Ricorso n. 27 del 27 aprile 2009 (Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 aprile 2009 , n. 27
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 2009 (della Regione siciliana).
(GU n. 21 del 27-5-2009)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on. le dott. Raffaele Lombardo rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 marzo 2009. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 - e dell'Allegato 1 - del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante «Misure urgenti in materia di semplificazione normativa», come convertito con legge 18 febbraio 2009, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2009, n. 42 - Serie generale, Supplemento ordinario, per violazione degli articoli 14, lett. o) e 15, comma terzo, dello Statuto regionale siciliano, nonche' dei principi costituzionali di «ragionevolezza» (anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione) e di «buon andamento» (con riguardo all'art. 97, primo comma, della Costituzione), in quanto e per la parte in cui vengono abrogati provvedimenti normativi concernenti l'istituzione o ricostituzione o la variazione dei territori di diversi comuni siciliani, e precisamente: legge 1° luglio 1873, n. 1484, che modifica la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini (n. 865 dell'allegato); regio decreto legge 19 febbraio 1934, n. 412. Costituzione del comune di Santa Venerina, in Provincia di Catania (n. 18.177 dell'allegato); legge 7 giugno 1934, n. 929. Conversione in legge del r. decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in Provincia di Catania (n. 18.327 dell'allegato); legge 18 gennaio 1937, n. 75. Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (n. 20730 dell'allegato); legge 10 giugno 1937, n. 952. Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari [oggi:Acate] e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in Provincia di Catania (n. 21.150 dell'allegato); legge 22 maggio 1939, n. 861. Ricostituzione del Comune di Casalvecchio siculo in Provincia di Messina (n. 23.059 dell'allegato); legge 27 novembre 1939, n. 1960. Ricostituzione del Comune di Venetico ed aggregazione al comune di Roccavaldina della frazione Valdina, del Comune di Spadafora (n. 23.352 dell'allegato); legge 6 luglio 1940, n. 1092. Ricostituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Messina (n. 23.857 dell'allegato); decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866. Ricostituzione del Comune di Paceco (n. 26.318 dell'allegato); decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 106. Ricostituzione del Comune di Camastra (Agrigento) (n. 26.405 dell'allegato); decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 181. Ricostituzione del comune di Ali' (Messina) (n. 26.418 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 gennaio 1947, n. 71. Ricostituzione del Comune di Rocca Fiorita (Messina) (n. 27.354 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 marzo 1947, n. 298. Ricostituzione del Comune di Itala (Messina) (n. 27.597 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 marzo 1947, n. 326. Ricostituzione del Comune di Castelmola (Messina) (n. 27.627dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 22 maggio 1947, n. 502. Erezione in comune autonomo delle frazioni di Castellana sicula, Calcarelli e Nociazzi del Comune di Petralia sottana (Palermo) (n. 27.834 dell'allegato). F a t t o Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, come convertito con legge 18 febbraio 2009, n. 9, all'art. 2, prevede che a decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1. Tra le disposizioni di cui l'allegato in questione prevede 1'abrogazione vi sono provvedimenti normativi concernenti l'istituzione o ricostituzione o la variazione dei territori di diversi comuni siciliani, e precisamente: legge 1° luglio 1873, n. 1484, che modifica la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini (n. 865 dell'allegato); regio decreto legge 19 febbraio 1934, n. 412. Costituzione del Comune di Santa Venerina, in Provincia di Catania (n. 18.177 dell'allegato); legge 7 giugno 1934, n. 929. Conversione in legge del r. decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del Comune di Santa Venerina, in Provincia di Catania (n. 18.327 dell'allegato); legge 18 gennaio 1937, n. 75. Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (n. 20730 dell'allegato); legge 10 giugno 1937, n. 952. Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso, Ragusa, Vittoria, Biscari [oggi: Acate] e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa, e del Comune di Caltagirone, in Provincia di Catania (n. 21.150 dell'allegato); legge 22 maggio 1939, n. 861. Ricostituzione del Comune di Casalvecchio siculo in Provincia di Messina (n. 23.059 dell'allegato); legge 27 novembre 1939, n. 1960. Ricostituzione del Comune di Venetico ed aggregazione al Comune di Roccavaldina della frazione Valdina, del Comune di Spadafora (n. 23.352 dell'allegato); legge 6 luglio 1940, n. 1092. Ricostituzione del Comune di San Teodoro in Provincia di Messina (n. 23.857 dell'allegato); decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866. Ricostituzione del Comune di Paceco (n. 26.318 dell'allegato); decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 106. Ricostituzione del Comune di Camastra (Agrigento) (n. 26.405 dell'allegato); decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 181. Ricostituzione del Comune di Ali' (Messina) (n. 26.418 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 gennaio 1947, n. 71. Ricostituzione del Comune di Rocca Fiorita (Messina) (n. 27.354 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 marzo 1947, n. 298. Ricostituzione del Comune di Itala (Messina) (n. 27.597 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 marzo 1947, n. 326. Ricostituzione del Comune di Castelmola (Messina) (n. 27.627 dell'allegato); decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 22 maggio 1947, n. 502. Erezione in comune autonomo delle frazioni di Castellana sicula, Calcarelli e Nociazzi del Comune di Petralia sottana (Palermo) (n. 27.834 dell'allegato). Le richiamate disposizioni si palesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni proprie della Regione siciliana quali risultano garantite dalla Costituzione e puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate norme di attuazione per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 14, lett. o), e 15, comma terzo, dello Statuto della Regione Siciliana. L'art. 14 dello Statuto regionale assegna all'Assemblea regionale la legislazione esclusiva, tra le altre, nella materia «o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative». L'art. 15 del medesimo Statuto ribadisce, al terzo comma, l'attribuzione alla Regione Siciliana di tale legislazione esclusiva e dell'«esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali». Le abrogazioni disposte dalla predetta normativa statale impugnata appaiono poste in violazione dell'art. 15, comma 3, dello Statuto regionale che attribuisce in materia di circoscrizione e ordinamento degli enti locali alla legislazione esclusiva alla regione, che, peraltro, ha sin dal 1948 esercitato tale competenza, sia con specifiche disposizioni legislative (v., tra le altre: l.r. 17 febbraio 1987, n. 6; l.r. 18 febbraio 1986, n. 4; ll.rr. 30 marzo 1981, nn. 43 e 44; l.r. 11 aprile 1981, n. 62; 21 luglio 1980, n. 72; l.r. 28 luglio 1952, n. 48; ll.rr. 7 giugno 1948, nn. 11 e 12) che con l'organica disciplina procedimentale di cui agli articoli 8 e seguenti della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30. Ancorche', infatti, le abrogazioni disposte riguardano norme originariamente poste in essere dallo Stato (peraltro in epoca anteriore alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione in legge costituzionale dello Statuto regionale), tuttavia, stante che tali abrogazioni intervengono sostanzialmente sull'assetto territoriale ed istituzionale di enti locali siciliani, deve ritenersi precluso un potere statale di intervenire sulle predette norme, dal momento che la relativa abrogazione ha diretto effetto sulle circoscrizioni territoriali; e cio' ancorche', in ipotesi, successive norme relative ai precitati comuni siciliani siano successivamente intervenute in merito, direttamente o ricollegandosi alle pregresse norme di cui oggi e' statuita la abrogazione. Violazione dei principi costituzionali di «ragionevolezza» e di «buon andamento». Sotto altro profilo, risulta leso anche il «principio di ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal momento che e' evidente che l'abrogazione di disposizioni che hanno determinato l'ambito territoriale di comuni o, addirittura, la loro istituzione o ricostituzione, appare arbitraria e contraria al pubblico interesse correlato ad un ordinato assetto degli ambiti territoriali di competenza dei diversi enti locali. Ancora, sotto un diverso profilo viene leso anche il principio di buon andamento dell'attivita' amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, dal momento che l'abrogazione delle norme sopraelencate comporta sicuri elementi d'incertezza per l'operativita' degli enti locali stessi e, quindi, del corretto andamento gestionale.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 - e dell'Allegato 1 - del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante «Misure urgenti in materia di semplificazione normativa», come convertito con legge 18 febbraio 2009, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2009, n. 42 - Serie generale, Supplemento ordinario, per violazione degli articoli 14, lett. o), e 15, comma terzo, dello Statuto regionale siciliano, nonche' dei principi costituzionali di «ragionevolezza» (anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione) e di «buon andamento» (con riguardo all'art. 97, primo comma, della Costituzione), in quanto e per la parte in cui vengono, abrogati provvedimenti normativi concernenti l'istituzione o ricostituzione o la variazione dei territori di diversi comuni siciliani, sopra menzionati ed indicati nell'Allegato stesso ai numeri: 865, 18.177, 18.327, 20.730, 21.150, 23.059, 23.352, 23.857, 26.318, 26.405, 26.418, 27.354, 27.597, 27.627, 27.834. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto copia conforme della deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 marzo 2009. Palermo, addi' 2 aprile 2009 Avv. Michele Arcadipane - Avv. Beatrice Fiandaca