Ricorso n. 24 dell'8 maggio 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2007 , n. 24
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 magio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 20 del 23-5-2007)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la regione Molise in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 1° marzo 2007 e recante il titolo "Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione". La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 aprile 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge in esame, che istituisce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Regione, presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che la regione Molise dispone ancora del vecchio statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347, e che l'istituzione della figura del sottosegretario al quale, tra l'altro, viene consentita la partecipazione alle sedute della giunta, seppure senza diritto di voto, contrasta con gli artt. 20 e 23 dello statuto medesimo, che individuano come partecipanti alle sedute dell'organo solo i componenti della giunta ed escludono la pubblicita' delle relative sedute. A cio' aggiungasi che l'istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza crea un organo cui vengono assegnate funzioni di ampia portata e non precisamente definite nei propri limiti. Tanto premesso si evidenza che l'art. 123 della Costituzione dispone che i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento siano determinati dalle singole regioni nello statuto, in armonia con la Costituzione (comma 1), dispone altresi', che lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale prevedendo un particolare procedimento legislativo (cosiddetta procedura rinforzata). La Corte costituzionale, con sentenza n. 304/2002 ha precisato che le norme contenute nei vecchi e tuttora vigenti statuti - dopo l'innovazione introdotta dalla legge costituzionale n. 1/1999 - sono divenute interamente disponibili delle regioni, e solo la legge regionale, con il peculiare procedimento previsto dal nuovo art. 123 della Costituzione, puo' modificarle o sostituirle. Pertanto, la figura del Sottosegretario alla Presidenza, che sicuramente attiene all'organizzazione e funzionamento della regione, istituita con lo strumento normativo della legge regionale ordinaria risulta in contrasto con l'art. 123 della Costituzione che dispone un intervento sulle norme dello statuto con un peculiare procedimento (cosiddetta procedura rinforzata) al pari delle modifiche della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale del Molise n. 4 del 23 febbraio 2007, con ogni consequenziale statuizione. Roma, addi' 25 aprile 2007 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo