Ricorso n. 3 del 15 gennaio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2009 , n. 3
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 gennaio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 8 del 25-2-2009)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto; Contro la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Campania n. 14 del 6 novembre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 10 novembre 2008, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attivita' estrattive». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008 come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. Con la legge n. 14 del 6 novembre 2008, che consta di due soli articoli, la Regione Campania detta norme urgenti in materia di attivita' estrattive. La legge, in particolare, stabilisce all'art. 1 che, nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale delle attivita' estrattive (PRAE), gli esercizi di cava regolarmente autorizzati, per i quali sia intervenuto o intervenga il termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l'attivita' sino a detta data a condizione di non aver completato il progetto estrattivo. Entro tale scadenza deve essere completata anche la ricomposizione ambientale prevista dalle norme vigenti in materia. I titolari delle menzionate autorizzazioni possono quindi presentare istanza per il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione ambientale all'ufficio competente entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge che, «dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 45 dello Statuto, (...) entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania». E' indubbio che la legge regionale presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1. Tale norma, come detto, prevede che, nelle more della completa attuazione del «piano regionale delle attivita' estrattive», gli esercizi di cava, a qualunque titolo autorizzati ai sensi della legge n. 54/1985 e s.m.i., e per i quali sia gia' intervenuta o intervenga la scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l'attivita' fino a detta data, a condizione di non avere completato il progetto estrattivo. Il successivo comma 3 dispone che, per le autorizzazioni gia' scadute senza che vi sia stato il completamento del programma di coltivazione autorizzato, i titolari presentino entro novanta giorni. Dalla pubblicazione della legge una istanza al competente ufficio regionale che emette una nuova autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' estrattiva ed alla ricomposizione ambientale finale, sulla base di un accertamento volto a verificare soltanto il deposito cauzionale ed il versamento dei contributi dovuti ai sensi della legge regionale n. 1/2008. Lo stesso comma 3, inoltre, per le autorizzazioni scadute, il cui progetto estrattivo sia gia' stato esaurito, dispone che la nuova autorizzazione possa prevedere solo la c.d. «ricomposizione ambientale, da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010». A tal proposito, pare opportuno evidenziare che la «ricomposizione ambientale» si risolve comunque in una ulteriore attivita' di estrazione dei materiali al fine di rimodellare i profili di escavo per renderli idonei a successivi interventi di restauro ambientale. Pertanto, con le citate disposizioni, la legge regionale consente che le autorizzazioni gia' scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2010 vengano rinnovate «di diritto», senza alcuna condizione, verifica o procedura di natura ambientale. Al riguardo, e' importante sottolineare che la normativa statale vigente ammette siffatto rinnovo solo per quei progetti che siano gia' stati sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA entro gli ultimi cinque anni (termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante norme in materia ambientale per come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008) mentre lo esclude per quei progetti che, in precedenza, non siano mai stati sottoposti a procedura VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA. La normativa regionale di cui si discute, pertanto, sottraendo tali progetti dalle procedure di VIA, viola le disposizioni degli artt. da 20 a 28 e degli Allegati III, lettera s) e IV, p. 8, lettera i) del citato d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. In tale contesto, e' indubbio, poiche' la durata di ogni singola autorizzazione costituisce una delle condizioni fondamentali del provvedimento autorizzativo, che alla sua scadenza e' diritto-dovere della amministrazione titolare del potere concessorio verificare l'eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti sul quadro di riferimento normativo, prima di poter assumere una qualsiasi decisione liberatoria, sia in termini prescrittivi ovvero interdittivi. Infatti, il limite temporale di una autorizzazione ne costituisce il nucleo e la natura fondamentale, sicche' modificare ovvero prorogare il termine di una autorizzazione o comunque rinnovare la medesima autorizzazione, definendone un nuovo termine, costituisce una evidente modifica della «sostanza» della autorizzazione medesima che, per la direttiva VIA, secondo i consolidati insegnamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, deve essere considerata come una vera e propria nuova autorizzazione ed essere pertanto sottoposta alle procedure in materia di VIA stabilite dalla direttiva (cfr. Corte di giustizia europea, causa C-201/2, sentenza 7 gennaio 2004 - c.d. Delena-Wells - pp. 44-47). Cio' posto, la procedura di rinnovo di cui alla legge regionale in esame determina una evidente e rilevante modifica delle previdenti autorizzazioni e come tale deve essere sottoposta alle procedure in materia di VIA (VIA propriamente detta o, rispettivamente, verifica di assoggettabilita' a VIA) stabilite dalla direttiva 85/337/CEE All. I, p. 22, ed All. II, p. 13, primo trattino). Nel rispetto di tali principi, si e' anche espresso il Consiglio di Stato (Sez. IV, dec. n. 5715 del 31 agosto 2004) affermando che e' ammissibile sottrarre alla procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale o di una verifica di assoggettabilita' a VIA (tenendo comunque presente il termine di scadenza quinquennale stabilito dall'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.) mentre cio' non puo' valere per il rinnovo o proroga di quelle autorizzazioni di progetti la cui compatibilita' ambientale non sia stata previamente accertata in sede di autorizzazione. Pertanto, in tali casi, e' necessario individuare il momento in cui, entrata in vigore la disciplina in materia di VIA concernente le predette attivita' estrattive, si debba procedere per una prima volta all'assoggettamento alla procedura VIA l'attivita' medesima. Tale momento e' necessariamente il 3 luglio 1988, data di entrata in applicazione della direttiva VIA 85/337/CEE che, all'All. II, p. 2, lettera c), prevede tra i progetti da sottoporre a verifica VIA appunto la tipologia relativa alle attivita' estrattive di cava rivenibili nella seguente categoria. «Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati e potassa». In conclusione, la normativa regionale in oggetto manca della necessaria previsione che la verifica ovvero procedura VIA, non effettuata in sede di prima autorizzazione, debba obbligatoriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della normativa VIA. Per tutto cio', la normativa regionale in questione, dettando disposizioni in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di VIA presenta profili di illegittimita' con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
P. Q. M. Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Campania n. 14 del 6 novembre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 10 novembre 2008, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attivita' estrattive», con consequenziali provvedimenti in ordine all'intera legge per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione. Roma, addi' 5 gennaio 2009 L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma