Ricorso n. 25 del 23 febbraio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2010 , n. 25
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 febbraio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
GU n. 12 del 24-3-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 18 dicembre 2009, recante «Modifiche alla legge Regionale 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche», pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 21 dicembre 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010. La legge regionale n. 32/2009 indicata in epigrafe, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 2/2008 recante «Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina», presenta profili di illegittimita' costituzionale per le seguenti motivazioni. Preliminarmente, si precisa che il Governo ha proposto l'impugnazione ex art. 127 Cost. avverso la legge regionale n. 14/2008, che gia' aveva introdotto modifiche alla legge regionale n. 2/2008 citata (registro ricorsi n. 104/2008; udienza di discussione 26 gennaio 2010). La predetta legge regionale n. 14/2008 e' stata censurata, tra gli altri motivi di ricorso, perche' la norma che modificava, novellandolo, il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2008 citata, prevedeva che, su aree destinate a determinate coltivazioni e produzioni, nonche' sulle aree a esse limitrofe con diversa destinazione urbanistica, fosse tassativamente vietato l'insediamento di industrie di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. Erano, altresi', vietati la trasformazione e l'ampliamento degli esistenti impianti relativi a dette attivita'. Il Governo, pertanto, premesso che le attivita' industriali relative al settore idrocarburi sono da inquadrare nel settore della produzione di fonti di energia, che e' materia regolata dal diritto comunitario, nonche' da norme statali di applicazione dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, che hanno posto i principi fondamentali in materia energetica, ha ritenuto che i generalizzati divieti alle citate attivita', posti dalla norma regionale, fossero in contrasto con l'art. 117, primo comma Cost., perche' in violazione dei principi comunitari di liberta' di circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato UE; nonche' con l'art. 41 Cost., che afferma il principio di liberta' di iniziativa economica privata, e con gli articoli 42 e 43 Cost., che tutelano la proprieta' privata. Inoltre, poiche' la norma regionale non risultava in linea con i principi contenuti nelle disposizioni statali in materia di energia, il Governo ha ritenuto configurarsi anche un contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' la competenza legislativa concorrente deve esplicarsi all'interno del quadro di riferimento tracciato dalla legislazione statale «di cornice» e con spirito di leale collaborazione; nonche' con l'art. 118 Cost., considerato che le funzioni amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, eccezion fatta per quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere sono considerate dalle leggi statali di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti. Con la modifica apportata dalla legge n. 32/2009 citata, la Regione e' intervenuta nuovamente sulla legge regionale n. 2/2008, mantenendo, pero', le medesime illegittimita' gia' riscontrate. In particolare, l'art. 2 della legge n. 32/2009 citata sostituisce l'art. 1 della legge regionale n. 2/2008 citata, come modificata dalla legge regionale n. 14/2008 citata. Il novellato art. 1, comma 2, vieta le attivita' di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi nelle aree ivi indicate. Piu' precisamente, le aree di cui al medesimo art. 1, comma 2, dalla lettera a) alla lettera e), sono zone di particolare sensibilita', mentre quelle di cui alla lettera f) sono aree destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole e di pregio. Il comma 3 dello stesso art. 1 aggiunge che «le aree del territorio regionale sulle quali e' consentito lo svolgimento delle attivita', ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali e' fatto divieto di esercitare dette attivita', sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 6-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)». Al riguardo, va rilevato che le attivita' per cui si fa divieto nel novellato art. 1, comma 2, sono da ascrivere al settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, che costituisce una materia regolata, sotto vari profili, dal diritto comunitario. In ambito nazionale, la disciplina fondamentale e' contenuta nella legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi»; nella legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale»; nella legge 21 luglio 1967, n. 613 e, infine, nella legge 11 gennaio 1957, n. 6 anch'essa in tema di «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi». La legge n. 239/2004 citata, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, pone i principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Determina, altresi', quelle disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica, fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato, che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dall'art. 1, comma 1. Nello specifico, l'art. 1, comma 7, lettera n), della legge n. 239/2004 citata prevede che spettano allo Stato, fra l'altro, le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, che sono adottate, per la terraferma, di intesa con le Regioni interessate. Il comma 3 del medesimo art. 1 individua gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, da conseguire sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe la Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 32/2009 viola gli articoli 41, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione. La norma della legge regionale Abruzzo, nel vietare le attivita' energetiche sopra indicate, si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto viola i principi comunitari di liberta' di circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato UE, nonche' l'art. 41 Cost., che afferma il principio di liberta' di iniziativa economica privata. Inoltre, poiche' la predetta norma regionale confligge con i principi contenuti nelle menzionate disposizioni statali in materia di energia, essa, di riflesso, si pone in contrasto anche con l'art. 117, terzo comma, Cost.; in quanto la competenza legislativa concorrente delle Regioni deve esplicarsi all'interno del quadro di riferimento tracciato dalla legislazione statale «di cornice» (oltre che con spirito di leale collaborazione). La normativa regionale in questione contrasta, altresi', con l'art. 118 Cost., trattandosi di funzioni amministrative di primaria competenza statale, che attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento. Va, inoltre, considerato che i commi, da 77 a 82-sexies, dell'art. 1 della legge n. 239/2004 citata, come sostituiti dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 contenente «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», prevedono un procedimento unico per il rilascio del titolo minerario, nonche' per la successiva autorizzazione alla trivellazione, che sono rilasciati previa valutazione d'impatto ambientale, di competenza, per la terraferma, della Regione interessata. Nelle disposizioni statali medesime si prevede che le opere e gli impianti necessari alla ricerca e alla coltivazione sono dichiarati di pubblica utilita' e comportano l'eventuale effetto di variante urbanistica. E', dunque, nella sede del procedimento unico statale, al quale partecipano anche le Amministrazioni comunali, che viene verificata la conformita' urbanistica degli impianti; il procedimento stesso puo' concludersi con una determinazione concordata anche in deroga agli strumenti urbanistici. 2) L'art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 32/2009 viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Ulteriore contrasto della normativa regionale in questione si profila con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in virtu' degli obblighi assunti dal Governo italiano con le Istituzioni Comunitarie. Va rilevato, infatti, che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, n. 94/22/CE, «relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», recepita con il decreto legislativo n. 625/1996 citato, al fine di consentire a tutti gli enti interessati di presentare domanda di permesso di ricerca, prevede espressamente, all'art. 3, paragrafo 2, che gli Stati membri adottino un particolare procedimento amministrativo da avviarsi «mediante avviso che invita a presentare domande, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee». Il successivo paragrafo 3 consente agli Stati membri il rilascio di un'autorizzazione, senza avviare il procedimento di cui al paragrafo 2, qualora l'area oggetto della domanda e', tra l'altro, disponibile in maniera permanente.
P. Q. M. Per i suesposti motivi si conclude perche' la legge della Regione Abruzzo n. 32/2009 indicata in epigrafe sia dichiarata costituzionalmente illegittima; Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010. Roma, addi' 11 febbraio 2010 L'avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri