N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2003 (della Regione Trentino-Alto Adige)
(GU n. 16 del 23-4-2003)

Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol, in persona
del Presidente della giunta regionale, autorizzato con deliberazione
della giunta regionale n. 195 del 26 febbraio 2003 (doc. 1),
rappresentata e difesa - come da procura speciale rogata dal
dott. avv. Franco Conci, nella qualita' di segretario della giunta
regionale, registrata al n. 2963 di repertorio atti soggetti a
registrazione il 26 febbraio 2003 (all. 2) - dagli avvocati
Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio
eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2001,
Suppl. Ordinario n. 240, con riferimento alla disposizione
dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, per violazione
dell'autonomia finanziaria assicurata dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione, ed in particolare del d.lgs. n. 268 del 1992.

F a t t o

Con legge n. 289 del 27 dicembre 2002 lo Stato ha adottato la
legge finanziaria per l'anno 2003. Tale normativa contiene
all'art. 95, comma 2, una clausola di salvezza per le attribuzioni
delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che "le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
Statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti".
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non avrebbe dunque da
dolersi delle disposizioni di tale legge, se non fosse che la stessa
legge finanziaria contiene una specifica disposizione che riguarda
direttamente la regione, dettando regole che si pongono, ad avviso
della stessa regione, in contrasto con le proprie speciali
attribuzioni costituzionalmente garantite.
Precisamente, l'art. 29, dopo aver disciplinato il patto di
stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario, dispone al
comma 18 che "le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi
2003, 2004, e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi
pagamenti", ma aggiunge un secondo periodo secondo il quale "fino a
quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti
sono determinati, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2003-2005".
L'aggiunta di tale dipsosizione stravolge il significato stesso
del "concordare" previsto dal primo periodo, ed e' ad avviso della
ricorrente regione gravemente lesiva della propria autonomia
finanziaria, come di seguito si dira'.

D i r i t t o

1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 18,
secondo periodo.
L'appartenenza alla Comunita' europea, e precisamente al sistema
della moneta unica, impone agli Stati membri, come ben noto, il
rispetto di determinati parametri finanziari - formalizzati appunto
nel c.d. Patto di stabilita' - che, attraverso il raggiungimento del
pareggio del bilancio, consentano di conseguire l'obiettivo della
stabilita' economico-finanziaria, indispensabile per garantire le
basi di un ordinato sviluppo economico e la stabilita' monetaria.
Come esposto in narrativa, l'art. 29 della legge n. 289 del 2002
disciplina il "Patto di stabilita' interno per gli enti
territoriali", che costituisce il riflesso a livello del nostro
ordinamento del Patto di stabilita', previsto a livello comunitario.
Esso, introdotto per la prima volta dalla finanziaria per il 1999
(legge 23 dicembre 1998, 448, art. 28) consiste nella previsione di
meccanismi che garantiscono il concorso del sistema delle autonomie
locali "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il
Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilita' e crescita",
attraverso l'impegno "a ridurre progressivamente il finanziamento in
disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio
ammontare di debito e il prodotto interno lordo".
All'intento del patto di stabilita' ha sempre operato anche la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel quadro delle regole
relative alla propria speciale autonomia finanziaria. In particolare,
essa ha assicurato il rispetto degli obiettivi attraverso il
meccanismo appositamente previsto dall'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, secondo il quale "le regioni
a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
"concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello
delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002,
2003 e 2004".
Come si vede, la partecipazione di tali enti al patto di
stabilita' era gia' disciplina sia per l'anno in corso che per il
2004, ne' in relazione al 2002 era emersa difficolta' alcuna
nell'attuazione del meccanismo di intesa cosi' configurato.
L'art. 29, comma 18, della legge n. 289 del 2002 altera
profondamente tale meccanismo, mutandone radicalmente il senso e
compremettendo gravemente l'autonomia finanziaria della regione.
Infatti, solo apparentemente la legge n. 289/2002 sembra a prima
vista riproporre quanto gia' stabilito con le precedenti disposizioni
sopra indicate; stabilendo che le Province autonome ed il Ministero
dell'economia concordino "per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il
livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti" (cosi'
all'art. 29, comma 18, prima frase), con la sola precisazione che
l'accordo debba essere raggiunto "entro il 31 marzo di ciascun anno".
In realta', lo scopo della fissazione di tale termine sta in quanto
segue, ovvero nella seguente norma secondo la quale "fino a quando
non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono
determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005".
Strutturata a questo modo, la disposizione nel suo insieme non
implica piu' un vero accordo tra regione e Stato, ma significa
soltanto che - ove la regione non "concordi" tempestivamente con
quanto ritenga lo Stato, e per esso il Ministro dell'economia,
ritenga giusto ed appropriato - sara' lo stesso Ministro
dell'economia ad indurla a concordare attraverso lo strumento del
controllo dei "flussi di cassa", ovvero della reale attribuzione
delle risorse ad esse spettanti.
Ora, e' evidente ad avviso della ricorrente regione che lo
Statuto e le norme di attuazione non consentono alcun potere statale
di decidere unilateralmente di "trattenere" le somme ad essa
spettanti.
Si noti, tra l'altro, che l'impugnata disposizione, proprio in
quanto riferita globalmente ai flussi di cassa, non si riferisce
neppure alle sole spese correnti (naturale oggetto del patto di
stabilita) ma si estende agli investimenti, i quali richiedono
ovviamente di essere effettuati mediante la piena disponibilita'
delle proprie risorse.
Ora, il versamento alla regione delle somme ad essa spettanti e'
disciplinato puntualmente dalle norme di attuazione, ed in
particolare dall'art. 8, commi 2 e 3, nonche' dall'art. 10, comma 9,
del d.lgs. n. 268 del 1992, che risultano palesemente violati.
Ma e' evidentemente l'intero sistema statutario che presuppone
che le somme spettanti alla regione siano effettivamente disponibili
per l'esercizio delle funzioni che lo stesso Statuto affida ad esse.
La norma, che stabilisce la soggezione dei flussi di cassa al
potere di determinazione statale e' dunque arbitraria e
costituzionalmente illegittima.
Solo in subordinata ipotesi si eccepisce dunque che, se pure un
simile potere potesse spettare allo Stato, esso non potrebbe essere
intestato ad un singolo Ministro. Il sistema statutario e delle norme
di attuazione suppone infatti che in generale il rapporto con lo
Stato intercorra con il Governo: si vedano, ad esempio, l'art. 10,
comma 2, e l'art. 14 delle norme di attuazione ora citate. Soltanto
la necessita' di un effettivo accordo della regione consentiva che la
determinazione dei modi di attuazione del patto di stabilita' fosse
concordata direttamente con il Ministro dell'economia: ma e' chiaro
che cio' non significa affatto che sul piano istituzionale vi possa
essere - nel diverso contesto creato dalla norma in questione; una
soggezione della regione ad un potere ministeriale di regolare i
flussi di cassa ad essa destinati.

P. Q. M.
La ricorrente Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, come sopra
rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte
costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi

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