RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2006 , n. 27
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  28  febbraio  2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 11 del 15-3-2006) 
 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in carica,
rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Toscana,  in persona del presidente della giunta
regionale  p.t.,  domiciliato per la carica in Firenze, avverso e per
l'annullamento dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2005
n. 67  pubbl.  in BUR del 23 dicembre 2005, n. 46, recante «Modifiche
dalla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio
sanitario  regionale)» per violazione degli artt. 117, comma 2, lett.
l),  117,  comma  3, 3 e 97 Cost. nonche' di principi fondamentali in
materia  di preclusione di incarichi direttivi e cio' a seguito ed in
forza  della  delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio
2006 che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
    Con  la  legge  regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
n. 46  del  23 dicembre  2005)  la  Regione Toscana, nell'intervenire
sulla  propria  precedente  legge  regionale  24 febbraio 2005 n. 40,
recante  un'organica  disciplina del servizio sanitario regionale, ha
tra  l'altro,  con  l'art. 6,  dettato  una interpretazione autentica
dell'art. 59   della   legge  n. 40/2005,  disposizione  questa  gia'
formante  oggetto  di  impugnativa innanzi a codesta Corte (reg. ric.
n. 53/2005).   Peraltro  anche  l'art. 6  della  piu'  recente  legge
regionale   appare  essere  non  in  linea  con  il  vigente  assetto
costituzionale  delle competenze in materia; per cui, con il presente
atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio' autorizzato in
forza della epigrafata delibera consiliare, propone ricorso a codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni. La
legge   in   esame,   presenta  evidenti  profili  di  illegittimita'
costituzionale. L'art. 6 teste' menzionato, infatti, nel chiarire che
l'art  59  della legge regionale n. 40/2005 va interpretato nel senso
che   gli   incarichi  di  direzione  delle  strutture  organizzative
sanitarie  conferiti ai dirigenti sanitari «presuppongono il rapporto
di  lavoro  escluse  che  gli stessi incarichi conferiti al personale
universitario  (professori  e ricercatori) «presuppongono l'esercizio
della   attivita'   assistenziale   esclusiva  per  tutta  la  durata
dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento», si
pone  in contrasto, al pari dell'art. 59 gia' oggetto di impugnativa,
con  il  principio  fondamentale  dettato  in materia di tutela della
salute   dall'art. 2-septies   della   legge   n. 138  del  2004,  di
conversione del decreto-legge n. 81 del 2004. Tale articolo, infatti,
nel  sostituire  il  comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgs. 502/1992,
introdotto  dal  d.lgs.  229/1999,  statuisce,  per  un  verso, che i
soggetti  sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non
esclusivo  e,  per altro verso, che «la non esclusivita' del rapporto
dl   lavoro  non  preclude  la  direzione  di  strutture  semplici  e
complesse».   La  disposizione  regionale  in  esame,  pertanto,  nel
subordinare  il  conferimento dei predetti incarichi all'esclusivita'
del  rapporto  di  lavoro,  specificando  inoltre  che il rapporto di
esclusivita'  prescinde dalla data di conferimento dell'incarico, per
un  verso  contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., disattendendo il
principio  fondamentale  dettato  in  materia  di tutela della salute
della  non  preclusione  degli  incarichi  a  chi abbia optato per il
rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla
scelta  del  legislatore  statale  di  superare  il  principio  della
«irreversibilita»  che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo
del dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs. 229/1999); per altro
verso,  interviene  nella  disciplina  dei  rapporto  di  lavoro  del
dirigente  sanitario,  incidendo  nella  materia «ordinamento civile»
riservata  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato dall'art. 117,
comma  2,  lett.  l)  Cost. L'art. 6, inoltre, contrasta con l'art. 3
Cost.,  sia  sotto  il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello
della   disparita'   di   trattamento.   E'   infatti   irragionevole
differenziare  i  dirigenti sanitari in regime di esclusivita' con il
Servizio  sanitario  dai  dirigenti che, invece, non hanno optato per
tale  rapporto:  il  rapporto  di  lavoro  non  esclusivo non incide,
infatti,  in  alcuna  maniera,  sulla disponibilita' che il dirigente
sanitario  deve  comunque  garantire  e  sullo svolgimento del propri
compiti   istituzionali.  Ne'  e'  dato  ravvisare  nella  menzionata
differenza  tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango
costituzionale  tale  da  giustificare  il  diseguale trattamento. La
disposizione  censurata  pone  infine una irragionevole disparita' di
trattamento  nell'ambito del personale universitario fondata su di un
fatto  accidentale  quale  il rapporto esistente o inesistente con la
Regione.

        
      
                              P. Q. M.
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come  in epigrafe
rappresentato  e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente  illegittimo e quindi annullare l'articolo 6 della
legge regionale Toscana 14 dicembre 2005, n. 67 per contrasto con gli
artt. 117,  comma 2, lett. l); 117, comma 3; 3 e 97 Cost. nonche' coi
principi   fondamentali   in  materia  di  preclusione  di  incarichi
direttivi.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) estratto della deliberazione del C.d.m.
        2) copia della legge regionale Toscana n. 67/2005.
          Roma, addi' 16 febbraio 2006
                Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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