Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 15 del 2019-04-10)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Umbria, (partita Iva 01212820540) in persona del Presidente della regione in carica, domiciliato presso la sede della Regione in Perugia, corso Vannucci, 96 (cap 06121);

Per l'impugnazione dell'art. 6, comma 4, lettera e) della legge regionale umbra n. 11 del 4 dicembre 2018, («Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale») pubblicata sul B.U.R. Umbria 12 dicembre 2018 n. 64, S.O. n. 1, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta n. 43 del 7 febbraio 2019.

Motivi

I

Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera «L» della Costituzione

La legge regionale Umbria n. 11 del 4 dicembre 2018 reca una disciplina organica di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale.

L'art. 6, comma 4 di detta legge, nell'elencare le imprese escluse dai finanziamenti previsti dalla legge regionale in esame, alla lettera e) contempla «le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo Il, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale».

La disposizione appena riportata risulta invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, per le motivazioni che seguono.

Tale previsione comporta infatti, per i reati ivi citati, un effetto extrapenale della condanna, collegando tale effetto ad un'asserzione di responsabilita' non necessariamente coperta dal giudicato.

In tal modo, la specifica disposizione di esclusione dai finanziamenti in questione e' non conforme all'art. 117, comma secondo, lettera I), che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e penale.

 

II

Violazione dell'art. 27 della Costituzione

La disposizione di legge regionale impugnata e' altresi' in contrasto con il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, comma secondo, Costituzione, ricollegando, come si e' visto, l'esclusione suddetta a una condanna anche non definitiva.

La legge regionale de qua non e' conforme alla Carta fondamentale, limitatamente alla disposizione indicata, della quale pertanto si chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Alla stregua delle considerazioni svolte:

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 6, comma 4, lettera e) della legge regionale umbra n. 11 del 4 dicembre 2018, («Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale») pubblicata sul B.U.R. Umbria 12 dicembre 2018 n. 64, S.O. n. 1.

Unitamente al presente ricorso verranno depositati:

1) copia dell'art. 6 della legge regionale Umbria n. 16/2016 pubblicata sulla GURS 19 agosto 2016 n. 29 S.O.;

2) estratto della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta n. 43 del 7 febbraio 2019.

 

Roma, 8 febbraio 2019

Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone

 

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