Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 gennaio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 5 del 2017-02-01)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, ed in particolare dell'art. 1, comma 2 lettera d), dell'art. 1 comma 5, dell'art. 3 commi 1 e 3 e dell'art. 12, comma 1, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2016.

Sul B.U.R. Sardegna 3 novembre 2016, n. 50 e' stata pubblicata la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, recante «Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)».

All'art. 1, comma 1, si precisa che l'ASE viene istituita «al fine di potenziare e razionalizzare il Governo delle entrate del sistema Regione».

Il successivo comma 6 prevede che «l'ASE ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale».

Si premette che lo Statuto della Regione Sardegna (approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) consente alla Regione sia la istituzione di tributi propri (l'art. 8 dello Statuto prevede che «Le entrate della regione sono costituite: [...] h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;»), sia l'accertamento e la riscossione dei tributi medesimi.

Cio' risulta in particolare dall'art. 9 dello Statuto, il cui comma l prevede che «la Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei tributi propri».

E' infatti evidente che se la Regione puo' affidare tali funzioni allo Stato, ben puo' esercitarle in prima persona.

Tuttavia, la legge regionale n. 25/2016 in talune disposizioni e' andata al di la' dei limiti previsti dallo Statuto e dalla Costituzione.

Da cio' la presente impugnativa che si propone a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost.

 

Motivi

1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, lettera d) e 3, comma 1, legge regionale n. 25/2016 per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera e) Cost. e 9 dello Statuto

L'art. 1, comma 4, prevede che all'ASE siano attribuite una serie di competenze tra cui, alla lettera d), il «controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati».

Orbene, la giurisprudenza della Corte e' costante nel ritenere che costituiscono tributi propri regionali esclusivamente quelli costituiti con legge regionale; tutti gli altri tributi, ancorche' il relativo gettito sia destinato alla Regione in tutto o in parte, non possono definirsi tributi propri (cfr. da ultimo la sentenza n. 97/2013, in cui si legge: «Sull'affermazione secondo la quale i "tributi propri derivati", che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito e' destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, v. citate sentenze n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003»).

Poiche', come gia' evidenziato, l'art. 9, comma 1, dello Statuto riconosce alla Regione un potere di accertamento e di riscossione esclusivamente dei tributi propri (consentendole di affidare tali funzioni allo Stato), appare evidente come la precisazione di cui alla citata lettera d) dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 25/2016 (laddove si attribuisce all'ASE il «controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati») viene a porsi in contrasto con l'art. 9 dello Statuto, nonche' con l'art. 117, comma 2, lettera e) Cost. che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato il «sistema tributario e contabile dello Stato».

Per gli stessi motivi e' illegittimo anche l'art. 3, comma 1, della legge regionale impugnata, laddove prevede che la Regione «promuove tutte le azioni necessarie per riconoscere in capo alla Regione, e per il successivo esercizio da parte dell'ASE, la piena titolarita' nella materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega di funzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato».

La disposizione in particolare e' illegittima in quanto si propone di ottenere un risultato («la piena titolarita' nella materia dell'accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale»), che sulla base del sistema normativo vigente e' illegittimo, in quanto contrastante con il citato art. 117, comma 2, lettera e) Cost. che riserva allo Stato il potere di legiferare sul «sistema tributario» (com'e' noto, il legislatore statale ha poi affidato alle Agenzie fiscali le funzioni di accertamento e riscossione dei tributi erariali: cfr. decreto legislativo n. 300/1999, articoli 56 e ss.).

Tra l'altro, in relazione alle entrare erariali il cui gettito e' destinato (anche) alla Regione, e' di recente entrato in vigore il decreto legislativo n. 114/2016 (recante «Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali») il cui art. 2 («Modalita' di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione») prevede che:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalita' volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'art. 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalita' indicate dal presente decreto legislativo».

Tale disposizione riconosce dunque un ruolo alla Regione per quel che riguarda «il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali» alla stessa destinate, ruolo che si esplica tramite una intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze al quale e' attribuita la competenza ad emanare il decreto ministeriale previsto dalla citata disposizione.

Al di fuori di tale previsione, non sono riconosciuti alla Regione poteri o competenze sui tributi diversi da quelli propri.

Da cio' la illegittimita' costituzionale delle due disposizioni in epigrafe.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 3 comma 1, legge regionale n. 25/2016 per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera e) Cost. e 9 dello Statuto

L'art. 12 della legge regionale n. 25/2016, istituisce il Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE).

Anche tale disposizione e' da ritenersi illegittima per le ragioni indicate nel motivo precedente, in quanto al comma 1 richiama l'art. 3 (illegittimo per quanto sopra detto) ed inoltre fa riferimento al servizio di riscossione «dei tributi locali attualmente non riscossi».

Cosi' dispone infatti l'art. 12:

«1. Successivamente all'acquisizione da parte dell'ASE delle competenze in materia di accertamento e riscossione di cui all'art. 3, anche nel caso di attivazione del servizio di riscossione di tributi regionali propri e dei tributi locali attualmente non riscossi, e' istituito il Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE) quale organo dell'ASE, con i seguenti compiti:

a) affiancare il direttore generale nelle fasi deliberative e modificative relative allo statuto e agli atti regolamentari ad esso conseguenti e collegati;

b) elaborare e predisporre proposte e osservazioni al direttore generale in merito alla redazione dei piani aziendali annuali o pluriennali, dei bilanci e delle scelte strategiche;

c) supportare con pareri e consulenze le iniziative inerenti il tema delle entrate».

Orbene, il legislatore regionale non ha considerato che i tributi locali sono da ritenersi anch'essi tributi statali, in quanto istituiti con legge statale (e, come gia' evidenziato, indipendentemente dal destinatario del gettito).

Anche in questo caso, dunque, risulta violato sia il piu' volte citato art. 9 dello Statuto, sia la competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera e), il quale - com'e' noto - ha rimesso esclusivamente all'autonomia dei Comuni alcuni poteri di accertamento e riscossione dei tributi locali (cfr. art. 52, decreto legislativo n. 446/1997).

Sotto tale profilo risulta violato anche l'art. 119, comma 2, Cost. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5, legge regionale n. 25/2016 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., con l'art. 2 decreto legislativo n. 114/2016 e con l'art. 117 comma 3, Cost. L'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 25/2016, cosi' dispone:

«Presso l'ASE affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), in riferimento al riversamento diretto del gettito delle entrate erariali. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, individua le modalita' e i tempi di riversamento nelle casse regionali e disciplina i relativi flussi informativi».

La disposizione e' illegittima laddove attribuisce alla competenza della Giunta regionale «le modalita' e i tempi di riversamento nelle casse regionali».

Come si e' gia' evidenziato, il decreto legislativo n. 114/2016 prevede invece che tali funzioni siano esercitate dallo Stato, e per esso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto ministeriale emanato d'intesa con la Regione.

Tale disciplina (in quanto contenuta in una norma interposta di attuazione dello Statuto), non puo' essere incisa da una fonte inferiore (quale e' la legge regionale).

Da cio' la violazione delle disposizioni in epigrafe.

 Un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma, va ravvisato nella previsione, contenuta nel medesimo art. 1, comma 5, secondo cui le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, debbono affluire presso l'ASE.

Tale previsione produrrebbe anche l'effetto di portare le suddette entrate al di fuori della tesoreria unica statale, istituita con legge n. 720/1984 (recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»).

Com'e' noto, anche la Regione Sardegna e' ricompresa nella tabella A annessa alla legge n. 720/1984 (che fa riferimento alle «Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano»).

Tale legge si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. (cfr. al riguardo la sentenza n. 311/2012), disposizione che risulta pertanto violata.

Come ulteriore conseguenza, la norma suddetta si pone in contrasto con l'art. 97, comma 1, Cost., ai sensi del quale «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».

4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, legge regionale n. 25/2016 per contrasto con articoli 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera g) Cost.

L'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 25/2016 cosi' dispone:

«Per garantire l'esatta determinazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali, l'ASE verifica tempestivamente la correttezza dei dati e dei calcoli effettuati dalla struttura di gestione e dagli altri organi statali competenti, anche attraverso un raccordo continuo con la struttura statale e avvalendosi degli strumenti e dei flussi informativi di cui agli articoli 6 e 7».

La disposizione e' illegittima per violazione dell'art. 81 Cost., nella parte in cui prevede che l'ASE operi «un raccordo continuo con la struttura statale», allo scopo di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati allo scopo di determinare l'esatto importo dei tributi dei quali la Regione e' compartecipe.

Tale previsione e' infatti in grado di provocare un incremento di attivita' amministrativa sull'apparato statale (ulteriore rispetto a quello gia' esistente), e quindi maggiori oneri, peraltro senza copertura finanziaria.

Da cio' deriva il contrasto con l'art. 81, comma 4 (ora comma 3) Cost., nonche' con l'art. 117, comma 2, lettera g) Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».

E' evidente infatti, che la previsione di un «raccordo continuo» con gli uffici statali viene ad imporre una necessaria diversa (ed onerosa) regolamentazione in capo a questi ultimi, per effetto di una fonte (la legge regionale), priva di competenza al riguardo.

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la legge regionale Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25, ed in particolare l'art. 1, comma 2 lettera d), l'art. 1 comma 5, l'art. 3 commi 1 e 3 e l'art. 12, comma 1, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2016.

 

Roma, 2 gennaio 2017

L'Avvocato dello Stato: De Bellis

 

Menu

Contenuti