RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2008 , n. 3
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  15  gennaio  2008  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 9 del 20-2-2008) 

  
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
   Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta
regionale   in   carica,   per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge regionale Piemonte 6 novembre 2007, n. 21,
recante «Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed
adolescenti» (pubblicata nel B.U.R. della Regione Piemonte 8 novembre
2007,  n. 45, suppl. 9 novembre 2007), ed in particolare dell'art. 3,
per  violazione degli articoli 2, 32, 117, secondo comma, lettera m),
e terzo comma, della Costituzione.
   1. -- La legge regionale in epigrafe detta disposizioni in materia
di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.
   L'art.  3, comma 1, della stessa stabilisce che: «Nella Regione il
trattamento  con  sostanze  psicotrope,  e  nello  specifico  farmaci
psicostimolanti,  antipsicotici,  psicoanalettici,  antidepressivi  e
ipnotici  su  bambini  e  adolescenti  fino  a  18  anni  puo' essere
praticato  solo  quando  i  genitori  o  tutori nominati esprimono un
consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto».
   Il comma 2 della norma affida poi alla Giunta regionale il compito
di  predisporre  un  modulo  per il consenso informato, attraverso il
quale  il  medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta,
lo  psichiatra  o  il  neuropsichiatra  infantile  debbono fornire le
informazioni  relative  ai  vantaggi  presunti  della  terapia,  agli
effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti
alternativi ed alle modalita' di somministrazione.
   Il  comma  3  affida  alla  stessa  Giunta  l'ulteriore compito di
individuare  strumenti  e  modalita' per favorire l'accesso a terapie
alternative o integrative ai trattamenti di cui al comma 1.
   Il   comma  4,  infine,  stabilisce  le  modalita'  con  le  quali
dev'essere  prestato  il  consenso alla somministrazione da parte del
genitore o del tutore interessato.
   Nella  seduta  del  21  dicembre 2007 il Consiglio dei ministri ha
deliberato di impugnare il suddetto articolo 3 della legge regionale.
   2. -- La norma in questione viene impugnata ai sensi dell'art. 127
Cost.  in  quanto  le  disposizioni in essa contenute, subordinando i
trattamenti  di cui al comma 1 ad un obbligatorio consenso scritto da
parte  dei  genitori  o  dei tutori del minore per il trattamento con
sostanze  psicotrope,  peraltro  non  previsto  dalle norme nazionali
sulla  prescrizione  di  farmaci stupefacenti o psicotropi (contenute
nel  d.P.R.  n. 390/1990, recante «Testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza»),
eccedono   dalla  competenza  legislativa  concorrente  regionale  in
materia  di tutela della salute, incidendo direttamente sul merito di
scelte proprie dell'arte medica, in assenza -- o in difformita' -- di
determinazioni assunte a livello nazionale e, comunque, si pongono in
contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati  nella materia dal
legislatore statale, conformemente all'art. 117, terzo comma, Cost.
   3.  --  Al  riguardo  occorre,  innanzi  tutto,  rilevare  che  la
necessita'  del  consenso  informato  e'  attualmente  prevista dalla
legislazione  vigente  solo  in  casi determinati, come ad esempio in
materia  di sperimentazione clinica sull'uomo di medicinali ancora in
fase di autorizzazione all'immissione in commercio o per lo studio di
nuove indicazioni terapeutiche di farmaci gia' commercializzati (cfr.
art.  5  del  d.lgs.  n. 211/2003),  ovvero in materia di donazione e
ricezione  di  sangue  e di emocomponenti (art. 11, d.m. 3 marzo 2005
recante  «Protocolli  per l'accertamento della idoneita' del donatore
di sangue e di emocomponenti»).
   4.  --  Conseguentemente, subordinando il trattamento in questione
al  consenso  informato  in casi non previsti dalla legge nazionale e
senza  alcun riscontro in indirizzi fondati sullo stato attuale delle
conoscenze scientifiche, la norma in questione pone delle limitazioni
alla  prescrivibilita'  di un'ampia gamma di medicinali, sottoponendo
la  decisione  del  medico -- che effettua la prescrizione sulla base
della  professionalita'  acquisita  mediante  studi  specifici  e  di
un'abilitazione  professionale -- alla discrezionalita' di genitori e
tutori, di solito privi delle stesse conoscenze.
   5. -- Tale determinazione incide, innanzi tutto, negativamente sul
diritto alla salute dei pazienti tutelato ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione,  nonche'  sulla  determinazione  dei livelli essenziali
delle   prestazioni  concernenti  tale  diritto  (di  competenza  del
legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m)
della  Costituzione),  creando una situazione di difformita' rispetto
al   resto   del  territorio  nazionale,  quanto  alle  modalita'  di
prescrizione e somministrazione dei suddetti medicinali.
   6.  --  In secondo luogo il contenuto della norma predetta si pone
in  palese  contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati  dalla
legislazione  statale  nella  materia, i quali, come si e' detto, non
prevedono  il  consenso  informato  in  relazione  ai  trattamenti in
questione.
   A tale riguardo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (cfr. in
part.  sent. 338 del 2003) ha precisato che «stabilire il confine fra
terapie  ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni
scientifiche   e   sperimentali,   e'   determinazione   che  investe
direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia,
collocandosi "all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona
malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della
scienza  e  dell'arte  medica;  e  quello  ad  essere rispettato come
persona, e in particolare nella propria integrita' fisica e psichica"
(sentenza  n. 282 del 2002), diritti la cui tutela non puo' non darsi
in  condizioni  di  fondamentale  eguaglianza  su tutto il territorio
nazionale.
   Da  cio'  discende  che interventi legislativi regionali, posti in
essere nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, come
quella  di  cui  le  Regioni godono in materia di tutela della salute
(art.  117,  terzo comma, Cost.), sono costituzionalmente illegittimi
ove  pretendano  di  incidere  direttamente  sul  merito delle scelte
terapeutiche  in  assenza  di -  o in difformita' da - determinazioni
assunte  a  livello  nazionale,  e quindi introducendo una disciplina
differenziata, su questo punto, per una singola Regione.».
   Alle  stesse  censure,  del resto, soggiace anche il comma 3 della
disposizione  censurata,  laddove  affida  alla  Giunta  regionale il
compito  di individuare «strumenti e modalita' per favorire l'accesso
a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle
sostanze psicotrope di cui al comma 1».
   Ne'  potrebbe,  d'altra  parte,  negarsi  che  la  disciplina  del
consenso  informato  sia  da considerarsi espressione di un principio
fondamentale  in  materia  di  tutela  della  salute,  posto  che  il
contrario  puo'  evincersi  in modo evidente da disposizioni di legge
vigenti, come quelle contenute nell'art. 115, comma 1, lettera b) del
d.lgs.  n. 112  del 1998 e nell'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b)
del d.lgs. n. 300 del 1999, nonche' dalle altre disposizioni di legge
statali sopra menzionate.
   8.  --  Rispetto  ai  principi suddetti, peraltro, le disposizioni
contenute  nella  norma  regionale  censurata si pongono in ulteriore
contrasto  anche  per quanto concerne le modalita' di prestazione del
consenso  al  trattamento,  indebitamente  limitate  al solo consenso
scritto  e  circoscritte ai soli soggetti contemplati dalla norma, in
difformita'  con quanto stabilito nell'art. 2, lettera i), del d.lgs.
n. 211/2003.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  conclude  perche' codesta ecc.ma Corte voglia, in accoglimento
del  presente  ricorso,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
delle  impugnate  disposizioni  della  legge  della  Regione Piemonte
indicata in epigrafe.
     Roma, addi' 5 gennaio 2008
              L'Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo

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