Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 febbraio 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 12 del 21.03.2012 )  
 
 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
    Nei confronti della Regione Campania, in persona  del  Presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della l.r.  14  dicembre  2011  n.  23,
«Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011,  n.  4,  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2011  e  pluriennale  20112013
della  Regione  Campania  -  Legge   finanziaria   regionale   2011)»
pubblicata nel B.U. Campania 19 dicembre  2011,  n.  78  quanto  alle
disposizioni dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l'art.
l, commi 237-undecies, duodecies, sexdecies, vicies, vicies-ter della
1.r.  n.  4/2011,  per  contrasto  con  l'art.  117,  comma  3  della
Costituzione. 
    La predetta legge della  Regione  Campania  viene  impugnata  con
riferimento all'art. 1, comma 1, giusta delibera  del  Consiglio  dei
Ministri in data 14 febbraio 2012, depositata in estratto  unitamente
al presente ricorso, per i seguenti motivi. 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 1, comma 1, della l.r.  n.  23/2011,  nella  parte  in  cui
modifica l'art. 1, comma  237-undecies  e  duodecies  della  l.r.  n.
4/2011, e' illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma  3,  della
Costituzione. 
    L'art. 1, ai commi 237-undecies e duodecies della l.r.  n.  4/11,
come modificati dall'art. 1, comma 1,  della  l.r.  n.  23/11,  cosi'
dispone: 
        «237-undecies. So.re.sa. trasmette alle competenti  strutture
regionali ed alla struttura  commissariale,  entro  e  non  oltre  il
cinquantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del   decreto
commissariale di cui al comma 237-quinquies, l'elenco  contenente  la
ricognizione delle domande  regolarmente  ammesse  sulla  piattaforma
informatica applicativa, inoltrate dalle strutture sanitarie  private
di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, e  l'elenco
delle domande inoltrate da  tutte  le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie di cui all'articolo 1, comma 796, lettera  t),  della
legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 2, comma  35,  della
legge n. 10/2011, entro e non oltre il 31 maggio  2012.  La  conferma
dell'accreditamento avviene mediante decreto commissariale di'  presa
d'atto da adottarsi rispettivamente entro trenta giorni dalla data di
trasmissione  dell'elenco  contenente  le  domande  inoltrate   dalle
strutture  sanitarie   private   di   ricovero   ospedaliero   e   di
specialistica ambulatoriale ed entro il termine del  30  giugno  2012
per tutte le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
nonche'  mediante  successivi  decreti  commissariali  suddivisi  per
branche di  attivita'  e  per  singole  ASL,  previa  verifica  della
compatibilita'  con  la  programmazione  regionale   e   condizionati
all'esito delle procedure di verifica di cui al comma 237-duodecies. 
        237-duodecies. Successivamente all'adozione dei provvedimenti
di presa d'atto di cui al comma 237-undecies, la competente struttura
regionale avvia il procedimento di verifica delle istanze  presentate
attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese le certificazioni
e gli atti di notorieta'  di  cui  ai  commi  237-sexies  ed  octies,
nonche' del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa
vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale,  mediante  le
Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale  28
novembre 2008, n. 16 (Misure  straordinarie  di  razionalizzazione  e
riqualificazione del sistema sanitario regionale per il  rientro  dal
disavanzo). Se dalle verifiche, da completarvi entro il  31  dicembre
2012, risulta la mancanza  dei  requisiti  di  ammissibilita'  o  dei
requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento, il commissario  ad
acta adotta i conseguenti provvedimenti di cui al Reg. reg. n. 3/2006
e al Reg. reg. n. 1/2007, ivi compresa la revoca dell'accreditamento.
L'espletamento delle procedure di verifica avviene in  collaborazione
con  il   rappresentante   legale   della   struttura   sanitaria   o
sociosanitaria, o  con  suo  delegato,  che  provvede  a  fornire  le
informazioni necessarie ed utili per la conclusione  delle  procedure
stesse secondo le modalita' definite con Delib.G.R.  n.  1489/2006  e
s.m.i.». 
    In sintesi, l'art. l, comma 1, nel  modificare  l'art.  1,  comma
237-undecies  della  1.r.  n.  4/2011,  prevede   che   la   conferma
dell'accreditamento  istituzionale  per  le  strutture  sanitarie   e
sociosanitarie private, che hanno presentato tale domanda utilizzando
l'apposita  piattaforma  applicativa  informatica,  avviene  mediante
decreto commissariale di presa d'atto. 
    A mente del comma 237-duodecies, la verifica  dei  requisiti  per
l'accreditamento avviene successivamente alla  presa  d'atto  e  deve
essere completata entro il 31 dicembre 2012. 
    Per  la  legislazione  di  principio  statale,   la   concessione
dell'accreditamento non puo', tuttavia, avvenire sulla  base  di  una
presa d'atto, ma e' subordinata, necessariamente, alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti della normativa vigente e  cio'  a
tutela della sicurezza dei pazienti. 
    Segnatamente, la disposizione e' illegittima per contrasto con la
disciplina  di  principio  della  normativa  statale  di  riferimento
prevista dall'art. 8-quater  del  d.lgs.  n.  502/1992,  secondo  cui
l'accreditamento istituzionale puo' essere rilasciato alle  strutture
autorizzate che ne facciano  richiesta,  subordinatamente  alla  loro
rispondenza ai  requisiti  ulteriori  di  qualificazione,  alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione  regionale  e
alla  verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e   dei   risultati
raggiunti. 
    Ne'  vale  replicare  a  tal  proposito  che  l'art.   1,   comma
237-duodecies  prevede  l'espletamento  dei   controlli   diretti   a
verificare   la   sussistenza   dei    requisiti    prescritti    per
l'accreditamento, atteso che il termine previsto  per  l'espletamento
di detti controlli, e di conseguenza anche i controlli  stessi,  sono
successivi al termine di adozione dei provvedimenti di  presa  d'atto
di cui al comma 237-undecies. 
    Le disposizioni regionali,  pertanto,  di  fatto  «espongono»  il
cittadino-paziente  ad  affidarsi  ad  una  struttura  che  reca   un
riconoscimento di qualita' sulla cui validita' non e' stato espletato
alcun controllo e verifica da parte della regione. 
    Non  solo,  i  controlli,  secondo  il  dettame  della  normativa
nazionale, avrebbero dovuto essere  effettuati  e  conclusi  gia'  da
tempo (termini previsti per il recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997
e termini previsti dalla legge n. 296/2006). 
    Le disposizione regionali  in  esame,  e  segnatamente  il  comma
237-duodecies, secondo cui i controlli devono essere completati entro
il 31 dicembre 2012. si pongono di conseguenza in contrasto anche con
l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base  al
quale le procedure per il  passaggio  dal  regime  di  accreditamento
provvisorio  a  quello  di  accreditamento  istituzionale  definitivo
avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere  e
ambulatoriali. il 31 dicembre 2010. 
    In sintesi, le disposizioni regionali  in  esame  si  pongono  in
contrasto: 
        con l'art. 8-quater  del  d.lgs.  n.  502/1992,  secondo  cui
l'accreditamento istituzionale puo' essere rilasciato alle  strutture
autorizzate che ne facciano  richiesta.  subordinatamente  alla  loro
rispondenza ai  requisiti  ulteriori  di  qualificazione,  alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione  regionale  e
alla  verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e   dei   risultati
raggiunti; 
        con l'art. 1, comma 796, lettera t) della legge n.  296/2006,
in base al  quale  le  procedure  per  il  passaggio  dal  regime  di
accreditamento provvisorio a quello di  accreditamento  istituzionale
definitivo avrebbero dovuto concludersi,  per  le  strutture  private
ospedaliere e ambulatoriali, il 31 dicembre 2010. 
    Ne consegue, pertanto. in ragione  del  contrasto  tra  le  norme
regionali in esame e i principi fondamentali recati dalla  disciplina
nazionale richiamata, la violazione  dell'art.  117,  comma  3  della
Costituzione, in materia di tutela della salute. 
2) L'art. 1, comma 1, della 1.r.  n.  23/2011,  nella  parte  in  cui
modifica l'art. 1, comma  237-sexdecies  della  l.r.  n.  4/2011,  e'
illegittimo  per  contrasto  con   l'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 237-sexdecies della 1.r. n. 4/11, come modificato
dall'art. 1 comma 1, della 1.r. n. 23/11, cosi' dispone: 
        «237-sexdecies.  Le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
provvisoriamente accreditate che stipulano accordi  di  riconversione
ai sensi del comma 237-nonies che sono in possesso, per le  attivita'
o strutture riconvertite, dei requisiti  autorizzativi  ed  ulteriori
per   l'accreditamento   istituzionale,   operano   in   regime    di
accreditamento  definitivo  dalla  data  indicata   nell'accordo   di
riconversione,  il  quale  costituisce  verifica  di'  compatibilita'
rispetto al fabbisogno complessivo. Nei trenta giorni successivi alla
sottoscrizione dell'accordo,  in  deroga  a  quanto  stabilito  dalla
normativa vigente, le ASL provvedono a rilasciare  a  tali  strutture
nuova autorizzazione all'esercizio,  previa  verifica  dei  requisiti
minimi previsti dalla Delib.G.R. n. 7301/2001, per il  tramite  delle
Commissioni locali di cui al comma  237-duodecies  che  provvedono  a
verificare  anche   il   possesso   dei   requisiti   ulteriori   per
l'accreditamento  istituzionale.  Nel  caso  in  cui  dalla  verifica
effettuata dalle Commissioni locali di  cui  al  comma  237-duodecies
risulta che la  struttura  da  riconvertire  non  possiede  ancora  i
requisiti minimi autorizzativi e la riconversione non richiede  opere
per  le  quali  e'  necessario  il  rilascio  di  concessione  o   di
autorizzazione edilizia, e' concesso un periodo  di  sessanta  giorni
per l'adeguamento ai nuovi requisiti minimi. Trascorso tale  termine,
le ASL, in deroga a quanto stabilito  dalla  normativa  vigente,  nei
successivi venti giorni, provvedono a  rilasciare  a  tali  strutture
nuova autorizzazione all'esercizio,  previa  verifica  dei  requisiti
minimi previsti dalla Delib.G.R. n. 7301/2001, per il  tramite  delle
Commissioni locali di cui al comma  237-duodecies  che  provvedono  a
verificare  anche   il   possesso   dei   requisiti   ulteriori   per
l'accreditamento istituzionale. Nel  caso  in  cui  la  riconversione
prevede opere per le quali e' necessario il rilascio di concessione o
di autorizzazione edilizia, la struttura sanitaria o socio-sanitaria,
entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo, provvede a richiedere
all'autorita' competente la concessione o l'autorizzazione edilizia e
le Commissioni locali di cui al  comma  237-duodecies  provvedono  ad
effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi, ai fini del
rilascio  della  nuova  autorizzazione  all'esercizio,   nonche'   la
verifica del possesso dei requisiti  ulteriori  per  l'accreditamento
istituzionale, dopo novanta giorni dal rilascio della  concessione  o
della autorizzazione edilizia. Le strutture che stipulano accordi  di
riconversione continuano ad erogare le originarie attivita' sanitarie
o  socio-sanitarie  fino  al  rilascio  della  nuova   autorizzazione
all'esercizio.». 
    In sintesi, l'art.  comma  1,  nel  modificare  l'art.  1,  comma
237-sexdecies della l.r. n. 4/2011, prevede una articolata  procedura
con una ulteriore dilazione della tempistica per la definizione delle
procedure di accreditamento definitivo  rispetto  al  termine  ultimo
previsto in via uniforme dalla disciplina nazionale. 
    Anche questa disposizione regionale si pone, dunque, in contrasto
con l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base
al quale le procedure per il passaggio dal regime  di  accreditamento
provvisorio  a  quello  di  accreditamento  istituzionale  definitivo
avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere  e
ambulatoriali, entro il 31 dicembre 2010. 
    Ne consegue che la disposizione regionale in esame,  contrastando
con i principi fondamentali della legislazione statale in materia  di
tutela della salute sopra menzionati,  viola  l'art.  117,  comma  3,
della Costituzione. 
3) L'art. 1, comma 1, della 1.r.  n.  23/2011,  nella  parte  in  cui
modifica  l'art.  1,  comma  237-vicies  della  1.r.  n.  4/2011,  e'
illegittimo  per  contrasto  con   l'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1 della legge in esame, nel modificare l'art.  1,
comma 237-vicies della l.r. n. 4/2011, cosi' dispone: «237-vicies. Il
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  piano  di  rientro  dal
disavanzo  sanitario  e'  autorizzato  con  proprio  provvedimento  a
definire    procedure    autorizzative    per    l'aggiornamento    e
l'implementazione tecnologica delle apparecchiature, nel rispetto dei
volumi  e   delle   tipologie   delle   prestazioni   programmate   e
contrattualizzate per il livello  assistenziale  della  specialistica
ambulatoriale, ivi comprese le nuove attivazioni di  grandi  macchine
diagnostiche e terapeutiche.». 
    In deroga al comma 237-quater, le strutture gia' provvisoriamente
accreditate di fisiochinesiterapia (FKT) ai  sensi  dell'articolo  44
della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio
sanitario  nazionale),  in  possesso  dei  requisiti  strutturali  ed
organizzativi, nell'ambito del tetto di spesa gia' assegnato, possono
presentare  domanda  di  accreditamento  istituzionale   per   l'area
socio-sanitaria. 
    In deroga al comma 237-quater, le strutture gia' provvisoriamente
accreditate di fisiokinesiterapia (FKT) ai sensi dell'art.  44  delle
legge  n.  833/1978,  in  possesso  dei  requisiti   strutturali   ed
organizzativi,   possono   presentare   domanda   di   accreditamento
istituzionale per l'area socio-sanitaria. 
    La  previsione  contrasta  con  l'art.  8-quater  del  d.lgs.  n.
502/1992, in combinato disposto con gli articoli 8-bis  e  8-ter  del
medesimo decreto,  in  materia  di  regolamentazione  degli  istituti
dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie. 
    La disciplina dettata al riguardo da tali  disposizioni  prevede,
infatti,   che   la   realizzazione   di   strutture   sanitarie    e
sociosanitarie, cosi'  come  l'esercizio  di  attivita'  sanitarie  e
sociosanitarie,   sono   subordinate   al   rilascio   di    apposita
autorizzazione e  presuppongono  il  possesso  di  requisiti  minimi,
strutturali, tecnologici e organizzativi (artt. 8-bis e 8-ter). 
    L'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e',  inoltre,  subordinato  al  rilascio
dell'accreditamento istituzionale, il quale  presuppone  comunque  la
previa autorizzazione. Esso, infatti, in base all'art.  8-quater  del
decreto legislativo citato, puo'  essere  rilasciato  alle  strutture
previamente autorizzate, pubbliche o private,  subordinatamente  alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione  regionale  e
alla  verifica  positiva  dell'attivita'  svolta  e   dei   risultati
raggiunti. 
    Nel caso  di  richiesta  di  accreditamento  da  parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo', peraltro, essere concesso in via  provvisoria,
per il tempo necessario alla verifica del volume di attivita'  svolto
e della qualita' dei suoi risultati, e l'eventuale verifica  negativa
comporta    la     sospensione     automatica     dell'accreditamento
temporaneamente concesso (art. 8-quater). 
    Dal complesso di tali disposizioni emerge che il passaggio di una
struttura dal  regime  di  accreditamento  provvisorio  a  quello  di
accreditamento definitivo puo' avvenire solo con riguardo alla stessa
tipologia  di  attivita',   che   deve   essere   stata   previamente
autorizzata. In altri termini, la struttura interessata puo' ottenere
l'accreditamento  definitivo  solo  con   riferimento   alla   stessa
attivita' per la quale  gia'  operava  in  regime  di  accreditamento
provvisorio. 
    Qualora la struttura  gia'  accreditata  per  lo  svolgimento  di
alcune  attivita'  sanitarie  volesse  svolgere  attivita'  di  nuova
realizzazione  potrebbe  ottenere  l'accreditamento  per  tali  nuove
funzioni solo previa  autorizzazione  allo  svolgimento  delle  nuove
attivita'  e  previo  accertamento  degli  ulteriori   requisiti   di
qualificazione e  di  funzionalita'  richiesti  dalla  programmazione
regionale per tali nuove attivita'. 
    L'accreditamento per attivita' di nuova realizzazione presuppone,
infatti,  la  presenza  dell'autorizzazione  allo  svolgimento  delle
attivita' per le quali tale accreditamento viene  richiesto,  nonche'
il possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, tra cui  la
compatibilita' con il fabbisogno regionale. 
    Cio'  premesso,  la  norma  regionale  contrasta  allora  con  la
richiamata disciplina nazionale laddove consente  alle  strutture  di
fisiokinesiterapia operanti in regime di accreditamento  provvisorio,
di presentare domanda di' accreditamento istituzionale  per  l'intera
area socio-sanitaria, quindi anche per attivita' ulteriori rispetto a
quelle  per  le  quali,  nel  presupposto   anche   della   specifica
autorizzazione,   gli   era   stato    rilasciato    l'accreditamento
provvisorio. 
    Pertanto, il citato art. 1, comma  1  della  legge  regionale  in
esame, nella parte in cui modifica l'art. 1, comma  237-vicies  della
l.r. n. 4/2011, contrasta con i principi fondamentali della normativa
nazionale sopra richiamata (art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992,  in
combinato disposto con l'art. 8-bis  e  8-ter  del  medesimo  decreto
legislativo)   riguardanti   la   regolamentazione   degli   istituti
dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e
sociosanitarie. 
    Ne  consegue  la  violazione  dell'art.  117,   comma   3   della
Costituzione in materia di tutela della salute. 
4) L'art. 1, comma 1, della l.r.  n.  23/2011,  nella  parte  in  cui
modifica l'art. 1, comma 237-vicies-ter  della  l.r.  n.  4/2011,  e'
illegittimo  per  contrasto  con   l'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1 della legge regionale in esame, nella parte  in
cui modifica l'art. 1, comma 237-vicies-ter  della  l.r.  n.  4/2011,
cosi dispone: «237-vicies-ter. Nel rispetto del fabbisogno regionale,
le strutture sanitarie e socio-sanitarie che insistono nei  territori
dei Comuni individuati  negli  ambiti  territoriali  delle  Comunita'
montane, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale  n.  12/2008,
in possesso di valido titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della
Delib.G.R. n. 7301/2001 ed in possesso dei  requisiti  ulteriori  per
l'accreditamento di cui al Reg. reg. n. 1/2007 possono, in  deroga  a
quanto previsto dai commi da 237-quater a  237-unvicies,  operare  in
regime di accreditamento. Tali strutture presentano  domanda  per  la
conferma dell'accreditamento istituzionale secondo le modalita' e nei
termini di' cui al comma 237-quinquies e le stesse non possono essere
autorizzate  al  trasferimento  fuori  dall'ambito  della   Comunita'
montana.». 
    In sintesi, l'art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l'art.
1, comma 237-vicies-ter, della 1.r. 4/2011, prevede  la  possibilita'
di  attivare  automaticamente,  negli   ambiti   territoriali   delle
comunita' montane, l'accreditamento istituzionale  per  le  strutture
sanitarie e sociosanitarie in possesso del solo titolo  autorizzativo
e dei requisiti per l'accreditamento richiesti dai  soli  regolamenti
regionali. 
    Le  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  che  insistono   nei
territori dei Comuni  individuati  negli  ambiti  territoriali  delle
Comunita' montane, in possesso di valido titolo autorizzativo  ed  in
possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, di cui al Reg.
reg.  n.   1/2007,   possono,   infatti,   operare   in   regime   di
accreditamento, in deroga a quanto previsto dai commi da 237-quater a
237-quinquies. 
    La stessa  disposizione  prevede,  inoltre,  che  tali  strutture
presentano   la   domanda   per   la   conferma   dell'accreditamento
istituzionale secondo le modalita' e nei  termini  di  cui  al  comma
237-quinquies e non possono essere autorizzate al trasferimento fuori
dall'ambito della Comunita' montana. 
    La  disposizione  regionale,  nel   consentire   alle   strutture
sanitarie dei territori montani prive di accreditamento,  di  operare
ex lege in regime di accreditamento, senza  la  previa  verifica  del
possesso dei relativi requisiti, contrasta con  l'art.  8-quater  del
decreto legislativo n. 502/1992, secondo il quale l'accreditamento e'
rilasciato solo al termine dei processi relativi alle strutture  gia'
in possesso di  accreditamento  provvisorio,  compatibilmente  con  i
fabbisogni regionali, e in linea  con  i  programmi  operativi  e  le
risorse finanziarie. 
    Anche in questo caso, pertanto, trattandosi di strutture prive di
accreditamento, si configura il contrasto  con  l'art.  8-quater  del
decreto legislativo n. 502/1992. in quanto  la  norma  consente  alle
strutture in  questione  di  operare  automaticamente  in  regime  di
accreditamento, senza la previa verifica del  possesso  dei  relativi
requisiti. 
    L'accreditamento, invece, dovrebbe  poter  essere  rilasciato  al
termine dei procedimenti relativi alle strutture gia' in possesso  di
accreditamento  provvisorio,   compatibilmente   con   i   fabbisogni
regionali, secondo le regole del citato articolo 8-quater del  d.lgs.
n. 502/1992 e in  linea  con  i  programmi  operativi  e  le  risorse
finanziarie. 
    La disposizione regionale in esame pertanto, contrastando  con  i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela
della salute sopra menzionati,  viola  l'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge  n.  23/2011  della  Regione  Campania  in
relazione all'art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l'art.  1,
commi 237-undecies, duodecies, sexdecies,  vicies,  vicies-ter  della
l.r. n.  4/2011,  per  contrasto  con  l'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2012. 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Venturini 

 

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