Ricorso n. 30 del 27 marzo 2013 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 13 del 27.3.2013)
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale e partita I.V.A. …), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Luis Durnwalder (codice fiscale DRN…), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale repertorio n. 23580 dell'11 febbraio 2013, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 237 dell'11 febbraio 2013, dagli avvocati Renate von Guggenberg (codice fiscale … - …), Stephan Beikircher (codice fiscale … - …),
Cristina Bernardi (codice fiscale … - …) e Laura Fadanelli (codice fiscale … - …), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica … ed indirizzo di posta elettronica
certificata … e numero fax …, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale …), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica … e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: … e numero fax …);
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica: per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28; 82; 83; 118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380,
in particolare lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463; 464; 465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)».
Nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del 29 dicembre 2012, e' stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)».
La citata legge, che contiene diverse misure per il contenimento della spesa pubblica e detta regole per il patto di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pur prevedendo al comma 554 del primo e unico art. 1 una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali, detta una serie di
disposizioni riferite direttamente alle regioni a statuto speciale e/o alle province autonome di Trento e di Bolzano o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. In
particolare:
Il comma 25, modificando l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce
l'aumento dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa, mentre il contributo per i giudizi di impugnazione viene aumentato della meta' (comma 27). Inoltre, e' previsto che il maggior gettito conseguente da questi aumenti e' destinato ad essere versato all'entrata del bilancio statale per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa (commi 25 e 28).
I commi 82 e 83, pur riservando allo Stato la competenza in
materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed
in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che
sono le regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria
delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita'
sanitaria internazionale e che alla regolazione finanziaria si
provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie
locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi
rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale.
Il comma 118, che va a modificare l'art. 16, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia' impugnato da
questa provincia con ricorso sub R.G. n. 149/2012, modifica
unilateralmente, incrementandoli, gli obiettivi del patto di
stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015.
I commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra debiti
degli enti locali a qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e
assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme
ad essi spettanti a titolo dell'imposta municipale propria di cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia'
oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso sub R.G.
n. 40/2012).
Il comma 132, che interviene nuovamente sul livello del
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato
finanziamento, come rideterminato dall'art. 15, comma 22,
decreto-legge 95/2012, anche questo - come detto - gia' oggetto di
impugnativa, prevede che, fino all'emanazione delle relative norme di
attuazione, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sia effettuato mediante
accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Il comma 138, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori
rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, prevede
che, salvo poche eccezioni, gli enti territoriali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 2014, possono
effettuare acquisti immobiliari solo ove ne siano comprovate
documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e la
congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio e che a
tutte le pubbliche amministrazioni e' fatto divieto di acquistare
immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva.
I commi 141, 142 e 143 riducono per tutte le pubbliche
amministrazioni la capacita' di spesa per l'acquisto di mobili e
arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio
dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e vietano
fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e la stipula di
contratti di leasing. Sono previste poche eccezioni.
Il comma 146, invece, consente a tutte le pubbliche
amministrazioni la facolta' di conferire incarichi di consulenza in
materia informatica soltanto in casi del tutto eccezionali.
Il comma 299 che apporta delle modifiche all'art. 2 (Disposizioni
in materia di entrate) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
prevede che a partire dall'anno 2013 le maggiori entrate strutturali
ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale confluiscono in un Fondo per la riduzione
strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al
contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle
imprese.
Con il comma 380, emanato nell'ambito delle nuove norme
finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 decreto-legge n.
201/2011, per gli anni 2013 e 2014, vengono abrogati il comma 11
dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo Stato
ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita' dei restanti
commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2. La disposizione conferma
peraltro, per lo stesso biennio, che il comma 17 continua ad
applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome (lettera h). Viene, quindi,
reiterato il meccanismo gia' contestato da questa provincia (ricorso
sub R.G. n. 40/2012) previsto dall'art. 13, comma 17, decreto-legge
n. 201/2011, e cioe' che fino all'emanazione delle norme di
attuazione previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale
(art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato a favore del
bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato e
vengono previste precise misure di compensazione per la soppressione
della riserva allo Stato della meta' del gettito.
Il comma 448, che autodefinisce le disposizioni di cui ai
successivi commi da 449 a 472 come principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone
altresi' che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle stesse.
Inoltre, pur prevedendo il 458 che l'attuazione dei commi 454,
455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
relative norme di attuazione, i commi 455, 456 e 457 contengono delle
precise norme di dettaglio.
In particolare, i commi 455 e 456 sono destinati ad assicurare il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, prevedendo che le stesse devono concordare con lo Stato, per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico
calcolato in termini di competenza mista, che viene determinato
aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli importi
indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, del contributo previsto
dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, degli importi
indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, e di ulteriori, non meglio
precisati contributi disposti a carico delle autonomie speciali, con
la previsione che, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, gli
obiettivi sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'accordo relativo al 2011 i predetti contributi. Anche questa
norma fa rinvio a delle disposizioni gia' impugnate dalla provincia,
ovvero l'art. 32, legge n. 183/2011 (ricorso sub R.G. n. 7/2012),
l'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (ricorso sub R.G. n.
40/2012).
Il comma 457 dispone che le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via
esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno per gli enti
locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione, con la precisazione che tali modalita'
devono avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e
che, comunque, deve rimanere fermo l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'art. 31 legge n. 183/2011. E'
previsto altresi' l'automatica applicazione delle regole in materia
di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante
territorio nazionale, in caso di mancato accordo.
Inoltre, il comma 459 detta una disciplina particolare per il
concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti
dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, anche mediante l'assunzione
dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di
attuazione statutaria; che devono anche precisare le modalita' e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualita' definite.
In merito al monitoraggio del patto per le regioni e le province
autonome, il comma 461 conferma in capo a queste l'obbligo di
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, la certificazione ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
Viene precisato che la mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto, mentre la ritardata trasmissione,
purche' attesti il rispetto del patto, e' sanzionato ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, norma anche questa impugnata dalla provincia con
ricorso pendente innanzi alla Corte costituzionale sub R.G. n.
161/2011. Viene altresi' demandato al Ministro dell'economia e delle
finanze la facolta' di aggiornare, ove intervengano modifiche
legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i
termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province
autonome (comma 466).
La disciplina del sistema sanzionatorio per il caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, prosegue con i commi 462,
463, 464 e 465, anch'essi indirizzati espressamente alle province
autonome, sancendo addirittura la nullita' dei contratti di servizio
e degli altri atti posti in essere che si configurano elusivi delle
regole del patto di stabilita' interno nonche' le condizioni in forza
delle quali le stesse si considerano adempienti al patto di
stabilita' interno.
E, infine, il comma 472 apporta delle modifiche alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 149/2011, gia' oggetto
di impugnativa, prevedendo che per gli enti per i quali il patto di
stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume
quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini
di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria.
Ora, con il cosiddetto accordo di Milano siglato nell'anno 2009,
tra la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo, dall'altro, si e' dato
vita, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie
con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso
autonomistico contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42, prevedendo,
nel contempo, che la modificazione del titolo VI dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), recante appunto le
disposizioni di carattere finanziario, avrebbe potuto essere
realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art.
104 dello statuto medesimo, che ammette il ricorso alla legge
ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo e della
regione e le province autonome, per quanto di rispettiva competenza.
Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 28, 82, 83, 118,
128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457,
459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, introducono modificazioni al complesso delle disposizioni
concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e dalle province autonome nel 2009 al fine di definirne il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del processo
di attuazione del c.d. federalismo fiscale, operando al di fuori dei
meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa e
statutaria.
Pertanto, la provincia autonoma di Bolzano, con il presente
ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale degli
stessi per i seguenti motivi di
Diritto
Violazione dell'art. 8, n. 1); dell'art. 9, n. 10); dell'art. 16
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670); violazione
del titolo VI dello statuto speciale, in particolare articoli 75,
75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; violazione degli articoli 103, 104 e
107 dello statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo
statuto speciale di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,
in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19; al decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4; al
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; al
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in
particolare art. 8; al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1975, n. 474, e al decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio 1980, n. 197; violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120
della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dell'art. 2, commi
106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; violazione dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di
delimitazione temporale.
In forza del titolo VI dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma di Bolzano gode di una
particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato
dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione
delle disposizioni recate dal medesimo titolo VI, che ammette
l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in
presenza di una preventiva intesa con la regione e le province
autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto.
Con l'accordo di Milano del 2009, la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
concordato con il Governo la modificazione del titolo VI dello
statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello
statuto medesimo.
La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2,
commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con
lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.
119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e
per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto, per cui vanno
rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme
interposte.
Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra
l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a
disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite
dalla normativa statale.
E' previsto espressamente che nella provincia trovano
applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste
dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato,
per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli
altri enti nel restante territorio nazionale.
In particolare, l'art. 79 dello statuto definisce i termini e le
modalita' del concorso delle province autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza
pubblica, il comma 3 stabilisce che la provincia concordi con il
Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al
patto di stabilita' interno, e attribuisce alle province la funzione
di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti
locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri
enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla
provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma
dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e per
gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma 4
prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla provincia e sono in ogni caso
sostituite da quanto previsto dall'art. 79.
L'art. 75 dello statuto attribuisce alle province autonome le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo
statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso,
i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o
indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra
elencate.
Stabilisce, inoltre, l'articolo 75-bis dello statuto che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio
della regione e delle rispettive province.
L'art. 80, comma 1, dello statuto attribuisce alle predette
province la potesta' legislativa concorrente in materia di finanza
locale; in particolare il comma 1-ter prevede che le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che
le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province.
L'art. 81, comma 2 dello statuto prevede inoltre che, allo scopo
di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita'
ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province
autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da
concordare tra il presidente della relativa provincia ed una
rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
L'art. 82 dello statuto prevede che le attivita' di accertamento
dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di
indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra
ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.
Inoltre, l'art. 83 dello statuto prevede che la regione, le
province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio
finanziario e che la regione e le province adeguano la propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle
province autonome e' attribuita la potesta' di emanare norme in
materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio
e di contratti delle medesime e degli enti da esse dipendenti (art.
16, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 - Norme di attuazione
in materia di finanza regionale e provinciale).
Dette norme di attuazione disciplinano anche tassativamente
(Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2010) le ipotesi di
riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis) e contengono specifiche
disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle
imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle
funzioni in materia di finanza locale da parte delle province
autonome (articoli 17, 18 e 19).
Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali
e' dominato dal principio dell'accordo (Corte costituzionale,
sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del
2000).
In particolare, per le province autonome di Trento e di Bolzano
la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del 2010) ha ribadito il
principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e
la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome: «Per
quanto riguarda la provincia autonoma di Trento, bisogna osservare
che l'autonomia finanziaria della regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale.
Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i
rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome,
comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre,
il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che
«Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle
dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello
Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art.
103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano
avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle
province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103,
che impone il procedimento di revisione costituzionale per le
modifiche statuarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito
alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione
e le province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo
precedente a proposito della regione Valle d'Aosta, e che pertanto
avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal
citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il
necessario accordo preventivo di Stato e regione. Di conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in
cui si applicano anche alla provincia autonoma di Trento. La
conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla provincia
autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una
norma statale, a seguito del ricorso di una provincia autonoma,
qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della
regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche
all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).».
E' evidente che le disposizioni di cui ai commi 25, 28, 82, 83,
118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456,
457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472 dell'art. 1 della legge in
questione (legge di stabilita' 2013) introducono modificazioni nel
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome nel 2009 al
fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica
e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo
fiscale.
Per di piu', dette disposizioni statali sono contenute in una
legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria,
comportano la sostanziale modifica di norme dello statuto speciale,
di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate dallo
statuto in materia finanziaria, senza l'osservanza delle procedure
paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello statuto,
con conseguente violazione dei predetti parametri.
Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli
articoli 104 e 107 dello statuto.
E la previsione di una disciplina statale immediatamente e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi' in
contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale e con il principio di
leale collaborazione, in quanto determina una modificazione
unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.
Queste disposizioni non solo modificano la misura del concorso
della provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza
pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in contrasto con il
titolo VI dello statuto e relative norme di attuazione, ed in
particolare con l'art. 79, comma 2, nonche' con l'art. 104, comma 1,
del medesimo statuto, proprio perche' non sono state precedute da
alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con questa
provincia. A proposito va ribadito che l'art. 104 dello statuto
prevede che le norme del titolo VI di tale statuto possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato, solo su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della
regione o delle due province (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.
133 del 2010).
Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata con
l'asserzione che il contributo delle regioni e delle province
autonome agli obiettivi di finanza pubblica costituirebbe principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,
ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica.
A riguardo la Corte costituzionale ha chiarito, da un lato, che
solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le
autonomie speciali (a partire dalla sentenza n. 169 del 2007, e da
ultimo nella sentenza n. 229 del 2011), e dall'altro lato, che la
qualificazione operata dal legislatore non e' in se' vincolante
qualora le norme, nella sostanza, non rivestano il carattere
dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e precedenti ivi richiamate;
sentenza n. 482 del 1995).
E, per quanto attiene il potere sostitutivo statale, per le
competenze aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione
statutaria ne definisce chiaramente le modalita' di esercizio
nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 526.
Le disposizioni in questione, nella parte in cui prevedono
l'immediata e diretta applicazione anche in provincia di Bolzano
della disciplina generale, qualora l'intesa non dovesse essere
raggiunta entro il termine definito, si pone anche in contrasto con
gli articoli 79 e 83 dello statuto, come modificati secondo la
procedura dell'art. 104, e con gli articoli 2 e 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento), con particolare riferimento alla continuita'
assicurata all'ordinamento provinciale, anche in combinato disposto
con l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di
attuazione in materia di finanza regionale e provinciale). La
rilevanza dette predette norme come parametri del giudizio di
legittimita' costituzionale e' riconosciuta dalla consolidata
giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al pari
delle norme statutarie, anche le norme di attuazione dello statuto
speciale (come, nella specie, il decreto legislativo n. 268/1992),
nonche' quelle, adottate con lo speciale procedimento previsto
dall'art. 104, di modifica o di integrazione del titolo VI dello
statuto, possono essere utilizzate come parametro del giudizio di
costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005, che richiama
le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458
del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267
del 2003).
E, comunque, non e' legittimo riservare all'erario le maggiori
entrate di natura tributaria afferenti all'ambito provinciale,
perche' con disposizioni di legge ordinaria non possono essere
modificate unilateralmente norme definite pariteticamente ai sensi
degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto.
Difatti, il comma 108 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti dell'art.
104 dello statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106 dello
stesso art. 2 - dispone che le quote dei proventi erariali spettanti
alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello
statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla
struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di
versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui
affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle
province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti,
istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei
tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province
autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data
attuazione al predetto comma 108.
Le previsioni contenute nella legge n. 228/2012, in quanto
destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la
riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote
o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'art. 9 decreto
legislativo n. 268/1992, ne' risultano rispettose del principio di
leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi
paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del medesimo decreto
legislativo e nell'art. 79 dello statuto, che definisce
specificamente le modalita' del concorso delle province autonome agli
obiettivi di finanza pubblica.
Ora, la provincia autonoma di Bolzano e' titolare di potesta'
legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli
8 e 9 dello statuto.
Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta'
amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in
materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1),
finanza locale (articoli 80 e 81) ed igiene e sanita' (art. 9, n.
10), con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico
del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari (Corte
costituzionale sentenza n. 341 del 2009) ed alla autonomia
finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello statuto e dalle relative
norme di attuazione.
E nelle materie attribuite alla competenza delle province
autonome l'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992, nel disciplinare
il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a carico delle province
autonome un onere di adeguamento della propria legislazione alle
norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello
statuto e, pertanto, nelle materie di competenza esclusiva, alle
disposizioni qualificabili norme fondamentali delle riforme
economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente alle
disposizioni qualificabili principi, il che tuttavia non significa
che le norme statali devono essere assunte talis qualis.
Per quanto attiene alla materia della tutela della salute, le
predette disposizioni statutarie sono state attuate - mediante
apposite norme d'attuazione, in particolare con il decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di
attuazione in materia di igiene e sanita') ed il decreto del
Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di
attuazione concernenti integrazioni alle norme di attuazione gia'
approvate in materia di igiene e sanita').
Inoltre, per effetto della riforma del titolo V, parte seconda,
della Costituzione, alle province autonome di Trento e di Bolzano e'
attribuita la competenza in materia di tutela della salute ai sensi
dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto
con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come
confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328 del 2006.
E, in forza dell'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, la provincia autonoma di Bolzano, provvede al finanziamento
del servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 34,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma
144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a
carico del bilancio dello Stato. In merito, codesta Ecc.ma Corte ha
riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato, quando non
concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo
per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del
2009 e n. 133 del 2010).
Sennonche' le disposizioni statali si caratterizzano come
specifiche disposizioni di dettaglio, espressamente riferite -
direttamente o indirettamente - alla provincia autonoma di Bolzano ed
ai suoi enti locali, che non consentono margine alcuno di
discrezionalita' nella sua attuazione all'interno dell'ordinamento
provinciale.
Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il previsto
accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali
ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali, va
altresi' rilevato che nell'ordinamento statutario non e' previsto
alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» ai sensi
dell'art. 104 dello statuto speciale, che sarebbero necessarie per
modificare l'attuale art. 79 dello stesso. La peculiare procedura
paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che per sua
natura non puo' essere condizionata e subordinata ad alcun termine,
specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale.
Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione di cui
allo stesso art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non e',
comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con la conseguenza
che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali avviene a tempo indeterminato. Sennonche' codesta
Ecc.ma Corte da tempo ha sancito l'illegittimita' di ogni
prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti territoriali,
misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato.
Proprio in ordine alla vicina provincia autonoma di Trento tale
principio e' stato ribadito chiaramente nella sentenza n. 142 del
2012.
Quindi, e' evidente che la disciplina che prevede
l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e diretta applicazione
di norme statali, e' lesiva dell'assetto statuario in quanto
definisce in assenza del prescritto accordo, regole di dettaglio
immediatamente applicabili, in violazione dei citati articoli 103,
104 e 107 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del
2010).
Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del
patto di stabilita' interno per la provincia e per gli enti locali
del suo territorio, posto che la definizione del loro contenuto non
puo' essere demandata ad una legge ordinaria dello Stato, senza
preventiva intesa.
Inoltre, il piu' volte citato art. 79, comma 3, dello statuto
attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano il potere di definire
gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno per i propri
enti locali e le relative funzioni di coordinamento, in relazione
alla competenza statutaria ad essa spettante in materia di finanza
locale (articoli 80 e 81 e relative norme di attuazione - decreto
legislativo n. 268/1992).
Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di
autonomia finanziaria provinciale, sia con riferimento alla
individuazione delle modalita' di concorrenza agli obiettivi di
stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione
tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della provincia stessa
alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) -
sia rispetto alla gestione del gettito tributario realizzato
dall'erario sul territorio provinciale e della riserva all'erario del
gettito provinciale (art. 75 St. e articoli da 9 a 10-bis decreto
legislativo n. 268/1992), con la conseguenza che risulta di tutta
evidenza che le disposizioni di cui si chiede la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale, si pongono in contrasto con il
complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nel 2009 con il gia' citato accordo di Milano, al fine di
definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al
processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, sotto diversi
profili.
Esaminando le singole disposizioni si precisa brevemente ancora
quanto segue:
art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Come gia' esposto in fatto, al comma 118 il legislatore statale,
modificando testualmente l'art. 16, comma 3, quarto periodo,
decreto-legge n. 95/2012, gia' oggetto di impugnativa da parte di
questa provincia (ricorso sub R.G. n. 149/2012), incrementa
unilateralmente, e al di fuori di qualunque procedimento concordato,
di 500 milioni di euro annui il concorso delle autonomie speciali
alla finanza pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015, sempre mediante
accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui
all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in stridente contrasto
con gli articoli 75, 79, 83 e 104 dello statuto speciale e piu' in
generale con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e
di delimitazione temporale, nonche' con le norme dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione che disciplinano le
relazioni finanziarie con lo Stato e che stabiliscono particolari
garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche (titolo
VI St. e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, articoli 103, 104
e 107 St.), nonche' con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (in combinato disposto con l'art. 16 del decreto
legislativo n. 268/1992).
A riguardo va anche ribadito che nell'ordinamento statutario non
e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate»
che, ai sensi del giu' esaminato art. 104 dello statuto speciale,
sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'art. 79
dello stesso statuto: la procedura paritetica presuppone una
necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere
condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito
unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che
l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato;
art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Per le stesse considerazioni anche la previsione, in relazione
alle ulteriori riduzioni, di 600 milioni per il 2013 e di 1.000
milioni a decorrere dal 2014, del livello del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale, come gia' rideterminato dall'art. 15, comma 22,
decreto-legge n. 95/2012, riguardo alle province autonome (e le
autonomie speciali, con esclusione della regione siciliana), che
l'ulteriore concorso e' assicurato mediante le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, quindi, con le
apposite norme di attuazione statutaria, e, fino all'emanazione delle
predette norme di attuazione, mediante l'accantonamento annuale, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma
132), e' costituzionalmente illegittima.
A riguardo va anche evidenziato che la normativa statale impone
un risparmio di spesa che interferisce con la devoluzione dei tributi
erariali spettanti per statuto alle province autonome, in un ambito,
come quello sanitario, in cui le province autonome provvedono con
oneri a carico del proprio bilancio a finanziare il relativo servizio
sanitario (art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724),
quando codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento alle autonomie
speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo Stato,
quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure
ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze
n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010).
E' evidente che tale previsione interferisce sulle competenze in
materia sanitaria attribuite dallo statuto speciale alla regione
(art. 4, n. 7) e alle province autonome (articoli 8, n. 1); 9, n.
10); e 16 St.) e relative norme di attuazione (decreto del Presidente
della Repubblica n. 474/1975 e decreto del Presidente della
Repubblica n. 197/1980, nonche' dalla riforma del titolo V, parte
seconda, della Costituzione (art. 117, comma terzo, Cost.), in
combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, come confermato piu' volte da codesta Ecc.ma
Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006, n. 270 del 2005 e
n. 510 del 2002).
Il comma 132 determina quindi, come ha gia' fatto il comma 22
dell'art. 15 del decreto-legge n. 95/2012, un contributo
straordinario di carattere permanente al risanamento della finanza
pubblica statale per la spesa sanitaria a carico delle autonomie
speciali, motivo per cui la disposizione e' profondamente lesiva
dell'autonomia finanziaria e delle competenze riconosciute alla
provincia autonoma di Bolzano, in violazione, in particolare, degli
articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto speciale,
delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della
Repubblica n. 474/1975, decreto del Presidente della Repubblica n.
197/1980 e decreto legislativo n. 266/1992), dell'art. 117, terzo
comma, Cost., in combinato disposto dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo VI dello statuto
speciale, in particolare articoli 75, 79, 83, e delle relative norme
di attuazione (decreto legislativo n. 268/1992), degli articoli 104 e
107 dello statuto speciale nonche' dei principi di ragionevolezza, di
leale collaborazione e di delimitazione temporale;
art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Per le considerazioni appena svolte anche i commi 82 e 83, i
quali pur riservando allo Stato la competenza in materia di
assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia
di assistenza sanitaria transfrontaliera, confermano che sono le
regioni a doversi fare carico della regolazione finanziaria delle
partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale e che alla regolazione finanziaria si provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di
residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi
rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale, violano le speciali
prerogative della provincia autonoma di Bolzano;
art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Anche il comma 138, il quale, nell'integrare l'art. 12 (acquisto,
vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)
decreto-legge n. 98/2011, prevede che, al fine di pervenire a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita interno, dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali nonche'
gli enti del Servizio sanitario nazionale possono abituare acquisti
immobiliari solo ove ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile
del procedimento e la congruita' del prezzo sia attestata
dall'Agenzia del demanio ed il quale pone il divieto, salvo poche
eccezioni, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione (come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196) nonche' le autorita' indipendenti di
acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di
locazione passiva, pur costituendo una misura di contenimento della
spesa pubblica, contiene un disciplina di dettaglio tale da apparire
immediatamente precettive.
Sennonche', per lo speciale ordinamento delle province autonome,
nell'ambito delle materie di loro competenza e dell'autonomia
finanziaria ad esse riconosciuta e' posto a carico delle medesime
solamente l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle
disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello statuto
ed e', quindi, esclusa la immediata applicazione delle norme statali,
restando applicabili le norme provinciali gia' vigenti.
Quindi, il comma 138, qualora inteso come applicabile alle
province autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, e'
incompatibile con i parametri statutari e costituzionali evidenziati,
e, in particolare, con gli articoli 8, n. 1); 9, n. 10): e 16 dello
statuto speciale, il suo titolo VI, in particolare articoli 79, 80,
81 e 83, e delle relative norme di attuazione, in particolare decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 268, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
115, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e
decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197,
nonche' dell'art. 117, terzo comma Cost.;
art. 1, commi da 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Torna in evidenza la violazione dell'art. 79, comma 4, dello
statuto speciale, ove l'art. 1 della legge n. 228/2012, ai commi da
141 a 146, introduce specifiche misure di contenimento della spesa
destinate alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione (come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonche' alle
autorita' indipendenti.
In particolare, i commi 141, 142 e 143 introducono una disciplina
limitativa degli acquisti, riducono praticamente per tutte le
pubbliche amministrazioni, salvo poche eccezioni, la capacita' di
spesa per l'acquisto di mobili e arredi, con l'obbligo di versare
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le somme derivanti
da tali riduzioni di spesa, e vietano fino al 31 dicembre 2014
l'acquisto di autovetture e la stipula di contratti di leasing.
Inoltre, a norma del comma 146 e' consentito conferire incarichi di
consulenza in materia informatica solo in casi del tutto eccezionali.
Ora, benche' il comma 554 contenga una disposizione generale di
salvaguardia, la disposizione statale si caratterizza come una
specifica disposizione di dettaglio, di modo che non si esclude la
possibilita' che il legislatore abbia inteso vincolare anche questa
provincia e gli enti locali della medesima in modo diretto, in quanto
i commi 141, 142, 143 e 146 contengono precetti rivolti alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, nell'ambito delle quali ricadono
anche le province autonome e gli enti locali del relativo territorio.
Per quanto riguarda poi specificamente il comma 142, l'obbligo di
versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti in
seguito all'applicazione delle misure di contenimento della spesa
introdotte dal comma 141, comporta un ulteriore contributo a carico
dei bilanci provinciali e comunali non compatibile con il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica gia' previsto e disciplinato
compiutamente dall'art. 79 dello statuto speciale.
Quindi, la disciplina delle specifiche misure di contenimento
della spesa contenuta in tali commi, se deve essere intesa come
applicabili alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo
territorio, si pongono in contrasto, al pari del comma 138, con i
medesimi parametri statutari e costituzionali sopra illustrati, da
intendersi integralmente richiamati;
art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Anche il comma 380, il quale, nell'ambito delle nuove norme
finalizzate ad assicurare la spettanza ai comuni del gettito
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, abroga il comma
11 dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra lo
Stato ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita'
dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2, e' lesivo
delle prerogative riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano,
nella parte in cui conferma, per lo stesso biennio, l'applicazione
del comma 17 dell'art. 13 nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome,
prevedendo altresi' precise misure di compensazione per la
soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito.
Difatti, la norma di cui al comma 17 dell'art. 13, decreto-legge
n. 201/2011 prevedendo per le predette regioni nonche' per le
province autonome che le stesse assicurano il recupero al bilancio
statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione
previste dalla legge delega sul c.d. federalismo fiscale (art. 27,
legge n. 42/2009), e' accantonato un importo pari a tale maggior
gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, reitera cosi' il meccanismo gia' contestato con ricorso sub
R.G. n. 40/2012, motivo per cui e' evidente che anche quest'ultima
disposizione viola tutta una serie di disposizioni del titolo VI
dello statuto speciale relativo alla finanza della regione e delle
due province autonome, e particolarmente gli articoli 75, 79, 80, 81,
82, nonche' le relative norme di attuazione (decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268), l'art. 104 dello statuto speciale nonche' i
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di
delimitazione temporale;
art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Per le considerazioni sin qui svolte, anche i commi 128 e 129 che
prevedono compensazioni a regime tra debiti degli enti locali a
qualsiasi titolo al Ministero dell'interno e assegnazioni anche
mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo
dell'imposta municipale propria, sono incompatibili con le
particolari prerogative riconosciute alla provincia autonoma di
Bolzano, anche perche' in contrasto con l'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
art. 1, commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464,
465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La violazione delle disposizione statutaria di cui all'art. 79
dello statuto speciale e, parallelamente, del peculiare regime
d'intesa delineato dall'art. 104 dello statuto speciale, nonche' del
connesso, e anzi presupposto principio di leale collaborazione,
risulta ancora piu' evidente per i commi da 448 a 466, che
introducono norme in materia di patto di stabilita' interno delle
regioni e delle province autonome.
La violazione e' ancora piu' latente, ove il legislatore statale
pretende di qualificare le disposizioni di cui ai commi da 449 a 472
come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione, quando codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte precisato che
solo le norme effettivamente costituenti principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica sono vincolanti anche per le
autonomie speciali (sentenze n. 229/2001 e n. 169/2007), mentre per
quanto attiene al potere sostitutivo statale, per le competenze
aventi fondamento statutario, la normativa di attuazione statutaria
ne definisce le modalita' di esercizio nell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (estensione alla
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle province autonome di
Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come ebbe a statuire codesta
Ecc.ma Corte con la sentenza n. 236 del 2004.
In particolare, in virtu' del comma 455 la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le province autonome devono concordare con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di
competenza mista, il quale viene determinato in via unilaterale
mediante l'aumento del saldo programmatico dell'esercizio 2011 degli
importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma
10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, del contributo previsto
dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma
Il, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, degli importi
indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'art.
16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e degli ulteriori,
non meglio specificati contributi disposti a carico delle autonomie
speciali e, secondo il comma 456, in caso di mancato accordo, e'
stabilito che gli obiettivi sono determinati applicando agli
obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011.
E' evidente che tali norme sono in contrasto con l'art. 79, comma
3, dello statuto speciale, il quale prevede invece che le province
concordino cori il Ministero dell'economia e delle finanze gli
obblighi relativi al patto di stabilita' interno, senza
determinazioni unilaterali.
Le norme appaiono, inoltre, viziate da irragionevolezza, anche in
considerazione della ravvisabile contraddizione intrinseca con la
norma statale, contenuta nella stessa fonte (comma 458), che richiama
il rispetto dei parametri statutari e nella quale il legislatore
statale prescrive che l'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avvenga
nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di
attuazione.
E', quindi, evidente che queste disposizioni hanno per effetto la
vanificazione della previsione di un'intesa di natura forte con lo
Stato, confermando, anche in caso di mancato accordo, la diretta
applicazione dei contributi determinati dal legislatore statale,
ponendosi in contrasto con le norme statutarie che presuppongono la
conclusione di un'intesa con lo Stato (art. 79, 104 e 107 St.).
Il successivo comma 457, riproducendo praticamente il contenuto
dispositivo del comma 13 dell'art. 32, legge n. 183/2011 gia' oggetto
di impugnativa, pur confermando le competenze provinciali in materia
di finanza locale, impone che anche gli enti situati sul territorio
della provincia autonoma siano assoggettati al rispetto
dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto di
stabilita' interno - dall'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183; in caso di mancato accordo, e' previsto che si applicano anche
agli enti locali del territorio della provincia autonoma, le
disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per
gli enti locali del restante territorio nazionale.
Anche questa norma e' in stridente contrasto con l'art. 79, comma
3, dello statuto speciale, posto che, a norma di tale disposizione
statutaria, compete in via esclusiva alle province autonome il
compito di definire il patto di stabilita', tra gli altri, con gli
enti locali del proprio territorio.
Quindi, sussistono anche qui le gia' lamentate violazioni
dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale, del titolo VI dello
stesso, in particolare, articoli 79, 80, 81 e 83, e degli articoli
104 e 107 dello statuto, nonche' dell'art. 2, decreto legislativo n.
266/1992 (in combinato disposto dell'art. 16, decreto legislativo n.
268/1992) e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.
Lo stesso dicasi per la disposizione di cui al comma 459, la
quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province
autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che
nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche norme di attuazione statutaria; per lo stesso comma tali
norme di attuazione devono precisare le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite, anche perche' l'art. 79, comma 1,
dello statuto speciale, emanato sulla base di un'intesa preventiva
tra lo Stato e questa provincia, individua tra le modalita' di
concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza
pubblica, anche l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di
funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Con i commi 461, 462, 463, 464 e 465 il legislatore si spinge
sino a definire tipologia e contenuto del monitoraggio e delle
sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per la provincia e per gli enti locali del suo
territorio, in palese violazione del nuovo titolo VI dello statuto
speciale, modificato ai sensi dell'art. 104 dello statuto medesimo,
che stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e
prevede espressamente che trovino applicazione nella provincia le
sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e
di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno previste dallo statuto
speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel
restante territorio nazionale (art. 79 St.).
In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del 2010
ha gia' chiarito che la definizione delle sanzioni derivanti dal
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la provincia e
per gli enti locali del rispettivo territorio, non puo' la legge
ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro contenuto in
violazione degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale.
Risulta, pertanto, palese, la violazione, in particolare, del
titolo VI dello statuto speciale, in particolare 79, 80 e 81, e della
relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18, dell'art. 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonche' dei principi
di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione
temporale.
E per le considerazioni sin qui svolte, anche il comma 472, il
quale, apportando delle modifiche alla lettera a) del comma 1
dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede
che per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e'
riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria, qualora fosse
applicabile anche in provincia di Bolzano, e' in contrasto con il
quadro sin qui disegnato;
art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
Infine, anche i commi 25 e 28, che nell'ambito delle disposizioni
che modificano l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie) del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo l'aumento
dell'importo del contributo unificato per determinate tipologie di
controversie avanti la giustizia amministrativa ed aumentandolo della
meta' per il relativo giudizio di impugnazione (comma 27), prevedono
che il maggior gettito conseguente sia versato all'entrata del
bilancio statale per essere assegnato ad uno specifico capitolo
destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di
giustizia amministrativa, nonche' il comma 299, il quale prevede che
le maggiori entrate cd ed effettivamente incassate derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, confluiscono in un
Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono
finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle
famiglie e sulle imprese, riservando praticamente a favore dello
Stato il maggior gettito derivante dal contrasto all'evasione
fiscale, sono in contrasto con la particolare disciplina finanziaria
della provincia autonoma di Bolzano.
In merito, va subito precisato che la natura di «entrata
tributaria erariale» del contributo unificato e' stata confermata da
codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 73 del 2005.
E, sulla base della pronuncia giu' emessa da codesta Ecc.ma Corte
con la sentenza n. 182 del 2010, poi confermata dalla sentenza n. 142
del 2012, e' stato chiarito che la riserva al bilancio statale di
gettito di natura tributaria e' legittima se soddisfa le condizioni
previste dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
(norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale).
In particolare, per valutare se la riserva al bilancio statale
sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi tutte le
condizioni previste dall'art. 9, decreto legislativo n. 268/1992. In
particolare, questo articolo richiede a tal fine che: 1) la suddetta
riserva sia giustificata da finalita' diverse da quelle di cui al
comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis dello
stesso decreto legislativo n. 268/1992, e cioe' da finalita' diverse
tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della
finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese
derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla
regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); 2) il gettito derivi da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia
temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel
bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per
legge alla copertura (ai sensi dell'art. 81 Cost.) di spese
specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a
materie di competenza regionale o provinciale (ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali).
Nella specie, le norme contenute nei commi 25, 28 e 299 della
legge in questione non soddisfano ne' la condizione della
delimitazione temporale del prelievo ne' quella del carattere non
continuativo delle spese alla cui copertura il gettito stesso viene
destinato.
Ne consegue che, se la riserva all'erario di cui ai commi 25, 28
e 299 deve intendersi riferita anche alle province autonome,
nonostante la formula di salvaguardia di cui al comma 554, la stessa
e' costituzionalmente illegittima, in particolare, per violazione
degli articoli 75 e 79 dello statuto speciale e degli articoli 3, 9,
10 e 10-bis delle relative norme di attuazione (decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 268), nonche' del principio di leale
collaborazione.
Infatti, la maggiorazione del contributo unificato riguarda
un'entrata che spetta alle province autonome, rientrando nell'ambito
residuale di tutte le entrate tributarie non specificamente
individuate e non attribuite ad altri enti ai sensi dello statuto
speciale (art. 75, lettera g), St.), mentre le maggiori entrate
incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale
riferibili alla provincia autonoma di Bolzano spettano alla stessa
nella misura dovuta.
P. Q. M.
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita',
costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28; 82; 83;
118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380, in particolare
lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463; 464;
465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013)».
Bolzano-Roma, 23 febbraio 2013
Gli avv.ti Guggenberg - Bernardi - Beikircher - Fadanelli - Costa