Ricorso n. 26 del 7 aprile 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2009 , n. 26
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 20 del 20-5-2009)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni: art. 4, comma 1, lett. b), art. 5 ed art. 8, legge regionale Lombardia n. 1 del 29 gennaio 2009 Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (B.U.R. n. 4 del 30 gennaio 2009). Si osserva: della legge regionale non e' indicata la base costituzionale; si deve pertanto procedere per ipotesi, per ritornare sull'argomento quando la regione avra' dispiegato le proprie ragioni. Si prendono pertanto in esame le possibili basi costituzionali, per poi verificare se la potesta' legislativa, nella ipotesi della sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente. La legge regionale n. 1/2009 presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni: 1. - l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge Lombardia n. 1/2009 aggiunge la lettera h-ter) all'art. 44 della legge regionale n. 26/2003, attribuendo alla competenza della regione la verifica del piano d'ambito approvato dall'Autorita', ferme restando le competenze del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Coviri) previste dall'art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.Art. 6 Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. «1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. «2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti: a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio idrico integrato; b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP); c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti; d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.». Tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, risulta in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006. Queste norme statali, poste a tutela dell'ambiente e delle condizioni di concorrenzialita', attribuiscono al Coviri, la competenza di verifica del piano d'ambito. La richiamata disposizione regionale risulta pertanto violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente di cui al'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s).Cost. 2. - l'art.5, comma 4, legge Lombardia n. 1/2009, novellando l'art. 48 della l.r. n. 26/2003, assume autonomo rilievo rispetto agli altri commi del medesimo articolo sui quali si tornera' piu' avanti, in quanto prevede che la Giunta regionale verifichi il piano in base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 e detti, ove necessario, prescrizioni vincolanti. Tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, risulta in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149, comma 6 e 161, comma 4, lettera b) del d.lgs n. 152/2006.Art. 149, comma 6, d.lgs n. 152/2006 «Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita' d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.». Art. 161, comma 4, lett. b), d.lgs n. 152/2006: «4. Il Comitato [Coviri], nell'ambito delle attivita' previste all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare: ... a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee alfine di assicurare la parita' di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. Come sopra osservato, le richiamate norme statali, sono poste a tutela dell'ambiente e delle condizioni di concorrenzialita', con specifiche attribuzioni al Comitato di vigilanza. La disposizione regionale risulta pertanto violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. 3. - gli artt. 5 e 8, legge Lombardia n. 1/2009, rispettivamente, modificano gli articoli 48 e 51 della l.r. n. 26/2003. La novella apportata al comma 2, lettera e) dell'art. 48 della l.r. n. 26/2003 afferma che: «L'Autorita' determina il sistema tariffario d'ambito in conformita' alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati». La nuova formulazione dell'art. 51 della l.r. n. 26/2003 prevede che il sistema tariffario sia determinato dall'Autorita' in conformita' alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorita' preveda indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio. Le richiamate norme regionali, stabilendo che le tariffe suddette debbano essere determinate sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, contrastano con quanto disposto dall'art. 154, commi 2 e 4 d.lgs. n. 152/2006,D.lgs. n. 152/2996, art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. 4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.». in base al quale con decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente sono definite le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorita' d'ambito e' tenuta a determinare la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale, comunicandola al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Inoltre, il combinato disposto dell'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, e dell'art. 6, d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, prevede che sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Coviri predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Da cio' si evince la riserva statale sulla determinazione dei criteri per l'individuazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che devono essere presi in considerazioni dall'AATO nel definire il sistema tariffario. Infatti, la determinazione della tariffa di riferimento, costituendo la base della tariffa determinata dall'AATO, garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, come segnalato dalla stessa Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ed e' riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» (sent. Corte cost. n. 1/2008). Pertanto, le disposizioni regionali in esame, contrastando con la citata normativa statale, violano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost. in quanto la definizione della tariffa rientra tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza «per il mercato». Le norme regionali impugnate violano altresi' l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformita' su tutto il territorio nazionale. Per i motivi suesposti si promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost. (1) Art. 6 Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. «1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. «2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti: a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio idrico integrato; b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP); c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti; d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.». (2) Art. 149, comma 6, d.lgs n. 152/2006 «Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita' d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.». Art. 161, comma 4, lett. b), d.lgs n. 152/2006: «4. Il Comitato [Coviri], nell'ambito delle attivita' previste all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare: ... a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee alfine di assicurare la parita' di trattamento degli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore; l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta. (3) D.lgs. n. 152/2996, art. 154. Tariffa del servizio idrico integrato. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. 4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.».
P. Q. M. Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 27 marzo 2009. Roma, addi' 28 marzo 2009 L'Avvocato dello Stato: Francesco Lettera