Ricorso n. 24 del 7 maggio 2008 (Regione Veneto)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2008 , n. 24
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2008 (della Regione Veneto)
(GU n. 23 del 28-5-2008)
Ricorso per la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 2 aprile 2008, ratificato con deliberazione della Giunta stessa n. 736 dell'8 aprile 2008, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria») come risultante a seguito della conversione con legge 28 febbraio 2008, n. 31 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria») pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 29 febbraio 2008. F a t t o e d i r i t t o 1. - Con legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)», il legislatore statale e' intervenuto in materia di consorzi di bacini imbriferi, di bonifica e di miglioramento fondiario, imponendone, sostanzialmente, alle regioni la riorganizzazione. Le disposizioni alle quali si fa riferimento, e che di seguito si riportano integralmente nella speranza di agevolare la lettura e la comprensione della questione proposta, sono quelle di cui all'art. 2, commi 35 e36. Il comma 35 stabilisce che: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le societa' partecipate totalmente anche in via diretta dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Il comma 36 prevede, invece, che: «In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere o di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti e' attribuita la potesta', gia' riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprieta' consorziate nei limiti di costi sostenuti per le citate attivita'. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalita' determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale». In sostanza il legislatore della finanziaria imponeva alle Regioni di provvedere entro un anno: o alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonche' dei consorzi tra comuni compresi in bacini imbriferi montani, secondo i parametri indicati in dettaglio all'art. 1, comma 729, della legge finanziaria per il 2007; o, in alternativa, alla soppressione o al riordino dei suddetti consorzi d'intesa con lo Stato. La regione Veneto, ritenendo le suddette previsioni normative lesive delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, con ricorso inserito al n. 19/08 del registro ricorsi, chiedeva a codesta ecc.ma Corte di dichiararne l'illegittimita' costituzionale. Dopo soli sette giorni dall'approvazione della legge finanziaria per il 2008, l'Esecutivo nazionale inseriva nel decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», una previsione di parziale modifica della disciplina poc'anzi ricordata, ossia l'art. 27, rubricato «Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica». Con legge 28 febbraio 2008, n. 31 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»), il Parlamento convertiva in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300. A seguito ditale conversione, il sopra richiamato art. 27 del decreto «Milleproroghe» viene oggi a prevedere quanto segue: «Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [comma 1] I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. [comma 2]». La Regione Veneto, ritenendo che anche questa nuova disciplina non sia conforme a Costituzione e che - in particolare - essa non rispetti le competenze ivi previste per gli enti regionali, impugna oggi la previsione di cui all'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come risultante a seguito della conversione con legge 28 febbraio 2008, n. 31, avanti a codesta ecc.ma Corte facendo valere le censure di seguito prospettate. 2. - Sembra, innanzitutto, necessario rilevare che la disposizione normativa impugnata viola il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni disegnato dall'art. 117 Cost., cosi' come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'art. 27 del decreto «Milleproroghe», come risultante a seguito della conversione operata dalla legge di conversione, prevede, infatti, da un lato, che le regioni che scelgano [scelta che - si badi - e' imposta come alternativa vincolata dalla Finanziaria per il 2008 per le regioni che non provvedano alla riduzione degli organi consortili] di provvedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario lo facciano entro il brevissimo termine del 30 giugno 2008 e secondo criteri stabiliti d'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni; e, dall'altro, che la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei suddetti enti prevista dall'art. 2, comma 35, dalla legge finanziaria per il 2008, non si applichi ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Deve, tuttavia, ricordarsi che i suddetti consorzi sono enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale (cfr. Corte cost., sent., 24 luglio 1998, n. 326), in particolare nell'ambito della materia «agricoltura e foreste». E questa una materia che, vigente l'originario testo costituzionale, era di competenza concorrente regionale e che, oggi, a seguito della riforma del Titolo V, operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non essendo piu' annoverata tra le materie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost., deve senza dubbio ritenersi di potesta' legislativa esclusiva regionale (sul punto, cfr. Corte cost., sent., 24 luglio 1998, n. 326; Corte cost., sent., 28 luglio 2004, n. 282). Ma se cosi' e', da cio' consegue evidentemente che il legislatore statale non puo' intervenire in materia prevedendo che per la riorganizzazione dei consorzi le regioni seguano criteri definiti d'intesa con lo Stato in sede di Conferenza permanente, ne' puo' unilateralmente stabilire quali categorie di membri dei consorzi esentare dall'obbligo di riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice posto con la legge finanziaria per il 2008. Nonostante, poi, la disposizione normativa impugnata non faccia alcun cenno ad un qualche titolo di legittimazione dell'intervento statale in esame, sembra opportuno, fin d'ora, considerare la possibilita' che alla censura regionale venga opposta la competenza concorrente Stato-regione in materia di «coordinamento della finanza pubblica». La previsione di un riordino, «anche mediante accorpamento o eventuale soppressione», dei suddetti enti ben potrebbe esser stato preordinato, infatti, ad ottenere una riduzione delle uscite di denaro pubblico. Anche a non voler considerare il fatto che le suddette disposizioni normative non contengono alcun «principio fondamentale», la potesta' concorrente dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica», tuttavia, non puo' esser dilatata al punto tale da legittimare ogni intervento normativo statale in materie di competenza regionale solo perche' potenzialmente idoneo ad incidere sulle finanze pubbliche. 3. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo giudice ritenesse di considerare la previsione normativa impugnata come ascrivibile anche ad un ambito materiale di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni - quale, ad esempio, il «coordinamento della finanza pubblica» sopra ricordato -, ci si permette di ricordare quanto segue. Come codesta ecc.ma Corte ha chiarito, dal momento che «Per le ipotesi in cui ricorra "una concorrenza di competenze", la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze», «ove (...) non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa (...) si deve ricorrere al canone della "leale collaborazione", che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (cosi' Corte cost., sent., 28 gennaio 2005, n. 50; Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 219; Corte cost., sent., 18 giugno 2007, n. 201). Spiace dover evidenziare che, anche per la fattispecie oggi portata all'attenzione di codesto ecc.mo giudice, una collaborazione, seppur minima, con le regioni non e' stata cercata, ne' tanto meno attuata, dallo Stato. La previsione impugnata, «calata» dall'alto sugli enti regionali, inoltre, distorce - fino a snaturarli - ruolo e funzioni della Conferenza permanente. Mentre, infatti, quest'ultima dovrebbe rappresentare il luogo istituzionale di scontro-confronto tra Stato e regione quando chiamati ad operare in una realta' sulla quale entrambi hanno - seppur a diverso titolo - competenza, essa diviene, nella normativa impugnata, il «cavallo di Troia» mediante il quale lo Stato tenta di imporre la propria voce in un ambito in cui la parola e' solo delle regioni. 4. - La previsione di cui all'art. 27 in esame, poi, imponendo alle regioni di procedere ad un riordino dei consorzi sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con lo Stato e disponendo che nella riduzione dei componenti dei consigli d'amministrazione e degli organi esecutivi dei suddetti enti non si debba tener conto della particolare categoria di coloro che vi siedono su nomina elettiva e a titolo gratuito, finisce con l'operare un'inaccettabile ingerenza nell'autonomia amministrativa-organizzativa regionale garantita all'art. 118 Cost. Si ricordi, infatti, che i consorzi oggetto della disciplina impugnata sono stati autorevolmente definiti da codesta ecc.ma Corte «enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, ovvero anche enti amministrativi dipendenti dalla regione» (cfr. Corte cost., sent., 24 luglio 1998, n. 326). Non si vede, dunque, come lo Stato possa arrogarsi il diritto di imporre una riorganizzazione dei consorzi o la riduzione dei componenti degli organi che rendono possibile la vita e l'esercizio delle funzioni dei consorzi stessi alle Regioni, che di questa materia e di quelle in cui gli enti in parola operano sono regine. 5. - Resta, infine, da rilevare un ultimo profilo di contrasto con la Costituzione. Si tratta della violazione dell'autonomia finanziaria di spesa prevista e garantita alle regioni all'art. 119 Cost. Lo Stato, infatti, disciplinando come le regioni debbano procedere al riordino dei consorzi e alla riduzione del numero dei componenti dei loro organi finisce con il vincolare la regione nella scelta sul «se» e «quanto» spendere per i consorzi che si trovano nel proprio territorio.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 («Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» come risultante a seguito della conversione con legge 28 febbraio 2008, n. 31 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 29 febbraio 2008 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Padova-Roma, addi' 23 aprile 2008 Avv. Prof. Mario Bertolissi - Avv. Ezio Zanon - Avv. Luigi Manzi