Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 25 febbraio 2013 (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

(GU n. 13 del 27.3.2013)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Regione  Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore  per  la

dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  3, della L.R. Abruzzo del 10 dicembre 2012 n. 59 pubblicata sul  BUR  n. 69  del  19.12.2012  recante   «Riconoscimento   di   Treglio   paese dell'affresco».

    La legge regionale n. 59 del 10 dicembre 2012 (pubblicata nel Bur della Regione Abruzzo n. 69  del  19  dicembre  2012)  disciplina  il riconoscimento di Treglio paese dell'affresco.

    Piu' precisamente l'art. 1 dispone che «la Regione  nel  rispetto del dettato dell'art. 8 comma 1 dello Statuto regionale si propone di documentare, valorizzare e promuovere l'arte della pittura "a fresco" sul territorio regionale».

    L'art. 2 prevede che «la Regione per le finalita' di cui  art.  1 in considerazione della valenza internazionale  della  manifestazione d'arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la  qualita'  di paese dell'affresco».

    L'art. 3 disciplina gli obiettivi e dispone:

    «1.  Ai  fini  del  riconoscimento  di  cui  all'articolo  2,  la manifestazione  d'arte  "Treglio  affrescata"  persegue  i   seguenti obiettivi:

        a) promuove  la  salvaguardia,  valorizzazione  e  diffusione dell'arte della pittura a fresco;

        b) gestisce un  laboratorio  permanente  aperto  a  tutti  ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a  studenti  delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;

        c)  ai  fini  dello  sviluppo  turistico  sostenibile,  rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;

        d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la  conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito  in  seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;

        e) collabora, se richiesta, con  la  Soprintendenza  ai  Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti,  ai  fini del recupero e restauro di beni artistici  regionali  espressi  nella forma pittorica dell'affresco;

        f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici,  visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

        g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine  di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico  settore artistico, che affianchi,  anche  attraverso  percorsi  dedicati,  la didattica frontale delle scuole.»

    L'art. 5, infine, disciplina il contributo regionale e dispone ai commi l e 2:

    «1. La Regione, per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 3, puo'  sostenere  finanziariamente  la  manifestazione d'arte "Treglio affrescata" mediante elargizione al Comune gestore di

un contributo anche annuale.

    2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, e' subordinata alla presentazione, entro  il  termine di  sessanta  giorni  antecedente  la  data  di   svolgimento   della manifestazione,  di  una  relazione  dettagliata,  comprensiva  della previsione  di  spesa,  firmata  dal  legale   rappresentante   della

manifestazione.».

    Al comma 3, in particolare, l'art.  5  prevede  che  «L'ammontare complessivo del contributo, che non puo' eccedere il 50% della  spesa sostenuta, e' erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:

        a) 40% prima  della  realizzazione  della  manifestazione  e, comunque, a seguito della presentazione della  relazione  di  cui  al comma 2;

        b)  60%  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  di  una relazione illustrativa dell'attivita' svolta, corredata del  bilancio consuntivo   dell'attivita'   finanziata,   a   firma   del    legale

rappresentante.

    4.  Il  contributo   regionale,   se   erogato,   salvo   diversa disposizione  di  legge,  non  e'  cumulabile  con  quelli  derivanti dall'applicazione di altre leggi regionali.».

    Quest'ultima disposizione, l'art. 5  comma  3  sopra  richiamato, appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili  che  verranno ora  evidenziati,  e  pertanto  il  Governo  -  giusta  delibera  del Consiglio  dei  Ministri  dell'8  febbraio  2013  (che  per  estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 Cost.  la  impugna

con il presente ricorso per i seguenti

 

                               Motivi

 

    Violazione dell'art. 81, quarto comma, fino all'esercizio 2013, e dell'art. 81, primo e terzo comma,  a  partire  dall'esercizio  2014, della Costituzione.

    Come si e' detto con la  legge  regionale  n.  del  6.11.2012  la Regione Abruzzo ha disciplinato il riconoscimento  di  Treglio  paese dell'affresco, in considerazione della portata  internazionale  della manifestazione d'arte «Treglio affrescata».

    Ai fini del riconoscimento di Treglio quale  paese  dell'affresco la Regione ha stabilito gli obiettivi che la manifestazione  «Treglio affrescata» deve perseguire e li ha individuati all'art. 2 disponendo che la manifestazione:

        a) promuove  la  salvaguardia,  valorizzazione  e  diffusione dell'arte della pittura a fresco;

        b) gestisce un  laboratorio  permanente  aperto  a  tutti  ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a  studenti  delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;

        c)  ai  fini  dello  sviluppo  turistico  sostenibile,  rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte;

        d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la  conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito  in  seguito allo svolgimento della manifestazione d'arte;

        e) collabora, se richiesta, con  la  Soprintendenza  ai  Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti,  ai  fini del recupero e restauro di beni artistici  regionali  espressi  nella forma pittorica dell'affresco;

        f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici,  visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

        g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine  di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico  settore artistico, che affianchi,  anche  attraverso  percorsi  dedicati,  la didattica frontale delle scuole».

    All'art.  5  in  particolare  la  Regione  ha  poi  disposto   la concessione del contributo regionale al  Comune  di  Treglio  per  la gestione della manifestazione Treglio affrescata, volta a valorizzare e riconoscere l'arte della pittura sul territorio regionale; al comma 2 ha  previsto  che  la  concessione  del  contributo  regionale  sia subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata, sessanta giorni prima  dello  svolgimento  della  manifestazione,  comprensiva della previsione di spesa, firmata dal  legale  rappresentante  della manifestazione.

    Al comma 3, infine,  la  Regione  ha  stabilito  che  l'ammontare complessivo del contributo che non puo' eccedere il 50%  della  spesa sostenuta, e' erogato dalla Giunta  regionale,e  ne  ha  indicato  la misura nel 40%, prima  della  realizzazione  della  manifestazione  e comunque a seguito della presentazione  della  relazione  di  cui  al

precedente comma 2; nel 60% entro trenta giorni  dalla  presentazione di una relazione illustrativa dell'attivita'  svolta,  corredata  del bilancio consuntivo dell'attivita' finanziata,  a  firma  del  legale rappresentante.

    Il predetto comma 3 nel disporre la  concessione  del  contributo regionale limitandosi esclusivamente a prevedere le  modalita'  e  le percentuali  di  erogazione   del   contributo,   ma   omettendo   la quantificazione  esatta  e  la  relativa  fonte   di   finanziamento, contrasta con l'art. 81 quarto e terzo comma  Cost.,  rispettivamente

fino e a partire dall'esercizio 2014.

    Come e' noto in base a tale disposizione «ogni legge che  importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

    La legge regionale contrasta quindi con l'art. 81, commi 4  e  3, rispettivamente fino e a partire dall'esercizio 2014, in primo  luogo perche' non quantifica il  contributo,  limitandosi  ad  indicare  le modalita' e a precisare le percentuali di erogazione del  contributo,

teoricamente senza limiti di importo.

    La medesima legge inoltre contrasta con l'art. 81 comma  3  Cost. perche' non indica la fonte  di  finanziamento,  cioe'  la  copertura della spesa.

    Al riguardo la giurisprudenza di codesta Corte, con le sent.  nn. 100 e 141 del 2000, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007,  n.  106 del 2011 e da ultimo con la  sentenza  n.  131  del  2012  ha  sempre ribadito  l'applicazione  alle  Regioni  dell'obbligo  di   copertura

finanziaria  delle  disposizioni  legislative  di   spesa;   con   la precisazione che il legislatore regionale  non  puo'  sottrarsi  alla fondamentale esigenza di chiarezza ed  equilibrio  del  bilancio  cui l'art. 81 Cost. s'ispira. Essa, inoltre, ha chiarito che la copertura di nuove spese deve essere credibile,  sufficientemente  sicura,  non

arbitraria o irrazionale, in  adeguato  rapporto  con  la  spesa  che s'intende effettuare in esercizi futuri (in particolare  sentenze  n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

    Il che  implica  che  ogni  previsione  di  spesa  indichi  anche l'importo di questa, o almeno lo renda agevolmente quantificabile.

    La legge della Regione Abruzzo non e' conforme a tali principi e, quindi, al disposto del citato precetto costituzionale.

    Essa,  come  si  e'  detto,  all'art.  5  prevede  il  contributo regionale, anche annuale, al Comune di Treglio e  in  particolare  al comma 3 ne precisa le forme e le modalita' di erogazione.

    Come si vede, pero', nella legge in questa sede  censurata  nulla si dice circa l'importo del contributo ne' si trova alcun cenno  alla copertura finanziaria.

    Poiche' al riguardo non puo' porsi in  dubbio  che  la  normativa introdotta comporti nuove spese, ancorche' il suo carattere  generico non ne  consente  una  precisa  determinazione,  la  norma  viola  il precetto costituzionale.

    La disposizione impugnata a  partire  dall'esercizio  2014  viola anche il primo comma dell'art. 81 Cost., ove e' fissato il  principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese di  bilancio.  L'omessa,  e impossibile, quantificazione della spesa prevista dalla  disposizione

impugnata  rende  infatti  conseguentemente  impossibile  programmare flussi di entrata che si possano  porre  in  rapporto  di  equilibrio rispetto ad essa.

 

                               P.Q.M.

 

    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 5 comma 3 della L. Regionale del 10  dicembre  2012  n.  59 pubblicata sul BUR n. 69 del 19 dicembre 2012 recante «Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco».

    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013 completa di relazione.

 

        Roma, 14 febbraio 2013

 

                   L'Avvocato dello Stato: Aiello

 

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