Ricorso n. 27 del 28 febbraio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2006 , n. 27
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 11 del 15-3-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale p.t., domiciliato per la carica in Firenze, avverso e per l'annullamento dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2005 n. 67 pubbl. in BUR del 23 dicembre 2005, n. 46, recante «Modifiche dalla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)» per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l), 117, comma 3, 3 e 97 Cost. nonche' di principi fondamentali in materia di preclusione di incarichi direttivi e cio' a seguito ed in forza della delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 che ha disposto per l'impugnativa di detta legge. Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR n. 46 del 23 dicembre 2005) la Regione Toscana, nell'intervenire sulla propria precedente legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, recante un'organica disciplina del servizio sanitario regionale, ha tra l'altro, con l'art. 6, dettato una interpretazione autentica dell'art. 59 della legge n. 40/2005, disposizione questa gia' formante oggetto di impugnativa innanzi a codesta Corte (reg. ric. n. 53/2005). Peraltro anche l'art. 6 della piu' recente legge regionale appare essere non in linea con il vigente assetto costituzionale delle competenze in materia; per cui, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio' autorizzato in forza della epigrafata delibera consiliare, propone ricorso a codesta Ecc.ma Corte costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni. La legge in esame, presenta evidenti profili di illegittimita' costituzionale. L'art. 6 teste' menzionato, infatti, nel chiarire che l'art 59 della legge regionale n. 40/2005 va interpretato nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari «presuppongono il rapporto di lavoro escluse che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) «presuppongono l'esercizio della attivita' assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento», si pone in contrasto, al pari dell'art. 59 gia' oggetto di impugnativa, con il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute dall'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2004. Tale articolo, infatti, nel sostituire il comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgs. 502/1992, introdotto dal d.lgs. 229/1999, statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro verso, che «la non esclusivita' del rapporto dl lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse». La disposizione regionale in esame, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusivita' del rapporto di lavoro, specificando inoltre che il rapporto di esclusivita' prescinde dalla data di conferimento dell'incarico, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della «irreversibilita» che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo del dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina dei rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia «ordinamento civile» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. L'art. 6, inoltre, contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparita' di trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusivita' con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla disponibilita' che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento del propri compiti istituzionali. Ne' e' dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone infine una irragionevole disparita' di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione.P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'articolo 6 della legge regionale Toscana 14 dicembre 2005, n. 67 per contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett. l); 117, comma 3; 3 e 97 Cost. nonche' coi principi fondamentali in materia di preclusione di incarichi direttivi. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del C.d.m. 2) copia della legge regionale Toscana n. 67/2005. Roma, addi' 16 febbraio 2006 Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino