Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
 
 
(GU n. 18 del 27-4-2011)

    Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  (C.F.  80224030587)  e
presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,
giusta delibera del Consiglio dei ministri  adottata  nella  riunione
del 3 marzo 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli, via S. Lucia  n.  81,
intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lettera 1, della legge  della  Regione  Campania  5  gennaio
2011, n. 1, pubblicata nel BUR n. 2  del  10  gennaio  2011,  recante
«Modifiche alla legge regionale  28  dicembre  2009,  n.  19  (Misure
urgenti per  il  rilancio  economico,  per  la  riqualificazione  del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa) e alla legge  regionale  22  dicembre
2004, n. 16  (Norme  sul  governo  del  Territorio)»  per  violazione
dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Cost. 
    Con la legge n. 1 del 5  gennaio  2011  la  Regione  Campania  ha
apportato modifiche alla legge regionale  28  dicembre  2009,  n.  19
(Misure urgenti per il rilancio economico,  per  la  riqualificazione
del patrimonio esistente, per la prevenzione del  rischio  sismico  e
per la semplificazione amministrativa)  e  alla  legge  regionale  22
dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio). 
    In  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera  l  della  1egge
regionale n. 1/2011, modifica la citata legge regionale  n.  19/2009,
introducendo, dopo l'art. 2, l'art. 2-bis rubricato  «Disciplina  per
le zone sottoposte a vincolo paesaggistico», il quale prevede che: 
        1) «Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per  gli
interventi di  cui  alla  presente  legge  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi, di
cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,
nonche' le norme del "Regolamento recante procedimento semplificativo
di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita' a
norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni'' approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139; 
        2)  nel  territorio  dei  comuni   disciplinati   dai   piani
territoriali  paesistici  vigenti,  i  termini  di  cui  al  comma  1
decorrono  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   nuovo   piano
territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche,  salvo
che per gli  interventi  ammissibili  in  base  al  piano  paesistico
vigente». 
    L'art. 1, comma 1, lettera 1, della  legge  Regione  Campania  n.
2/2011 e' illegittimo per il seguente motivo; 
 
                            D i r i t t o 
 
Violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Cost. 
    L'art. 1, comma 1, lettera l) della legge regionale n.  l  del  5
gennaio 2011 introduce, nella l.r. n. 19/2009, il nuovo  art.  2-bis,
rubricato   «Disciplina   per   le   zone   sottoposte   a    vincolo
paesaggistico». 
    Tale disposizione stabilisce che per le zone sottoposte a vincolo
paesaggistico e per gli interventi di  cui  alla  presente  legge  si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
Conferenza dei servizi, di cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
successive modifiche,  nonche'  le  norme  del  «Regolamento  recante
procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica  per  gli
interventi di lieve entita' a norma dell'art. 146, comma 9, d.lgs. n.
42/2004, e successive modifiche», approvato con d.P.R.  n.  139/2010.
La citata disposizione prevede inoltre che nel territorio dei  comuni
disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini  di
cui sopra, decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo  piano
territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche,  salvo
che per gli  interventi  ammissibili  in  base  al  piano  paesistico
vigente. 
    Tale  norma  introduce  una   indebita   estensione   dell'ambito
applicativo del d.P.R. n.  139/2010,  che  costituisce  esercizio  di
potesta' normativa statale, ai sensi dell'art. 117,  comma  2,  lett.
s), della Costituzione, mediante regolamento di  delegificazione,  ex
art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, in esecuzione della  norma
primaria costituita dall'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 e successive modifiche. 
    In effetti, l'art.  1,  all'allegato  1,  del  citato  d.P.R.  n.
139/2010, circoscrive la definizione dell'elenco degli interventi  di
lieve entita' assoggettati a regime  autorizzatorio  semplificato,  e
costituisce frutto di una ponderata  e  precisa  scelta  del  Governo
nell'esercizio della delega regolamentare. 
    Pertanto, il legislatore regionale  con  la  norma  impugnata  ha
posto  in  essere  una  illegittima  estensione  della  sua  potesta'
legislativa, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett.  s),  Cost.,
ed  ha  altresi'  introdotto  una  incostituzionale   disparita'   di
trattamento di  situazioni  analoghe  sul  territorio  nazionale,  in
quanto cio' che e' stato escluso a livello nazionale dal  legislatore
delegato (ossia la estensione del regime autorizzatorio paesaggistico
semplificato agli interventi edilizi previsti dai diversi piani  casa
regionali), verrebbe consentito e previsto, con la  norma  in  esame,
per la sola Regione Campania. 
    La  disposizione  regionale  impugnata,  dunque,  risultando  non
conforme  alla  citata  legislazione  statale  di  settore,  presenta
profili di illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  all'art.
117, comma 2, lettera s), della Cost., ai sensi del quale lo Stato ha
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali. 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
confida nell'accoglimento delle seguenti. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1,  lettera  l)  della
legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, pubblicata nel BUR
n. 2 del 10 gennaio 2011, recante «Modifiche alla legge regionale  28
dicembre 2009, n. 1 (Misure urgenti per i1 rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge
regionale  22  dicembre  2004,  n.  16   (Norme   sul   governo   del
Territorio)», per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 3 marzo 2011, recante  la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
 
      Roma, addi' 7 marzo 2011 
 
                   L'avvocato delllo Stato: Guida 
 
 
 
 

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