RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 gennaio 2011 , n. 3
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 gennaio 2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 9 del 23-2-2011) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo Presidente per  la
dichiarazione  della  illegittimita'   costituzionale   della   legge
regionale 19 novembre 2010, n. 16 - Disposizioni relative al patto di
stabilita' - art. 6 (B.U.R. n. 35 del 27 novembre 2010). 
    «Art. 6 (Norme attuative e transitorie). 
    1. Gli enti locali trasmettono le richieste di  modifica  di  cui
all'articolo 3, comma 2 all'Assessorato regionale degli enti  locali,
finanze e urbanistica, entro il 30 settembre di ciascun anno. 
    2. In  via  transitoria,  per  l'anno  2010,  in  sede  di  prima
applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica  di
cui al comma 1, entro  sette  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge». 
    Le norme attuative e  transitorie  introdotte  all'art.  6  della
legge in esame -  recante  la  disciplina  del  patto  di  stabilita'
territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 77-ter  del  d.l.  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 - non sono conformi alle  disposizioni  nazionali
per quanto riguarda le scadenze entro le quali deve essere effettuata
la rimodulazione e la conseguente comunicazione degli  obiettivi  dei
singoli  enti  locali  al  Ministero  dell'economia   e   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
    Detta  disciplina,  infatti,  non  consente  di   effettuare   il
monitoraggio del patto di stabilita'  interno,  le  cui  disposizioni
sono poste a  salvaguardia  dell'equilibrio  unitario  della  finanza
pubblica  complessiva,  in  connessione  con  il   perseguimento   di
obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. 
    In particolare, individuando  il  termine  del  30  settembre  di
ciascun anno e, in via transitoria per l'anno  2010,  il  termine  di
sette  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   legge   in   oggetto
(decorrenti, pertanto, dal 27 novembre 2010) per la comunicazione, al
Ministero dell'economia e delle finanze, degli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica, l'intervento regionale si pone in contrasto  con
quanto prevede l'art. 7-quater, comma 7,  del  decreto-legge  del  10
febbraio 2009, n. 5, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n.  33  che,  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo
77-ter, comma 11, dispone  che  la  Regione  comunichi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il mese  di  maggio  di  ciascun
degli anni 2009/2011, con riferimento  a  ciascun  ente  locale,  gli
elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
    E' di tutta evidenza che, nel sistema delineato  dal  legislatore
nazionale per  la  regionalizzazione  del  patto  di  stabilita',  la
comunicazione resa dalla Regione entro il termine del  31  maggio  di
ogni anno non  puo'  che  riguardare  le  modifiche  regionali  degli
obiettivi assegnati agli  enti  locali  al  fine  di'  consentire  al
Ministero dell'economia e delle finanze di verificare, attraverso  il
monitoraggio  semestrale,  il  mantenimento  dei  saldi  di   finanza
pubblica nel corso dell'anno. 
    Invece l'art. 6 in esame, prevedendo termini  successivi  per  la
comunicazione degli elementi informativi occorrenti per  la  verifica
del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza  pubblica,  non
consente al Ministero dell'economia di effettuare il monitoraggio nel
corso degli anni  2010  e  successivi,  monitoraggio  che,  ai  sensi
dell'articolo 77-bis, comma 14, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, non e' diretto solo alla verifica degli adempimenti relativi al
patto, ma anche all'acquisizione di elementi informativi utili per la
finanza pubblica. 
    Inoltre,  in  assenza  del  termine  del  31  maggio  (da  ultimo
differito al 30 giugno dall'art. 1, commi 140 e 142  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220 - Legge di stabilita' per l'anno 2011) previsto
dalla  legislazione  nazionale  per  la  comunicazione  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  delle  modifiche  agli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, la disciplina  regionale  del  patto  di
stabilita' interno risulta  priva  della  natura  programmatoria  che
caratterizza le norme statali e  si  configura  come  una  disciplina
elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale. 
    Infatti, la previsione di termini (30 settembre di ciascun anno e
4 dicembre per l'anno 2010) per  la  trasmissione  alla  Regione,  da
parte degli Enti locali, delle richieste di rimodulazione dei  propri
obiettivi, rende possibili  interventi  che  potrebbero  configurarsi
come «sanatoria» di fine esercizio, finalizzati esclusivamente a  far
risultare adempienti il maggior numero di enti locali. 
    La disciplina regionale del patto  di  stabilita'  interno,  come
prevista dalle disposizioni all'esame, potrebbe rendere  sempre  piu'
difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno, comportando effetti  peggiorativi  sui  saldi  di
finanza pubblica, in ragione  del  fatto  che  gli  enti,  confidando
appunto  nella  «sanatoria  a  chiusura  dell'esercizio»,  potrebbero
essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi. 
    Sulla base di quanto esposto si ritiene che l'art. 6 della  legge
regionale in esame ecceda dalle competenze statutarie, in particolare
da quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), nonche' dal Titolo
III dello stesso Statuto. 
    La materia di cui trattasi, infatti,  non  puo'  farsi  rientrare
nell'ordinamento degli enti locali, trattandosi chiaramente di regole
volte  al  raggiungimento  del  patto  di  stabilita'   interno   per
concorrere a quello piu' ampio che  e'  rappresentato  dal  patto  di
stabilita' e crescita europeo. 
    Neppure  vale  considerare  il  Titolo  III  dello  Statuto,   in
riferimento alle Finanze - Demanio e patrimonio, in  quanto  trattasi
di materia che necessariamente esula dalla competenza della Regione. 
    Le disposizioni censurate contrastano con la normativa statale di
riferimento sopra richiamata e violano gli articoli 117, comma 1 e 3,
119, comma 2, e 120, comma  2,  della  Costituzione  in  riferimento,
rispettivamente, ai vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,
al coordinamento della finanza pubblica  e  alla  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica. 

        
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' le  disposizioni  regionali  impugnate  siano
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
    Si producono: 
    estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio
2011; 
    relazione, allegata alla medesima delibera, del  Ministro  per  i
rapporti con le regioni; 
    legge regionale n. 16 del 19 novembre 2010. 
          Roma, addi' 22 gennaio 2011 
 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo 
 

        
      
 

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