Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 gennaio 2013 (del  Commissario  dello  Stato  della
Regione Siciliana). 
 
 
(GU n. 7 del 13.2.2013) 
 
     L'assemblea regionale Siciliana, nella seduta  del  30  dicembre
2012, ha approvato il disegno di legge n. 58  dal  titolo  «Norme  in
materia  di  personale.  Disposizioni   contabili»,   successivamente
pervenuto a questo Commissariato dello Stato,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 2 gennaio 2013. 
    L'art. 1, 1° comma, che di seguito si riporta, da adito a censure
di costituzionalita' per violazione  degli  articoli  3,  97  e  117,
secondo comma, lett. 1) della Costituzione. 
    Art.1 (Proroghe di contratti di personale a tempo determinato). 
    1. «E'  autorizzata  sino  al  30  aprile  2013  la  proroga  dei
contratti di lavoro  in  essere  alla  data  del  30  novembre  2012,
eccezion fatta per quelli relativi al personale gia' alle  dipendenze
dei dipartimenti regionali soppressi, ai sensi dell'art. 5, comma  1,
della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, previo accordo decentrato
con  le  organizzazioni   sindacali   rappresentative   del   settore
interessato e previa  verifica  della  imprescindibile  esigenza  del
fabbisogno di risorse umane da  parte  dei  dirigenti  generali,  nel
rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle  leggi
statali in materia  di  proroga  di  rapporti  di  lavoro  presso  le
pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.122  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane
anche da parte , dei soggetti attuatori delle ordinanze  nei  settori
della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente,  con  priorita'
rispetto  all'utilizzazione  di  personale   non   dipendente   dalla
Regione». 
    La  disposizione  in  questione,  infatti,  nell'autorizzare   la
proroga dei contratti di lavoro in essere alla data del  30  novembre
2012 non limita la stessa, in  difformita'  dall'art.  1,  comma  400
della  legge  24  dicembre  2012  n.228,  ai  contratti   di   lavoro
subordinato a tempo determinato, ma la estende,  con  il  riferimento
all'art. 5, comma della legge regionale 9  maggio  2012,  n.  26,  ai
rapporti di  lavoro  autonomo  e  parasubordinato.  La  summenzionata
norma, alla lettera d) individua  quali  destinatari  della  disposta
proroga del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2011 il  personale
titolare di contratti autorizzati ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7,
lett. a), c), d) ed e) della L.R. 13 del 2009. 
    Orbene, dai chiarimenti forniti  dall'Amministrazione  regionale,
ai sensi dell'art.3  D.P.R.  488/169,  in  occasione  dell'esame  del
disegno di legge  n.  645  dal  titolo  «Proroga  di  interventi  per
l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione  di  rapporti
di lavoro a tempo determinato», approvato  dall'ARS  il  29  dicembre
2010 e promulgato con il numero 24 del 2010 (All. 1) risulta  che  il
personale di cui all'art.1, comma 7 della  cennata  L.R.  13/2009  e'
costituito oltre che da «44 unita' di personale a  tempo  determinato
di tipo subordinato» anche da 46 unita' di personale co.co.co..  Tale
tipologia di rapporto di lavoro secondo quanto  disposto  di  recente
dall'art.1, comma 147 della L. 24 dicembre 2012 n. 228,  ammette  «in
via eccezionale l'eventuale proroga al solo  fine  di  completare  il
progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
restando la misura del  compenso  pattuito  in  sede  di  affidamento
dell'incarico». 
    Il legislatore con la norma «de qua», invece, non distingue fra i
rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di  natura  occasionale  o
coordinata e continuativa e subordina la proroga dei  contratti  alla
preventiva   «verifica    da    parte    dei    dirigenti    generali
dell'Amministrazione regionale  della  imprescindibile  esigenza  del
fabbisogno di risorse umane», in cio' discostandosi  palesemente  dal
dettato dell'art.7, comma 6, lett.  c)  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ed invadendo l'ambito  di  competenza  legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  ordinamento  civile  di  cui
all'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione. 
    In proposito codesta eccellentissima Corte, con ormai consolidata
giurisprudenza  («ex  plurimis»  sentenze   nr.   69/2011,   77/2011,
108/2011, 151/2011 e  213/2011)  ha  affermato  che  e'  precluso  al
legislatore regionale  adottare  norme  che  possano  incidere  sulla
regolamentazione dei rapporti di lavoro, anche  precario,  presso  le
pubbliche amministrazioni, sia in  termini  di  retribuzione  che  di
durata, con connessa, disciplina di  reciproci  diritti  ed  obblighi
delle parti. Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici regionali,
infatti, al pari di quello della generalita' dei lavoratori pubblici,
e' sottoposto a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella
competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art.  117,
2° comma, lett. 1) della Costituzione, competenza questa «in subiecta
materia» esercitata con il decreto legislativo 165 del 2001  operante
per tutte le pubbliche amministrazioni. 
    Alla menzionata ingerenza in un  ambito  di  competenza  precluso
alla Regione, si aggiunge il rilievo che  la  disposizione  censurata
modifica la causa e l'oggetto del contratto  di  lavoro  autonomo  di
natura occasionale o coordinata e continuativa.  La  possibilita'  di
proroga  per  i  cennati  contratti  di  lavoro  non  subordinata  al
completamento  del   progetto   per   ritardi   non   imputabili   al
collaboratore, assimila gli stessi a quelli  di  lavoro  subordinati,
contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di  stabilizzazioni
e consolidamento del rapporto di lavoro nei soggetti interessati.  Va
rilevata altresi' la negativa refluenza sul buon andamento della P.A.
laddove la norma favorisce indirettamente il  mancato  e/o  ritardato
completamento del progetto iniziale. 
    La disposizione e' infine  censurabile  sotto  il  profilo  della
violazione dell'art. 3 della Costituzione ove consente un trattamento
diverso e  piu'  favorevole  per  i  lavoratori  in  servizio  presso
l'Amministrazione Regionale rispetto  a  quelli  di  tutte  le  altre
Pubbliche Amministrazioni cui si applica l'art.7, comma 6 del Decreto
legislativo 165/2001 cosi come integrato dall'art. 1, comma 147 della
Legge 228/2012. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto  Speciale,  con  il  presente
atto impugna l'art. 1, comma 1 del disegno di legge n. 58 dal  titolo
«Norme in materia di personale.  Disposizioni  contabili»,  approvato
dall'Assemblea Regionale Siciliana il 30 dicembre 2012,  nella  parte
in cui non specifica che i contratti di  lavoro  soggetti  a  proroga
sono quelli subordinati a tempo  determinato,  per  violazione  degli
articoli 3, 97, e 117, 2° comma, lett. 1) della Costituzione. 
      Palermo, 7 gennaio 2013 
 
                     Il Commissario dello Stato 
                      per la Regione Siciliana 
                               Aronica 

 

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