Ricorso n. 30 del 23 giugno 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2007 , n. 30
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2007 (dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)
(GU n. 30 del 1-8-2007)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia del 16 aprile 2007, n. 10, pubblicata nel B.U.R. del 17 aprile 2007, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia": nell'art. 42 rubricato "Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17", ove si prevede: "All'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)" e' aggiunto, infine, il seguente comma: "4-bis Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attivita' turistico-ricreativa e gia' autorizzata per il mantenimento stagionale, e' consentita anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica". La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2007, nelle sottoindicate disposizioni: art. 42 rubricato "Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa)" nella parte in cui aggiunge all'art. 11 della predetta legge regionale n. 17/2006 il seguente comma 4-bis che testualmente recita: "Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attivita' turistico-ricreativa e gia' autorizzata per il mantenimento stagionale, e' consentita anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica". La disposizione va ad integrare la legge regionale preesistente (legge n. 17 del 2006) contenente la disciplina della tutela e dell'uso della costa per la Regione Puglia. L'art. 11 ditale legge regionale, oltre a dettare gli obblighi del concessionario di stabilimenti balneari dispone, al comma 4, che la gestione di detti stabilimenti ed altre strutture connesse alle attivita' turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse e' consentita per l'intero anno al fine di svolgere attivita' collaterali alla balneazione, con facolta' di mantenere le opere assentite, ancorche' precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorita' competente. Tale disposizione va interpretata quale norma di carattere transitorio, per cui il mantenimento delle opere viene giustificato in relazione ai tempi di definizione del procedimento di rinnovo della concessione. Di ben diversa portata appare il successivo comma 4-bis oggetto della presente impugnativa, il quale consente ulteriormente che il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'autorita' turistico-ricreativa e gia' autorizzate per il mantenimento stagionale, e' consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica. Cio', dunque, anche a prescindere dalla presentazione e dalla pendenza di una istanza di rinnovo della concessione. La disposizione, cosi' concepita, consente che in localita' sottoposte a tutela paesaggistica, siano indiscriminatamente realizzati o mantenuti interventi che possono anche prescindere dalla necessaria autorizzazione paesistica ex art. 142 del codice dei Beni culturali, in tal modo incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s). Costituiscono normativa statale di riferimento rispetto alla presente impugnativa, in particolare, gli artt. 142, 146 e 149 del codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L'art. 142 dispone che sono comunque di interesse paesaggistico ed in quanto tali sottoposte alle disposizioni del Titolo I della Parte terza del codice), tra l'altro: "i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" (art. 142, primo comma, lett. a) del decreto legislativo citato). La disposizione in esame introduce un vincolo legislativo in quanto la sottoposizione alla tutela paesaggistica e, di conseguenza, alle misure di salvaguardia che possano garantire la conservazione delle caratteristiche proprie di dette aree viene attuata dal legislatore non gia' attraverso un provvedimento puntuale bensi' ope legis. La sottoposizione delle aree costiere al predetto vincolo di legge, ai sensi del successivo art. 146, comporta l'obbligo (per il proprietario o possessore o detentore delle aree e, per l'effetto, dello stesso concessionario) di ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere o per l'esecuzione di lavori o, comunque, per qualsiasi modifica dello stato dei luoghi che incida su tali aree, tutelate per la loro valenza paesaggistica ovvero per le caratteristiche morfologiche (v. anche art. 2 e 134 del codice dei Beni culturali). Il successivo art. 149 individua tassativamente le tipologie di intervento, in area vincolata, realizzabili anche in assenza della relativa autorizzazione paesistica, tra le quali, peraltro, non rientra certamente la situazione prefigurata dalla norma qui impugnata, come si evince dalla mera lettura della disposizione codicistica che fa riferimento a ben diverse situazioni (art. 149, lett. a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; lett. b) interventi inerenti l'esercizio delle attivita' agrosilvo pastorali; lett. c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione le opere di bonifica, antincendio e di conservazione...). La disposizione regionale qui impugnata consente implicitamente una deroga alle disposizioni suesposte, in tal modo ponendosi in diretto contrasto con i principi sul riparto della legislazione tra Stato ed Autorita' regionale. E' conforme al sistema che le opere descritte dalla disposizione impugnata siano assentite per la sola stagione balneare ovvero per un periodo di tempo temporalmente circoscritto. In tale limitazione temporale trova, infatti, attuazione il contemperamento degli interessi di carattere turistico ricreativo con quelli, preminenti, relativi alla conservazione del paesaggio e dell'ambiente. Il loro mantenimento oltre detto periodo e per tutto l'anno e' tale dunque, da rappresentare una deroga e, in ogni caso, una modifica ex lege, se non altro dal punto di vista temporale, all'autorizzazione gia' concessa dalla Autorita' competente alla tutela dei vincoli paesistici e ambientali. Con la disposizione regionale oggetto della presente impugnativa, infatti, si consente, in pratica, il mantenimento permanente di quelle opere, in deroga alle disposizioni di legge statale che ne richiedono, in via obbligatoria, la necessaria autorizzazione temporanea. La disposizione di cui all'art. 11, comma 4-bis, della legge regionale n. 17 del 2006 della Regione Puglia, dunque, per come integrata dalla legge regionale qui impugnata, nel consentire su aree sottoposte a vincolo paesistico la realizzazione di interventi che, quanto meno sotto il profilo della loro durata temporale possono anche non essere supportati dalla relativa autorizzazione, si pone in palese contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del codice dei Beni culturali. Quanto sopra determina il diretto contrasto della disposizione regionale con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, elementi questi, alla tutela della cui organica connessione presiedono, tra gli altri, i menzionati articoli del codice dei Beni culturali e del paesaggio. Piu' in particolare, come altresi' precisato dalla Corte nella recente sentenza n. 182 del 2006, la "tutela del paesaggio" - alla quale le disposizioni di tutela di cui ai menzionati articoli sono specificamente dirette - e' riconducibile all'art. 117, secondo comma, lettera s), proprio con riferimento agli standards stabiliti dallo Stato in funzione di uniformita' su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito di protezione cosi' delineato, del resto, l'autorizzazione costituisce un momento indefettibile per l'effettiva tutela delle aree sottoposte a vincolo ex art. 142 summenzionato, sicche' non puo' competere alla regione adottare norme che, in buona sostanza, vanifichino lo strumento autorizzatorio. Per tale motivo l'autorizzazione in questione non puo' che essere oggetto di legislazione esclusiva rispetto alla quale la regione non puo' intervenire con propri atti normativi disciplinando, in modo differenziato, i casi in cui detta misura di salvaguardia possa ritenersi non necessaria. A nulla vale il riferimento operato dalla disposizione qui impugnata alla precarieta' ovvero alla facile amovibilita' delle opere in quanto, cosi' come spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare la materia inerente alla tutela dei beni paesistici individuandone le relative misure di salvaguardia, allo stesso modo compete ad esso altresi' la potesta' di individuarne le relative eccezioni in relazione ai casi specifici in cui l'interesse paesistico appare attenuato o degno di minor tutela. Caso, questo, comunque da escludere allorche' si pretenda di ammettere modifiche permanenti, e quindi, in sostanza non reversibili (quanto meno fino a nuova legislazione), delle aree sottoposte a tutela.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia del 16 aprile 2007, n. 10, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del 17 aprile 2007, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia": quanto all'art. 42 rubricato "Modifiche all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17", nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis all'art. 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa). Roma, addi' 15 giugno 2007 L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri