Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 19 del 2017-05-10)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale:

- dell'art. 3, comma 73, della legge regionale del Lazio 31 dicembre 2016, n. 17, recante «Legge di stabilita' regionale 2017», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2017.

Sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2016, e' stata pubblicata la legge regionale Lazio 31 dicembre 2016, n. 17, recante «Legge di stabilita' regionale 2017».

L'art. 3, comma 73, di tale legge regionale contiene una disposizione che pone a carico del Consiglio regionale la spesa relativa ai giornalisti che prestano la loro attivita' presso i gruppi consiliari, «al di fuori del budget» previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2013.

Cosi' dispone infatti l'art. 3, comma 73:

- «Al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, dopo le parole: «delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «Al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che svolge attivita' presso i gruppi consiliari con il limite di un'unita' per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico; la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione)».

Come si vede, la disposizione aggiunge due periodi dell'art. 37, comma 5, della legge regionale n. 6/2002, il cui testo attuale cosi' recita (in grassetto la parte aggiunta dalla legge regionale impugnata):

«I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attivita' lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facolta' di cui al presente comma e' erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvolgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facolta', disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1. Al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che svolge attivita' presso i gruppi consiliari con il limite di un'unita' per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico; la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14, della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione)».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale disposizione sia illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

Motivi

L'art. 3, comma 73, si pone in contrasto con l'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, ed in particolare con il comma 1, lett. h). Tale disposizione prevede infatti che:

«Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: [...];

h) Abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione».

In attuazione di quanto previsto dalla citata lett. h), la Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 (all. 2) ha individuato il suddetto parametro omogeneo nel «costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale».

La delibera e' stata recepita dalla Regione Lazio nel citato art. 14 della legge regionale n. 4/2013, che nel comma 4 lett. g) ha inserito il seguente comma 4-bis all'art. 37 della legge regionale n. 6/2002:

- «4-bis. In conformita' alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale».

Ebbene, come si e' evidenziato, con la disposizione impugnata (art. 3, comma 73, legge regionale n. 17/2016) la Regione ha introdotto una deroga al limite previsto dal citato comma 4-bis dell'art. 37 legge regionale n. 6/2002 (introdotto con l'art. 14 legge regionale n. 4/2013).

In tal modo, pero' la Regione si e' posta in deliberato contrasto con la citata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012, ma soprattutto con l'art. 2 del decreto-legge n. 174/2012 che, come rilevato, al comma 1, lett. h.) demandava alle Regioni la individuazione di un «parametro omogeneo», che tenesse conto «del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione».

Tale «parametro omogeneo», si ribadisce, era stato individuato dalla Conferenza Stato-Regioni nella deliberazione 6 dicembre 2012, a cui ha fatto seguito l'art. 14 legge regionale n. 4/2013 che lo ha recepito ma, come si e' visto, e' stato poi successivamente derogato dalla disposizione impugnata.

Appare allora evidente come quest'ultima venga a porsi in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost. per violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

E' opportuno infatti ricordare, che l'art. 2 del citato decreto-legge n. 174/2012 (articolo denominato «Riduzioni dei costi della politica nelle regioni») prevede espressamente al comma 1 che le sue disposizioni sono emanate «ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica».

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3, comma 73, della legge regionale del Lazio 31 dicembre 2016, n. 17, recante «Legge di stabilita' regionale 2017», per i motivi illustrati nel presente ricorso.

 

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. Estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2017;

2. Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni - Deliberazione del 6 dicembre 2012.

 

Roma, 1° marzo 2017

Avvocato dello Stato: De Bellis

 

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