Ricorso n. 26 del 25 febbraio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2010 , n. 26
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 12 del 24-3-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 11, comma 5 e 57, comma 1 della legge della Regione Marche n. 31 del 22 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 24 dicembre 2009, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010), giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 10 febbraio 2010. Con la legge n. 3/2009, indicata in epigrafe, la Regione Marche ha proceduto all'adozione di disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010). E' avviso del Governo che, con le norma di cui alla predetta legge, denunciate in epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i Violazione degli articoli 117, primo e secondo comma, lett. l), terzo e quarto e 120, primo comma della Costituzione in relazione agli artt. 11, comma 5 e 57, comma 1 della legge Regione Marche n. 31/2009. Art. 11, comma 5, legge Regione Marche n. 31/2009. L'articolo 11, recante «Razionalizzazione della spesa per il personale», al comma 5 dispone che «Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti, previsto dalla 1.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), hanno carattere di certezza, stabilita' e continuita' e confluiscono tra quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003». La norma in esame, stabilisce, quindi, che le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale ivi previsto hanno carattere di certezza, stabilita' e continuita' e confluiscono tra quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni. Al riguardo, si rappresenta che il citato articolo contrattuale stabilisce che l'importo e' suscettibile di incremento in base a specifiche disposizioni contrattuali nonche' per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL del 1º aprile 1999, limitatamente, pero', agli effetti derivanti dall'incremento delle risorse aggiuntive. La norma regionale, invece, stabilizza, in modo generico, le risorse destinate al trattamento accessorio del suddetto personale. Cosi' disponendo, quindi, il legislatore legifera in una materia riservata, per legge, alla contrattazione collettiva e la norma regionale si pone in palese contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo III (art. 40 e ss.) del decreto legislativo n. 165/2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale, violando l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). Art. 57, comma 1, legge Regione Marche n. 31/2009. L'articolo 57, comma 1, recante «Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse»; tale comma dispone che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche: a) capacita' di generazione non superiore a 5 MW termici; b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale; c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente. La disposizione regionale, nonostante faccia espresso riferimento all'art. 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), dispone che gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale debbano, tra l'altro, possedere capacita' di generazione non superiore a 5 MW termici. A tal proposito, si rileva che il citato art. 5, comma 1, lettera g), in ordine alla valorizzazione energetica delle biomasse, richiama, espressamente, le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW, in conformita' ai principi contenuti all'art. 6 della suddetta direttiva 2001/77/CE; in particolare la riduzione degli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili, nonche' la garanzia che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarita' delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili. L'art. 57, comma 1, della legge regionale in esame, invece, eccede la competenza della Regione nelle relative materie, in quanto in relazione alla citata capacita' di generazione degli impianti, non stabilisce criteri di promozione prioritaria, bensi' limiti dimensionali cogenti, ponendosi in contrasto sia con il principio di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia con principi di cui all'art. 6 della menzionata direttiva 2001/77/CE. Giova, d'altra parte, ricordare, come codesta ecc. ma Corte costituzionale abbia gia' avuto modo di qualificare quali «principi fondamentali» le norme contenute nel suddetto decreto legislativo n. 387/2003 (cfr. sent. 364 del 2006 e n. 282 del 2009). Appare, inoltre, opportuno rappresentare che il suddetto art. 57, comma 1, si pone in contrasto con il principio di liberta' dell'attivita' di produzione dell'energia elettrica sancito all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) in quanto la norma regionale stabilisce un divieto di autorizzazione di impianti a biomassa (di generazione superiore a 5 MW termici, che non abbiano autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale e che non siano cogenerativi) che non trova (e non potrebbe trovare) riscontro nella normativa di livello comunitario e nazionale. In conclusione, divieti generali (anche di tipo programmatico, in riferimento al Piano regionale) per l'utilizzo di determinate fonti rinnovabili sono in contrasto con il citato principio, mentre eventuali restrizioni o divieti di utilizzo, per essere compatibili anche con il principio comunitario di libera circolazione delle merci, devono fondarsi su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalita' in relazione a problemi di salute pubblica o ambientali, da valutarsi comunque nell'ambito dell'istruttoria per i singoli procedimenti amministrativi. La disposizione in esame, quindi, eccede dalla competenza legislativa regionale, invadendo quella statale in riferimento ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, rinvenibili nella normativa statale su richiamata, violando, cosi', l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Cosi' disponendo la norma in esame viola, anche, l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente, gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Nel quadro delle disposizioni del Tratto CE, infatti, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate (art. 43 e ss Trattato CE) e, inoltre, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi consistenti, tra l'altro, nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (cfr. art. 81 Trattato CE, comma 1, lett. b). La stessa norma viola, conseguentemente, anche l'articolo 120, primo comma, della Costituzione che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino, in qualsiasi modo, la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Alla stregua di quanto sopra evidenziato si confida che codesta ecc. ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate della legge della Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009.
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 11, comma 5 e 57, comma 1 della legge n. 31/2009 della Regione Marche, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si allega: 1) estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2010; 2) legge Regione Marche n. 31 del 22 dicembre 2009, pubblicata sul BUR n. 9 del 24 dicembre 2009. Roma, 20 febbraio 2010 L'Avvocato dello Stato: Elefante