RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2009 , n. 3
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 gennaio 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 8 del 25-2-2009) 
 
    Ricorso per il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto; 
    Contro la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, per la declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della  Regione  Campania  n.  14  del  6  novembre  2008,
pubblicata nel B.U.R. n. 45 del  10  novembre  2008,  recante  «Norma
urgente in materia di prosecuzione delle  attivita'  estrattive».  La
presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio  dei
ministri del 18 dicembre 2008 come da estratto del  relativo  verbale
che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. 
    Con la legge n. 14 del 6 novembre 2008, che consta  di  due  soli
articoli, la Regione Campania  detta  norme  urgenti  in  materia  di
attivita' estrattive. La legge, in particolare, stabilisce all'art. 1
che, nelle more dell'entrata in  vigore  del  Piano  regionale  delle
attivita'  estrattive  (PRAE),  gli  esercizi  di  cava  regolarmente
autorizzati, per i quali sia intervenuto o intervenga il  termine  di
scadenza delle autorizzazioni  prima  del  30  giugno  2010,  possono
proseguire l'attivita' sino a detta data a  condizione  di  non  aver
completato il progetto estrattivo. Entro tale  scadenza  deve  essere
completata anche la ricomposizione ambientale  prevista  dalle  norme
vigenti  in  materia.  I  titolari  delle  menzionate  autorizzazioni
possono quindi presentare  istanza  per  il  nuovo  provvedimento  di
autorizzazione  alla   prosecuzione   e   ricomposizione   ambientale
all'ufficio competente entro il termine di novanta giorni dalla  data
di pubblicazione della legge che, «dichiarata urgente, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 43 e 45 dello Statuto, (...) entra in  vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della Regione Campania». 
    E'  indubbio  che  la  legge  regionale   presenta   aspetti   di
illegittimita'   costituzionale   relativamente   alla   disposizione
contenuta nell'articolo 1, comma 1. 
    Tale norma, come detto, prevede che, nelle  more  della  completa
attuazione del «piano  regionale  delle  attivita'  estrattive»,  gli
esercizi di cava, a qualunque titolo autorizzati ai sensi della legge
n. 54/1985 e s.m.i., e per i quali sia gia' intervenuta o  intervenga
la scadenza delle autorizzazioni prima del 30  giugno  2010,  possono
proseguire l'attivita' fino a detta data, a condizione di  non  avere
completato il progetto estrattivo. 
    Il successivo comma 3 dispone che,  per  le  autorizzazioni  gia'
scadute senza che vi sia stato  il  completamento  del  programma  di
coltivazione autorizzato, i titolari presentino entro novanta giorni.
Dalla pubblicazione della legge una  istanza  al  competente  ufficio
regionale che  emette  una  nuova  autorizzazione  alla  prosecuzione
dell'attivita' estrattiva ed alla ricomposizione  ambientale  finale,
sulla base di un accertamento volto a verificare soltanto il deposito
cauzionale ed il versamento dei  contributi  dovuti  ai  sensi  della
legge regionale n. 1/2008. 
    Lo stesso comma 3, inoltre, per le autorizzazioni scadute, il cui
progetto estrattivo sia gia' stato esaurito,  dispone  che  la  nuova
autorizzazione  possa  prevedere   solo   la   c.d.   «ricomposizione
ambientale, da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010». 
    A   tal   proposito,   pare   opportuno   evidenziare   che    la
«ricomposizione ambientale» si  risolve  comunque  in  una  ulteriore
attivita' di estrazione  dei  materiali  al  fine  di  rimodellare  i
profili di escavo per renderli  idonei  a  successivi  interventi  di
restauro ambientale. 
    Pertanto, con le citate disposizioni, la legge regionale consente
che le autorizzazioni gia' scadute o in scadenza prima del 30  giugno
2010  vengano  rinnovate  «di  diritto»,  senza  alcuna   condizione,
verifica o procedura di natura ambientale. 
    Al riguardo, e' importante sottolineare che la normativa  statale
vigente ammette siffatto rinnovo solo per  quei  progetti  che  siano
gia' stati  sottoposti  alla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA) o alla procedura di verifica di assoggettabilita'  a
VIA entro gli  ultimi  cinque  anni  (termine  stabilito  a  pena  di
decadenza dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 3  aprile  2006
recante norme in materia ambientale per come modificato dal d.lgs. n.
4 del 16 gennaio 2008) mentre lo esclude per quei  progetti  che,  in
precedenza, non siano mai stati  sottoposti  a  procedura  VIA  o  di
verifica di assoggettabilita' a VIA. 
    La normativa regionale di cui si  discute,  pertanto,  sottraendo
tali progetti dalle procedure di VIA,  viola  le  disposizioni  degli
artt. da 20 a 28 e degli Allegati III, lettera s) e IV, p. 8, lettera
i) del citato d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. 
    In tale contesto, e' indubbio, poiche' la durata di ogni  singola
autorizzazione costituisce  una  delle  condizioni  fondamentali  del
provvedimento autorizzativo, che alla sua scadenza e'  diritto-dovere
della amministrazione  titolare  del  potere  concessorio  verificare
l'eventuale mutamento delle  condizioni  territoriali  ed  ambientali
tenuto  conto  degli  aggiornamenti   intervenuti   sul   quadro   di
riferimento  normativo,  prima  di  poter  assumere   una   qualsiasi
decisione   liberatoria,   sia   in   termini   prescrittivi   ovvero
interdittivi. 
    Infatti, il limite temporale di una autorizzazione ne costituisce
il  nucleo  e  la  natura  fondamentale,  sicche'  modificare  ovvero
prorogare il termine di una autorizzazione o  comunque  rinnovare  la
medesima autorizzazione, definendone un  nuovo  termine,  costituisce
una evidente modifica della «sostanza» della autorizzazione  medesima
che, per la direttiva VIA, secondo i consolidati  insegnamenti  della
giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  europea,   deve   essere
considerata come una vera e propria nuova  autorizzazione  ed  essere
pertanto sottoposta alle procedure in materia di VIA stabilite  dalla
direttiva (cfr. Corte di giustizia europea, causa C-201/2, sentenza 7
gennaio 2004 - c.d. Delena-Wells - pp. 44-47). 
    Cio' posto, la procedura di rinnovo di cui alla  legge  regionale
in esame determina una evidente e rilevante modifica delle previdenti
autorizzazioni e come tale deve essere sottoposta alle  procedure  in
materia di VIA (VIA propriamente detta o,  rispettivamente,  verifica
di assoggettabilita' a VIA) stabilite dalla direttiva 85/337/CEE All.
I, p. 22, ed All. II, p. 13, primo trattino). 
    Nel rispetto di tali principi, si e' anche espresso il  Consiglio
di Stato (Sez. IV, dec. n. 5715 del 31 agosto 2004) affermando che e'
ammissibile  sottrarre   alla   procedura   VIA   quei   rinnovi   di
autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di  una
previa valutazione  di  impatto  ambientale  o  di  una  verifica  di
assoggettabilita' a VIA (tenendo  comunque  presente  il  termine  di
scadenza quinquennale stabilito dall'art.  26,  comma  6,  d.lgs.  n.
152/2006 s.m.i.) mentre cio' non puo' valere per il rinnovo o proroga
di quelle autorizzazioni di progetti la cui compatibilita' ambientale
non sia stata previamente accertata in sede di autorizzazione. 
    Pertanto, in tali casi, e' necessario individuare il  momento  in
cui, entrata in vigore la disciplina in materia di VIA concernente le
predette attivita' estrattive, si debba procedere per una prima volta
all'assoggettamento alla procedura VIA l'attivita' medesima. 
    Tale momento e' necessariamente il 3 luglio 1988, data di entrata
in applicazione della direttiva VIA 85/337/CEE che, all'All.  II,  p.
2, lettera c), prevede tra i progetti da sottoporre  a  verifica  VIA
appunto la tipologia  relativa  alle  attivita'  estrattive  di  cava
rivenibili nella seguente categoria. «Estrazione di minerali  diversi
da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto,
sale, fosfati e potassa». 
    In conclusione, la normativa regionale  in  oggetto  manca  della
necessaria previsione che  la  verifica  ovvero  procedura  VIA,  non
effettuata in sede di prima autorizzazione,  debba  obbligatoriamente
precedere  il   rinnovo   della   prima   autorizzazione   successiva
all'entrata in vigore della normativa VIA. 
    Per tutto cio', la normativa  regionale  in  questione,  dettando
disposizioni in conflitto con la normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente in materia di VIA  presenta  profili  di  illegittimita'  con
riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione,
ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in  materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si chiede che, ai sensi dell'art.  127  della  Costituzione,  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione
Campania n. 14 del 6 novembre 2008, pubblicata nel B.U.R. n.  45  del
10 novembre 2008, recante «Norma urgente in materia  di  prosecuzione
delle attivita'  estrattive»,  con  consequenziali  provvedimenti  in
ordine all'intera legge per violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lett. s) della Costituzione. 
        Roma, addi' 5 gennaio 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma 

        

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