Ricorso n. 28 del 17 giugno 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2008 , n. 28
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 30 del 16-7-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Nei confronti Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 14 marzo 2008 recante «Disposizioni in materia di istruzione e formazione» pubblicata nel B.U.R. n. 15 dell'8 aprile 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008: quanto agli artt. 8 e 12 per contrasto con l'art. 8 n. 29, con l'art. 9 n. 2 e n. 4 , con l'art. 19, comma 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), con l'art. 11 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost. quanto dell'art. 14, comma 8 (che sostituisce l'art. 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40), per contrasto con l'art. 8 n. 29 e con l'art. 9 n. 2 e n. 4 dello Statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost. La legge 14 marzo 2008, n. 2, della Provincia autonoma del Trentino-Alto Adige/Bolzano recante «Disposizioni in materia di istruzione e formazione» si propone di disciplinare nell'ambito della relativa provincia la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado (Capo I) il Diritto allo studio e Universita' (Capo II) la Formazione professionale (Capo III) modificando, in larga parte, le leggi provinciali previdenti in materia. 1. - Nell'ambito di tale ultimo Capo, il Titolo I si propone di disciplinare l'esame di Stato nell'ambito della formazione professionale. In particolare, l'art. 8, rubricato «Corsi annuali» attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con le universita' italiane e straniere, la facolta' di organizzare corsi annuali in favore di persone in possesso di un diploma professionale al fine, tra l'altro di «creare i presupposti per poter sostenere l'esame di Stato ai sensi dell'art. 12, utile anche ai fini dell'accesso all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale, coreutica». 2. - I corsi annuali di cui al comma 1 si innestano sui corsi triennali di qualifica professionale e sui successivi corsi annuali di specializzazione della formazione professionale, che si concludono con qualifiche rispettivamente diplomi professionali riconosciuti a livello nazionale. I corsi triennali e i corsi annuali di specializzazione citati comprendono, nella loro articolazione curriculare, oltre a una parte tecnica professionale, anche una parte adeguata di contenuti di cultura generale e di teoria professionale, in modo da consentire il passaggio ai corsi di cui al comma 1. 3. - I corsi annuali di cui al comma 1 sono organizzati e attuati dalle scuole provinciali di formazione professionale, individuate a tal fine dalla giunta provinciale nel piano per la formazione. Il successivo art. 12 (Preparazione e svolgimento dell'esame, commissione d'esame) regolamenta tale esame stabilendo testualmente che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali di cui all'art. 10 comma 2, nonche' in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di cui all'art. 10 comma 4» e fissando , inoltre, la particolare composizione della Commissione. Le disposizioni provinciali in esame, in tal modo, delineano, nell'ambito del capo della legge dedicato alla materia della formazione professionale, il percorso valido per sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso ai corsi di studi superiori disciplinando, oltretutto, una nuova fattispecie di esame a valenza provinciale nell'ambito della formazione professionale, vertente su materie diverse dall'esame di Stato disciplinato a livello nazionale. L'impugnativa delle disposizioni qui censurate richiede, innanzitutto, l'inquadramento della formazione professionale nell'ambito del sistema di attribuzione Stato Regioni a statuto speciale con particolare riferimento al quadro delle attribuzioni facente capo alla Provincia autonoma di Bolzano. In via preliminare occorre considerare la disciplina di cui allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in particolare, gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972. Lo Statuto, che detta le forme e le condizioni di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle relative province autonome, oltre a richiamare, nell' art. 4, i limiti gia' fissati in via generale al legislatore regionale («in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»), individua con il successivo art. 8, le materie nell'ambito delle quali le province hanno la potesta' di emanare norme legislative in via esclusiva, tra cui, sub n. 29), la materia dell'addestramento e della formazione professionale. Le disposizioni di cui alla legge qui censurata, peraltro, non possono dirsi ricomprese in alcuno dei profili indicati dal menzionato Statuto, la disciplina dei titoli idonei a determinare l'accesso al livello di studi universitari essendo certamente estranea tanto alla materia della formazione quanto a quella dell'addestramento. Alla provincia e' infatti attribuito la disciplina della formazione in senso stretto con esclusione dei profili che riverberano su profili generali dell'istruzione. Sotto tale profilo la normativa provinciale qui in discussione si pone in diretta violazione dell'art. 117, lett. n) che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l'emanazione di «norme generali in materia di istruzione». Tali sono, senza dubbio, quelle prescrizioni normative concernenti specifici aspetti o oggetti della materia che, per la loro specifica incidenza sull'ordinamento dell'istruzione, devono necessariamente ricadere nell'ambito della sfera di competenza esclusiva statale. Come altresi' chiarito da codesta ecc.ma Corte in sent. n. 279 del 2005, le norme generali in materia di istruzione «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale». «Le norme generali cosi' intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se' stessi la loro operativita' ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, piu' o meno numerose». Pertanto, in relazione alla materia sottoposta al vaglio di codesta ecc.ma Corte, non possono che costituire norme generali tutte quelle disposizioni che sostanziano il denominatore minimo ed indefettibile dell'istruzione ma, soprattutto, che sottintendono le summenzionate esigenze di unitarieta' e di uniformita' di disciplina sull'intero territorio nazionale tra cui, senza dubbio, rientra la disciplina relativa alle condizioni ed al conseguimento nonche' la parificazione dei titoli di studio. Eccedono, per contro, dalla sfera di attribuzione esclusiva della provincia autonoma le disposizioni qui censurate siccome volte alla individuazione dei presupposti per accedere ai corsi di istruzione universitaria nonche' a disciplinare il contenuto dell'esame di Stato, in modo differenziato per il solo territorio provinciale e all'esito di corsi di formazione disciplinati in sede provinciale. Non puo', d'altra parte, ritenersi che i profili interessati dalle norme oggetto del presente ricorso interessino materie disciplinate dallo Statuto speciale come appartenenti alla potesta' legislativa concorrente. Il d.P.R. n. 670 del 1972 riconosce alle province autonome, ex art. 9 la potesta' di legiferare norme nel rispetto dei prinicipi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria, tra cui quella professionale ex art. 9 n. 2, ovvero in materia di «apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori ex art. 9 n. 4. Ancora una volta, tuttavia, non e' possibile far rientrare negli ambiti indicati ne' la disciplina dei titoli propedeutici per l'accesso all'universita' ne' tanto meno quella relativa al contenuto dell'esame di stato, utile per l'accesso agli studi superiori, quale risulta disciplinato dagli artt. 8 e 12 della legge qui censurata. Come codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di chiarire la disciplina della formazione e dell'istruzione professionale e' senz'altro caratterizzata dall'intrecciarsi di competenze di vario livello, essendo regolata da norme che attengono a materie per le quali sono previste competenze normative di diverse attribuzione nelle quali, di volta in volta e a seconda degli ambiti direttamente toccati, troviamo profili attinenti a competenze statali e regionali (cosi' se per quanto concerne la formazione interna all'azienda si e' ravvisata una competenza esclusiva statale ex art. 117 lett. l), la c.d. formazione «esterna» alle aziende, e' stata riportata alla competenza regionale relativa alla formazione professionale ma pur sempre sottolineando le possibili interferenze con altre materie, in particolare con quella della istruzione per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali e determinazione dei principi fondamentali»: in tal senso Corte cost. sent. n. 425 del 2006 ma v. anche Corte cost. sent. n. 279 del 2005). Tale specifica materia, d'altra parte, quale emerge anche dalla normativa provinciale e regionale in materia (d.P.R. n. 689 del 1973: Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89: Approvazione del testo unico concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico per la Provincia di Bolzano; d.P.R. n. 471 del 1975: Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori), attiene, da un punto di vista oggettivo e contenutistico, alla determinazione dei percorsi formativi (v. Corte cost. n. 9 del 2004), alla programmazione scolastica ed alla gestione ed organizzazione amministrativa del servizio scolastico (v. Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 13) ma in ogni caso, essa non puo' autonomamente incidere sulla determinazione - all'esito di tali percorsi - di titoli abilitativi per l'accesso agli studi universitari al di la' e contrariamente a quanto gia' stabilito da leggi dello Stato. Ora non vi e' dubbio che la normativa statale - che prevede e regola l'unico esame di Stato che da' diritto al titolo riconosciuto sull'intero territorio nazionale e consente l'accesso all'universita' e all'alta formazione artistica musicale e coreutica a conclusione del corso di istruzione secondaria superiore - esprima valenza di «norma generale». In particolare assume valore di normativa statale di riferimento la legge n. 425 del 1997 contenente «Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi» che contiene la disciplina specifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. L'art. 1 della legge n. 425 del 1997, a sua volta, rimanda ad un successivo regolamento (d.P.R. n. 323 del 1998), che disciplina la finalita', le modalita', il contenuto dell'esame e la composizione delle Commissioni. Con particolare riferimento alla disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore occorre d'altra parte considerare che la stessa normativa di attuazione dello Statuto speciale di cui al d.P.R. n. 89 del 1983, all'art. 11 stabilisce che «le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione» conferma che in subiecta materia la provincia dispone, limitatamente alle modalita' di svolgimento dell'esame e in ogni caso previa consultazione della competente amministrazione centrale, di una mera potesta' attuativa di leggi statali, e che «le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia». Restano ferme, dunque, le considerazioni suesposte in relazione alle condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio professionali conseguiti in sede provinciale a quelli statali, profili questi, che certamente esulano dai campi di materia attribuiti dallo Statuto alla potesta' legislativa della Provincia autonoma di Bolzano. Da quanto sopra esposto discende, dunque, che, pur nel complesso intrecciarsi di attribuzioni a vari livelli nell'ambito interessato dalle disposizioni qui censurate, la Provincia autonoma di Bolzano, nell' esercizio della potesta' normativa - sia essa esclusiva o concorrente - puo' disciplinare i percorsi formativi nell'ambito della istruzione professionale ed anche stabilire quale sia, all'esito di questi, il tipo di qualifica conseguita ma non puo' determinare in via autonoma - se non eccedendo, come in tal caso, la potesta' legislativa ad essa attribuita e confliggendo con la potesta' legislativa esclusiva statale - quali siano i titoli abilitativi per l'accesso agli studi superiori ovvero stabilire contenuti dell'esame di stato in modo difforme dalla corrispondente normativa statale. Le disposizioni censurate, d'altra parte, nello stabilire che il titolo conseguito con l'esame ex art. 12 al termine dell'anno integrativo disciplinato dal precedente art. 8 della legge qui impugnata e' valido presupposto per l'iscrizione ai corsi universitari si pongono in diretto contrasto altresi' con altra specifica disposizione statutaria ovvero con l'art. 19, comma 8 del d.P.R. n. 670 del 1972 che stabilisce che «ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione». Per contro il Legislatore provinciale, nel caso di specie, omette di prevedere alcuna forma di previa consultazione ovvero alcun sistema equivalente di previa intesa o di raccordo con l'autorita' ministeriale, unica abilitata a valutare l'idoneita' del titolo conseguito attraverso il percorso professionale, a determinare l'accesso ai corsi di studi superiori al pari del diploma di maturita' disciplinato dalla normativa statale. II. - Sempre nell'ambito del Capo III della legge provinciale in esame l'art. 14, comma 8, nel sostituire l'art. 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, prevede per «chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione provinciale» la possibilita' di proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo e indirizzo affine, «eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica». Anche la disposizione qui riportata non puo' ritenersi inquadrabile nell'ambito delle materie attribuite alla potesta' legislativa esclusiva ex art. 8 dello Statuto speciale (sub n. 29), ovvero nella materia dell'«addestramento e della formazione professionale» ne' tanto meno, essere fatta rientrare nell'ambito della potesta' normativa concorrente ex all'art. 9 (sub 2 e 4 dello statuto speciale), la disciplina de qua non potendo essere inquadrata in senso stretto, ne' nella materia dell'istruzione professionale ne' tanto meno in quella dell'apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori. La disposizione e' infatti volta a disciplinare il passaggio interno tra il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione, aspetto questo, anche esso attinente a profili essenziali degli studi secondari superiori, da disciplinarsi secondo regole uniformi e valide su tutto il territorio nazionale ex art. 117, lett. n), Cost. Eccedendo il campo riservato alla provincia autonoma dal relativo Statuto e relative norme attuative la disposizione censurata finisce pertanto con l'incidere su materia riservata alla potesta' esclusiva statale dalla disposizione costituzionale da ultimo menzionata. L'art. 14 della legge provinciale n. 2/2008, diverge profondamente dalla normativa statale di riferimento che, regolando gli aspetti generali del sistema di conseguimento del titolo di istruzione professionale, prevede un esame obbligatorio di qualifica al terzo anno degli istituti professionali per il conseguimento del relativo diploma necessario per la prosecuzione al quarto anno. Tale esame, previsto a livello nazionale e', dunque, disciplinato in modo uniforme sull'intero territorio nazionale escludendo la possibilita' di esami diversamente disciplinati a livello provinciale o regionale. Quanto alla possibilita' di passaggio dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria, tale materia trova specifica disciplina nel d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 (regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e nel successivo d.m. del 3 dicembre 2004, n. 87, che disciplina in dettaglio i modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti utili ai fini del passaggio predetto. In particolare, l'art. 6 del d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, rubricato «Passaggio tra i sistemi» introduce un sistema di crediti - determinati dalle conoscenze, competenze e abilita' acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per l'effetto dell'attivita' lavorativa o per autoformazione - utili ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore, da valutarsi ad opera di Commissioni appositamente costituite. Di volta in volta le Commissioni attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso in cui gli interessati possono proficuamente inserirsi rilasciando un apposito certificato. Tali disposizioni, pertanto, introducendo un sistema di valutazione e di certificazione attraverso standards qualitativi prefissati appare essere espressione della competenza esclusiva dello stato in materia di «norme generali sull'istruzione» con le quali certamente collide, eccedendo dalla potesta' normativa attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano, la disposizione da ultimo censurata. Quest'ultima, infatti, introduce, su base provinciale, un sistema di passaggio tra la formazione professionale provinciale e l'istruzione statale totalmente differenziato, fondato su esami meramente eventuali, peraltro limitati alla sola area linguistica e matematica e senza alcuna valutazione dei risultati raggiunti nel periodo di formazione ovvero di valutazione dei crediti acquisiti. A tale riguardo appare significativo il richiamo alla legge n. 53 del 2000: Delega al governo per la definizione di norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale che, all'art. 2, lett. h), stabilisce espressamente che, «ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti a livelli di prestazione fissate dalla medesima legge delega e che le modalita' di accertamento di tale rispondenza sono demandate ad un apposito regolamento volto a determinare la «definizione degli standards minimi formativi richiesti ... per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici».
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 2 del 14 marzo 2008 della Provincia autonoma di Bolzano nelle seguenti disposizioni: quanto agli artt. 8 e 12 per contrasto con l'art. 8 n. 29, con l'art. 9 n. 2 e n. 4 , con l'art. 19 comma 8 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), con l'art. 11 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost. quanto all'art. 14, comma 8, (che sostituisce l'art. 12-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40), per contrasto con l'art. 8, n. 29 e con l'art. 9, n. 2 e n. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) nonche' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. n) Cost. Unitamente all'originale notificato del ricorso si depositera' la delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2008 con allegata relazione. Roma, addi' 4 giugno 2008 L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri