Ricorso n. 28 del 24 febbraio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 febbraio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 13 del 2015-04-01)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti della Regione Molise, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 6 della legge regionale Molise n. 25 del 22
dicembre 2014, recante «Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge
regionale n. 4/2002, articolo 33», pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 22
dicembre 2014 - ed. straordinaria - giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 20 febbraio 2015.
Con la legge regionale n. 25 del 22 dicembre 2014 indicata in
epigrafe, che consta di sedici articoli, la Regione Molise ha emanato
il 22 dicembre 2014 le disposizioni in tema di misure di assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno
2014.
In particolare, l'art. 6 della suddetta legge, intitolato
«Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013,
relativo ad anni pregressi», dispone: «Il disavanzo finanziario alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a € 60.423.952,35 e'
riassorbito nell'anno 2014 per € 2.423.952,35 e nel decennio
2015-2024 con importi annui pari ad € 5.800.000,00, salvo
rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata, la Regione
Molise abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della
normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso
con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
Illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 della legge regione
Molise 22 dicembre 2014 n. 25 per violazione dell'articolo 117, comma
3, della Costituzione, dell'art. 15 decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 e dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.
1. La disposizione di cui all'articolo 6 della legge Regione
Molise in esame prevede che il disavanzo finanziario dell'esercizio
2013 pari ad € 60.423.952,35 venga assorbito per € 2.423.952,35 a
carico dell'esercizio 2014 e per la parte rimanente, pari ad €
58.000.000,00, nel decennio 2015-2024, per importi costanti.
L'art. 15 decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 intitolato
«Assestamento del bilancio» - abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2015 - disponeva «entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva
con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3,
dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonche' alle
variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di
cui all'articolo 5».
Come noto, l'art. 5 del decreto legislazione n. 76 del 2000,
intitolato «Equilibrio del bilancio» prevede:
«In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti
autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui
si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di
cassa.
Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel
medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da
mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di
approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23».
La norma, violando quanto stabilito dall'articolo 15 del decreto
legislativo n. 76/2000 recante «Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni,
in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999,
n. 208» si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Come risulta dalla giurisprudenza costituzionale in materia, «il
coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117,
comma terzo, della Costituzione, e', piu' che una materia, una
funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel
suo complesso, spetta allo Stato» (sentenza n. 414/2004).
E codesta Ecc.ma Corte ha espressamente affermato che: «il
coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto
delle regole di convergenza e di stabilita' dei conti pubblici,
regole provenienti sia dall'ordinamento comunitario che da quello
nazionale. In particolare, il patto di stabilita' interno (art. 24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002» e successive modifiche) stabilisce, tra l'altro,
che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di
ciascun ente territoriale non puo' superare determinati limiti,
fissati dalle leggi finanziarie e di stabilita' che si sono succedute
a partire dal 2002 (ex multis sentenza, di questa Corte, n. 36 del
2004). Gli obiettivi finanziari in questione vengono pertanto
accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti
pubblici in quella prospettiva che e' stata definita di «finanza
pubblica allargata» (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004" (
sent. n. 138 del 2013) .
Codesta Ecc.ma Corte ha quindi espressamente detto che «modalita'
non corrette» di redazione, da parte delle Regioni, di norme
attinenti il bilancio possono costituire strumento di violazione
degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione
finanziaria, come tutelati dal precetto costituzionale invocato, e
cioe' dall'art. 117 comma 3 della Costituzione e dalla norma
interposta, rappresentata nel caso in esame dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 76 del 2000.
L'art. 6 citato si pone, dunque, in contrasto con i richiamati
parametri normativi in violazione dell'art. 117, comma 3,
Costituzione.
2. Come noto, poi, l'art. 81 della Costituzione, terzo comma,
dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte».
L'art. 6 della legge regionale in esame, nel rinviare
illegittimamente ad esercizi successivi al 2014 la copertura del
disavanzo finanziario 2013, determina un ampliamento della capacita'
di spesa del bilancio 2014, privo, di fatto, di copertura
finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.
P. Q. M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' l'articolo 6 della
Legge Regione Molise n. 25/2014 indicata in epigrafe sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
Si deposita:
1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del
20 febbraio 2015;
2. copia della impugnata legge della Regione Molise n. 25/2014.
Roma, 20 febbraio 2015
L'avvocato dello Stato: Mangia