Ricorso n. 26 del 25 marzo 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 21 del 14.5.2014)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione Sardegna in persona del suo Presidente per la dichiarazione
della illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, della
legge regionale 15 gennaio 2014, n. 4. recante: «Istituzione
dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attivita'
residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione
(ARBAM)» (B.U. Sardegna 17 gennaio 2014. n. 4).
Si premette che la Regione Sardegna, in base all'articolo 3,
primo comma, lettera a) dello Statuto speciale di autonomia, legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, gode di competenza legislativa
primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del
personale».
Tale competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, trova
il proprio limite nella Costituzione e nei principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e deve esplicarsi nel rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Tanto premesso, l'art. 13, comma 3. della l.r. n. 4/2014, che
disciplina il personale dell'ARBAM, presenta profili di
illegittimita' costituzionale in quanto eccede le competenze
regionali in violazione degli artt. 97, comma 3, e 117, secondo
comma. lettera l) della Costituzione per i seguenti motivi.
Il comma 3 dell'art. 13 della l.r. n. 4/14 prevede che «in sede
di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente
di IGEA S.p.a. e' trasferito all'ARBAM. Ad esso si applica il
contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie: in caso di
trattamenti economici supe-riori e' riconosciuto in favore degli
interessati un assegno ad personam riassorbibile».
E' di tutta evidenza che la norma citata disciplina, in realta',
una procedura di mobilita' del personale dipendente a tempo
indeterminato dalla predetta societa' in house IGEA S.p.a. della
Regione Sardegna verso l'ARBAM (Ente pubblico regionale),
determinando un inquadramento riservato dei lavoratori della IGEA
S.p.a.
Tutto cio' e' in contrasto con il principio di accesso al
pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97, comma 3, della
Costituzione e con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001, che
trovano applicazione per il personale delle Pubbliche Amministrazioni
indicate nell'art. 1, comma 2, di detto decreto, ivi comprese tutte
le Regioni.
Come e' noto, le disposizioni del citato d.lgs. n. 165/2001
costituiscono principi fondamentali ai quali il legislatore regionale
deve fare riferimento (cfr. art. 1, comma 3, d.lgs. n. 165/2001);
pertanto la norma regionale in esame confligge con l'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva
«l'ordinamento civile», e quindi i rapporti di lavoro di diritto
privato regolati dal codice civile (e dai contratti collettivi), alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La norma regionale impugnata, infatti, incide su un istituto,
quale e' la mobilita', che certamente afferisce alla disciplina del
rapporto di lavoro pubblico (privatizzato). Essa invade, quindi, una
sfera di competenza legislativa che l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. riserva esclusivamente allo Stato.
Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ricondotto alla materia
dell'«ordinamento civile» le diverse forme e procedure di mobilita'
nel lavoro pubblico (sentenze n. 68 del 2011 e n. 324 del 2010;
nonche', da ultimo, sent. n. 17 del 2014).
Come pure ha escluso che la normativa statale sulla mobilita'
collettiva si ingerisca nelle scelte delle Regioni e degli enti
locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale,
rilevando trattarsi, piuttosto, di «disciplina necessariamente di
competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato puo' emanarne una con
efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali
e locali, e far si' in tal modo che gli elenchi del personale in
mobilita' (delle amministrazioni centrali e locali) non restino tra
loro incomunicabili» (sentenza n. 388 del 2004).
La norma citata contrasta, altresi', con la legge di stabilita'
per il 2014 (legge n. 147/2013) che ha espressamente previsto,
all'art. 1, comma 563, ultimo periodo, che la mobilita' del personale
non puo' comunque avvenire tra le societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e le stesse pubbliche
amministrazioni.
Si segnala, infine, la sentenza della Corte Costituzionale n.
227/2013, con la quale si ribadisce «l'indefettibilita' del concorso
pubblico come canale di accesso pressoche' esclusivo nei ruoli delle
pubbliche amministrazioni, «in linea con il principio di uguaglianza
e i canoni di imparzialita' e di buon andamento [...] ex artt. 3 e 97
Cost.» (ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013). Gia' in passato questa
Corte ha ritenuto ingiustificato il mancato ricorso a detta forma,
generale e ordinaria, di reclutamento del personale della pubblica
amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed
automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato
nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali (che, come quella in
oggetto, non assicuravano il previo espletamento di alcuna procedura
selettiva di tipo concorsuale). E cio' si spiega perche' il
trasferimento da una societa' partecipata dalla Regione alla Regione
o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio
indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in
violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso
senso, sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonche' sentenza n. 267 del
2010).
P.Q.M.
Si conclude perche' l'art. 13, comma 3, della legge regionale 15
gennaio 2014, n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 17 gennaio 2014
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si producono:
estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 14
marzo 2014;
relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport.
Roma, 17 marzo 2014
L'Avvocato dello Stato: Palatiello