RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 febbraio 2010 , n. 25
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 febbraio 2010 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
GU n. 12 del 24-3-2010) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma via dei  Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale  pro
tempore per  la  dichiarazione  della  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 18 dicembre 2009, recante
«Modifiche alla legge Regionale 10 marzo  2008,  n.  2  e  successive
modifiche», pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 21 dicembre 2009,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010. 
    La legge regionale n. 32/2009 indicata in epigrafe,  che  apporta
modifiche ed integrazioni alla  legge  regionale  n.  2/2008  recante
«Provvedimenti  urgenti  a  tutela  della  Costa  Teatina»,  presenta
profili di illegittimita' costituzionale per le seguenti motivazioni. 
    Preliminarmente,  si  precisa  che   il   Governo   ha   proposto
l'impugnazione ex art.  127  Cost.  avverso  la  legge  regionale  n.
14/2008, che gia' aveva introdotto modifiche alla legge regionale  n.
2/2008 citata (registro ricorsi n. 104/2008; udienza  di  discussione
26 gennaio 2010). 
    La predetta legge regionale n. 14/2008 e'  stata  censurata,  tra
gli altri  motivi  di  ricorso,  perche'  la  norma  che  modificava,
novellandolo, il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n.  2/2008
citata, prevedeva che, su aree destinate a determinate coltivazioni e
produzioni,  nonche'  sulle  aree  a  esse  limitrofe   con   diversa
destinazione urbanistica, fosse tassativamente vietato l'insediamento
di industrie di  prospezione,  ricerca,  estrazione,  coltivazione  e
lavorazione di idrocarburi. 
    Erano, altresi', vietati la trasformazione e l'ampliamento  degli
esistenti impianti relativi a dette attivita'. 
    Il Governo,  pertanto,  premesso  che  le  attivita'  industriali
relative al settore idrocarburi sono da inquadrare nel settore  della
produzione di fonti di energia, che e' materia regolata  dal  diritto
comunitario, nonche' da norme statali di  applicazione  dei  principi
derivanti dall'ordinamento comunitario, che hanno  posto  i  principi
fondamentali in materia energetica, ha ritenuto che  i  generalizzati
divieti alle citate attivita', posti dalla norma  regionale,  fossero
in contrasto con l'art. 117, primo comma Cost., perche' in violazione
dei principi comunitari di liberta' di circolazione delle  persone  e
di stabilimento, di cui agli  articoli  43  e  49  del  Trattato  UE;
nonche' con l'art. 41 Cost., che afferma il principio di liberta'  di
iniziativa economica privata, e con gli articoli 42 e 43  Cost.,  che
tutelano la proprieta' privata. 
    Inoltre, poiche' la norma regionale non risultava in linea con  i
principi contenuti nelle disposizioni statali in materia di  energia,
il Governo ha ritenuto configurarsi anche  un  contrasto  con  l'art.
117,  terzo  comma,  Cost.,   perche'   la   competenza   legislativa
concorrente deve esplicarsi all'interno  del  quadro  di  riferimento
tracciato dalla legislazione statale «di cornice» e  con  spirito  di
leale collaborazione; nonche' con l'art. 118 Cost.,  considerato  che
le funzioni amministrative in materia di  impianti  e  infrastrutture
energetiche sono, eccezion fatta per quelli  di  rilievo  locale,  di
primaria competenza statale e  le  relative  opere  sono  considerate
dalle  leggi  statali  di  preminente  interesse  nazionale  per   la
sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti. 
    Con la modifica apportata  dalla  legge  n.  32/2009  citata,  la
Regione e' intervenuta nuovamente sulla legge  regionale  n.  2/2008,
mantenendo, pero', le medesime illegittimita' gia' riscontrate. 
    In  particolare,  l'art.  2  della  legge   n.   32/2009   citata
sostituisce l'art. 1 della legge regionale  n.  2/2008  citata,  come
modificata dalla legge regionale n. 14/2008 citata. 
    Il novellato art. 1, comma 2, vieta le attivita' di  prospezione,
ricerca,  estrazione,  coltivazione  e  lavorazione  di   idrocarburi
liquidi nelle aree ivi indicate. 
    Piu' precisamente, le aree di cui al medesimo art.  1,  comma  2,
dalla  lettera  a)  alla  lettera  e),  sono  zone   di   particolare
sensibilita',  mentre  quelle  di  cui  alla  lettera  f)  sono  aree
destinate  alle  coltivazioni  ed   alle   produzioni   vitivinicole,
olivicole, frutticole e di pregio. 
    Il comma 3  dello  stesso  art.  1  aggiunge  che  «le  aree  del
territorio regionale sulle quali e' consentito lo  svolgimento  delle
attivita', ai sensi della presente legge, e  quelle  sulle  quali  e'
fatto divieto di esercitare dette attivita', sono  individuate  sulla
base del piano di settore, approvato secondo le modalita' e i termini
stabiliti dall'art. 6-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18
(Norme per la conservazione, tutela,  trasformazione  del  territorio
della Regione Abruzzo)». 
    Al riguardo, va rilevato che le attivita' per cui si  fa  divieto
nel novellato art. 1, comma 2, sono da  ascrivere  al  settore  della
ricerca e  della  produzione  di  idrocarburi,  che  costituisce  una
materia regolata, sotto vari profili, dal diritto comunitario. 
    In ambito nazionale,  la  disciplina  fondamentale  e'  contenuta
nella legge 23 agosto 2004, n. 239,  recante  «Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; nel decreto  legislativo
25  novembre  1996,  n.  625,  recante  «Attuazione  della  direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di  esercizio  delle
autorizzazioni  alla   prospezione,   ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi»; nella legge 9 gennaio 1991, n. 9,  recante  «Norme  per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale»;  nella  legge  21
luglio 1967, n. 613 e, infine, nella legge  11  gennaio  1957,  n.  6
anch'essa in  tema  di  «Ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi
liquidi e gassosi». 
    La legge n. 239/2004 citata, nell'ambito dei  principi  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, pone  i
principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione. 
    Determina,  altresi',  quelle   disposizioni   per   il   settore
energetico  che  contribuiscono   a   garantire   la   tutela   della
concorrenza, la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita'  e
della sicurezza pubblica, fatta salva la  disciplina  in  materia  di
rischi  da   incidenti   rilevanti,   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica
dello Stato e il rispetto delle autonomie  regionali  e  locali,  dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria. 
    Gli obiettivi e le linee  della  politica  energetica  nazionale,
nonche'  i  criteri  generali  per  la  sua  attuazione   a   livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato,  che  si  avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con  le  autonomie
regionali previsti dall'art. 1, comma 1. 
    Nello specifico, l'art. 1, comma 7, lettera n),  della  legge  n.
239/2004 citata prevede che spettano  allo  Stato,  fra  l'altro,  le
determinazioni inerenti la prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, che  sono
adottate, per la terraferma, di intesa con le Regioni interessate. 
    Il comma 3 del medesimo art. 1 individua gli  obiettivi  generali
di politica energetica  del  Paese,  da  conseguire  sulla  base  dei
principi di sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza  e  leale
collaborazione dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe la
Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione
della normativa costituzionale, come  si  confida  di  dimostrare  in
appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1) L'art. 2 della  legge  regionale  Abruzzo  n.  32/2009  viola  gli
articoli 41, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    La norma della legge regionale Abruzzo, nel vietare le  attivita'
energetiche sopra indicate, si pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
primo comma, Cost., in quanto viola i principi comunitari di liberta'
di circolazione delle persone e di stabilimento, di cui agli articoli
43 e 49 del Trattato UE, nonche' l'art.  41  Cost.,  che  afferma  il
principio di  liberta'  di  iniziativa  economica  privata.  Inoltre,
poiche'  la  predetta  norma  regionale  confligge  con  i   principi
contenuti  nelle  menzionate  disposizioni  statali  in  materia   di
energia, essa, di riflesso, si pone in  contrasto  anche  con  l'art.
117,  terzo  comma,  Cost.;  in  quanto  la  competenza   legislativa
concorrente delle Regioni deve esplicarsi all'interno del  quadro  di
riferimento tracciato dalla legislazione statale «di cornice»  (oltre
che con spirito di leale collaborazione). 
    La normativa regionale  in  questione  contrasta,  altresi',  con
l'art. 118 Cost., trattandosi di funzioni amministrative di  primaria
competenza     statale,     che     attengono     alla      sicurezza
dell'approvvigionamento. 
    Va,  inoltre,  considerato  che  i  commi,  da  77  a  82-sexies,
dell'art. 1 della legge n. 239/2004 citata, come sostituiti dall'art.
27,  comma  34,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99   contenente
«Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia»,  prevedono  un  procedimento
unico per il rilascio del titolo minerario, nonche' per la successiva
autorizzazione  alla  trivellazione,  che  sono   rilasciati   previa
valutazione d'impatto ambientale, di competenza, per  la  terraferma,
della Regione interessata. 
    Nelle disposizioni statali medesime si prevede che le opere e gli
impianti necessari alla ricerca e alla coltivazione  sono  dichiarati
di pubblica utilita' e comportano  l'eventuale  effetto  di  variante
urbanistica. 
    E', dunque, nella sede del procedimento unico statale,  al  quale
partecipano anche le Amministrazioni comunali, che  viene  verificata
la conformita' urbanistica degli  impianti;  il  procedimento  stesso
puo' concludersi con una determinazione concordata  anche  in  deroga
agli strumenti urbanistici. 
2) L'art. 2 della legge regionale Abruzzo  n.  32/2009  viola  l'art.
117, primo comma, della Costituzione. 
    Ulteriore contrasto della normativa  regionale  in  questione  si
profila con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.,  in  virtu'
degli obblighi  assunti  dal  Governo  italiano  con  le  Istituzioni
Comunitarie. 
    Va rilevato, infatti, che la direttiva del Parlamento  europeo  e
del Consiglio 30 maggio 1994, n. 94/22/CE, «relativa alle  condizioni
di rilascio e di esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione  di  idrocarburi»,  recepita  con  il  decreto
legislativo n. 625/1996 citato, al fine di  consentire  a  tutti  gli
enti interessati  di  presentare  domanda  di  permesso  di  ricerca,
prevede espressamente, all'art. 3, paragrafo 2, che gli Stati  membri
adottino  un  particolare  procedimento  amministrativo  da  avviarsi
«mediante avviso che invita  a  presentare  domande,  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee». 
    Il successivo paragrafo 3 consente agli Stati membri il  rilascio
di  un'autorizzazione,  senza  avviare  il  procedimento  di  cui  al
paragrafo 2, qualora l'area oggetto della domanda  e',  tra  l'altro,
disponibile in maniera permanente. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' la legge della Regione
Abruzzo   n.   32/2009   indicata   in   epigrafe   sia    dichiarata
costituzionalmente illegittima; 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 4 febbraio 2010. 
        Roma, addi' 11 febbraio 2010 
 
             L'avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri 
 

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