N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 gennaio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria l'11 gennaio 2003.
(GU n. 6 del 12-2-2003)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato;
Nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente
della giunta regionale, avverso l'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge
regionale toscana 28 ottobre 2002, n. 39, pubblicata nel Bollettino
ufficiale n. 29 del 6 novembre 2002, intitolata "Regole del sistema
sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia
elettroconvulsivante, della lobotomia prefontale e transorbitale ed
altri simili interventi di psicochirurgia".
La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre 2002 (che si
depositera).
Come noto, a giudizio di codesta Corte e' stata sottoposta (reg.
ric. n. 3 del 2002) la legge della Regione Marche 13 novembre 2001
n. 26, recante disposizioni simili a quelle contenute nella legge
toscana ora "sub judice"; e codesta Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della legge marchigiana con sentenza
26 giugno 2002 n. 282. Inoltre, pende dinanzi a codesta Corte ricorso
proposto nel luglio scorso avverso la legge regionale Piemonte
3 giugno 2002, n. 14.
Nella anzidetta sentenza e' stato affermato che:
"la disciplina in esame concerne l'ambito materiale della
tutela della salute, (ambito) che ai sensi dell'art. 117 terzo comma
Cost. costituisce oggetto della potesta' legislativa concorrente
delle regioni";
i principi fondamentali della materia devono essere desunti,
in assenza di "leggi statali nuove espressamente rivolte a tale
scopo", dalla legislazione statale in vigore;
"la regola di fondo in questa materia e' costituita dalla
autonomia e dalla responsabilita' del medico che, sempre con il
consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo
stato delle conoscenza";
un intervento del legislatore in argomento, ancorche' non
precluso "a priori", non puo' "nascere da valutazioni di pura
discrezionalita' politica", e deve fondarsi sullo stato "delle
conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite
tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sopranazionali
- a cio' deputati";
contrasta dunque con i principi fondamentali un intervento
legislativo regionale in tema di terapie praticabili che, anziche'
fondarsi su acquisizioni tecnico-scientifiche verificate dagli
organismi competenti (di norma nazionali o sopranazionali), "si
presenta come una scelta legislativa autonoma".
Questo autorevole e recente precedente "in termini" conferma che
l'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge regionale in esame eccede la
competenza della regione e contrasta con gli artt. 2, 32, 33, primo
comma, 117 terzo comma (professioni, tutela della salute) Cost., e
con i principi recati dalle norme interposte quali quelle menzionate
nel par. 5 della sentenza citata e quelle contenute negli artt. 1, 2,
3 e 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, negli artt. 33, 34 e 35
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli artt. 1 e 14 (nei testi
attualmente vigenti) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Il Governo della Repubblica nega che ciascun legislatore
regionale possa - senza l'apporto di adeguate istituzioni tecnico -
specialistiche - dare sue indicazioni su singole terapie, e cosi'
incidere su fondamentali diritti di personalita' dei cittadini,
persino costituzionalmente garantiti. La ammissione iuxta modum, o il
divieto di singole terapie per considerazioni di tipo sanitario non
puo' dipendere dalla volonta' di questo o quel legislatore regionale,
e' decisione che si colloca in un momento logicamente preliminare
persino rispetto alla determinazione - di competenza statale - dei
"livelli essenziali" (art. 117, secondo comma, lettera m) Cost.) ed
uniformi di assistenza sanitaria (art. 1, comma 2 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502).
Le disposizioni in esame inoltre invadono l'area concettuale dei
diritti fondamentali della persona "paziente" (artt. 2 e 32 Cost.) e
nella contigua area delle responsabilita' (anche civilistiche) degli
esercenti le professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee
di ricerca degli studiosi dediti alla scienza medica (art. 33, primo
comma Cost.); aree queste che spetta allo Stato sia configurare sia
disciplinare.
Da illegittimita' costituzionale appare affetto anche il comma 4
laddove si attribuisce alla giunta regionale il potere di esprimere,
parrebbe mediante atto amministrativo neppure regolamentare, "linee
guida" sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante. E' ben
vero che - forse per non contrastare troppo palesemente gli
insegnamenti di codesta Corte tali "linee guida" sono adottate "su
conforme indicazione della comunita' scientifica toscana". Tuttavia,
all'immagine di una siffatta comunita' scientifica non corrisponde
una entita' istituzionale organizzata e dotata di legittimi
esponenti; e comunque, nel contesto di una ricerca medica che opera
nella dimensione internazionale, non pare razionale riservare alla
dimensione regionale l'espressione di indicazioni, le quali tra
l'altro potrebbero contraddire (almeno parimenti autorevoli) diverse
indicazioni espresse dalle Istituzioni tecnico-specialistiche
nazionali.

P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
delle disposizioni sottoposte a giudizio, con ogni consequenziale
pronuncia.
Roma, addi' 18 dicembre 2002
Il vice Avvocato generale: Franco Favara


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