Ricorso n. 27 del 26 febbraio 2010 (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana )
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2010 , n. 27
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010 (dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) .
(GU n. 12 del 24-3-2010)
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta dell'11 febbraio 2010, ha approvato il disegno di legge n. 337 dal titolo «Disciplina dell'agriturismo in Sicilia», pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 15 febbraio 2010. Il provvedimento legislativo introduce una nuova, organica disciplina dell'attivita' agrituristica nella regione, conformata a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, demandando all'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari il compito di emanare le disposizioni applicative della legge stessa con proprio decreto. Orbene, l'art. 13, 1° comma, che si trascrive: «1. Con decreto dell'Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari sono emanate le disposizioni applicative della presente legge, ad esclusione delle materie disciplinate dall'art. 5 e dal comma 4.», si pone in palese contrasto con l'art. 12, 4° comma, dello Statuto Speciale che espressamente attribuisce al governo regionale nel suo complesso e quale organo collegiale la competenza ad emanare i regolamenti. Si ritiene pertanto necessario sottoporlo al vaglio di codesta ecc.ma Corte con il presente atto di gravame. Le emanande disposizioni applicative, invero, non potrebbero che avere natura sostanzialmente regolamentare in considerazione degli insiti ed imprescindibili caratteri di generalita', astrattezza, indeterminatezza e ripetitibilita' in quanto la qualificazione di un atto (id est nella fattispecie il decreto) non costituisce di per se' un elemento determinante per individuare la sua natura. La norma de qua, come formulata, conferisce all'Assessore al ramo la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio della materia, che, sebbene sia previsto che assuma la forma dell'atto amministrativo, contiene tutti gli elementi che ne identificano i caratteri normativi. Il decreto dell'Assessore dovra' infatti prevedere l'individuazione di attivita' e servizi complementari all'agriturismo (art. 2, comma 2), i criteri ed i limiti dello stesso (art. 4, comma 1), i criteri di calcolo per determinare la prevalenza dell'attivita' agricola (art. 4, comma 2), le caratteristiche dell'azienda che somministra pasti e bevande e che svolge attivita' ricettiva (art. 4, comma 5), la documentazione a corredo della comunicazione di inizio attivita' (art. 6, comma 2) gli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attivita' in questione (art. 8), la determinazione del sistema di classificazione delle aziende (art. 10, commi 2 e 3), le finalita' del programma regionale agrituristico di durata triennale (art. 14, comma 1). Dalla superiore elencazione dei contenuti del decreto assessoriale e' di palmare evidenza che lo stesso abbia la funzione di rendere possibile la concreta attuazione della previsione legislativa con disposizioni emanate con carattere generale ed astratto. Pertanto queste non possono che essere contenute in un regolamento di esecuzione, cioe' in uno dei regolamenti previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. Stante pertanto la suddetta qualificazione della norma, questa avrebbe dovuto essere emanata con atto del Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale nel rispetto del chiaro dettato del 4° comma dell'art. 12 e dell'art. 13 dello Statuto Speciale. Anche a volere prescindere da ogni altra considerazione relativa alla sovrapponibilita' o meno delle funzioni esercitate dai Ministri della Repubblica con quelle esercitate dagli Assessori regionali, la predetta disposizione statutaria preclude di per se che venga considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 che disciplina l'emanazione dei regolamenti ministeriali o interministeriali. La disposizione in questione inoltre si pone in contrasto con il d.lgs. C.P.S. n. 204 del 1947 recante «Norme per l'attuazione dello Statuto» il cui art. 13 attribuisce la funzione regolamentare esclusivamente al Presidente della Regione e con il d.lgs. n. 373 del 2003 contenente le norme di attuazione dello Statuto concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, il cui art. 9, comma 2 prevede per i regolamenti la deliberazione della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Giustizia Amministrativa, nonche' dell'art. 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, come modificato dal d.lgs. n. 200 del 1999, che impone il controllo di legittimita' della Corte dei conti sugli stessi. Infine non puo' non evidenziarsi che, come stigmatizzato dalla sezione di controllo della Corte dei conti nella deliberazione n. 26 del 17 marzo 2009, l'attribuzione all'Assessore regionale della competenza ad emanare disposizioni attuative di una legge regionale non solo sottrae tali provvedimenti al sistema di garanzie ordinamentali prima menzionato ma altera anche le competenze costituzionali dell'esecutivo regionale. Le suddette argomentazioni, a sostegno della censura di costituzionalita' dell'art. 13, 1° comma, si estendono per connessione logica alle disposizioni che a quest'ultime fanno rinvio. Analoghe censure ed argomentazioni si richiamano infine per, le previsioni dell'art. 5, comma 10 e dei commi 1, 2 e 8 della medesima disposizione che allo stesso fanno rinvio. Il previsto decreto interassessoriale, infatti non si limita ad interpretare la legge oppure a fornire direttive in merito alla sua applicazione, ma introdurrebbe una nuova normativa generale ed astratta suscettibile di numerevoli applicazioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza, specifica per le attivita' di agriturismo.
P. Q. M. Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Michele Lepri Gallerano, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna per violazione degli articoli 12, 4° comma e 13 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, nonche' dell'art. 13 del d.lgs. C.P.S. n. 204 del 1947, dell'art. 9 del d.lgs. n. 373 del 2003 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 655 del 1948 come modificato dal d.lgs. n. 200 del 1999 i sotto elencati articoli del disegno di legge n. 337 dal titolo «Disciplina dell'agriturismo in Sicilia» approvato dall'Assemblea regionale l'11 febbraio 2010: art. 2, comma 2, limitatamente all'inciso «che sono individuati e regolamentati con decreto»; art. 4, comma 1, ultimo periodo, comma 2 limitatamente all'inciso «dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con il decreto previsto dall'art. 13, comma 1», comma 5 limitatamente all'inciso «le cui caratteristiche sono determinate con il decreto previsto dall'art. 13, comma 1»; art. 5, comma 1, limitatamente all'inciso «nonche' dal decreto di cui al comma 10», comma 2 limitatamente all'inciso «in coerenza con il decreto di cui al comma 10», comma 8 limitatamente all'inciso «fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10», comma 10; art. 6, comma 2 limitatamente all'inciso «individuata con il decreto di cui all'art. 13, comma 1»; art. 8; art. 10, commi 2 e 3; art. 13, comma 1; art. 14, comma 1, ultimo periodo. Palermo, addi' 19 febbraio 2010 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Lepri Gallerano