RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 Marzo 2005 - 1 Marzo 2005 , n. 27

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 11 del 16-3-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri giusta delibera
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2005, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione
Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria del dicembre 2004, n. 12, recante «Norme
procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123,
comma 3, della Costituzione» per violazione dello stesso art. 123,
comma 3 della Costituzione.
Sul Bollettino ufficiale delle Regione Liguria del 29 dicembre
2004, n. 12 e' apparsa la legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 31,
recante «Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto
dall'art. 123, comma 3, della Costituzione». Fra l'altro, con tale
legge la Regione ha inteso disciplinare la sorte delle operazioni
referendarie gia' compiute, agli esiti dell'impugnazione da parte del
Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale, della
deliberazione statutaria.
La disciplina dettata, pero', presuppone, come presto vedremo,
che possano essere sottoposte a referendum anche singole parti dello
statuto e non esclusivamente lo statuto nella sua interezza.
Il che, a termini dell'art. 123, comma 3, della Costituzione, non
e' consentito.
Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio
- previa delibera del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2005 -
impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 della Costituzione e
31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti

M o t i v i

1. - L'art. 123, comma 1 della Costituzione (come sostituito
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), dispone che
ciascuna regione abbia uno statuto che, fra l'altro, ne determini la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento.
Il comma 3, poi, stabilisce che lo statuto possa essere
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo dei suoi elettori
o un quinto dei consiglieri regionali. La promulgazione dello
statuto, in questo caso, e' subordinata all'approvazione della
maggioranza dei voti validi del referendum confermativo.
Lo statuto, naturalmente, puo' anche essere impugnato in Corte
costituzionale dal Governo della Repubblica entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione (comma 2, art. 123 della Costituzione).
In questo caso, il procedimento referendario resta sospeso, fino
a quando la Corte abbia deciso sul ricorso del Governo.
Si tratta, allora, di stabilire la sorte delle operazioni del
procedimento referendario gia' compiute.
2. - Alla stregua del tenore letterale della norma costituzionale
in rassegna, e' evidente che cio' che puo' essere sottoposto a
referendum confermativo e' lo statuto nella sua interezza, non
singole norme o sue parti.
E' bene tenere presente questa osservazione per valutare la
legittimita' costituzionale del sistema in esame posto dalla Regione
Liguria.
Ebbene, l'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31,
dispone che, nel caso del ricorso del Governo della Repubblica per
illegittimita' costituzionale della deliberazione statutaria, ove la
Corte costituzionale abbia respinto il ricorso, le operazioni per il
referendum eventualmente compiute prima della sospensione del termine
ex comma 2, art. 3, conservino efficacia.
Al contrario, tali operazioni perdono efficacia, qualora la Corte
dichiari l'illegittimita' totale della deliberazione statutaria
«ovvero venga pronunciata l'illegittimita' parziale della medesima e
le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della
richiesta referendaria».
Il che implicitamente comporta che sarebbe consentita la
sottoposizione a referendum dello statuto in parte qua, cioe'
solamente in relazione ad alcune sue norme.
Il che e' chiaramente contrario al disposto dell'art. 123, comma
3 della Costituzione, ove, invece, abbiamo visto che puo' essere
sottoposto a referendum confermativo solamente lo statuto nella sua
interezza e non singole parti. Non e' ammissibile conseguentemente
legare l'efficacia delle operazioni referendarie eventualmente
compiute alla circostanza che le norme dichiarate illegittime dalla
Corte coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.
Il quesito deve essere riferito all'intera deliberazione
statutaria e non a singole sue parti.
D'altra parte, la disposizione in esame non si concilia con
l'art. 1, comma 3 della stessa legge regionale n. 31/2004, laddove si
legge che il quesito referendario debba riguardare, correttamente,
l'intero testo della deliberazione statutaria.



P. Q. M.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, e' evidente il
contrasto della norma impugnata con l'art. 123, comma 3, della
Costituzione.
Si confida, conseguentemente, che l'ecc.ma Corte costituzionale
vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale della detta
disposizione.
Roma, addi' 16 febbraio 2005
Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta

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