Ricorso n. 25 del 16 maggio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 maggio 2008 , n. 25
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 maggio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 24 del 4-6-2008)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2008, recante «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l' esercizio dell'attivita' venatoria». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 maggio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge n. 6 del 6 marzo 2008 della Regione Friuli Venezia Giulia presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti' la disciplina della programmazione faunistico e dell'esercizio dell'attivita' venatoria. Si premette che, sebbene la regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 3 e dell'art. 6, comma 1, punto 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 abbia una potesta' legislativa plenaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa e' sottoposta al rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, oltre che al rispetto della normativa comunitaria di' riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE) secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dello Statuto speciale e dall'art. 117 comma 1, della Costituzione. In tale contesto si censurano perche' invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e in violazione dei vincoli posti al legislatore nazionale dal citato art. 4, comma 1, dello Statuto le seguenti disposizioni della legge regionale n. 6, del 6 marzo 2008: 1) L'articolo 2, commi 1 e 3, del provvedimento in esame, sottoponendo tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, comprendendovi anche la fascia di mare. Fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana, contrasta con la norma dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e' destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistico a se stante ed e' destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento. La scelta della regione e' finalizzata, dunque all'abbassamento della porzione di territorio agro-silvo-pastorale da sottoporre a tutela ai sensi della legge quadro nazionale; conseguentemente nel successivo comma 3 del medesimo art. 2 si prevede che la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento. Tali disposizioni regionali dunque violano il rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale (la legge 157 del 1992), vincolanti anche per le regioni a statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, introducendo nell'ordinamento una disposizione priva di ragionevolezza (art 3 Cost.). 2) Le norma contenute negli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale in esame disciplinano l'organizzazione della gestione venatoria prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio in unita' denominate «riserve di caccia» (art 14) che sono accorpate nei cosiddetti «distretti venatori» (art. 17); che a loro volta hanno l'obbligo di aderire ad un'associazione denominata «associazione dei cacciatori» (art. 19). Dette disposizioni configurano un quadro normativo che impone a chiunque voglia esercitare l'attivita' venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia un obbligo di associazione ad un unico soggetto, in palese contrasto con il principio della liberta' di associazione tutelato dall'articolo 18, della Costituzione. Le medesime norme inoltre determinano una privatizzazione della gestione faunistica al livello regionale ed una concentrazione nella mani di un'unica categoria della stessa gestione faunistico, in contrasto con quanto previsto dall'art. 14, comma 10 della legge n. 157 del 1992, secondo la quale, negli organismi di gestione faunistico, deve essere assicurata la presenza paritaria delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale. Tale disposizione statale costituisce norma fondamentale di riforma economico sociale e vincola anche la Regione Friuli Venezia Giulia. Conseguentemente le citate norme regionali violano l'art. 4 dello Statuto speciale di autonomia. 3) l'art. 23, commi 7, 8 e 9, si pone in contrasto con l'art. 16 comma 4 della legge n. 157 del 1992 relativamente all'esercizio dell'attivita' venatoria nelle aziende faunistico venatorio e nelle aziende agrituristico venatorie. Con la norma regionale la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non viene considerata esercizio venatorio in modo tale da essere esonerato dagli obblighi di legge previsti in generale dalla legge quadro nazionale n. 157 del 1992. Tale regime e' in contrasto con il principio di rispetto di standard uniformi di tutela che devono essere rispettati su tutto il territorio nazionale; sotto questo profilo la norma regionale invade la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Costituzione e si palesa come una esenzione priva di ragionevolezza (art. 3 Cost.). 4) La norma di cui all'art. 44, che sostituisce alcuni articoli della legge regionale n. 29 del 1993 e' censurabile relativamente alle disposizioni contenute nel novellato articolo 3 della citata legge regionale n. 29 del 1993. Tale norma, nel consentire indiscriminatamente l'utilizzo di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli ovvero l'uccellagione presenta diversi profili di illegittimita'. In primo luogo contrasta con gli articoli 5 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici che vietano la cattura di tutte le specie di uccelli «deliberatamente con qualsiasi metodo» e assoggettano la cattura e la detenzione degli uccelli all'utilizzazione di metodi rigidamente selettivi. Inoltre l'uso delle reti e' vietato dalle norme internazionali quali la convenzione di Parigi del 1950 recepita in Italia con la legge 24 novembre 1978, n. 812, la convenzione di Berna del 1975 divenuta esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503, la norma regionale, quindi, venendo meno ad obblighi internazionali e comunitari viola l'art. 4, comma 1 dello Statuto Speciale e l'art. 117, comma 1 della Costituzione, In secondo luogo, la previsione di cui al comma 9 del novellato articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1993, secondo cui possono essere individuati impianti tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale, viola l'art. 3 della legge n. 157 del 1992, che vieta ogni forma di uccellagione, sanzionando penalmente tale attivita' all'art. 30, comma 1, lettera e). La disposizione regionale quindi viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s). Si rammenta che la Corte costituzionale ha gia' dichiarato illegittima una legge della Regione Friuli Venezia Giulia nella parte in cui autorizzava l'uccellagione praticata con appostamenti fissi (sent. 124/1990).
P. Q. M.
Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle impugnate disposizioni della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2008, recante «Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' Venatoria», con consequenziali statuizioni. Roma, addi' 16 maggio 2008 L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo