Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 21 del 2016-05-25)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2016», pubblicata nel B.U.R. Basilicata n. 9, quanto agli articoli 42, 44 e 63, comma 1, per contrasto con gli articoli 3 e 117, comma terzo, della Costituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione Basilicata viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2016, per i seguenti motivi.

Motivi

1) Articoli 42 e 44 - violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 117, comma 3, per violazione della competenza legislativa dello Stato in materia di «governo del territorio».

1.1 - L'art. 42 della legge regionale in oggetto reca una disposizione interpretativa dell'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009. n. 25 e s.m.i. Tale disposizione recita testualmente:

«1. L'art. 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25, nella parte in cui prevede che: "A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva entro il limite max del 30%", va interpretato con continuita' temporale nel senso che: "tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita'».

Com'e' noto, con riguardo alle disposizione di interpretazione autentica codesta Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non puo' dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioe' di principi di preminente interesse costituzionale.

Sempre a mente della giurisprudenza costituzionale, insegna codesta Corte che il divieto di retroattivita' della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civilta' giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo' emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale"», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), (Corte costituzionale, sentenza n. 103/2013).

Codesta Corte ha, inoltre, individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico ed il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).

Cio' rammentato, la predetta norma di «interpretazione autentica» della legge regionale in questione travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza ora richiamata, violando l'articolo 3 della Costituzione.

L'art. 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, che l'art. 42 in esame e' volto ad interpretare in via autentica, prevede, infatti, che «1. La Regione Basilicata, per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale n. 23/1999, promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.».

Il dettato normativo dell'art. 42 nel disporre in via retroattiva che «tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita'», seppure formulato quale norma di interpretazione autentica, non interviene, tuttavia, ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in questa contenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore» a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati.

Cio' perche' la disposizione interpretativa, lungi dall'esser tale, amplia all'evidenza l'estensione della portata derogatoria dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 25/2009 ad interventi su edifici (residenziali in fase di realizzazione) che di tale deroga non avrebbero in alcun modo potuto beneficiare a mente della predetta disciplina regionale del 2009 senza l'intervento asseritamente interpretativo in esame.

La retroattivita' della disposizione de qua non trova, inoltre, alcuna giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)». (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 103/2013), ma anzi lede i principi prima richiamati ed in particolare quello di certezza dell'ordinamento giuridico e dell'affidamento dei soggetti destinatari.

1.2 - Analoghe considerazioni, attesa anche la stretta connessione con quanto disposto dall'art. 42, vanno estese all'art. 44 della legge regionale in esame, che cosi' dispone: «Art. 44 (Interpretazione autentica dell'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.).

1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. inerenti i casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, si applicano anche agli edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validita', compreso quelli aventi ad oggetto nuove costruzioni, cosi come definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. si applicano a tutti i casi individuati dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. cosi' come interpretato dal comma precedente.

3. Le modifiche introdotte con la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, in quanto esplicitazione dell'interpretazione normativa del combinato disposto di quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii. e nella legge regionale n. 25/2009, vanno intese con efficacia ab origine dall'entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.».

In sintesi il legislatore regionale all'art. 44:

con il comma 1, che richiama il comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2009, introdotto dall'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 4/2015 (il quale prevede che «1-bis. Nei casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, con conseguenziale aumento delle superfici effettuati in applicazione del precedente art. 3, gli stessi possono essere assentiti con permesso di costruire o anche con denuncia di inizio attivita', in base all'art. 22, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001») estende retroattivamente la possibilita' di assentire interventi in deroga anche su edifici in fase di realizzazione, comprese le nuove costruzioni; con il comma 2 dispone retroattivamente l'estensione ai procedimenti di ristrutturazione edilizia avviati con presentazione di permesso di costruire (art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), o DIA (art. 22 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) della disposizione che prevede che il deposito dei calcoli strutturali, presso i competenti uffici regionali (art. 2, comma 1, legge regionale n. 38/97), possa essere effettuato 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver ricevuto l'assenso urbanistico dell'ufficio competente, con provvedimento esplicito o tramite l'istituto del silenzio-assenso;

con il terzo comma estende invece, in via generalizzata, l'efficacia di «interpretazione autentica» a tutte le modifiche della legge regionale n. 25/2009 ad opera della legge n. 4/2015 (1) , riguardanti in particolare l'ampliamento degli edifici residenziali condominiali (art. 9), l'ampliamento degli edifici residenziali a tipologia monofamiliare, bifamiliare e plurifamiliare (art. 10), l'ampliamento degli interventi su aree pertinenziali destinate a standards (art. 11), l'ampliamento degli interventi di demolizione e ricostruzione (art. 12), l'ampliamento della disciplina sul mutamento delle destinazioni d'uso (art. 13).

Ebbene, anche in questo caso le predette disposizioni sono illegittime per violazione dell'art. 3 della Costituzione per i motivi prima esposti, atteso che esse non hanno natura di norme di interpretazione autentica, ed anzi estendono la portata applicativa delle norme originarie ed operano retroattivamente senza che ne ricorrano i presupposti.

Oltre alle disposizioni collegate alla gia' analizzata disciplina dell'art. 42 (commi 1 e 2), che sono inscindibilmente collegate alla sorte di tale articolo, si tratta, infatti, di disposizioni all'evidenza tese a conferire in via generale a tutte le rilevanti innovazioni introdotte ad opera della legge regionale n. 4/2015 efficacia retroattiva, con l'effetto di legittimare ex post interventi cui la legge regionale n. 25/2009, nella sua stesura originaria, non avrebbe potuto essere applicata (comma 3).

Cio' perche' il dettato normativo dell'art. 44, comma 3, com'e' reso evidente dal fatto che la natura interpretativa e' stabilita dal legislatore solo con il medesimo art. 44, non interviene, invero, ad assegnare alle disposizioni richiamate un significato gia' in queste contenuto, «riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario», al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore» a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati, ma all'evidenza attribuisce efficacia retroattiva alle diverse disposizioni della legge regionale n. 4/2015, che palesemente, come emerge gia' da un mero raffronto con le disposizioni incise in calce riportato, sono in realta' finalizzate a modificare nella sua portata attuativa la legge regionale n. 25/2009 prevedendo una nuova disciplina per l'ampliamento di edifici residenziali condominiali, di edifici residenziali a tipologia monofamiliare, bifamiliare e plurifamiliare, per gli interventi su aree pertinenziali destinate a standards e di demolizione e ricostruzione, e per il mutamento delle destinazioni d'uso.

E cio' anche perche' la retroattivita' della disposizione de qua non trova, inoltre, alcuna giustificazione nella tutela di «principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)». (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 103/2013), ma anzi lede i principi prima richiamati ed in particolare quello di certezza dell'ordinamento giuridico e dell'affidamento dei soggetti destinatari.

1.3. Gli articoli 42 e 43 risultano, inoltre, adottati anche in violazione della disciplina di «governo del territorio» di competenza dello Stato.

Segnatamente sussiste il contrasto con gli articoli 36 e 37 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il quale richiede, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la cd. «doppia conformita'», intesa come conformita' dell'intervento sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda, poiche' la portata derogatoria della legge regionale n. 25 del 2009 e successive modifiche, diviene ora applicabile anche ad interventi che, invece, eseguiti medio tempore, avrebbero dovuto essere realizzati in conformita' agli strumenti urbanistici.

Com'e' noto, invero, l'atto di sanatoria di titoli edilizi abilitativi puo' essere assentito solo per vizi formali. La «doppia conformita'» e' riconosciuta in via giurisprudenziale quale principio fondamentale vincolante per la legislazione regionale (cfr. Corte costituzionale n. 101/2013; Cons. Stato, IV, n. 32/2013, ove si precisa, tra l'altro che la disciplina urbanistica non ha effetto retroattivo; Cons. Stato, V, n. 3220/2013; Tribunale amministrativo regionale Umbria n. 590/2014), ed e' prevista sia per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di DIA alternativa o in difformita' da essa (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), sia per quelli eseguiti in assenza della o in difformita' dalla SCIA (art. 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001).

Tuttavia, la disciplina regionale prevista dagli articoli 42 e 44 non rispetta la ridetta normativa statale come emerge chiaramente, a titolo meramente esemplificativo, dal comma 3 dell'art. 44, laddove prevede l'efficacia di «interpretazione autentica» dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 4/2015, il quale, al fine di consentire i previsti interventi di ampliamento, nel sostituire il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, ha previsto il riferimento agli edifici residenziali esistenti «oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001», ossia quelli per i quali, all'epoca dell'emanazione della legge regionale n. 4/2015 il procedimento amministrativo di cui, in particolare, all'art. 36 del Trattato sull'Unione europea non si era ancora perfezionato con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (sulla cui domanda di rilascio, e' appena il caso di ricordare, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 36 del testo unico il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata).

In generale, alla luce delle nuove disposizioni interpretative di cui alla legge in esame questa tipologia di interventi previsti dagli articoli 42 e 44 viene legittimata mediante l'estensione della portata derogatoria delle previsioni della legge regionale n. 25/2009, con la possibilita' di legittimo rilascio dei prescritti titoli abilitativi, nonostante la disciplina statale degli articoli 36 e 37 ora richiamata.

E nonostante anche il disposto dell'art. 5 ("Costruzioni private") del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 (il quale ai commi da 9 a 14 reca la disciplina di principio per la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione e agevolazione della riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione non residenziale dimessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare), al comma 10 preveda che "10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.".

Gli articoli 42 e 44, dunque, oltre a violare l'art. 3 della Costituzione laddove introducono norme interpretative autentiche, travalicano anche i limiti della potesta' legislativa regionale invadendo l'ambito assegnato dalla Costituzione alla legge dello Stato in materia di "governo del territorio", di cui all'art. 117, terzo comma.

2) Art. 63, comma 1 - violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 63, comma 1 della legge regionale in esame detta disposizioni in materia di limiti di spesa per il personale delle Aziende sanitarie.

In particolare, il comma 1 dell'art. 63 prevede che «Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 e' cosi' sostituito: "4. In ogni caso la spesa complessiva del personale per le Aziende Sanitarie provinciali di Potenza e Matera nonche' per l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, non puo' essere superiore a quella dell'anno precedente, cosi' come risultante da idonea attestazione aziendale. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Giunta regionale adotta un programma pluriennale di graduale riduzione della spesa del personale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, al fine di garantire l'obiettivo, previsto per l'anno 2020, di una spesa complessiva del personale pari a quella sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4% al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004, individuando il limite di spesa annuale per ciascuna Azienda.».

Al riguardo, l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

Il successivo comma 72 stabilisce anche che gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa.

Le predette disposizioni, benche' riferite al triennio 2010-2012, sono state successivamente estese agli anni dal 2013 al 2020, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Premesso quanto sopra, l'art. 63, comma 1, della legge regionale in esame, escludendo dal computo della spesa cui applicare il predetto obiettivo di risparmio il personale del sistema dell'emergenza urgenza, nonche' quello dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, contrasta con la citata normativa statale, in base alla quale il limite di spesa riferito al 2004 meno 1,4 per cento si applica anche a tale personale.

Tale previsione compromette quindi il rispetto, a livello regionale, degli obiettivi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191/2009 e dall'art. 17, comma 3, della legge 6 luglio 2011, n. 98, le cui disposizioni si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., per effetto del contrasto della disciplina regionale con la disciplina statale interposta.

(1) Art. 9 "Modifica all'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio. 
1. Il comma 3-bis dell'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 e' consentito l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio, nel limite massimo di mq 40 per unita' immobiliare; l'ampliamento potra' essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l'intervento potra'            prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato fino ad un massimo del 15% della stessa, purche' l'incremento sia realizzato all'interno del lotto di pertinenza e non prospetti su spazi pubblici e. in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa e degli strumenti urbanistici vigenti". 2. Il comma 7 dello stesso articolo e' cosi' modificato: "7... " (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 e' consentito l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio; l'ampliamento potra' essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l'intervento non potra' prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato.". "7. ....".Art. 10 "Modifiche all'art. 2, commi 1 e 3-quinquies, e all'art. 9, comma 2, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizioesistente". 1. L'art. 2, comma I della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' sostituito: "1. Per le finalita' di cui all'art. l, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validita' o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unita' abitativa.". 2. All'art. 2, comma 3-quinquies della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 dopo le parole "di ingombro a terra" si aggiunge la seguente frase: "Per le stesse unita' immobiliari e' consentito un aumento di superficie coperta pari al 15% della superficie utile.". 3. 
L'art. 9, comma 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' sostituito: "2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni la riduzione dell'importo del contributo di costruzione al fine di incentivare gli interventi." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "1. Per le finalita' di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validita' o condonati, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite mar del 20%.". "2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni l'importo del contributo di costruzione.". Art. 11 "Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente". 1. All'art. 2, comma 3-quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 viene aggiunta la seguente frase: "Detti ampliamenti possono essere realizzati anche sulle aree pertinenziali destinate a standards, entro il limite massimo del 50% delle medesime. In tal caso dette aree potranno essere compensate mediante monetizzazione cosi' come previsto dal comma successivo. Tali somme hanno destinazione vincolata per le amministrazioni essendo finalizzate al recupero degli standards sottratti." (sottolineatura aggiunta). 
Art. 12 "Modifica all'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 – Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: 
"5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; e' possibile, invece, superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonche' la modifica delle sagome e delle tipologie, nonche' la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.". 2. Dopo il comma 5-quinquies dell'art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi 5-sexies e 5-septies: "5-sexies. 
Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria. 5-septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti Urbanistici vigenti; e' possibile, invece, superare di 3,10 mt l'altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nonche' la modifica delle sagome ed una loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.". Art. 13 "Modifiche all'art. 5 comma 1-ter della L.R. 7 agosto 2009, n. 25. 1. Il comma 1-ter dell'art. 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "1-ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validita', connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, e' ammesso quando: a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: 
residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validita'. E' ammesso, altresi', il mutamento della destinazione d'uso fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "1-ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, e' ammesso quando: a) modifica la destinazione trai seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti; b) restino assicurate le quantita' minime di spazi pubblici riservate alle attivita' collettive a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 dal decreto ministeriale 1444/68 e dalla legge regionale n. 19/1999 s.m.i. e dallo strumento urbanistico vigente; c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici, non risulti in contrasto con il Regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi vengano realizzati in soluzione unitaria con l'edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi." (sottolineatura aggiunta). Art. 14 ...; 
Art. 15 "Modifica all'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 - Validita' temporale. 1. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e' cosi' modificato: "1. La presente disciplina ha una validita' temporale fino al 31 dicembre 2016." (sottolineatura aggiunta). Il testo precedente era cosi' formulato: "1. La presente disciplina ha una validita' temporale fino al 31 dicembre 2014.». 

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' ai sensidell'art. 127 della Costituzione sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 5 del 2016 della Regione Basilicata neilimiti anzidetti.

Si depositera' la dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione dal Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2016 di impugnare la legge regionale n. 3/2016 per i motivi esposti nell'allegata relazione del Ministro per gli affari regionali, che parimenti si produce.

Roma, 3 maggio 2016

L'Avvocato dello Stato: Venturini

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