Ricorso n. 3 del 27 gennaio 2011 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2011 , n. 3
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 23-2-2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 19 novembre 2010, n. 16 - Disposizioni relative al patto di stabilita' - art. 6 (B.U.R. n. 35 del 27 novembre 2010). «Art. 6 (Norme attuative e transitorie). 1. Gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui all'articolo 3, comma 2 all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, entro il 30 settembre di ciascun anno. 2. In via transitoria, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui al comma 1, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge». Le norme attuative e transitorie introdotte all'art. 6 della legge in esame - recante la disciplina del patto di stabilita' territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 77-ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - non sono conformi alle disposizioni nazionali per quanto riguarda le scadenze entro le quali deve essere effettuata la rimodulazione e la conseguente comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Detta disciplina, infatti, non consente di effettuare il monitoraggio del patto di stabilita' interno, le cui disposizioni sono poste a salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. In particolare, individuando il termine del 30 settembre di ciascun anno e, in via transitoria per l'anno 2010, il termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto (decorrenti, pertanto, dal 27 novembre 2010) per la comunicazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, l'intervento regionale si pone in contrasto con quanto prevede l'art. 7-quater, comma 7, del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 77-ter, comma 11, dispone che la Regione comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di maggio di ciascun degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. E' di tutta evidenza che, nel sistema delineato dal legislatore nazionale per la regionalizzazione del patto di stabilita', la comunicazione resa dalla Regione entro il termine del 31 maggio di ogni anno non puo' che riguardare le modifiche regionali degli obiettivi assegnati agli enti locali al fine di' consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Invece l'art. 6 in esame, prevedendo termini successivi per la comunicazione degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, non consente al Ministero dell'economia di effettuare il monitoraggio nel corso degli anni 2010 e successivi, monitoraggio che, ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 14, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, non e' diretto solo alla verifica degli adempimenti relativi al patto, ma anche all'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. Inoltre, in assenza del termine del 31 maggio (da ultimo differito al 30 giugno dall'art. 1, commi 140 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Legge di stabilita' per l'anno 2011) previsto dalla legislazione nazionale per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle modifiche agli obiettivi del patto di stabilita' interno, la disciplina regionale del patto di stabilita' interno risulta priva della natura programmatoria che caratterizza le norme statali e si configura come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale. Infatti, la previsione di termini (30 settembre di ciascun anno e 4 dicembre per l'anno 2010) per la trasmissione alla Regione, da parte degli Enti locali, delle richieste di rimodulazione dei propri obiettivi, rende possibili interventi che potrebbero configurarsi come «sanatoria» di fine esercizio, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. La disciplina regionale del patto di stabilita' interno, come prevista dalle disposizioni all'esame, potrebbe rendere sempre piu' difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in ragione del fatto che gli enti, confidando appunto nella «sanatoria a chiusura dell'esercizio», potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi. Sulla base di quanto esposto si ritiene che l'art. 6 della legge regionale in esame ecceda dalle competenze statutarie, in particolare da quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), nonche' dal Titolo III dello stesso Statuto. La materia di cui trattasi, infatti, non puo' farsi rientrare nell'ordinamento degli enti locali, trattandosi chiaramente di regole volte al raggiungimento del patto di stabilita' interno per concorrere a quello piu' ampio che e' rappresentato dal patto di stabilita' e crescita europeo. Neppure vale considerare il Titolo III dello Statuto, in riferimento alle Finanze - Demanio e patrimonio, in quanto trattasi di materia che necessariamente esula dalla competenza della Regione. Le disposizioni censurate contrastano con la normativa statale di riferimento sopra richiamata e violano gli articoli 117, comma 1 e 3, 119, comma 2, e 120, comma 2, della Costituzione in riferimento, rispettivamente, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unita' economica della Repubblica.
P.Q.M. Si conclude perche' le disposizioni regionali impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011; relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni; legge regionale n. 16 del 19 novembre 2010. Roma, addi' 22 gennaio 2011 L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo