Ricorso n. 27 del 17 giugno 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2008 , n. 27
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 28 del 2-7-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Calabria in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 31 e 32 della legge regionale Calabria n. 8 del 31 marzo 2008, recante riordino dell'organizzazione turistica regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 4 dell'11 aprile 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2008. Con la legge n. 8/2008, indicata in epigrafe, la Regione Calabria procede al riordino dell'organizzazione turistica regionale. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Calabria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i Violazione dell'articolo 117, primo, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione. La legge regionale n. 8 del 31 marzo 2008, concernente il riordino dell'organizzazione turistica regionale presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si sottolinea che, nonostante le regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di «turismo», cosi' come stabilito dall'art. 117, comma 4, Cost. e confermato da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. per tutte, sentenza Corte costituzionale n. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che scaturisce dalle pronunce della Corte costituzionale e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore delle professioni turistiche che, pertanto, deve intendersi anch'esso sottratto dalla materia residuale regionale del turismo. Il Consiglio di Stato, sezione I, con il parere n. 3165/2003, nell'adunanza del 3 dicembre 2003, pronunciandosi su alcune disposizioni del d.P.C.m. 13 settembre 2002, concernente il recepimento dell'Accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della legge n. 135/2001, ha affermato che rientrano nella competenza esclusiva statale per l'esigenza di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del «parallelismo invertito» espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003, la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonche' i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Sulla base di tale parere e' stato emanato il d.P.R. 27 aprile 2004, con il quale e' stato disposto il parziale annullamento del d.P.C.m. citato per adeguarlo alle osservazioni del Consiglio di Stato. Acclarato che il settore delle professioni turistiche rientra nella nozione di «professioni», materia di competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost., la regione e' tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale a cui spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze nn. 355/2005, 153/2006, 424/2006, 57/2007 ed, in particolare, le sentenze nn. 423/2006, 449/2006 e, da ultimo, la sentenza n. 179/2008). Inoltre, con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, contenente la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in conformita' alle statuizioni del Giudice costituzionale, si prevede, da un lato, che la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3); dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2). L'articolo 31 della legge regionale n. 8/2008, indicata in epigrafe, inserito nel Capo V intitolato «professioni turistiche», definisce le «figure delle professioni turistiche» e deve ritenersi costituzionalmente illegittimo sotto due profili. In primo luogo, i commi 4, 5, 6, 7 dell'articolo in esame individuano tra le professioni turistiche la guida naturalistico-ambientale, l'animatore del patrimonio e delle risorse culturali, il promotore turistico delle risorse ambientali e culturali, il programmatore e promotore turistico. Si tratta di professioni istituite ex novo dalla regione e che non trovano alcun riferimento nell'ambito della legislazione nazionale, la legge 29 marzo 2001, n. 135. Tali disposizioni regionali, istituendo nuove figure professionali, contrastano con l'art. 117, comma 3, Cost., che riconosce in capo allo Stato ed alle regioni competenza legislativa concorrente in materia di professioni, in quanto violano il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, e' riservata allo Stato, come confermato dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze nn. 353/2003, 319/2005, 424/2005 e 179/2008. In secondo luogo, l'ottavo comma del citato articolo 31 dispone che la giunta regionale e' chiamata a definire i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Tale disposizione eccede dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e viola il principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse, come confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale (in particolare con le sentenze nn. 153/2006 e 57/2007 citate) ha statuito che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 30/2006, contenente «la ricognizione dei principi fondamentali in materia». L'articolo 32, primo comma, lett. a), b) ed e) e secondo comma, della legge regionale n. 8/2008 indicata in epigrafe, in tema di «competenze delle province», attribuisce alla provincia le funzioni relative all'indizione ed espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni suindicate, ed alla promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione. Tali disposizioni eccedono dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all'art. 117, terzo comma Cost., in quanto, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 355/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006 e 179/2008 citate) rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi ed, altresi', esulano dalla competenza regionale la disciplina dell'organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione delle professioni, trattandosi di profili che attengono alla formazione professionale. In particolare con la sentenza n. 355/2005 citata, la Corte ha statuito che «esula ... dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attivita' professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale». Tale principio, indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la «professione», si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (sentenze nn. 424/2005, 319/2005, n. 179/2008 citate). Analoghe osservazioni valgono per i commi 3 e 5 del medesimo articolo 32 che, attribuendo alla provincia competenza in materia di elenchi provinciali delle professioni turistiche ed in materia di rilascio di autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle professioni turistiche, violano l'art. 117, comma 3, Cost., in quanto spettano alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, sia l'individuazione dei requisiti per l'esercizio delle professioni ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni che devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto, invece, dalla disposizione regionale censurata con il presente ricorso. Tale limitazione, infatti, comporta una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE e, pertanto, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 31 e 32 della legge n. 8/2008 della Regione Calabria, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008. Roma, addi' 3 giugno 2008 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri