RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 2007 , n. 3
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  9  gennaio  2007  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 4 del 24-1-2007)


    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i
cui uffici in Roma e' per legge domiciliato;

    Contro la Regione autonoma della Valle d'Aosta in persona del suo
Presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del 16 ottobre
2006,  recante...  "ulteriori  modificazioni  alla l.r. 6 aprile 1998
n. 11  (normativa  urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d'Aosta...)" pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 ottobre 2006.
    La  legge  della Regione autonoma Valle d'Aosta qui impugnata che
introduce, come rilevato in epigrafe, altre modifiche alla precedente
legge  n. 11  del  1998,  contenente  la  disciplina urbanistica e di
pianificazione  territoriale  della  regione, all'art. 3 testualmente
dispone  tra  l'altro...  "1)  Al  comma 1  dell'art. 34  della  l.r.
n. 11/1998  le  parole  "e  artificiali" sono soppresse"; "2) dopo il
comma 1  dell'art. 34  della  l.r.  n. 11/1998  come  modificato  dal
comma 1,  e'  inserito  il  seguente "1-bis. Per i laghi artificiali,
intesi    come   massa   d'acqua   ottenuta   sbarrando   con   opere
ingegneristiche  una sezione del collettore di un bacino idrografico,
a  volte  costituito  da  un  preesistente  lago  naturale,  i comuni
perimetrano  le  eventuali  fasce di salvaguardia con la procedure di
cui al comma 5 ed disciplinano gli interventi in esso consentiti"".
    ... "5)  il  comma  4 dell'art. 34 alla l.r. n. 11/1998 le parole
"nelle   zone  circostanti  le  zone  umide  e  i  laghi  naturali  o
artificiali  di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti "nelle
fasce  circostanti  le  zone  umide  e  i  laghi  naturali  di cui al
comma 3"".
    Appare  evidente  dalla  semplice  lettura delle parti trascritte
dell'art. 3  denunciato, che lo stesso sottrae i luoghi contermini ai
laghi  artificiali alla disciplina riservata dall'art. 34 della legge
n. 11   ai   laghi  naturali,  per  sottoporli,  al  contrario,  come
esattamente   si  rileva  nel  verbale  allegato  alla  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  che si produce, a tutela paesistica solo in
via   eventuale  e  solo  entro  gli  ambiti  spaziali  espressamente
perimetrati   dagli   strumenti   di  pianificazione  comunale.  Alla
determinazione dell'effetto predetto concorrono:
        la   sottrazione   dei   laghi   artificiali  al  divieto  di
edificazione,  e  quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le
fasce   territoriali   circostanti  le  stesse  e  i  laghi  naturali
(comma 1);
        la  eventuale  perimetrazione  di fasce territoriali tutelate
intorno  ai  laghi  artificiali, la definizione e la disciplina degli
interventi  realizzabili  in  tali  ambiti,  operazioni  rimesse allo
strumento di pianificazione comunale (comma 2);
        la  diversificazione  del  regime  giuridico  fra i territori
contermini   ai   laghi   naturali   e  quelli  circostanti  i  laghi
artificiali,  in  quanto  i  limiti  e  le condizioni previste per la
esecuzione  di  interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano
applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia.
    La  norma  in  esame,  quindi,  eccede dalla potesta' legislativa
riconosciuta  alla  Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e
tutela  del  paesaggio,  ai  sensi  dell'art. 2, lett. g) e q), dello
statuto   speciale   di  autonomia  (legge  cost.  n. 4/1948).  Detta
disposizione   statutaria  infatti,  pur  riconoscendo  alla  regione
competenza primaria nelle citate materie, afferma che tale competenza
debba  esercitarsi  in  armonia  con la costituzione e con i principi
dell'ordinamento,  nonche'  delle  norme  fondamentali  e  di riforma
economico-sociale.
    Poiche'  il  codice  dei  Beni  culturali  e del paesaggio (d.lgs
n. 42/2004)  che  da'  attuazione  all'articolo 9 della Costituzione,
prevede  all'articolo 142  che i territori contermini ai laghi, senza
alcuna  distinzione,  abbiano  valenza paesaggistica e necessitino di
adeguata  tutela  e  considerato che tale norma deve ritenersi limite
alla  potesta'  regionale  in  quanto  norma  fondamentale di riforma
economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela
su tutto il territorio nazionali, la disposizione regionale in parola
si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 1 dello statuto speciale
di   autonomia   oltre   a  risultare  lesiva  dell'articolo 9  della
Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la decisione impugnata sia dichiarata illegittima
per  violazione  degli  artt. 2,  comma  1  dello statuto speciale di
autonomia della Valle d'Aosta e 9 della Costituzione.
    Si  produce  il  testo  della  legge  impugnata ed estratto della
deliberazione del Consiglio dei ministri della seduta del 22 dicembre
2006  che  approva  la determinazione di impugnare la disposizione in
epigrafe.
        Roma, addi' 23 dicembre 2006
          Il Vice Avvocato generale: Giuseppe Orazio Russo

Menu

Contenuti