Ricorso n. 26 del 16 giugno 2008 (Provincia autonoma di Trento)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 giugno 2008 , n. 26
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 giugno 2008 (della Provincia autonoma di Trento)
(GU n. 27 del 25-6-2008)
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale 30 maggio 2008, n. 1384, rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 26933 del 30 maggio 2008, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trenta, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, nella parte in cui include la Provincia autonoma di Trento tra le Regioni soggette al limite della potesta' legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), per violazione: dell'articolo 8, n. 6), nonche' integrativamente nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); delle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001; del principio di certezza del diritto, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 8, n. 6, dello statuto speciale. La competenza della provincia e' poi arricchita e completata dalla potesta' legislativa (parimenti primaria) attribuita dall'art. 8 in ulteriori materie come la toponomastica (n. 2), la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (n. 3), gli usi e costumi locali (n. 4), l'urbanistica e i piani regolatori (n. 5), gli usi civici (n. 7), l'ordinamento delle minime proprieta' colturali (n. 8), i porti lacuali (n. 11), le miniere, cave e torbiere (n. 14), l'alpicoltura e i parchi per la protezione della flora e della fauna (n. 16), la viabilita' (n. 17), gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse provinciale, compresa la regolamentazione e l'esercizio degli impianti di funivia (n. 18), l'agricoltura e le foreste (n. 21), le espropriazioni per pubblica utilita' (n. 22), le opere idrauliche (n. 24). In tutte le materie sopra elencate, la provincia ha inoltre potesta' amministrativa ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. La disciplina statutaria e' stata attuata da varie norme di attuazione, che hanno reso operative e meglio individuato le competenze provinciali. Tra esse si segnalano in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il d.P.R 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), ed il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare). La competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio e' stata concretamente esercitata prima con la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e poi con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che abroga la prima a decorrere dalla data stabilita dai regolamenti di attuazione della l.p. n. 1/2008, che attualmente non sono stati ancora emanati. Nella materia della tutela del paesaggio e' stato adottato, da parte statale, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale normativa tutela la specifica posizione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 («Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione»). Il d.lgs. n. 42/2004 e' stato in seguito modificato con decreti «correttivi», l'ultimo dei quali e' il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio, il cui art. 2, comma 1, lettera a), forma oggetto del presente giudizio. Il decreto in questione e' stato approvato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di enti pubblici), come modificato dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, il quale prevede che «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore», avvenuta il 1° maggio 2004. L'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 63/2008 sostituisce integralmente l'art. 131 (Paesaggio) del d.lgs. n. 42 del 2004. Puo' essere ricordato che tale disposizione, nella versione proposta dal Governo per l'esame in sede di Conferenza unificata, aveva mantenuto una formulazione rispettosa dell'assetto delle competenze pacificamente riconosciute alla Provincia di Trento («Le norme di tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio»). Infatti tale formulazione, secondo gli ordinari criteri di interpretazione, si riferiva soltanto alle Regioni ordinarie, mentre la posizione delle autonomie speciali ed in particolare della Provincia autonoma di Trento rimaneva definita dagli statuti speciali, come espressamente sancito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sopra citato, che rimaneva immodificato. Sennonche', in data 26 febbraio e' stata depositata una proposta emendativa del comma 3 dell'art. 131 (sulla quale risultava l'espressione di parere contrario del Ministero per i beni e le attivita' culturali), cosi' formulata: «Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici». La nuova formulazione proposta era chiaramente rivolta a riconoscere alle regioni a statuto ordinario una sia pure limitata competenza in materia di tutela del paesaggio. Sfortunatamente, pero', la menzione tra i destinatari della norma anche delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che gia' per statuto godono a titolo proprio ed espresso di potesta' primaria nella materia - finiva per far valere nei loro confronti la potesta' statale definita esclusiva di cui al comma secondo, lettera s), dell'art. 117 Cost. Nonostante la nota inviata dal presidente della provincia prima dell'approvazione del decreto nel Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008, con la quale veniva sottolineata la incongruenza della norma rispetto all'assetto delle competenze garantite alle province autonome e all'art. 8 del medesimo codice, recante la clausola di' salvaguardia, il testo definitivamente licenziato rimaneva quello della proposta emendativa sopra illustrata. L'art. 131, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs. n. 63/2008, risulta dunque costituzionalmente illegittimo e lesivo delle prerogative costituzionali della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di D i r i t t o Come sopra esposto, l'art. 131, comma 3, d.lgs n. 42/2004, cosi' come modificato dalla impugnata disposizione del decreto legislativo n. 63 del 2008, stabilisce che, «salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici». Naturalmente la Provincia di Trento non ha nulla da obiettare alla disposizione, nella parte in cui essa afferma che anche le regioni ordinarie, nel quadro delle proprie attribuzioni in materia di governo del territorio, hanno una potesta' riferibile anche agli ambiti della tutela del paesaggio, sia pure soggetta alla limitazione derivante dalla specifica potesta' legislativa esclusiva assegnata allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Tuttavia, appare alla stessa provincia evidente che - mediante l'inciso «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» - la stessa disposizione viene ad assimilare le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano (ed indirettamente quelle delle altre regioni a statuto speciale) a quelle delle regioni ordinarie, applicando anche alle province autonome il riparto di competenze di cui al nuovo Titolo V. A questa stregua, dunque, la potesta' esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) limiterebbe le competenze provinciali relative al territorio. Dunque, nella parte in cui essa estende alle province autonome i limiti e i vincoli riguardanti le regioni ordinarie; con la conseguente generalizzata riduzione delle competenze provinciali al mero «esercizio delle attribuzioni sul territorio» (che sarebbero da svolgere nel rispetto della disciplina statale - asseritamente esclusiva - in materia di tutela del paesaggio), ed in particolare nell'inciso «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», attraverso il quale si realizza tale estensione, la disposizione impugnata risulta costituzionalmente illegittima. Essa, infatti, viola palesemente l'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale (e le altre norme dell'art. 8 sopra citate, oltre alle norme di attuazione che hanno concretizzato la disciplina statutaria) dato che assoggetta la Provincia di Trento alla potesta' esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, mentre lo Statuto speciale configura una situazione esattamente opposta, attribuendo alla Provincia potesta' «esclusiva» (cosi' la sent. n. 21/1991 di codesta Corte) in materia di tutela del paesaggio. Ne' puo' sostenersi che l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. deve applicarsi alle province autonome. L'art. 131, terzo comma, applica l'art. 117, secondo comma, Cost. alle province autonome in modo restrittivo della loro competenza, disconoscendo la potesta' primaria-esclusiva di cui all'art. 8, n. 6, dello Statuto. Ma, come noto, il Titolo V della parte seconda della Costituzione vale, in relazione alle Regioni a statuto speciale, a termini dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (che risulta dunque anch'esso violato), solo la' dove prevede forme piu' ampie di autonomia: per cui l'art. 117, comma 2, non puo' mai essere applicato ad una regione speciale per restringere, anziche' ampliare, una sua competenza statutaria. Esso puo' essere applicato ad una regione speciale se, in combinato con il comma 3 o con il comma 4 dell'art. 117, configura una forma di autonomia comunque piu' ampia di quella prevista dallo Statuto speciale. Dunque, l'art. 117, secondo comma, non puo' essere utilizzato per restringere l'autonomia della Provincia di Trento quale gia' riconosciuta dallo Statuto, ma solo, eventualmente, a favore della provincia (insieme ad altre norme del Titolo V): se invece l'applicazione complessiva portasse a restringere l'autonomia statutaria, si continuera' ad applicare lo statuto speciale, e non affatto il nuovo Titolo V. Tali regole sono palesi nelle norme di rango costituzionale, e sono pacifiche nella giurisprudenza costituzionale (v. sentt. nn. 536/2002, 103/2003, 134/2006). Nel caso specifico, sembra chiaro che la norma impugnata non applica l'art. 117, secondo comma, alla Provincia di Trento come mera delimitazione di un piu' ampio conferimento di potere derivante da diversa norma del nuovo titolo V (e dunque in un contesto ampliativo dell'autonomia provinciale), ma come diretta limitazione delle sue attribuzioni statutarie. Di qui la illegittimita' dell'art. 131, comma 3, nell'inciso «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», per violazione delle norme statutarie e di attuazione sopra citate. Si noti che l'art. 131, comma 3, nella formulazione che ora ha assunto, contraddice frontalmente lo stesso art. 8 d.lgs. n. 42/2004, che salvaguarda la posizione delle regioni speciali (ribadendo che «nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione»). Tuttavia, nonostante tale disposto, la menzione esplicita delle province autonome nel nuovo testo dell'art. 131, comma 3, preclude un'interpretazione adeguatrice, per cui fra le due norme rimane una contraddizione insanabile, che determina - oltre alla diretta lesione delle competenze provinciali - una chiara violazione del principio di certezza del diritto: ed e' inutile sottolineare che anche tale situazione di incertezza pregiudica il regolare svolgimento delle attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento nelle materie attinenti alla tutela del paesaggio. Anche sotto tale ulteriore profilo la disposizione impugnata risulta dunque costituzionalmente illegittima.
P. Q. M. Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio, nelle parti e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Padova-Trento-Roma, addi' 5 giugno 2008. Prof. avv. Giandomenico Falcon - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi Manzi