Ricorso n. 27 del 16 marzo 2018 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 marzo 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 19 del 2018-05-09)
Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. …) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. …), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 15, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017, pubblicata nel BUR n. l del 5 gennaio 2018, recante la «Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 marzo 2018.
Con la legge regionale n. 44 del 28 dicembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di 11 articoli, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale ha dettato le disposizioni collegate alla manovra di bilancio per il triennio 2018-2020.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti
Motivi
L'art. 10, comma 15, della legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017 viola gli articoli 51, 97 e 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.
1.1. L'art. 10, rubricato «funzione pubblica», prevede che «Fino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale».
La funzione di segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere ai ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale.
L'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e' inserito nel capo II intitolato «Segretari comunali e provinciali», e' richiamato espressamente dalla norma regionale impugnata e disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciale, disponendo, al comma l, che «Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98.».
I compiti che svolge sono indicati al comma 2, precisando che «Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; al comma 3, che «Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma l dell'art. 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.»; al comma 4, che «Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma l dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108 comma 4.
Inoltre, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (comma 5).
In particolare, poi, il successivo comma 6 prevede che «il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.».
Dal quadro delineato dalla normativa statale richiamata risulta, quindi, evidente la violazione da parte della norma regionale di cui all'art. 10, comma 15, citato della potesta' legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l), citato.
L'art. 10, comma 15, si limita, infatti, a prevedere che le funzioni delineate dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possano essere assicurate da «un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale», omettendo completamente, invece, ogni ulteriore riferimento a quanto previsto e prescritto dalla norma statale stessa, peraltro, richiamata espressamente dalla norma regionale de qua.
La norma statale, l'art. 97 citato, prevede, fra l'altro, che debba essere «dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98». (1)
L'art. 10, comma 15, citato incide, pertanto, su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile e interferisce con la relativa disciplina positiva.
Secondo la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, a seguito dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresi', il personale delle Regioni, la materia e' regolata dalla legge dello Stato e, in virtu' del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva (sentenza n. 286 del 2013).
La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, e', quindi, «rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», (da ultimo, sentenze n. 160/17 e n. 234/17).
1.2. L'art. 10, comma 15, della legge regionale n. 44/17 citato viola anche l'art. 97 della Costituzione e, percio', i principi di ragionevolezza di buon andamento e di imparzialita' dell'Amministrazione pubblica non solo perche', come si e' gia' osservato nel precedente paragrafo, prevede che le funzioni di segretario comunale siano svolte da «un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale» senza rispettare le richiamate prescrizioni di cui al disposto dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 citato, ma anche perche' puo' comportare richieste emulative da parte di altre Regioni e far sorgere correlate aspettative da parte del corrispondente personale.
Come sottolineato dalla dottrina in sede di commento dell'art. 97 della Costituzione, c'e' uno stretto rapporto tra il principio di legalita' e l'imparzialita' dell'Amministrazione pubblica cosi' com'e', appunto, specificata dall'art. 97 stesso. Tali principi sono, poi, a loro volta strettamente correlati al principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici sancito dal primo comma dell'art. 51 della Costituzione, che, se costituisce, da un lato, una specificazione del principio di uguaglianza, dall'altro, e' il tassello che completa il mosaico complessivamente disegnato dal principio di legalita' e dall'imparzialita' dell'Amministrazione pubblica.
(1) L'art. 98 prevede che: "1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali. 2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'art. 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. 3. l comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province. (324) 4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. 5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza. scienze politiche, economia." Il successivo art. 99, al comma l, prevede, appunto, che la nomina del segretario comunale debba avvenire "scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98."
P.Q.M.
Si conclude perche' l'art. 10, comma 15, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017, recante la «Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020», sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si deposita l'estratto della determinazione del Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 6 marzo 2018.
Roma, 6 marzo 2018
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri