Ricorso n. 27 del 20 marzo 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 marzo 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 18 del 7-5-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Regione Veneto in persona del Presidente della giunta
regionale, avverso l'art. 13 della Regione Veneto 9 gennaio 2003,
n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del gennaio 2003,
intitolata «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni
per il loro rientro».
La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2003 (si
depositera' estratto del verbale).
Nel contesto di una legge concernente essenzialmente un segmento
dell'insieme «cittadini italiani» emigrati, individuato dall'essere
tali cittadini nati nel Veneto o dall'avere nel Veneto risieduto per
almeno tre anni (e quindi con esclusione di altri emigrati),
1'art. 13 della legge in esame - che sostituisce la precedente legge
regionale 18 aprile 1995, n. 25 (successive modificazioni di essa) -
attribuisce alla Giunta regionale il potere di «stipulare accordi con
il Governo (estero) interessato» i quali prevedano - nelle situazioni
descritte - l'erogazione di prestazioni di tipo socio-sanitario a
favore dei predetti cittadini. Tale articolo non considera i limiti
stabiliti dall'art. 117, comma secondo, lettera a) e comma nono
Cost., ed appare contrastante con detti parametri costituzionali.
In particolare il predetto art. 117, comma nono, riconosce alle
regioni la possibilita' di concludere intese, e pero' pone due limiti
chiari e precisi:
1) l'intesa puo' essere conclusa soltanto «con enti
territoriali interni ad altro Stato», e quindi non con il Governo di
altro Stato;
2) l'intesa puo' essere conclusa soltanto «nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato», e quindi non prima che
«casi» e «forme» anzidetti siano rispettivamente individuati e
stabilite.
Il comma nono citato non si limita ad enunciare principi ma reca
regole gia' compiutamente formulate ed immediatamente operanti; sia
perche' la attribuzione riconosciuta alla regione e' (rectius, sara)
percio' circoscritta anche dalle norme statali interposte.
Ovviamente, il comma nono deve essere letto congiuntamente al comma
secondo lettera a) - (lettera alla quale sono connesse le successive
lettere b) ed i) - dello stesso art. 117 Cost., che riserva alla
legislazione esclusiva dello Stato tutto quanto attiene ai rapporti
con l'estero, ai requisiti ed ai diritti di cittadinanza ed ai flussi
migratori (anche di connazionali): le competenze esercitabili dalle
regioni fuori dal territorio regionale (ossia con superamento del
fondamentale limite territoriale e «a fortiori» fuori del territorio
nazionale, costituiscono solo «ritagli» dall'ambito riservato
«naturaliter» allo Stato, sono «in deroga» e quindi di stretta
interpretazione.
Nel noto disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo
quinto si traccia una disciplina in argomento, la quale tiene conto
degli insegnamenti espressi con riguardo ai previgenti parametri
costituzionali da codesta Corte, la quale inoltre potrebbe
pronunciare nel frattempo sulla controversia reg. ricorsi n. 57 del
2002.
Non si sottopongono a scrutinio di legittimita' costituzionale:
a) l'art. 6 lettera b) perche' interpretabile come meramente
programmatico e da applicarsi nel rispetto dell'art. 117, comma
secondo, lettera n) Cost.;
b) l'art. 9, comma 2, laddove prevede il «concorso con altre
amministrazioni pubbliche «(ad esempio, gli Istituti italiani di
cultura), perche' si confida in modalita' applicative rispettose
delle funzioni ed attivita' statali.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
della disposizione legislativa sottoposta a giudizio, con ogni
conseguenziale pronuncia, e si confida che prima della discussione
del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 10 marzo 2003
Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 marzo 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 18 del 7-5-2003)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Regione Veneto in persona del Presidente della giunta
regionale, avverso l'art. 13 della Regione Veneto 9 gennaio 2003,
n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del gennaio 2003,
intitolata «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni
per il loro rientro».
La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2003 (si
depositera' estratto del verbale).
Nel contesto di una legge concernente essenzialmente un segmento
dell'insieme «cittadini italiani» emigrati, individuato dall'essere
tali cittadini nati nel Veneto o dall'avere nel Veneto risieduto per
almeno tre anni (e quindi con esclusione di altri emigrati),
1'art. 13 della legge in esame - che sostituisce la precedente legge
regionale 18 aprile 1995, n. 25 (successive modificazioni di essa) -
attribuisce alla Giunta regionale il potere di «stipulare accordi con
il Governo (estero) interessato» i quali prevedano - nelle situazioni
descritte - l'erogazione di prestazioni di tipo socio-sanitario a
favore dei predetti cittadini. Tale articolo non considera i limiti
stabiliti dall'art. 117, comma secondo, lettera a) e comma nono
Cost., ed appare contrastante con detti parametri costituzionali.
In particolare il predetto art. 117, comma nono, riconosce alle
regioni la possibilita' di concludere intese, e pero' pone due limiti
chiari e precisi:
1) l'intesa puo' essere conclusa soltanto «con enti
territoriali interni ad altro Stato», e quindi non con il Governo di
altro Stato;
2) l'intesa puo' essere conclusa soltanto «nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato», e quindi non prima che
«casi» e «forme» anzidetti siano rispettivamente individuati e
stabilite.
Il comma nono citato non si limita ad enunciare principi ma reca
regole gia' compiutamente formulate ed immediatamente operanti; sia
perche' la attribuzione riconosciuta alla regione e' (rectius, sara)
percio' circoscritta anche dalle norme statali interposte.
Ovviamente, il comma nono deve essere letto congiuntamente al comma
secondo lettera a) - (lettera alla quale sono connesse le successive
lettere b) ed i) - dello stesso art. 117 Cost., che riserva alla
legislazione esclusiva dello Stato tutto quanto attiene ai rapporti
con l'estero, ai requisiti ed ai diritti di cittadinanza ed ai flussi
migratori (anche di connazionali): le competenze esercitabili dalle
regioni fuori dal territorio regionale (ossia con superamento del
fondamentale limite territoriale e «a fortiori» fuori del territorio
nazionale, costituiscono solo «ritagli» dall'ambito riservato
«naturaliter» allo Stato, sono «in deroga» e quindi di stretta
interpretazione.
Nel noto disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo
quinto si traccia una disciplina in argomento, la quale tiene conto
degli insegnamenti espressi con riguardo ai previgenti parametri
costituzionali da codesta Corte, la quale inoltre potrebbe
pronunciare nel frattempo sulla controversia reg. ricorsi n. 57 del
2002.
Non si sottopongono a scrutinio di legittimita' costituzionale:
a) l'art. 6 lettera b) perche' interpretabile come meramente
programmatico e da applicarsi nel rispetto dell'art. 117, comma
secondo, lettera n) Cost.;
b) l'art. 9, comma 2, laddove prevede il «concorso con altre
amministrazioni pubbliche «(ad esempio, gli Istituti italiani di
cultura), perche' si confida in modalita' applicative rispettose
delle funzioni ed attivita' statali.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
della disposizione legislativa sottoposta a giudizio, con ogni
conseguenziale pronuncia, e si confida che prima della discussione
del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 10 marzo 2003
Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara