Ricorso n. 26 del 25 febbraio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 13 del 27.3.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, della L.R. Abruzzo del 10 dicembre 2012 n. 59 pubblicata sul BUR n. 69 del 19.12.2012 recante «Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco».
La legge regionale n. 59 del 10 dicembre 2012 (pubblicata nel Bur della Regione Abruzzo n. 69 del 19 dicembre 2012) disciplina il riconoscimento di Treglio paese dell'affresco.
Piu' precisamente l'art. 1 dispone che «la Regione nel rispetto del dettato dell'art. 8 comma 1 dello Statuto regionale si propone di documentare, valorizzare e promuovere l'arte della pittura "a fresco" sul territorio regionale».
L'art. 2 prevede che «la Regione per le finalita' di cui art. 1 in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la qualita' di paese dell'affresco».
L'art. 3 disciplina gli obiettivi e dispone:
«1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2, la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" persegue i seguenti obiettivi:
a) promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco;
b) gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
c) ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;
d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;
e) collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco;
f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;
g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.»
L'art. 5, infine, disciplina il contributo regionale e dispone ai commi l e 2:
«1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, puo' sostenere finanziariamente la manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di
un contributo anche annuale.
2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, e' subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della
manifestazione.».
Al comma 3, in particolare, l'art. 5 prevede che «L'ammontare complessivo del contributo, che non puo' eccedere il 50% della spesa sostenuta, e' erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:
a) 40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attivita' finanziata, a firma del legale
rappresentante.
4. Il contributo regionale, se erogato, salvo diversa disposizione di legge, non e' cumulabile con quelli derivanti dall'applicazione di altre leggi regionali.».
Quest'ultima disposizione, l'art. 5 comma 3 sopra richiamato, appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost. la impugna
con il presente ricorso per i seguenti
Motivi
Violazione dell'art. 81, quarto comma, fino all'esercizio 2013, e dell'art. 81, primo e terzo comma, a partire dall'esercizio 2014, della Costituzione.
Come si e' detto con la legge regionale n. del 6.11.2012 la Regione Abruzzo ha disciplinato il riconoscimento di Treglio paese dell'affresco, in considerazione della portata internazionale della manifestazione d'arte «Treglio affrescata».
Ai fini del riconoscimento di Treglio quale paese dell'affresco la Regione ha stabilito gli obiettivi che la manifestazione «Treglio affrescata» deve perseguire e li ha individuati all'art. 2 disponendo che la manifestazione:
a) promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco;
b) gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;
c) ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;
d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;
e) collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco;
f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;
g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole».
All'art. 5 in particolare la Regione ha poi disposto la concessione del contributo regionale al Comune di Treglio per la gestione della manifestazione Treglio affrescata, volta a valorizzare e riconoscere l'arte della pittura sul territorio regionale; al comma 2 ha previsto che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata, sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.
Al comma 3, infine, la Regione ha stabilito che l'ammontare complessivo del contributo che non puo' eccedere il 50% della spesa sostenuta, e' erogato dalla Giunta regionale,e ne ha indicato la misura nel 40%, prima della realizzazione della manifestazione e comunque a seguito della presentazione della relazione di cui al
precedente comma 2; nel 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attivita' finanziata, a firma del legale rappresentante.
Il predetto comma 3 nel disporre la concessione del contributo regionale limitandosi esclusivamente a prevedere le modalita' e le percentuali di erogazione del contributo, ma omettendo la quantificazione esatta e la relativa fonte di finanziamento, contrasta con l'art. 81 quarto e terzo comma Cost., rispettivamente
fino e a partire dall'esercizio 2014.
Come e' noto in base a tale disposizione «ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».
La legge regionale contrasta quindi con l'art. 81, commi 4 e 3, rispettivamente fino e a partire dall'esercizio 2014, in primo luogo perche' non quantifica il contributo, limitandosi ad indicare le modalita' e a precisare le percentuali di erogazione del contributo,
teoricamente senza limiti di importo.
La medesima legge inoltre contrasta con l'art. 81 comma 3 Cost. perche' non indica la fonte di finanziamento, cioe' la copertura della spesa.
Al riguardo la giurisprudenza di codesta Corte, con le sent. nn. 100 e 141 del 2000, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007, n. 106 del 2011 e da ultimo con la sentenza n. 131 del 2012 ha sempre ribadito l'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura
finanziaria delle disposizioni legislative di spesa; con la precisazione che il legislatore regionale non puo' sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio cui l'art. 81 Cost. s'ispira. Essa, inoltre, ha chiarito che la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non
arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare in esercizi futuri (in particolare sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).
Il che implica che ogni previsione di spesa indichi anche l'importo di questa, o almeno lo renda agevolmente quantificabile.
La legge della Regione Abruzzo non e' conforme a tali principi e, quindi, al disposto del citato precetto costituzionale.
Essa, come si e' detto, all'art. 5 prevede il contributo regionale, anche annuale, al Comune di Treglio e in particolare al comma 3 ne precisa le forme e le modalita' di erogazione.
Come si vede, pero', nella legge in questa sede censurata nulla si dice circa l'importo del contributo ne' si trova alcun cenno alla copertura finanziaria.
Poiche' al riguardo non puo' porsi in dubbio che la normativa introdotta comporti nuove spese, ancorche' il suo carattere generico non ne consente una precisa determinazione, la norma viola il precetto costituzionale.
La disposizione impugnata a partire dall'esercizio 2014 viola anche il primo comma dell'art. 81 Cost., ove e' fissato il principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio. L'omessa, e impossibile, quantificazione della spesa prevista dalla disposizione
impugnata rende infatti conseguentemente impossibile programmare flussi di entrata che si possano porre in rapporto di equilibrio rispetto ad essa.
P.Q.M.
Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 comma 3 della L. Regionale del 10 dicembre 2012 n. 59 pubblicata sul BUR n. 69 del 19 dicembre 2012 recante «Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco».
Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013 completa di relazione.
Roma, 14 febbraio 2013
L'Avvocato dello Stato: Aiello