Ricorso n. 26 del 19 febbraio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 13 del 2015-04-01)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
… - n. fax … ed indirizzo P.E.C. per il
ricevimento degli atti …) presso i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente
della Giunta regionale in carica, domiciliata presso la sua sede in
Piazza Duomo, 10 - Firenze, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16
dicembre 2014, n. 77, pubblicata sul B.U.R. Regione Toscana n. 62 del
19 dicembre 2014 recante «Modifiche alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle
funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.».
L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014,
n. 77 viene impugnato giusta delibera del Consiglio dei Ministri del
10 febbraio 2015, di cui si allega estratto conforme al processo
verbale che si deposita con il presente ricorso.
La Regione Toscana con la legge regionale impugnata ha modificato
la propria precedente legge regionale dell'11 dicembre 1998, n. 91
che detta norme per la difesa del suolo e disciplina le funzioni in
materia di difesa della costa e degli abitati costieri, introducendo,
nel corpo di quest'ultima, l'art. 16-sexies recante la disciplina
delle modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 20, della l.r. n. 88/1998 (Attribuzione agli Enti locali
e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in
materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti
conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
relative alle attivita' di immersione o movimentazione in mare di
vari materiali, tra cui quelli di escavo di fondali marini o di
terreni litoranei emersi, quelli inerti o geologici inorganici,
nonche' di immersione in mare di strutture di contenimento e degli
interventi di ripascimento della fascia costiera.
Si riporta il testo dell'art. 8 LR Toscana n. 77/2014 che con il
presente ricorso si impugna:
Art. 8 (Inserimento dell'articolo 16-sexies nella L.R. n.
91/1998). - 1. Dopo l'articolo 16-quinquies della L.R. n. 91/1998 e'
inserito il seguente:
«Art. 16-sexies (Modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 20, della L.R. n. 88/1998). - 1.
Nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2,
della L.R. n. 88/1998, l'ente competente valuta la sostenibilita'
degli effetti dell'intervento, sia pubblico che privato, sulla
morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia
di recupero e riequilibrio della fascia costiera.
2. Fatte salve le semplificazioni gia' previste dall'articolo
109 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto
ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia
pubblici che privati, di ridotta entita' comportanti l'utilizzo di
materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di
legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali
antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi
inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia.
3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda di autorizzazione
e' accompagnata da una relazione tecnica semplificata attestante le
modalita' di attuazione dell'intervento e le caratteristiche del
materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo gli indirizzi
contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 1-sexies,
lettera d).
4. L'autorizzazione di cui al comma 2, e' rilasciata entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 2, siano da
realizzare con cadenza annuale, l'autorizzazione rilasciata ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto il programma triennale di tali
interventi ed ha validita' per l'intera durata del programma.».
L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014,
n. 77 e' illegittimo per i seguenti
Motivi
L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014,
n. 77 viola l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che
sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente
Il comma 2 dell'art. 16-sexies, di nuova introduzione,
stabilisce: «2. Fatte salve le semplificazioni gia' previste
dall'articolo 109 del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata in forma semplificata, secondo quanto previsto
ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali di ripascimento, sia
pubblici che privati, di ridotta entita' comportanti l'utilizzo di
materiale inerte disponibile sul mercato utilizzabile ai sensi di
legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati dai fondali
antistanti il tratto interessato dall'intervento, per volumi
inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia».
La disposizione regionale in esame risulta in contrasto con il
quadro normativa statale di riferimento.
Infatti, la legge statale n. 179 del 2002 (Disposizioni in
materia ambientale), all'art. 21 prevede che (enfatizzazione
aggiunta): «1. Per gli interventi di ripascimento della fascia
costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali
marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di
casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di
contenimento poste in ambito costiero, l'autorita' competente per
l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la
regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35
e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del
citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di
materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio
dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione,
acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca
istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
La surriportata norma statale attribuisce alle regioni la
competenza amministrativa per l'istruttoria e il rilascio
dell'autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia
costiera, nonche' di immersione di materiali di escavo di fondali
marini, ma pone dei limiti ed indica dei criteri per il rilascio
della stessa.
In particolare il successivo art. 109 del decreto legislativo n.
152 del 2006, al comma 2 dispone che: «L'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a),
e' rilasciata dalla regione (...) in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attivita'
produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano (...)».
Cosi' come formulata, per la sua genericita', la norma regionale
impugnata costituisce, quindi, una elusione del sistema delle
autorizzazioni delineato dalla normativa statale, che lascia alle
Regioni solo la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative
ad opere di ripascimento, ma conserva il potere in capo allo Stato di
stabilire l'iter procedurale precedente a detto rilascio, ed e'
invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117 Cost., secondo
comma, lettera s), stante la necessita' di individuare standard
uniformi di tutela.
La stessa, pertanto, si sostanzia in una riduzione della
protezione apprestata dalla normativa statale e, quindi, in una sua
aperta violazione cosi' incidendo sulle attribuzioni riconosciute in
via esclusiva allo Stato dalla nostra Carta costituzionale in materia
di tutela dell'ambiente.
In proposito, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza
n. 259 del 2004, pur ritenendo infondata la questione di legittimita'
costituzionale, ha affermato che (enfatizzazione aggiunta): «Per
alcune delle attivita' per le quali l'art. 35 prevede la necessita'
di una autorizzazione, e' intervenuto l'art. 21 della legge 31 luglio
2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), secondo cui "per
gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonche' di
immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di
terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche
di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, l'autorita' competente per l'istruttoria e il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la Regione, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal medesimo articolo 35.».
Diversamente, la disposizione regionale in esame prevede una
«autorizzazione rilasciata in forma semplificata», facendo
espressamente salve solo le semplificazioni «gia' previste
dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006».
La norma di cui si denuncia l'illegittimita' stabilisce che
l'autorizzazione in parola sia rilasciata in forma «semplificata»
facendo riferimento ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo e
senza pero' evidenziare la necessita' di applicare l'iter
procedimentale stabilito dalla legge statale.
Tale previsione, rende illegittima l'individuazione dei
procedimenti semplificati che coinvolgono vincoli ambientali a cui la
norma regionale fa riferimento e impedisce la verifica di conformita'
alla normativa statale vigente.
Pertanto, il comma 2 dell'art. 16-sexies inserito nella L.r. n.
91/1998 dall'art. 8 della 1.r. n. 77/2014, contrasta con la normativa
nazionale in materia ambientale in quanto, anziche' limitarsi ad
esplicare quanto gia' previsto dalla regolamentazione di settore,
inserisce elementi normativi nuovi in un ambito precluso alle
Regioni, invadendo la potesta' legislativa esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente e, pertanto viola l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
P.Q.M.
La norma sopra indicata e' impugnata ai sensi dell'articolo 127
della Costituzione.
Per gli anzidetti motivi si confida che codesta Ecc.ma Corte
vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della
legge della Regione Toscana del 16 dicembre 2014, n. 77.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri,
assunta nella riunione del 10 febbraio 2015 e della relazione
allegata al verbale.
Roma, 16 febbraio 2015
L'Avvocato dello Stato: Pietro Garofoli