzione  riservate  alla  competenza
esclusiva dello Stato ex art. 117, comma  2,  lett.  n)  Cost.  ed  i
principi  fondamentali  in  materia  di  istruzione  riservati   alla
legislazione dello Stato ex art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'art.  25,  comma  1,  della  legge   regionale   contrasta   in
particolare con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007)  che  ha  elevato  da
quindici a sedici  anni  l'eta'  per  l'accesso  al  lavoro  rendendo
obbligatoria l'istruzione impartita per almeno dieci anni. 
    La  fissazione  del  limite  minimo   di   anni   di   istruzione
obbligatoria, con conseguente innalzamento dell'eta' per l'accesso al
lavoro, costituisce, invero, funzione sorretta da  evidenti  esigenze
unitarie e condizione minima di uniformita' in materia scolastica. 
    III. - L'art. 25, comma 2, della  legge  regionale  prevede  che,
nelle more della  regolamentazione  dei  profili  formativi  prevista
dall'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, sia la Giunta regionale  a
disciplinare la formazione  formale  esterna  all'impresa  indicando,
secondo dati parametri, la durata, le ore medie  per  ogni  anno  del
contratto, nonche' la durata minima annuale. 
    La disposizione in esame eccede dalle competenze attribuite  alla
regione in materia di istruzione e formazione professionale  e  viola
la  competenza  legislativa  esclusiva  dello  stato  in  materia  di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, comma 2, lett. 1) Cost. 
    La disciplina della durata, delle ore medie  per  ogni  anno  del
contratto, nonche' della durata minima annuale attiene, infatti,  «ai
rapporti  intersoggettivi  tra  datore  e  lavoratore»   propri   del
sinallagma contrattuale, appartenenti alla competenza esclusiva dello
Stato nella predetta materia (C. cost. n. 50/2005). 
    In particolare viene, cosi', attribuito alla Regione un potere di
regolamentazione interinale di esclusiva pertinenza in contrasto  con
il richiamato art. 48, comma 4, d.lgs.  n.  276/2003,  ai  sensi  del
quale «la regolamentazione dei profili  formativi  dell'apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e  formazione  e'
rimessa alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
le associazioni dei datori di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.». 
    La disposizione regionale in esame viola, comunque, la competenza
legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  cost.
con riferimento ai principi fondamentali in materia di istruzione  ed
in materia di tutela e sicurezza del lavoro espressi  nel  menzionato
art. 48, comma 4, d.l.gs.  n.  276/2003,  il  quale,  ai  fini  della
prevista   regolamentazione   d'intesa    dei    profili    formativi
dell'apprendistato, fissa criteri e principi direttivi relativi  alla
definizione delle qualifiche professionali ai sensi  della  legge  n.
53/2003, alla previsione di un monte ore di formazione ed  al  rinvio
alla contrattazione collettiva per la determinazione delle  modalita'
di erogazione della formazione aziendale. 
    La  legge  regionale  viola,  inoltre,  il  principio  di   leale
collaborazione tra Stato e Regione. Codesta Corte  ha  chiarito  come
nell'attuale  assetto  del   mercato   del   lavoro   la   disciplina
dell'apprendistato si presti ad interferenze  di  una  pluralita'  di
competenze ed altresi' che, in siffatta «concorrenza di  competenze»,
l'intesa  prevista  dall'art.  48,  comma  4,  d.lgs.   n.   276/2003
costituisca «lo strumento piu' pregnante di attuazione del  principio
di leale collaborazione» (Corte cost. sentenza n. 50 del 2005). 
    Per contro, con l'attribuzione alla Giunta regionale di un potere
di regolamentazione esclusiva si esclude completamente, ancorche'  in
via  interinale  e  temporanea,  lo  strumento  dell'intesa   con   i
competenti organi statali. L'art. 25, comma 2, della legge  regionale
sostituisce,   invero,   sia    pure    provvisoriamente,    l'intesa
stato-regione con un atto unilaterale della  Regione,  conferendo  ad
essa  un   ruolo   preminente,   incompatibile   con   la   paritaria
codeterminazione dell'atto in difetto di indicazioni della prevalenza
di una parte sull'altra, propria dell'intesa. 
    In proposito, codesta Corte, ha anche evidenziato che regione non
puo' provvedere autonomamente neppure per superare una situazione  di
stallo determinata dalla mancata intesa, posto che «e'  in  contrasto
con  il  parametro  costituzionale  della  leale  collaborazione,  la
drastica previsione, in caso di  mancata  intesa,  della  decisivita'
della volonta' di una sola delle parti» (Corte cost. sent. n. 24  del
2007,  con  riferimento  all'intesa  in  materia   di   apprendistato
professionalizzante). 
    IV.  -  L'art.  28  della  legge  regionale,  rubricato  «profili
formativi dell'apprendistato professionalizzante», prevede al comma 1
che  questi  siano  disciplinati  con  provvedimento   della   Giunta
regionale tenuto conto di quanto previsto  dai  contratti  collettivi
nazionali e dagli accordi interconfederali. 
    La disposizione in esame eccede dalle competenze attribuite  alla
regione in materia di istruzione e formazione professionale  e  viola
la  competenza  legislativa  esclusiva  dello  stato  in  materia  di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lett.  l)
Cost. 
    Anche la  disciplina  dei  profili  formativi  dell'apprendistato
attiene,  infatti,  «ai  rapporti  intersoggettivi   tra   datore   e
lavoratore»  propri   del   sinallagma   contrattuale,   come   detto
appartenenti alla competenza esclusiva  dello  Stato  nella  predetta
materia. 
    In particolare, la norma regionale, pur  richiamando  formalmente
l'art.  49,  comma  5,  d.lgs.  n.   276/2003,   contrasta   con   la
regolamentazione dei profili formativi che  la  disposizione  statale
prevede avvenga d'intesa  con  i  sindacati  piu'  rappresentativi  a
livello regionale, e con determinazione delle modalita' di erogazione
e  della  articolazione  della  formazione  nelle   singole   aziende
demandata alla contrattazione collettiva  nazionale,  territoriale  o
aziendale. 
    L'art. 28, comma 1, viola, comunque,  la  competenza  legislativa
concorrente  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo   comma,   cost.   con
riferimento ai principi fondamentali in materia di istruzione  ed  in
materia di tutela e sicurezza del lavoro espressi nel menzionato art.
49, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, il quale,  per  la  regolamentazione
d'intesa      dei      profili      formativi      dell'apprendistato
professionalizzante, fissa criteri e principi direttivi relativi alla
previsione  di  un  monte  ore  di   formazione,   al   rinvio   alla
contrattazione collettiva per la determinazione  delle  modalita'  di
erogazione  della  formazione,  al  riconoscimento  della   qualifica
professionale,  alla  registrazione  della  formazione  nel  libretto
formativo ed alla presenza di un tutore aziendale. 
    Inoltre, per considerazioni analoghe a  quelle  svolte  sub  III,
l'art. 28, comma 1, nel porsi  in  contrasto  con  il  meccanismo  di
regolamentazione descritto dall'art. 49, comma 5, d.lgs. n. 276/2003,
altera l'equilibrio dell'intesa  conferendo  alla  Regione  un  ruolo
preminente   rispetto   alle   associazioni   sindacali    ed    alla
contrattazione collettiva. 
    Come gia'  ricordato,  con  la  richiamata  pronuncia  n.  24/07,
proprio con riferimento all'intesa ex art. 49, comma 5, codesta Corte
ha ritenuto «in contrasto con gli evocati parametri costituzionali la
drastica previsione, in caso di  mancata  intesa,  della  decisivita'
della volonta' di una sola delle parti». 

        
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto precede si confida che codesta  ecc.ma  Corte
vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma
4; dell'art. 29 comma 1,  2  e  3;  dell'art.  25,  comma  1  e  2  e
dell'art.28, comma 1, della legge della Regione  Abruzzo  n.  30  del
2009. 
    Si allega l'originale della delibera del Consiglio  dei  Ministri
in data 4 febbraio 2010 e copia della legge regionale impugnata. 
        Roma, addi' 12 febbraio 2010 
 
           L'avvocato dello Stato: Beatrice Gaia Fiduccia 
 

Menu

Contenuti