Ricorso n. 25 del 6 marzo 2018 (della Regione Toscana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2018 (della Regione Toscana).
(GU n. 18 del 2018-05-02)
Ricorso della Regione Toscana (P.IVA …), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 19 febbraio 2018, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora (c.f. … pec: …) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (c.f. …) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax …; PEC: …);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per violazione degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma Cost.
In data 29 dicembre 2017 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 302, S.O. n. 62, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».
In particolare, l'art. 1, comma 454, prevede: «All'art. 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».
L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di
Diritto
1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454 della legge n. 205/2017 nella parte in cui inserisce un ulteriore vincolo, puntuale, alla spesa annua del personale sanitario, in violazione degli art. 117, terzo comma, e 119 secondo comma, Cost.
La disciplina sinora vigente per la spesa del personale sanitario prevede che la medesima, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non superi per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la Regione si considera ugualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro (articoli 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
La norma che qui si contesta stabilisce che, ai fini della suddetta graduale riduzione della spesa per il personale, occorre anche una variazione dell'0,1 per cento annuo.
Non e' chiaro il significato di tale nuova previsione.
Essa puo' essere letta nel senso che - per ridurre la spesa del personale al fine di conseguire nel 2020 l'obiettivo gia' previsto (spesa del 2004 ridotta dell'1,4%) - puo' essere adottata la variazione dello 0,1 per cento annuo, quale misura alternativa ad altre misure individuate dalla Regione per il raggiungimento dell'obiettivo.
In tal senso la congiunzione «ovvero» avrebbe un significato disgiuntivo e lo strumento della variazione dello 0,1 per cento annuo sarebbe un modo, per raggiungere l'obiettivo finale, che le regioni avrebbero la facolta' di scegliere invece che individuare altre vie per la graduale riduzione della spesa del personale sanitario. Cosi' interpretata, la norma non presenterebbe vizi di costituzionalita' in quanto porrebbe alle regioni la scelta tra una misura o una diversa per raggiungere il tetto di spesa stabilito dal legislatore statale (spesa del 2004 ridotta dell'1,4%).
Ma la congiunzione «ovvero» puo' avere un significato esplicativo ed indicare quindi un modo obbligato per perseguire la graduale riduzione della spesa del personale sanitario: in tal caso la variazione dello 0,1 annuo e' un vincolo che va raggiunto ogni anno sino al 2020.
Se questa e' l'interpretazione corretta - come sembra dalla relazione illustrativa dell'emendamento presentato (A.S. 2960-B art. 1, comma 454: doc. 1) ove si afferma che la novella in esame specifica che nella nozione di graduale riduzione rientra anche la variazione pari allo 0,1 annuo - la disposizione e' incostituzionale.
Nella suddetta accezione infatti la norma non puo' essere considerata norma di principio volta al coordinamento della finanza pubblica, dato il suo carattere dettagliato e puntuale.
La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte sottolineato l'illegittimita' di norme statali che non possono essere considerate principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica qualora pongano un precetto specifico e puntuale sull'entita' della spesa: norme siffatte sono una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie territoriali, alle quali la legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Infatti la previsione di misure analitiche comprime illegittimamente l'autonomia finanziaria ed esorbita dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (sentenze n. 36/2004; n. 417/2005; n. 169/2007; n. 237/2009, n. 182/2011, n. 139/2012, n. 217/2012, n. 22/2014, n. 43/2016).
Inoltre deve anche essere rilevato che, secondo il costante indirizzo della Corte costituzionale, norme statali che fissano limiti all'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica se soddisfano i seguenti requisiti (sentenze n. 120/2008, n. 412/2007, n. 169/2007 e n. 88/2006, n. 237/2009, n. 284/2009, n. 326/2010, n. 232/2011, n. 148/2012; n. 193/2012, n. 217/2012, n. 79/2014, n. 64/2016):
in primo luogo, si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente;
in secondo luogo, non prevedano strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi.
Questi stessi criteri sono stati richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2008, relativa alla norma che per la prima volta aveva previsto che la spesa per il personale sanitario dovesse essere pari alla spesa del 2004 diminuita dell'1,4%.
La disposizione contestata non appare rispettare i suddetti criteri, perche' pone un vincolo specifico e puntuale sulla spesa del personale sanitario che - se l'interpretazione e' la seconda prospettata - deve essere obbligatoriamente perseguito annualmente. La transitorieta' della misura non e' ravvisabile in quanto la misura medesima ora introdotta (variazione dello 0,1) costituisce una modalita' obbligata per perseguire un limite che esiste dal 2006.
Infatti l'art. 1, comma 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) per la prima volta ha introdotto, con riferimento al triennio 2007-2009, il concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie affinche' la spesa per il personale non superasse la relativa spesa sostenuta nel 2004 diminuita dell'1,4%; lo stesso limite e' stato previsto di nuovo, con riferimento al triennio 2010-2012, dall'art. 71 della legge 191/2009 e l'art. 17, comma 3 della legge n. 111/2011 ha poi esteso il periodo temporale per ogni anno dal 2013 al 2020.
Per i dedotti motivi la disposizione censurata - se deve essere interpretata nel senso che essa e' obbligatoria e si aggiunge alle altre misure che le regioni individuano per perseguire l'obiettivo posto al 2020 - e' illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, in quanto, non prevedendo un principio fondamentale, lede le competenze regionali nella materia concorrente di «tutela della salute», nel cui ambito rientra anche l'individuazione delle modalita' organizzative idonee per assicurare un efficiente servizio sanitario rispondente ai bisogni della collettivita'. Ridurre la spesa del personale incide inevitabilmente sull'organizzazione del servizio sanitario regionale.
A tale proposito va anche considerato che l'impugnata norma non determina le stesse conseguenze per tutte le regioni, perche', incidendo sulla spesa del personale, colpisce le regioni che gestiscono il servizio sanitario con personale pubblico assunto dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, mentre non tocca le scelte sanitarie delle regioni che garantiscono le prestazioni ai pazienti tramite soggetti erogatori privati.
L'articolo impugnati viola altresi' l'art. 119, secondo comma, Cost. in quanto non contiene un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma determina, in modo specifico e puntuale, un vincolo aggiuntivo annuale sulla spesa per il personale sanitario.
P.Q.M.
Si conclude affinche' piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma Cost.
Si depositano:
1) illustrazione delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati relative alla legge di bilancio 2018, in relazione all'art. 1, comma 454;
2) la deliberazione della giunta regionale n. 129 del 19 febbraio 2018 di autorizzazione a stare in giudizio.
Firenze - Roma, 26 febbraio 2018
Avv. Bora