Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 12 gennaio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 7 del 15.02.2012 ) 

 

 

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso  ex  lege   dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato   (c.f…, per il ricevimento degli atti,  fax…e  PEC…)   presso   i   cui   uffici    e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

    Nei confronti della Regione  Puglia  in  persona  del  Presidente della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2  novembre  2011,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Puglia n. 172 del 4 novembre 2011,  recante  «Misure  urgenti per  assicurare  la  funzionalita'  dell'amministrazione   regionale» giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2011.

    Con la legge regionale n. 28 del 2 novembre 2011, che  consta  di un solo articolo, la Regione Puglia ha dettato  «Misure  urgenti  per assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale».

    In particolare, in tale articolo e' previsto che «Fermo  restando quanto previsto dall'art. 9 (Contenimento delle spese in  materia  di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78  (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  via eccezionale  e  all'esclusivo  fine  di  garantire   la   continuita' dell'attivita'  amministrativa  e  la  funzionalita'   degli   uffici regionali, nelle more dell'esperimento  delle  procedure  concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza

    della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza  sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione  della  stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.».

    E' avviso del Governo che, con questa  disposizione,  la  Regione Puglia abbia violato i principi costituzionali contenuti negli  artt. 3, 97 e 136 nonche' gli articoli 24 e 113 della Costituzione, come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti

 

                             M o t i v i

 

    1. - Violazione degli artt. 3, 97 e 136 della Costituzione.

    Occorre, anzitutto, premettere che la disposizione legislativa in esame, nel far espresso riferimento alle «procedure  concorsuali  per la copertura dei posti resisi  vacanti  per  effetto  della  sentenza della  Corte  costituzionale  15  dicembre  2010,  n.  354»  e  nello stabilire che «i dipendenti della Regione  Puglia  interessati  dagli effetti di tale sentenza sono adibiti  alle  mansioni  proprie  della categoria in cui erano inquadrati alla data  di  pubblicazione  della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»  contiene un espresso riferimento ad un contenzioso pregresso in  relazione  al quale appare utile fornire alcune preliminari  osservazioni.  Codesta Corte, infatti, ha gia'  avuto  modo  di  occuparsi  della  procedura concorsuale, che ha  interessato  la  progressione  nelle  qualifiche funzionali  del  personale  della  Regione   Puglia,   anzitutto   in

riferimento alla questione di legittimita' costituzionale – sollevata in via incidentale dal TAR Puglia  -  dell'art.  32  l.r.  Puglia  n. 7/1997 - ai sensi del quale erano stati banditi dalla Regione  Puglia due concorsi, per la copertura di 482 posti di  VIII  e  381  di  VII qualifica funzionale, riservati per intero agli  impiegati  regionali inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori - in riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione.

    Con  decisione  n.  373/2004,  ritenendo  che  la  riserva  della totalita' dei posti per i funzionari regionali interni alla  Regione, collideva con il principio costituzionale sancito negli artt. 3 e 97, terzo comma,  della  Costituzione,  secondo  cui  «il  passaggio  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una  fascia  funzionale superiore ... e' soggetto alla regola del pubblico concorso» e' stata dichiarata l'incostituzionalita' del combinato disposto dell'art. 32, primo comma, l.r. n. 7/1997 e  dell'art.  39  della  l.r.  Puglia  n. 26/1984, nella parte in cui riserva la copertura del 100  dei  posti

messi a concorso al personale interno.

    Successivamente a tale declaratoria, il TAR Puglia  annullava  le procedure concorsuali  indette  sulla  base  delle  norme  dichiarate illegittime.

    Interveniva, quindi, la l.r. Puglia n. 14/2004 che, all'art.  59, terzo comma, conteneva la  seguente  previsione  «In  sede  di  prima applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  sono fatti salvi gli  esiti  delle  procedure  di  progressione  verticale effettuate in base alla  Delib.  G.R.  30  dicembre  1997,  n.  10179 (Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo  della  Regione).

Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a  tali procedure da imputarsi all'aliquota di cui al comma 1,  anche  se  in esubero rispetto alla medesima. I  posti  in  esubero  rispetto  alla citata aliquota sono portati in detrazione dall'aliquota  di  cui  al comma 2  in  occasione  dell'espletamento  di  procedure  concorsuali successive alla data di entrata in vigore della presente legge»).

    Codesta  Corte,  veniva  allora  investita  della  questione   di legittimita' costituzionale  del  sopra  riprodotto  art.  59,  terzo comma, l.r. n. 14/2004, dal Consiglio di Stato, in  via  incidentale, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e  113  della  Costituzione,  in quanto la Regione  «facendo  salvi  "gli  esiti  delle  procedure  di progressione verticale effettuate" in base  ai  bandi  annullati  dal giudice amministrativo, e, in asserita  ottemperanza  delle  sentenze rese da questa Corte e dal giudice  amministrativo,  ha  adottato  la delibera oggetto di impugnazione nel giudizio a quo, con la quale  e' stato indetto un concorso, aperto agli esterni, volto alla  copertura di 60 (30 per la categoria  D1  e  30  per  la  categoria  D3)  degli originari 863 posti cui si riferivano i concorsi interni annullati.».

    Con sentenza n.  354/2010,  espressamente  richiamata  nel  testo normativo  oggi  all'esame  -  nella  quale   veniva   premesso   che «L'appellante nel giudizio principale ha partecipato  a  quest'ultimo concorso, conseguendo  un  punteggio  superiore  al  minimo,  ma  non sufficiente per accedere alle prove successive, in ragione del numero limitato di posti messi a concorso, la cui  quantificazione  egli  ha conseguentemente contestato, proponendo prima ricorso al Tar  Puglia, che lo ha dichiarato inammissibile per carenza di  legittimazione  ad agire, e poi proponendo l'appello  che  forma  oggetto  del  giudizio principale,  con  il  quale  egli  deduce  l'elusione  del  giudicato amministrativo e l'illegittimita' costituzionale  della  sopravvenuta norma censurata.» - codesta Corte riconosceva esistente la violazione degli   stessi   principi   costituzionali,   gia'    precedentemente riscontrata - avendo  la  Regione  Puglia  destinato  ai  concorrenti esterni, su n. 863 posti totali,  soltanto  60  posti  -  nonche'  di quelli contenuti  negli  artt.  24  e  113  della  Costituzione,  per evidente  elusione  dello  stesso   proprio   precedente   giudicato, testualmente affermando: «La disciplina censurata ha fatto salvi  gli effetti  dell'applicazione  di  disposizioni  legislative  dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 373

del 2002. Essa, pertanto, ha riprodotto il medesimo vizio  di  quelle norme, cioe' la violazione  dei  principi  di  imparzialita'  e  buon andamento, determinata dalla previsione di una riserva  al  personale interno della totalita' dei posti messi  a  concorso  dalla  pubblica amministrazione. L'orientamento affermato nella sentenza n.  373  del 2002 e' stato ribadito ulteriormente nella successiva  giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale una riserva integrale ai dipendenti gia' in servizio dei posti messi a  concorso,  come  quella  prevista dalle procedure di cui la disposizione censurata ha fatto  salvi  gli esiti,  contraddice  il  carattere  aperto  della  selezione.  Questo rappresenta un elemento essenziale del concorso  pubblico  e  il  suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. (sentenze n. 169

e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009).

    Sotto  altro  profilo,  la  norma  censurata,  in  quanto   legge provvedimento che incide sugli effetti di un giudicato,  interferisce con l'esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  determinando  una violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost. (fra le  molte,  sentenze n. 24 del 2009 e n. 267 del 2007).».

    Tutto quanto finora considerato, si ritiene che  anche  la  norma oggi censurata contenga identiche previsioni violative  dei  principi costituzionali,   gia'   fatte    oggetto    di    declaratoria    di incostituzionalita'.

    Invero, la Regione Puglia, nell'adibire tutti i dipendenti  della Regione Puglia interessati dagli effetti della sentenza  n.  354/2010 alle mansioni proprie della categoria in cui  erano  inquadrati  alla data di pubblicazione della stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  sostanzialmente  ottiene   il   risultato   di annullare  gli  effetti   di   questa   pronuncia,   conseguentemente determinando la violazione dell'art. 136 Cost. - a  mente  del  quale «Quando la Corte  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  di  una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa  di avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e  comunicata  alle Camere ed  ai  Consigli  regionali  interessati,  affinche',  ove  lo ritengano  necessario  provvedano  nelle  forme  costituzionali.»   - nonche', ancora  una  volta,  attuando  la  violazione  dei  principi costituzionali di imparzialita' e di buon andamento, gia' piu'  volte acclarata con le sentenze  sopra  richiamate,  dal  momento  che,  in concreto,  continua  ad  essere  adibita  alle  mansioni   superiori, ottenute senza pubblico concorso, la quasi totalita'  dei  funzionari regionali.

    Tale orientamento e' stato  costantemente  affermato  da  codesta Corte che non ha mancato di rilevare che una  riserva  integrale  dei posti messi a concorso ai dipendenti gia' in servizio  -  di  cui  la disposizione censurata ha fatto salvi  gli  esiti  -  contraddice  il carattere  aperto  della  selezione  come  elemento  essenziale   del concorso pubblico, il cui difetto costituisce lesione degli  articoli 3 e 97 della Costituzione (sentenze numeri 169/2010 e 100/2010).

    2. - Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

    La  norma  oggi  censurata  avrebbe  dovuto  costituire   diretta attuazione  delle  pronunce  di  incostituzionalita'  medio   tempore intervenute, con la previsione della indizione di  concorso  pubblico ed  un  numero  di  posti,  ragionevolmente  del  50,  riservati  al personale esterno.

    Invece,   la   stessa   lasciando,   in   sostanza,    inalterata l'attribuzione delle qualifiche illegittimamente perseguite,  in  tal modo incidendo sugli effetti di  precedenti  giudicati,  in  concreto interferisce  con  la  funzione  giurisdizionale  violando,  in  modo evidente, gli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche alla  luce  di quanto affermato nelle sentenze di codesta Corte  numeri  267/2007  e 24/2009.

 

 

                              P. Q. M.

 

    Si conclude perche' l'art.1  della  legge  n.  28  della  Regione Puglia sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri del 23 dicembre 2011 e dell'allegata relazione del  Ministro per i rapporti con le regioni.

 

        Roma, addi' 27 dicembre 2011

 

                    L'Avvocato dello Stato: Spina

 

 

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