Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 gennaio 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

(GU n. 7 del 2016-02-17)

 

Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello Stato,  C.P. …, n. fax … ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, in  persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in  Trento, Via   Gazzoletti   2   per   la   dichiarazione   di   illegittimita' costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e  24  della  legge  Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 23  novembre  2015,  n.  25,  intitolata "Norme in  materia  di  bilancio  e  contabilita'  della  regione"  e successive modificazioni (legge regionale di  contabilita')  e  altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di bilancio recate dal decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118", pubblicata  nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma Trentino-Alto Adige 25 novembre 2015, n.  47,  numero  straordinario, per contrasto con gli articoli 5 della Costituzione,  117,  comma  2, lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma della  Costituzione  e con gli artt. 3, 11, commi 8  e  9,  63  comma  3  e  75  del  d.lgs. 23/06/2011, n. 118,   e cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 gennaio 2016.

Fatto

La legge della Regione Autonoma Trentino-Alto  Adige  n.  25  del 2015 e' intitolata "Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento  regionale  alle norme in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118".

Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011  e  s.m.i. disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2,  lettera  e) Cost., il quale sancisce  la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha assunto  l'obbligo  di recepire con proprie leggi, mediante rinvio  formale  recettizio,  le disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118, nonche' gli eventuali atti  successivi  e  presupposti,  in  modo  da consentire   l'operativita'   e   l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto  legislativo  n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un anno, ai sensi dell'articolo 79, 4-octies, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 570.

 La Regione quindi in adempimento di detto obbligo, ha emanato  la legge regionale in esame, la quale prevede, negli articoli 8, 20, 21, e  24,  disposizioni  in  materia  di  programmazione   economica   e finanziaria regionale e relative procedure contabili  che  presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti

Motivi

1.  Illegittimita'  dell'articolo  8  della  legge Regione   Autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e 3 e  75  del  d.lgs.  23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 3, comma 17, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350, come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011, prevede  che «Dal 2015, gli enti di cui al comma 16  rilasciano  garanzie  solo  a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per  le  finalita'  definite  dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli  effetti  del  citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di bilancio.».

L'art.  8  della  legge  in   esame,   intitolato   «Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale  di  contabilita'»,  ha  cosi' modificato tale articolo:

«Art. 12 (Garanzie  prestate  dalla  Regione).

- 1.  Con  legge regionale puo' essere  autorizzata  la  prestazione  da  parte  della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione  a operazioni di indebitamento o anticipazioni.

2.  Nel  bilancio  regionale  sono  disposti   gli   stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione  cosi'  come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione  di quelle prestate ai  sensi  dell'articolo  1944,  secondo  comma,  del codice  civile,  recupero  delle  somme  erogate   a   fronte   delle garanzie.».

La disposizione del primo comma  e'  illegittima  perche',  nella individuazione  dei  soggetti  ai  quali  e'   possibile   rilasciare garanzie, non contiene  alcun  riferimento  ai  limiti  previsti  dal riportato articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011.

La  disposizione  del  secondo  comma  e'   illegittima   perche' disciplina gli accantonamenti in bilancio con modalita'  difformi  da quelle previste nel  principio  contabile  applicato  concernente  la contabilita' finanziaria (art. 3 del d.lgs. n.  118/2011)  in  quanto non  precisa  che  i  fondi  devono  confluire   nel   risultato   di amministrazione e in quanto non fa  riferimento  agli  effetti  delle garanzie sui limiti di indebitamento.

Pertanto, le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e  con  l'articolo  117,  secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla  legislazione esclusiva dello Stato  la  materia  dell'armonizzazione  dei  bilanci pubblici.

2.  Illegittimita'  dell'articolo  20  della  legge Regione  autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art. 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l'art. 117, comma 2, lett.  e), della Costituzione.

 L'art. 20, intitolato «Sostituzione dell'articolo 36 della  legge regionale di contabilita'», ha cosi' modificato tale articolo:

«Art. 36 (Rendiconto generale). - 1. Con  regolamento  la  Giunta regionale fissa criteri e modalita' di valutazione delle attivita'  e passivita'  finanziarie,  patrimoniali  e   demaniali,   nonche'   la decorrenza di  efficacia  dei  criteri  stessi  in  applicazione  dei principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del  2011. I criteri di valutazione devono  essere  differenziati  in  relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti  in base a criteri di carattere economico, tenendo conto,  nei  casi  non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del codice civile o  delle  norme  fiscali  in  vigore.  Nel  regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione  economica  o  per  categorie  di   beni   mobili   non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.».

Tale disposizione e' illegittima perche', in  quanto  demanda  al regolamento della  Giunta  la  determinazione  dei  criteri  e  delle modalita' di valutazione delle attivita'  e  passivita'  finanziarie, patrimoniali e demaniali, contrasta con il principio applicato  della contabilita' economico patrimoniale previsto dall'art. 3 del  decreto legislativo n. 118 del  2011  nonche'  con  l'articolo  117,  secondo comma, lettera e), della Costituzione.

3. Illegittimita'  dell'articolo  21  della  legge  Regione  autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art. 5 della Costituzione, 117, comma 2,  lett.  e),  della  Costituzione, 119, sesto comma della Costituzione».

L'art.  21  della  legge  in  esame,   intitolato   «Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale  di  contabilita'»,  ha  cosi' modificato tale articolo:

 «Art.  39  (Indebitamento).  -  1.  Oltre   a   quanto   previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in relazione a quanto disposto dall'articolo l, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le  operazioni  di finanziamento  assunte  da  enti  pubblici  e   societa'   a   totale partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume,  in  relazione ad  esse,  l'obbligo  di  corrispondere  le  rate   di   ammortamento direttamente agli istituti finanziatori.

2.  Non  costituiscono  indebitamento,  in  relazione  a   quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003,  n. 350, e dall'articolo 1, comma 76, della legge 30  dicembre  2004,  n. 311:

a) le  operazioni  che  non  comportano  risorse  aggiuntive,  ma consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla normativa  vigente,  una  momentanea  carenza  di  liquidita'  e   di effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di bilancio;

b) il ricavato di operazioni di  finanziamento  i  cui  oneri  di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o  di altra amministrazione pubblica,  da  iscrivere  in  bilancio  tra  le entrate  per  trasferimenti  in  conto  capitale   con   vincolo   di destinazione agli investimenti.

3. Ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  1,  comma  5,  del Regolamento (CE) 25  maggio  2009,  n.  479/2009,  non  costituiscono indebitamento   delle   amministrazioni   pubbliche del sistema territoriale regionale  integrato  le  passivita'  cui  corrispondono attivita' finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel conto economico consolidato individuate  dall'Istituto  nazionale  di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  fermo  restando  l'obbligo  della  destinazione  delle stesse a spese di investimento.

4. Il ricorso all'indebitamento  e'  ammesso  esclusivamente  per finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani di  ammortamento  di   durata   non   superiore   alla   vita   utile dell'investimento. La legge regionale che  autorizza  il  ricorso  al debito  deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui  singoli esercizi  finanziari  futuri,  nonche'  i  mezzi  necessari  per   la copertura degli oneri, e deve, altresi',  disporre,  per  i  prestiti obbligazionari, che l'effettuazione  dell'operazione  sia  deliberata dalla  Giunta  regionale,  che  ne  determina  le  condizioni  e   le modalita'.

5. Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore  di  questa disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai  sensi del predetto comma, la Regione non puo' assumere nuovo debito fino  a quando tale limite non risulta rispettato.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera g), della legge n. 350  del  2003,   ai   fini   della   disciplina   sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in conto capitale,  anche  in annualita',  e  i  trasferimenti  in  conto  capitale  a  seguito  di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle societa' strumentali della Regione  o di altri enti od organismi appartenenti al  settore  delle  pubbliche amministrazioni.

7. Al  fine  di  garantire  il  puntuale  pagamento  degli  oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle  altre  forme  di indebitamento,  la  Regione  puo'  rilasciare  al  proprio  tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie  entrate.  L'atto  di delega non e' soggetto ad accettazione, costituisce titolo  esecutivo ed e' notificato al tesoriere, che  e'  tenuto  a  versare  l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.».

Tale disposizione e' illegittima perche' attribuisce alla Regione le scelte di concretizzazione delle nozioni  di  indebitamento  e  di investimento.  Ai   fini   dell'attuazione   del   vincolo   espresso nell'articolo  119,  sesto   comma,   della   Costituzione,   invece, costituisce  prerogativa  dello  Stato   definire   le   nozioni   di indebitamento e di investimento.

E poiche' detto vincolo  e'  di  carattere  generale,  esso  deve valere in modo uniforme per tutti gli enti territoriali,  e  pertanto solo lo Stato puo' legittimamente provvedere alle  menzionate  scelte (sentenza Corte costituzionale n. 425 del 2004).

Pertanto, si ritiene che l'articolo 21 della legge  regionale  in esame  violi  l'articolo  119,  sesto  comma  della  Costituzione,  e l'articolo 117, terzo  comma,  della  Costituzione  in  relazione  al coordinamento  di  finanza  pubblica,  e  violi  l'articolo  5  della Costituzione in relazione al principio unitario delle  determinazioni «de quibus».

4. Illegittimita'  dell'articolo  24  della  legge  Regione  autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e con gli artt. 11,  commi 8 e 9 e 63 comma 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

L'art.  24  della  legge  in   esame,   intitolato   «Inserimento dell'articolo 39-quinquies nella  legge  regionale  di  contabilita'» dispone:

 «Art. 39-quinquies (Consolidamento dei bilanci).

-  l.  Ai  fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011  e  in  relazione  a quanto  previsto  dall'articolo  44  dello  Statuto,  il   rendiconto consolidato  e'  approvato  dalla  Giunta  regionale  contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo  al  rendiconto  della Regione  dell'anno  di  riferimento  ed  e'  trasmesso  al  Consiglio regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame  del  disegno di legge concernente il rendiconto  della  Regione.  A  tal  fine  il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31  maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

2. Ai fini della  redazione  del  bilancio  consolidato  previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118  del  2011  e  in relazione a  quanto  previsto  dall'articolo  44  dello  Statuto,  il bilancio consolidato e' approvato dalla Giunta regionale entro il  30 settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  ed   e' trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale.

3. Per le finalita'  previste  da  questo  articolo  gli  enti  e organismi strumentali e le societa' sono tenuti a fornire  nei  tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.».

 La riportata disposizione, in quanto prevede  che  il  rendiconto consolidato e il bilancio consolidato vengano approvati dalla  Giunta e trasmessi  al  Consiglio  solo  a  fini  conoscitivi,  si  pone  in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del  2011  (articoli  11, commi 8 e 9, e 63, comma 3), che prevede l'approvazione del Consiglio  sia per il rendiconto consolidato che per il bilancio consolidato.

Anche tale disposizione, quindi, viola  l'articolo  117,  secondo comma, lettera e), della Costituzione.

P.Q.M.

Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, come sopra  rappresentato  e difeso,  chiede  che  codesta ecc. ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare   l'illegittimita' costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e  24  della  legge  Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23  novembre  2015,  n.  25,  intitolata «Norme in  materia  di  bilancio  e  contabilita'  della  regione»  e successive modificazioni (legge regionale di  contabilita')  e  altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118»  per contrasto con gli articoli 5 della Costituzione, 117, comma 2,  lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma, della  Costituzione  e  con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63 comma 3 e 75 del  d.lgs.  23  giugno 2011, n. 118.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. Originale estratto della determinazione del Consiglio  dei Ministri, assunta nella seduta del 15 gennaio 2016 e della  relazione allegata al verbale;

2.  Copia  della  impugnata  legge  della  Regione   autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015.

 

Roma, 20 gennaio 2016

 

Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia

 

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