N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 marzo 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 11 del 17-3-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e nei
confronti della Regione Veneto, in persona del presidente della
giunta regionale pro tempore avverso la legge regionale n. 41 del
19 dicembre 2003 (pubbl. nel BUR n. 120 del 23 dicembre 2003),
recante «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione,
sanita', servizi sociali e sicurezza pubblica», con specifico
riguardo all'art. 1 di tale legge a seguito ed in forza della
liberazione del Consigli dei ministri in data 13 febbraio 2004 (all.
1) che ha deciso l'impugnativa della legge regionale di cui sopra.

Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rapp.to e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost.
(nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003 b, 131) la
declaratoria di illegittimita' della epigrafata legge regionale con
specifico riguardo all'art. 1 della legge stessa; e cio' sulla base
delle seguenti motivazioni e considerazioni.
L'art. 1 della legge regionale in questione sotto la rubrica
«igiene e sanita' del personale addetto alla produzione e vendita
delle sostanze alimentari», dispone, al primo comma, che gli
accertamenti sanitari e la relativa certificazione, previsti
dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli artt. 37, 39
e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327, in materia di disciplina igienica di produzione e vendita di
sostanze alimentari e bevande, siano sostituiti da misure di
autocontrollo, formazione e informazione, salvo il caso in cui
l'interessato ne faccia esplicita richiesta; aggiunge poi, al secondo
comma, che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata
in vigore della legge, definisce: a) i criteri per la predisposizione
delle misure di autocontrollo, formazione e informazione; b) le
modalita' di monitoraggio e sorveglianza nell'attuazione delle misure
di cui alla lettera a); c) i criteri per la predisposizione del
sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a
trasmissione alimentare.
Cio' premesso, si rileva come tali disposizioni, in primo luogo
quelle di cui al comma primo, ma per ineludibile conseguenza anche
quelle di cui al comma secondo, appaiono censurabili sotto il profilo
della legittimita' costituzionale, avuto riguardo al riporto di
competenza legislativa tra Stato e Regioni (e Province autonome)
recato dal nuovo testo dell'art. 117 Cost.
Ed in effetti la legge in questione nel prevedere per il
personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari
che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, disposti
dall'art. 14 della legge n. 283 del 1962 (e dagli artt. 37, 39 e 40
del d.P.R. n. 327 del 1980), siano sostituiti da misure di
autocontrollo e formazione, salvo il caso in cui l'interessato ne
faccia esplicita richiesta, eccede dalla competenza regionale.
Infatti l'art. 14 della legge statale citata prevede l'obbligo per
gli operatori alimentari di essere muniti del libretto di idoneita'
sanitaria e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali
speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il divieto di
assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di
idoneita' sanitaria, prevedendo per i contravventori sanzioni
amministrative. Esso costituisce, secondo quanto affermato dalla
Corte di cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico
e posta a tutela ... del diritto alla salute, costituzionalmente
garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985,
confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Pertanto la
disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto
dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o
portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari
esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un
principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed invade
inoltre attribuzioni in materia di «ordine pubblico e sicurezza»
riservate al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett.
h) della Costituzione.
Per i motivi sopra esposti e' dunque da ritenere che la legge
regionale in epigrafe, per quanto attiene alle disposizioni di cui
all'art. 1, sia censurabile sotto i dedotti profili di illegittimita'
costituzionale, analogamente a quanto gia' sostenuto dalla qui
ricorrente Presidenza del Consiglio nei confronti di altre analoghe
disposizioni di leggi regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia) con riferimento, genericamente, a tutti gli operatori che
manipolano alimenti e bevande.


P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge della Regione Veneto del 19 dicembre 2003, n. 41
nel suo art. 1.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) Estratto della deliberazione C.d.M.
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 13 febbraio 2004
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino



Menu

Contenuti