RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 marzo 2009 , n. 24
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31  marzo  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 19 del 13-5-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente  in  carica
per l'impugnazione della legge regionale della Campania n. 1  del  16
gennaio 2009,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Campania n. 5 del 26  gennaio  2009,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
- legge finanziaria anno 2009», in relazione ai suoi  articoli  12  e
25, comma 2. 
    La  legge  regionale  della  Campania  n.  1  del  2009  reca  le
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Campania (legge finanziaria - Anno 2009). 
    L'articolo  12  della  legge  regionale,  rubricato  «Azioni   di
sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul
territorio regionale», dispone: 
        «1. Al fine di favorire il rientro sul territorio di  risorse
umane qualificate sono agevolabili, con lo strumento del  credito  di
imposta,  le  assunzioni  di  persone  che  abbiano  avuto  residenza
anagrafica in Regione Campania per almeno dieci anni, in possesso  di
diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di almeno  uno
dei seguenti requisiti: 
    a) essere residenti da  almeno  ventiquattro  mesi  all'estero  o
nelle regioni italiane non comprese  nell'obiettivo  Convergenza  dei
fondi  strutturali  comunitari,  non  occupati  ovvero  occupati  con
contratto  di  lavoro  non  a  tempo  indeterminato   presso   unita'
produttive ubicate all'estero o  in  regioni  italiane  non  comprese
nell'obiettivo Convergenza; 
    b) essere occupati a tempo indeterminato da  almeno  ventiquattro
mesi  presso  unita'  produttive  ubicate  all'estero  o  in  regioni
italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza. 
        2. Annualmente una quota dei fondi destinati al finanziamento
del credito di imposta regionale per gli investimenti e' destinata ai
soggetti di cui all'articolo 2 del reg. 28 novembre 2007,  n.  5,  di
attuazione del credito di imposta per nuovi investimenti  in  Regione
Campania, il cui capitale  sociale  sia  detenuto  a  maggioranza  da
soggetti con residenza  storica  di  almeno  dieci  anni  in  Regione
Campania  ed  in  possesso  di  diploma  di  laurea   in   discipline
tecnico-scientifiche che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) essere residenti da  almeno  ventiquattro  mesi  all'estero  o
nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e  che
risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non  a
tempo indeterminato presso unita' produttive; 
    b) essere occupati a tempo indeterminato da  almeno  ventiquattro
mesi  presso  unita'  produttive  ubicate  all'estero  o  in  regioni
italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza». 
    L'articolo 25, intitolato «Misure  di  contenimento  della  spesa
sanitaria», al comma 2, stabilisce: 
        «Le  aziende  sanitarie  locali,  le   aziende   ospedaliere,
comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517,  i  policlinici
universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero  e  cura  a
carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,    gli    istituti
zooprofilattici sperimentali e le  agenzie  sanitarie  regionali  che
hanno stipulato l'accordo previsto dall'articolo 1, comma  180  della
legge  30  dicembre  2004,   n.   311   (legge   finanziaria   2005),
limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti
a pignoramenti». 
    Si tratta di disposizioni illegittime, per i seguenti 
                             M o t i v i 
1) In relazione all'articolo 117, primo  comma,  della  Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    L'articolo 12, comma 1, della legge regionale, il cui testo si e'
qui riportato in narrativa, viola molteplici  principi  del  Trattato
CE, primo fra tutti quello contenuto  nell'articolo  12,  secondo  il
quale  e'  vietata  ogni  discriminazione  effettuata  in  base  alla
nazionalita'. 
    E' parimenti violato l'articolo 39 del Trattato,  che  garantisce
la libera circolazione dei lavoratori  all'interno  della  Comunita',
escludendo qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita'. 
    Ed e' violato il regolamento del Consiglio n. 1612/68,  relativo,
appunto, alla libera circolazione dei  lavoratori  all'interno  della
Comunita', il quale, in applicazione delle  citate  disposizioni  del
Trattato, dispone l'abolizione di qualsiasi forma di  discriminazione
fra i lavoratori degli Stati membri, per  quanto  concerne  tutte  le
condizioni  riguardanti  l'impiego  e   il   diritto   di   spostarsi
liberamente per esercitare un'attivita' subordinata. 
    Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee, l'articolo 39 del Trattato CE e l'articolo  7  del
regolamento n. 1612/68, in materia di parita' di trattamento, vietano
non soltanto le discriminazioni palesi, basate, cioe',  espressamente
sulla cittadinanza, ma anche  qualsiasi  discriminazione  dissimulata
che, pur fondandosi su altri  criteri  di  riferimento,  perviene  al
medesimo risultato (cfr., fra le  tante,  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee,  sentenza  2  1  febbraio  2008,  causa  C-507/06,
Klöpel, punti 17 e 18; sentenza  18  gennaio  2007,  causa  C-332/05,
Celozzi, punti 23 e 24;  sentenza  8  giugno  1999,  causa  C-337/97,
Meeusen, punti 27 e 28; sentenza  12  giugno  1997,  causa  C-266/95,
Merino Garcia, punto 33). 
    Cio' vale, in particolare, nel caso di  una  condizione  relativa
alla residenza, che piu'  facilmente  e'  soddisfatta  da  lavoratori
nazionali o, addirittura, come nel  caso  di  specie,  da  lavoratori
originari di una particolare regione (cfr. Corte di  giustizia  delle
Comunita' europee, sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann,
punti 30 e 31; sentenza 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker,
punto 28; sentenza 7 maggio 1998, Clean Car Autoservice, punto 29). 
    La norma qui denunciata, pertanto, nel  momento  in  cui  agevola
l'accesso al lavoro delle persone che  abbiano  risieduto  per  ameno
dieci anni nella Regione Campania, attribuendo un incentivo a  datori
di lavoro che le assumono, viola manifestamente le suddette norme  di
diritto comunitario primario e derivato. 
2) Violazione degli articoli 3 e 120 della Costituzione. 
    Il medesimo articolo 12, comma, 1 della  legge  regionale,  nello
stabilire condizioni agevolate per l'acceso al lavoro  dei  cittadini
gia' residenti, per oltre dieci anni, nella Regione  Campania,  viola
il  principio  di   uguaglianza,   perche',   favorendone   l'accesso
all'impiego, introduce un regime  privilegiato  per  una  particolare
categoria di cittadini, il quale, sul piano della ragionevolezza, non
appare giustificato da ragioni di  tutela  di  interessi  di  rilievo
costituzionale. 
    Infatti, la dichiarata finalita' della disposizione -  quella  di
favorire  il  rientro  sul  territorio  regionale  di  risorse  umane
qualificate - non trova copertura in alcun valore  costituzionalmente
riconosciuto,  ma  anzi  si  pone  in  contrasto  con   il   disposto
dell'articolo 120 Cost. - norma, pertanto,  parimenti  violata  dalla
norma  regionale  in  esame  -  che  fa  espressamente   divieto   al
legislatore regionale di adottare  provvedimenti  che  ostacolino  in
qualsiasi la libera circolazione  delle  persone  tra  le  regioni  o
limitino l'esercizio del diritto al lavoro  in  qualunque  parte  del
territorio nazionale. 
3) In relazione all'art. 117, primo comma, e secondo  comma,  lettera
e)  della  Costituzione,  violazione   della   potesta'   legislativa
esclusiva dello Stato. 
    L'articolo 12, comma 1, della  legge  regionale  non  circoscrive
espressamente l'operativita' delle misure  di  agevolazione  da  esso
previste entro l'ambito dei soli tributi  regionali,  finendo  quindi
per estendere la prevista  misura  del  credito  d'imposta  anche  ai
tributi erariali. 
    Tale estensione e' preclusa al legislatore regionale in relazione
ai tributi statali, posto che - come chiarito la Corte,  ad  esempio,
nella sentenza n. 37 del 2004 - la  determinazione  di  essi  compete
esclusivamente allo Stato (che deve provvedervi con legge: cfr. sent.
n. 303 del 2003), almeno fino  a  quando  non  saranno  introdotti  i
principi di coordinamento del sistema tributario ai  sensi  dell'art.
119 della Costituzione. 
    Ne consegue che la disposizione in esame viola  anche  l'articolo
117, secondo comma, lettera e), della  Costituzione,  in  materia  di
sistema tributario e, quindi, eccede la competenza regionale. 
4) In relazione all'articolo 117, primo  comma,  della  Costituzione,
violazione  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento   comunitario.
Violazione degli articoli 3 e 120 della Costituzione. 
    Si e' visto che l'articolo 12, comma  2,  della  legge  regionale
destina una quota  dei  fondi  stanziati  per  il  credito  d'imposta
regionale per gli investimenti ad imprese il cui capitale sociale sia
detenuto, a maggioranza, da persone con residenza storica  da  almeno
dieci anni nella Regione Campania, in possesso di diploma  di  laurea
in discipline tecnico-specialistiche nonche' di altri requisiti. 
    La norma, pertanto, non si propone di incentivare la costituzione
o  la  permanenza  nella   regione   di   imprese   con   particolari
caratteristiche, ma si rivolge a quelle sole  imprese  che  siano  di
proprieta' di soggetti  che  abbiano  per  lungo  tempo  riseduto  in
Campania. 
    Ne consegue che, per ragioni  analoghe  a  quelle  esaminate  nel
primo motivo di censura, la norma si pone in manifesto contrasto  con
la liberta' di stabilimento garantita dall'articolo 43  del  Trattato
CE, che - nell'assicurare l'accesso alle attivita' non  salariate  ed
al loro esercizio, la costituzione e la gestione  di  imprese  e,  in
particolare, di societa' - si oppone a qualsiasi misura che, se  pure
non fondata sulla nazionalita', comporti, anche di  fatto  o  in  via
indiretta, una discriminazione a  danno  dei  cittadini  degli  altri
Stati membri (v., per  tutte,  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee, sentenza 17 novembre 1992, causa C-279/89, Commissione/Regno
Unito, punto 42). 
    Tale e' appunto il caso di una norma, come quella denunciata, che
lega la concessione di un incentivo ad un requisito  -  quello  della
residenza dei soci o dei titolari dell'impresa - che puo' essere piu'
facilmente soddisfatto da un cittadino italiano,  ed  in  particolare
campano, che da un cittadino di un altro Stato membro o  di  un'altra
regione. 
    Anche sul piano interno, pertanto, la norma censurata si  traduce
nell'imposizione  di  una  barriera   «protezionistica»   di   natura
territoriale, che integra un ostacolo nella libera circolazione delle
persone e delle cose tra le regioni, oltre che alla libera iniziativa
economica. 
    Ne  consegue  che  la  disposizione  regionale  viola  anche  gli
articoli 3 e 120 della Costituzione, dai quali discende  il  divieto,
per i legislatori  regionali,  di  frapporre  ostacoli  di  carattere
protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di
servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati  in
qualsiasi  parte  del  territorio  nazionale  (nonche',  in  base  ai
principi  comunitari  sulla  libera  prestazione  dei   servizi,   in
qualsiasi Paese dell'Unione europea) (cfr. sentt. n. 391 del 2008, n.
64 del 2007 e n. 440 del 2006). 
5) In relazione all'articolo 117, primo  comma,  della  Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    L'articolo 12, nel suo complesso,  viola  anche  le  disposizioni
comunitarie in materia di aiuti  di  Stato,  ed  in  particolare  gli
articoli 87, par. 1 e 88, par. 3, del Trattato,  stante  la  mancanza
della  previsione  della  previa  notifica  alla  Commissione   delle
agevolazioni previste o,  in  alternativa,  dell'indicazione  che  le
stesse sono concesse  nei  limiti  indicati  dal  regolamento  CE  n.
1998/2006 sugli aiuti c.d. de minimis ovvero nel  contesto  di  altro
regolamento di esenzione. 
    La  misura  introdotta  dal   legislatore   regionale,   infatti,
attribuisce, attraverso risorse pubbliche e in maniera selettiva,  un
beneficio economico ad imprese,  potenzialmente  idoneo  ad  incidere
sugli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
6) In relazione all'art. 117, primo comma, e secondo  comma,  lettera
l)  della  Costituzione,  violazione   della   potesta'   legislativa
esclusiva dello Stato. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    Come  visto,  l'articolo  25,  comma  2,  della  legge  regionale
stabilisce che le aziende sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,
comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517,  i  policlinici
universitari a gestione dirette, gli istituti di ricovero  e  cura  a
carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,    gli    istituti
zooprofilattici sperimentali e le  agenzie  sanitarie  regionali  che
hanno stipulato l'accordo previsto dall'articolo 1, comma  180  della
legge  30  dicembre  2004,   n.   311   (legge   finanziaria   2005),
limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti
a pignoramenti. 
    Tale  disposizione,  nel  sottrarre  al  regime   dell'esecuzione
forzata i beni degli enti sopra elencati,  introduce  una  deroga  al
regime della responsabilita' patrimoniale  del  debitore  (art.  2740
cod. civ.), intervenendo in una materia che  attiene  all'ordinamento
civile e alle norme processuali. 
    Cosi' disponendo, quindi, il legislatore  regionale  legifera  in
una materia  riservata  alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 117,  secondo  comma,  lett.  l)  della
Costituzione. 
    La norma, peraltro, e' anche inapplicabile  perche'  il  soggetto
che ha stipulato l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge  n.  311  del  2004  L'Accordo  e'  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Campania n. 17 del  26  marzo  2007.,  e'  la
regione  e  non  anche  le  aziende  sanitarie  locali,  le   aziende
ospedaliere,  le  aziende  ospedaliero-universitarie,  i  policlinici
universitari a gestione dirette, gli istituti di ricovero  e  cura  a
carattere   scientifico   di   diritto   pubblico,    gli    istituti
zooprofilattici sperimentali o le agenzie sanitarie regionali. 
    La disposizione regionale,  pertanto,  e'  dettata  non  solo  in
patente  difetto  di   potesta'   legislativa,   ma   risulta   anche
irragionevole, perche' priva di un concreto aggancio  alla  normativa
statale di riferimento, alla quale viene fatto erroneo riferimento. 
    Di qui anche la violazione del principio di buon andamento  della
pubblica amministrazione. 
(1) L'Accordo  e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Campania n. 17 del 26 marzo 2007. 

        
      
                              P .Q. M. 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte  vorra'  dichiarare   l'illegittimita'   dell'articolo   12   e
dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale della Campania n.  1
del 16 gennaio 2009. 
        Roma, addi' 21 marzo 2009 
              L'avvocato dello Stato: Sergio Fiorentino 

      

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