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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 18 del 27-4-2011) |
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Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) e
presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,
giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione
del 3 marzo 2011, ricorrente;
Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della
Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli, via S. Lucia n. 81,
intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lettera 1, della legge della Regione Campania 5 gennaio
2011, n. 1, pubblicata nel BUR n. 2 del 10 gennaio 2011, recante
«Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure
urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre
2004, n. 16 (Norme sul governo del Territorio)» per violazione
dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Cost.
Con la legge n. 1 del 5 gennaio 2011 la Regione Campania ha
apportato modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19
(Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione
del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e
per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22
dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio).
In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera l della 1egge
regionale n. 1/2011, modifica la citata legge regionale n. 19/2009,
introducendo, dopo l'art. 2, l'art. 2-bis rubricato «Disciplina per
le zone sottoposte a vincolo paesaggistico», il quale prevede che:
1) «Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli
interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
nonche' le norme del "Regolamento recante procedimento semplificativo
di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' a
norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni'' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139;
2) nel territorio dei comuni disciplinati dai piani
territoriali paesistici vigenti, i termini di cui al comma 1
decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano
territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo
che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico
vigente».
L'art. 1, comma 1, lettera 1, della legge Regione Campania n.
2/2011 e' illegittimo per il seguente motivo;
D i r i t t o
Violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Cost.
L'art. 1, comma 1, lettera l) della legge regionale n. l del 5
gennaio 2011 introduce, nella l.r. n. 19/2009, il nuovo art. 2-bis,
rubricato «Disciplina per le zone sottoposte a vincolo
paesaggistico».
Tale disposizione stabilisce che per le zone sottoposte a vincolo
paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche, nonche' le norme del «Regolamento recante
procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entita' a norma dell'art. 146, comma 9, d.lgs. n.
42/2004, e successive modifiche», approvato con d.P.R. n. 139/2010.
La citata disposizione prevede inoltre che nel territorio dei comuni
disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di
cui sopra, decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano
territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo
che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico
vigente.
Tale norma introduce una indebita estensione dell'ambito
applicativo del d.P.R. n. 139/2010, che costituisce esercizio di
potesta' normativa statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett.
s), della Costituzione, mediante regolamento di delegificazione, ex
art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, in esecuzione della norma
primaria costituita dall'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche.
In effetti, l'art. 1, all'allegato 1, del citato d.P.R. n.
139/2010, circoscrive la definizione dell'elenco degli interventi di
lieve entita' assoggettati a regime autorizzatorio semplificato, e
costituisce frutto di una ponderata e precisa scelta del Governo
nell'esercizio della delega regolamentare.
Pertanto, il legislatore regionale con la norma impugnata ha
posto in essere una illegittima estensione della sua potesta'
legislativa, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.,
ed ha altresi' introdotto una incostituzionale disparita' di
trattamento di situazioni analoghe sul territorio nazionale, in
quanto cio' che e' stato escluso a livello nazionale dal legislatore
delegato (ossia la estensione del regime autorizzatorio paesaggistico
semplificato agli interventi edilizi previsti dai diversi piani casa
regionali), verrebbe consentito e previsto, con la norma in esame,
per la sola Regione Campania.
La disposizione regionale impugnata, dunque, risultando non
conforme alla citata legislazione statale di settore, presenta
profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art.
117, comma 2, lettera s), della Cost., ai sensi del quale lo Stato ha
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei ministri
confida nell'accoglimento delle seguenti.
P. Q. M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera l) della
legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, pubblicata nel BUR
n. 2 del 10 gennaio 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 28
dicembre 2009, n. 1 (Misure urgenti per i1 rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge
regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del
Territorio)», per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 3 marzo 2011, recante la determinazione
di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione
illustrativa.
Roma, addi' 7 marzo 2011
L'avvocato delllo Stato: Guida