RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2007 , n. 24
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria   l'8  magio  2007  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri)

(GU n. 20 del 23-5-2007) 
 
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro  la  regione Molise in persona del presidente della giunta
regionale   pro-tempore,   per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale,   della   legge  regionale  23  febbraio  2007  n. 4,
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1°
marzo  2007 e recante il titolo "Istituzione del Sottosegretario alla
Presidenza della Regione".
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  24  aprile  2007  (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    La  legge  in esame, che istituisce la figura del Sottosegretario
alla  Presidenza  della  Regione,  presenta  i  seguenti  profili  di
illegittimita' costituzionale.
    Si  premette  che  la  regione  Molise dispone ancora del vecchio
statuto   approvato   con   legge  22  maggio  1971,  n. 347,  e  che
l'istituzione della figura del sottosegretario al quale, tra l'altro,
viene  consentita la partecipazione alle sedute della giunta, seppure
senza  diritto di voto, contrasta con gli artt. 20 e 23 dello statuto
medesimo,  che  individuano come partecipanti alle sedute dell'organo
solo  i  componenti  della  giunta  ed escludono la pubblicita' delle
relative sedute.
       A   cio'   aggiungasi   che  l'istituzione  della  figura  del
Sottosegretario  alla Presidenza crea un organo cui vengono assegnate
funzioni  di  ampia  portata  e  non precisamente definite nei propri
limiti.
    Tanto  premesso  si  evidenza  che  l'art. 123 della Costituzione
dispone che i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento
siano determinati dalle singole regioni nello statuto, in armonia con
la  Costituzione  (comma  1),  dispone  altresi',  che  lo statuto e'
approvato   e   modificato  dal  Consiglio  regionale  prevedendo  un
particolare    procedimento    legislativo    (cosiddetta   procedura
rinforzata).
    La  Corte  costituzionale,  con sentenza n. 304/2002 ha precisato
che  le  norme  contenute nei vecchi e tuttora vigenti statuti - dopo
l'innovazione  introdotta dalla legge costituzionale n. 1/1999 - sono
divenute  interamente  disponibili  delle  regioni,  e  solo la legge
regionale,  con il peculiare procedimento previsto dal nuovo art. 123
della Costituzione, puo' modificarle o sostituirle.
    Pertanto,  la  figura  del  Sottosegretario  alla Presidenza, che
sicuramente attiene all'organizzazione e funzionamento della regione,
istituita  con lo strumento normativo della legge regionale ordinaria
risulta in contrasto con l'art. 123 della Costituzione che dispone un
intervento  sulle  norme  dello statuto con un peculiare procedimento
(cosiddetta  procedura  rinforzata)  al  pari  delle  modifiche della
Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della  legge regionale del Molise n. 4 del 23 febbraio 2007, con ogni
consequenziale statuizione.
        Roma, addi' 25 aprile 2007
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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