Ricorso n. 3 del 12 gennaio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 7 del 15.02.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f…, per il ricevimento degli atti, fax…e PEC…) presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2 novembre 2011, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 4 novembre 2011, recante «Misure urgenti per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale» giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2011.
Con la legge regionale n. 28 del 2 novembre 2011, che consta di un solo articolo, la Regione Puglia ha dettato «Misure urgenti per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale».
In particolare, in tale articolo e' previsto che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in via eccezionale e all'esclusivo fine di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa e la funzionalita' degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza
della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
E' avviso del Governo che, con questa disposizione, la Regione Puglia abbia violato i principi costituzionali contenuti negli artt. 3, 97 e 136 nonche' gli articoli 24 e 113 della Costituzione, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti
M o t i v i
1. - Violazione degli artt. 3, 97 e 136 della Costituzione.
Occorre, anzitutto, premettere che la disposizione legislativa in esame, nel far espresso riferimento alle «procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354» e nello stabilire che «i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» contiene un espresso riferimento ad un contenzioso pregresso in relazione al quale appare utile fornire alcune preliminari osservazioni. Codesta Corte, infatti, ha gia' avuto modo di occuparsi della procedura concorsuale, che ha interessato la progressione nelle qualifiche funzionali del personale della Regione Puglia, anzitutto in
riferimento alla questione di legittimita' costituzionale – sollevata in via incidentale dal TAR Puglia - dell'art. 32 l.r. Puglia n. 7/1997 - ai sensi del quale erano stati banditi dalla Regione Puglia due concorsi, per la copertura di 482 posti di VIII e 381 di VII qualifica funzionale, riservati per intero agli impiegati regionali inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori - in riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione.
Con decisione n. 373/2004, ritenendo che la riserva della totalita' dei posti per i funzionari regionali interni alla Regione, collideva con il principio costituzionale sancito negli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore ... e' soggetto alla regola del pubblico concorso» e' stata dichiarata l'incostituzionalita' del combinato disposto dell'art. 32, primo comma, l.r. n. 7/1997 e dell'art. 39 della l.r. Puglia n. 26/1984, nella parte in cui riserva la copertura del 100 dei posti
messi a concorso al personale interno.
Successivamente a tale declaratoria, il TAR Puglia annullava le procedure concorsuali indette sulla base delle norme dichiarate illegittime.
Interveniva, quindi, la l.r. Puglia n. 14/2004 che, all'art. 59, terzo comma, conteneva la seguente previsione «In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla Delib. G.R. 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione).
Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a tali procedure da imputarsi all'aliquota di cui al comma 1, anche se in esubero rispetto alla medesima. I posti in esubero rispetto alla citata aliquota sono portati in detrazione dall'aliquota di cui al comma 2 in occasione dell'espletamento di procedure concorsuali successive alla data di entrata in vigore della presente legge»).
Codesta Corte, veniva allora investita della questione di legittimita' costituzionale del sopra riprodotto art. 59, terzo comma, l.r. n. 14/2004, dal Consiglio di Stato, in via incidentale, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, in quanto la Regione «facendo salvi "gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate" in base ai bandi annullati dal giudice amministrativo, e, in asserita ottemperanza delle sentenze rese da questa Corte e dal giudice amministrativo, ha adottato la delibera oggetto di impugnazione nel giudizio a quo, con la quale e' stato indetto un concorso, aperto agli esterni, volto alla copertura di 60 (30 per la categoria D1 e 30 per la categoria D3) degli originari 863 posti cui si riferivano i concorsi interni annullati.».
Con sentenza n. 354/2010, espressamente richiamata nel testo normativo oggi all'esame - nella quale veniva premesso che «L'appellante nel giudizio principale ha partecipato a quest'ultimo concorso, conseguendo un punteggio superiore al minimo, ma non sufficiente per accedere alle prove successive, in ragione del numero limitato di posti messi a concorso, la cui quantificazione egli ha conseguentemente contestato, proponendo prima ricorso al Tar Puglia, che lo ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, e poi proponendo l'appello che forma oggetto del giudizio principale, con il quale egli deduce l'elusione del giudicato amministrativo e l'illegittimita' costituzionale della sopravvenuta norma censurata.» - codesta Corte riconosceva esistente la violazione degli stessi principi costituzionali, gia' precedentemente riscontrata - avendo la Regione Puglia destinato ai concorrenti esterni, su n. 863 posti totali, soltanto 60 posti - nonche' di quelli contenuti negli artt. 24 e 113 della Costituzione, per evidente elusione dello stesso proprio precedente giudicato, testualmente affermando: «La disciplina censurata ha fatto salvi gli effetti dell'applicazione di disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 373
del 2002. Essa, pertanto, ha riprodotto il medesimo vizio di quelle norme, cioe' la violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento, determinata dalla previsione di una riserva al personale interno della totalita' dei posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione. L'orientamento affermato nella sentenza n. 373 del 2002 e' stato ribadito ulteriormente nella successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale una riserva integrale ai dipendenti gia' in servizio dei posti messi a concorso, come quella prevista dalle procedure di cui la disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti, contraddice il carattere aperto della selezione. Questo rappresenta un elemento essenziale del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. (sentenze n. 169
e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009).
Sotto altro profilo, la norma censurata, in quanto legge provvedimento che incide sugli effetti di un giudicato, interferisce con l'esercizio della funzione giurisdizionale, determinando una violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost. (fra le molte, sentenze n. 24 del 2009 e n. 267 del 2007).».
Tutto quanto finora considerato, si ritiene che anche la norma oggi censurata contenga identiche previsioni violative dei principi costituzionali, gia' fatte oggetto di declaratoria di incostituzionalita'.
Invero, la Regione Puglia, nell'adibire tutti i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti della sentenza n. 354/2010 alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostanzialmente ottiene il risultato di annullare gli effetti di questa pronuncia, conseguentemente determinando la violazione dell'art. 136 Cost. - a mente del quale «Quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinche', ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.» - nonche', ancora una volta, attuando la violazione dei principi costituzionali di imparzialita' e di buon andamento, gia' piu' volte acclarata con le sentenze sopra richiamate, dal momento che, in concreto, continua ad essere adibita alle mansioni superiori, ottenute senza pubblico concorso, la quasi totalita' dei funzionari regionali.
Tale orientamento e' stato costantemente affermato da codesta Corte che non ha mancato di rilevare che una riserva integrale dei posti messi a concorso ai dipendenti gia' in servizio - di cui la disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti - contraddice il carattere aperto della selezione come elemento essenziale del concorso pubblico, il cui difetto costituisce lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (sentenze numeri 169/2010 e 100/2010).
2. - Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
La norma oggi censurata avrebbe dovuto costituire diretta attuazione delle pronunce di incostituzionalita' medio tempore intervenute, con la previsione della indizione di concorso pubblico ed un numero di posti, ragionevolmente del 50, riservati al personale esterno.
Invece, la stessa lasciando, in sostanza, inalterata l'attribuzione delle qualifiche illegittimamente perseguite, in tal modo incidendo sugli effetti di precedenti giudicati, in concreto interferisce con la funzione giurisdizionale violando, in modo evidente, gli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche alla luce di quanto affermato nelle sentenze di codesta Corte numeri 267/2007 e 24/2009.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art.1 della legge n. 28 della Regione Puglia sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 e dell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.
Roma, addi' 27 dicembre 2011
L'Avvocato dello Stato: Spina