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N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 19 del 4-5-2011)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.E. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, ricorrente;
Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci,
intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge
n. 60/2011 pubblicata sul BUR 17 gennaio 2011 recante modifiche
all'art. 2 l.r. 18 maggio 2000 n. 96. Istituzione della Riserva
naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana e Istituzione
del parco Regionale della Pace nella frazione di Pieranseri» per
violazione dell'art. 127 della Costituzione.
Con l.r. Abruzzo n. 96 del 18 maggio 2000 e' stata istituita la
Riserva Naturale di interesse provinciale «Pineta dannunziana» nel
territorio del Comune di Pescara, per una superficie di 56 ettari.
La gestione della Riserva, dapprima demandata alla Provincia di
Pescara, e' stata trasferita, con l.r. n. 19 del 9 maggio 2001, al
Comune di Pescara.
Con l.r. n. 60 del 22 dicembre 2010 e' stato modificato l'art. 2
della l.r. n. 96/2000, sostituendo il primo comma di tale articolo
con il seguente: «I confini della Riserva naturale di interesse
provinciale "Pineta Dannunziana" sono stabiliti come da cartografia
allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari».
All'art. 3 si dichiara che la legge non comporta oneri a carico
del bilancio regionale.
La legge e' stata pubblicata sul BURA ordinario n. 2 del 12
gennaio 2011 e ripubblicata sul BURA speciale n. 7 del 17 gennaio
2011 su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale a causa
della riscontrata difformita' tra il testo inviato dal Consiglio
regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello
effettivamente approvato.
La Legge Regionale n. 60 del 22 dicembre 2010 merita di essere
sottoposta al vaglio di codesta Corte Costituzionale, in quanto
eccedente le competenze regionali, sia per motivi procedimentali che
sostanziali:
I - Violazione ed erronea applicazione della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, della l.r. 21 giugno 1996 n. 38, dell'art. 118 della
Costituzione, del d.lgs. n. 267/2000 della l.r. 12 aprile 1983 n. 18.
Per effetto della modifica apportata dalla l.r. n. 60/2010 sono
stati ristabiliti i confini della Riserva naturale «Pineta
dannunziana».
Tuttavia, non sarebbe corretto parlare di mera riperimetrazione
dell'area, considerata l'estensione dell'ampliamento operato, pari a
circa 29 ettari in piu' rispetto all'area individuata con la legge
istitutiva della riserva; in sostanza, l'ampliamento equivale a circa
un terzo della superficie totale della riserva.
Si e' proceduto, in sostanza, ad istituire un'ulteriore porzione
di riserva naturale. Tuttavia, cio' e' avvenuto senza che
sussistessero i presupposti richiesti dalla legislazione vigente in
ordine all'istituzione di parchi, riserve naturali e comunque aree
protette.
La materia e' disciplinata dalla Legge Statale 6 dicembre 1991 n.
394 (legge quadro sulle aree protette) e, nel rispetto dei principi
ivi dettati, dalla l.r. 21 giugno 1996 n. 38.
La finalita' di tali leggi e' quella di garantire e promuovere,
in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale esistente e cioe' delle formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologie e biologiche, o di gruppi di esse, che
hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I territori nei
quali sono presenti i suddetti valori, vengono sottoposti ad uno
speciale regime di tutela e gestione allo scopo di perseguire le
finalita' di conservazione di specie animali o vegetali ed altre
finalita' espressamente indicate nelle leggi (cfr. art. 1 legge n.
394/1991 e art. 2 l.r. n. 38/1996) in attuazione degli artt. 9
(tutela del paesaggio) e 32 (tutela della salute) della Costituzione.
In definitiva, la finalita' delle leggi - statale e regionale -
e' quella della conservazione e valorizzazione di specie animali o
vegetali, di «valori scenici e panoramici», nonche' quella di
«applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche
mediante la salvaguardia valori antropologici, dei archeologici,
storici e architettonici».
Le leggi nel classificare le aree naturali protette, dispongono
che le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu'
ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche (cfr. art. 2 legge n. 394/1991;
art. 9 l.r. 38/1996).
L'art. 22 della legge quadro, concernente le norme quadro per le
aree naturali protette regionali, stabilisce, al comma 1, lettere a)
e b), che costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle
aree naturali protette regionali, la partecipazione delle province,
delle comunita' montane e dei comuni al procedimento di istituzione
dell'area protetta e la pubblicita' degli atti relativi
all'istituzione dell'area protetta. Anche codesta Corte
Costituzionale, con sentenza n. 282/2000 ha ribadito la necessaria
partecipazione al procedimento di istituzione delle aree protette
regionali dei singoli enti locali il cui territorio destinato a far
parte sia dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della
legge quadro. Poiche' nella istituzione della nuova area protetta
regionale oggetto della legge in esame, non risultano essere state
osservate tali prescrizioni, la norma regionale determina la
violazione di principi fondamentali in materia di valorizzazione dei
beni ambientali, in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.
Per questo motivo la legge deve essere impugnata ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione».
II - Violazione dell'art. 117 della Costituzione come modificato con
la legge n. 3/2001.
Come e' noto, nella riformulazione dell'art. 117 della
Costituzione, per meglio sottrarre ad eventuali ingerenze locali la
delicata materia della tutela dell'ambiente (nella quale e' compresa
la materia delle aree naturali protette), distinta da quella del
governo del territorio, detta materia e' stata assegnata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett.
s).
La finalita' di tale scelta costituzionale ha indotto la Corte
costituzionale ad interpretare la norma nel senso che le Regioni non
possono ridurre la tutela dell'ambiente, ma resta salva la loro
facolta' di «adottare norme di tutela ambientale piu' elevate
nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che
vengano a contatto con quella dell'ambiente» (Corte cost. n.
12/2009).
Tuttavia, poiche' nell'interpretazione della legge non si puo'
andare oltre la chiara espressione letterale della normativa, occorre
dire che la norma costituzionale puo' anche consentire norme
regionali conservative e migliorative dei parchi esistenti, ma non
ammette la realizzazione di nuove estensioni su terreni estranei alla
riserva con leggi regionali che siano addirittura automaticamente
modificative delle pianificazioni territoriali esistenti (Q.R.R.,
Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.).
Per questi motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri
propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle
seguenti
P. Q. M.
Voglia 1'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittima la legge regionale Abruzzo n. 60/2011
pubblicata sul BUR n. 7 per violazione dell'art. 117 della
Costituzione e l'art. 118 Costituzione.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 10 marzo 2011, recante la determinazione
di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione
illustrativa.
Roma, addi' 15 marzo 2011
L'avvocato dello Stato: Cenerini
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