RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 gennaio  2010 , n. 3
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 gennaio  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 7 del 17-2-2010) 
  
  
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti  della
Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale  pro
tempore per  la  dichiarazione  della  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Liguria n. 52 del 10 novembre 2009, recante
«Norme  contro  le  discriminazioni   determinate   dall'orientamento
sessuale o dall'identita'  di  genere»,  pubblicata  nel  BUR  n.  20
dell'11 novembre 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri  in
data 17 dicembre 2009, con riguardo agli articoli 7, comma  1,  e  8,
comma 2 e le norme ad essi collegati. 
    La legge regionale indicata in epigrafe, recante «Norme contro le
discriminazioni    determinate    dall'orientamento    sessuale     o
dall'identita' di genere», presenta diversi profili di illegittimita'
costituzionale. 
    Va ricordato che, come si evince dal titolo stesso, con la  legge
regionale in esame la Regione Liguria affronta i problemi posti dalle
discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale dell'identita'
di genere. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
articoli 7, comma 1, 8, comma 2, e le norme  ad  essi  collegati,  in
particolare, l'art. 13, comma 3, la Regione  Liguria  abbia  ecceduto
dalla   propria   competenza   in    violazione    della    normativa
costituzionale,  come  si  confida  di  dimostrare  in  appresso  con
l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
1) L'art. 7, comma 1, e le norme collegate,  in  particolare,  l'art.
13, comma 3, della legge Regione Liguria n.  52/2009  violano  l'art.
117, primo comma, lett. 1) della Costituzione. 
    L'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria  n.  52/2009
citata, prevedendo che la Regione «da'  attuazione  al  principio  in
base al quale le prestazioni erogate dai servizi pubblici  e  privati
non possano essere rifiutate ne' somministrate in  maniera  deteriore
per le cause di discriminazioni»,  stabilisce  il  divieto,  per  gli
operatori economici privati, di rifiutare la loro  prestazione  o  di
erogarla a condizioni deteriori  rispetto  a  quelle  ordinarie,  per
motivi riconducibili all'orientamento  sessuale  o  all'identita'  di
genere. 
    La norma regionale prevede  in  sostanza  un'ipotesi  di  obbligo
legale a contrarre -  obbligo  gia'  previsto  in  via  generale  dal
legislatore statale all'art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635 recante l'«approvazione  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
testo  unico  18  giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza». 
    Come gia' rilevato in casi analoghi dalla  Corte  costituzionale,
tale disposizione regionale  di  cui  al  citato  art.  7,  comma  1,
«introduce una  disciplina  incidente  sull'autonomia  negoziale  dei
privati e, quindi, su di una materia riservata, ex art. 117,  secondo
comma, lett. l),  della  Costituzione,  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato» (sentenza n. 253/2006). 
    Risulta,  altresi',  illegittima,  per  la  connessione  con   la
disposizione in esame, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 3,
della  citata  legge  regionale  n.  52/2009,  in  base  alla   quale
«nell'esercizio    dell'attivita'     legislativa,     regolamentare,
programmatoria e amministrativa, gli organi regionali  si  conformano
alla  presente  legge,  anche  prevedendo  (...)  le   sanzioni   dei
comportamenti discriminatori». 
    Alla illegittimita' della disposizione che  prevede  l'obbligo  a
contrarre consegue, infatti, stante il  parallelismo  tra  potere  di
predeterminazione  della  fattispecie  da  sanzionare  e  potere   di
determinare  la  sanzione,  anche   l'illegittimita'   dell'ulteriore
previsione  relativa  alla  applicabilita',  in  caso  di  violazione
dell'obbligo predetto, della  sanzione  amministrativa  (sentenza  n.
253/2006 citata). 
2) L'art. 8, comma 2, della legge Regione Liguria  n.  52/2009  viola
l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    L'art. 8, comma  2,  della  legge  regionale  n.  52/2009  citata
stabilisce che  «chiunque  abbia  raggiunto  la  maggiore  eta'  puo'
designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero  e
cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a
cui   gli   operatori   delle   strutture   pubbliche    e    private
socio-assistenziali  devono  riferirsi  per  tutte  le  comunicazioni
relative al suo stato di salute». 
    In tal modo, prevedendo la delega ad altro soggetto in  relazione
ad «ogni esigenza assistenziale del designante»  -  formula  generale
nella quale non puo' non ritenersi ricompresa anche  la  possibilita'
di  delegare  ad  altra  persona  il  consenso  ad   un   determinato
trattamento  sanitario  -   il   legislatore   regionale   disciplina
l'istituto della rappresentanza,  che,  come  affermato  dalla  Corte
costituzionale nella  citata  sentenza  n.  253/2006,  rientra  nella
materia dell'ordinamento civile,  riservata  in  via  esclusiva  allo
Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Costituzione. 

        
      
 
                             P.  Q.  M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 7, comma 1, 8, comma  1,  e  13,
comma 3, e le norme ad  essi  collegate  della  legge  della  Regione
Liguria   n.   52/2009   citata   in   epigrafe   siano    dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 17 dicembre 2009. 
        Roma, addi' 22 dicembre 2009 
 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri 
 

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