Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 4 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano).

 

 

(GU n. 13 del 27.3.2013)

 

    Ricorso della provincia autonoma di  Bolzano  (codice  fiscale  e partita I.V.A. …), in persona del suo presidente  e  legale rappresentante pro tempore, dott. Luis Durnwalder (codice fiscale DRN…),  rappresentata  e  difesa,  tanto  congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura  speciale  repertorio  n. 23580 dell'11 febbraio 2013, rogata  dal  segretario  generale  della giunta  provinciale  dott.  Hermann  Berger,  nonche'  in  virtu'  di deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a  stare  in giudizio n. 237 dell'11 febbraio  2013,  dagli  avvocati  Renate  von Guggenberg   (codice   fiscale       - …),   Stephan   Beikircher    (codice fiscale …  -  …),

Cristina  Bernardi  (codice  fiscale     - …) e Laura Fadanelli  (codice  fiscale   -  …),  tutti  del Foro   di   Bolzano,   con    indirizzo    di    posta    elettronica   ed   indirizzo   di   posta   elettronica

certificata    e   numero   fax …, e dall'avv. Michele Costa (codice fiscale …),  del  Foro  di  Roma,  con  indirizzo  di  posta  elettronica … e presso lo studio di  quest'ultimo  in  Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: …  e numero fax …);

    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in  persona  del Presidente  del  Consiglio  in  carica:  per  la   dichiarazione   di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera  b),  n. 4; 28; 82; 83; 118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380,

in particolare lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459;  461; 462; 463; 464; 465; 472;  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)».

    Nel supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 302 del 29 dicembre 2012, e' stata pubblicata la  legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita' 2013)».

    La citata legge, che contiene diverse misure per il  contenimento della spesa pubblica e  detta  regole  per  il  patto  di  stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pur prevedendo al comma 554 del primo e unico  art.  1  una  clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali, detta una serie di

disposizioni riferite direttamente alle regioni  a  statuto  speciale e/o alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  comunque riferibili,  direttamente   o   indirettamente,   alle   stesse.   In

particolare:

    Il comma 25, modificando l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione  delle  controversie) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  in  legge,  con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   introduce

l'aumento  dell'importo  del  contributo  unificato  per  determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa,  mentre il contributo per i giudizi di  impugnazione  viene  aumentato  della meta' (comma  27).  Inoltre,  e'  previsto  che  il  maggior  gettito conseguente  da  questi  aumenti  e'  destinato  ad  essere   versato all'entrata  del  bilancio  statale   per   essere   destinato   alla realizzazione  di  interventi  urgenti  in   materia   di   giustizia amministrativa (commi 25 e 28).

    I commi 82 e 83, pur  riservando  allo  Stato  la  competenza  in

materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani  all'estero  ed

in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera,  confermano  che

sono le regioni a doversi fare carico della  regolazione  finanziaria

delle  partite  debitorie  e  creditorie  connesse   alla   mobilita'

sanitaria  internazionale  e  che  alla  regolazione  finanziaria  si

provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle  aziende  sanitarie

locali di residenza degli assistiti,  dei  costi  e  ricavi  connessi

rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani

all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare

in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno

sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione

della mobilita' sanitaria internazionale.

    Il comma 118, che  va  a  modificare  l'art.  16,  comma  3,  del

decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  in  legge,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gia'  impugnato  da

questa  provincia  con  ricorso  sub  R.G.  n.   149/2012,   modifica

unilateralmente,  incrementandoli,  gli  obiettivi   del   patto   di

stabilita' per gli anni 2013, 2014 e 2015.

    I commi 128 e 129 prevedono compensazioni  a  regime  tra  debiti

degli enti locali a qualsiasi  titolo  al  Ministero  dell'interno  e

assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento  sulle  somme

ad essi spettanti a titolo dell'imposta  municipale  propria  di  cui

all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in

legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  gia'

oggetto di impugnativa da parte di questa provincia (ricorso sub R.G.

n. 40/2012).

    Il  comma  132,  che  interviene  nuovamente  sul   livello   del

fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   del   correlato

finanziamento,   come   rideterminato   dall'art.   15,   comma   22,

decreto-legge 95/2012, anche questo - come detto -  gia'  oggetto  di

impugnativa, prevede che, fino all'emanazione delle relative norme di

attuazione, il concorso delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle

province autonome di Trento e  di  Bolzano  sia  effettuato  mediante

accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

    Il comma 138, al fine di pervenire a risparmi di spesa  ulteriori

rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita'  interno,  prevede

che, salvo poche eccezioni, gli enti  territoriali  e  gli  enti  del

Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 2014,  possono

effettuare  acquisti  immobiliari  solo  ove  ne   siano   comprovate

documentalmente  l'indispensabilita'  e  l'indilazionabilita'  e   la

congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio e che  a

tutte le pubbliche amministrazioni e'  fatto  divieto  di  acquistare

immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva.

    I  commi  141,  142  e  143  riducono  per  tutte  le   pubbliche

amministrazioni la capacita' di spesa  per  l'acquisto  di  mobili  e

arredi, con l'obbligo di versare annualmente all'entrata del bilancio

dello Stato le somme derivanti da tali riduzioni di spesa, e  vietano

fino al 31 dicembre 2014 l'acquisto di autovetture e  la  stipula  di

contratti di leasing. Sono previste poche eccezioni.

    Il  comma  146,   invece,   consente   a   tutte   le   pubbliche

amministrazioni la facolta' di conferire incarichi di  consulenza  in

materia informatica soltanto in casi del tutto eccezionali.

    Il comma 299 che apporta delle modifiche all'art. 2 (Disposizioni

in materia di entrate) del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

prevede che a partire dall'anno 2013 le maggiori entrate  strutturali

ed effettivamente incassate  derivanti  dall'attivita'  di  contrasto

dell'evasione fiscale confluiscono  in  un  Fondo  per  la  riduzione

strutturale  della  pressione   fiscale   e   sono   finalizzate   al

contenimento degli oneri fiscali  gravanti  sulle  famiglie  e  sulle

imprese.

    Con  il  comma  380,  emanato  nell'ambito  delle   nuove   norme

finalizzate  ad  assicurare  la  spettanza  ai  comuni  del   gettito

dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13  decreto-legge  n.

201/2011, per gli anni 2013 e 2014,  vengono  abrogati  il  comma  11

dello stesso articolo, relativo al riparto del gettito tra  lo  Stato

ed i comuni, e i commi 3 e 7 dell'art. 2 del decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita'  dei  restanti

commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2. La disposizione conferma

peraltro, per  lo  stesso  biennio,  che  il  comma  17  continua  ad

applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e

Valle d'Aosta e delle province autonome (lettera h).  Viene,  quindi,

reiterato il meccanismo gia' contestato da questa provincia  (ricorso

sub R.G. n. 40/2012) previsto dall'art. 13, comma  17,  decreto-legge

n.  201/2011,  e  cioe'  che  fino  all'emanazione  delle  norme   di

attuazione previste dalla legge delega sul c.d.  federalismo  fiscale

(art. 27, legge 5 maggio 2009, n. 42), e' accantonato  a  favore  del

bilancio dello Stato un importo pari a tale maggior gettito stimato e

vengono previste precise misure di compensazione per la  soppressione

della riserva allo Stato della meta' del gettito.

    Il comma  448,  che  autodefinisce  le  disposizioni  di  cui  ai

successivi  commi  da  449  a  472  come  principi  fondamentali   di

coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,

terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dispone

altresi' che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel

rispetto delle stesse.

    Inoltre, pur prevedendo il 458 che l'attuazione  dei  commi  454,

455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a  statuto

speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  delle

relative norme di attuazione, i commi 455, 456 e 457 contengono delle

precise norme di dettaglio.

    In particolare, i commi 455 e 456 sono destinati ad assicurare il

concorso agli obiettivi di finanza pubblica da  parte  della  regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, prevedendo che le stesse devono concordare con lo Stato, per

ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo  programmatico

calcolato in termini  di  competenza  mista,  che  viene  determinato

aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011  degli  importi

indicati per il 2013 nella tabella di  cui  all'art.  32,  comma  10,

della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  del  contributo  previsto

dall'art. 28, comma  3,  decreto-legge  n.  201/2011,  degli  importi

indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

relativi al 2013, 2014, 2015 e  2016,  e  di  ulteriori,  non  meglio

precisati contributi disposti a carico delle autonomie speciali,  con

la previsione che, in caso di mancato accordo entro il 31 luglio, gli

obiettivi  sono  determinati  applicando  agli   obiettivi   definiti

nell'accordo relativo al 2011 i  predetti  contributi.  Anche  questa

norma fa rinvio a delle disposizioni gia' impugnate dalla  provincia,

ovvero l'art. 32, legge n. 183/2011 (ricorso  sub  R.G.  n.  7/2012),

l'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (ricorso  sub  R.G.  n.

40/2012).

    Il comma 457 dispone che le  regioni  a  statuto  speciale  e  le

province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  esercitano  in  via

esclusiva le funzioni in materia di finanza  locale,  definiscono  le

modalita' attuative del patto di  stabilita'  interno  per  gli  enti

locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze

alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di  autonomia  e  dalle

relative norme di attuazione, con la precisazione che tali  modalita'

devono avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e

che,  comunque,  deve  rimanere  fermo  l'obiettivo  complessivamente

determinato in  applicazione  dell'art.  31  legge  n.  183/2011.  E'

previsto altresi' l'automatica applicazione delle regole  in  materia

di patto di stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante

territorio nazionale, in caso di mancato accordo.

    Inoltre, il comma 459 detta una  disciplina  particolare  per  il

concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome

al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi  stabiliti

dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre  un

risparmio per il bilancio dello Stato,  anche  mediante  l'assunzione

dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione,  con  le

modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di  specifiche  norme  di

attuazione statutaria; che devono  anche  precisare  le  modalita'  e

l'entita' dei risparmi per il bilancio dello  Stato  da  ottenere  in

modo permanente o comunque per annualita' definite.

    In merito al monitoraggio del patto per le regioni e le  province

autonome, il comma  461  conferma  in  capo  a  queste  l'obbligo  di

trasmettere al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il

termine perentorio del 31 marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di

riferimento, la certificazione ai fini della  verifica  del  rispetto

degli obiettivi del patto di stabilita' interno.

    Viene precisato che la mancata trasmissione della  certificazione

costituisce inadempimento al patto, mentre la ritardata trasmissione,

purche' attesti  il  rispetto  del  patto,  e'  sanzionato  ai  sensi

dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 149,  norma  anche  questa  impugnata  dalla  provincia  con

ricorso pendente  innanzi  alla  Corte  costituzionale  sub  R.G.  n.

161/2011. Viene altresi' demandato al Ministro dell'economia e  delle

finanze  la  facolta'  di  aggiornare,  ove  intervengano   modifiche

legislative alla  disciplina  del  patto  di  stabilita'  interno,  i

termini riguardanti gli adempimenti delle regioni  e  delle  province

autonome (comma 466).

    La disciplina del sistema sanzionatorio per il  caso  di  mancato

rispetto del patto di stabilita' interno, prosegue con i  commi  462,

463, 464 e 465, anch'essi  indirizzati  espressamente  alle  province

autonome, sancendo addirittura la nullita' dei contratti di  servizio

e degli altri atti posti in essere che si configurano  elusivi  delle

regole del patto di stabilita' interno nonche' le condizioni in forza

delle  quali  le  stesse  si  considerano  adempienti  al  patto   di

stabilita' interno.

    E, infine, il comma 472 apporta delle modifiche alla  lettera  a)

del comma 1 dell'art. 7 decreto legislativo n. 149/2011, gia' oggetto

di impugnativa, prevedendo che per gli enti per i quali il  patto  di

stabilita' interno e' riferito al  livello  della  spesa,  si  assume

quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in  termini

di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria.

    Ora, con il cosiddetto accordo di Milano siglato nell'anno  2009,

tra la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di

Trento e di Bolzano, da un lato, e il Governo, dall'altro, si e' dato

vita, ai sensi dell'art. 2, commi  da  106  a  126,  della  legge  23

dicembre 2009, n. 191, ad un nuovo sistema di  relazioni  finanziarie

con lo Stato, anche in attuazione del processo di  riforma  in  senso

autonomistico contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42, prevedendo,

nel contempo, che  la  modificazione  del  titolo  VI  dello  statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del  Presidente

della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670),  recante  appunto  le

disposizioni  di  carattere  finanziario,   avrebbe   potuto   essere

realizzata solo attraverso la procedura rinforzata prevista dall'art.

104 dello  statuto  medesimo,  che  ammette  il  ricorso  alla  legge

ordinaria solo in presenza di concorde richiesta del Governo e  della

regione e le province autonome, per quanto di rispettiva competenza.

    Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25,  28,  82,  83,  118,

128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456, 457,

459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472, della legge 24 dicembre 2012,  n.

228,  introducono  modificazioni  al  complesso  delle   disposizioni

concordate con il Governo dalla regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol

e dalle province autonome nel 2009 al fine di definirne  il  concorso

agli obiettivi di finanza pubblica e alla realizzazione del  processo

di attuazione del c.d. federalismo fiscale, operando al di fuori  dei

meccanismi concordati e sanciti in espressa disposizione normativa  e

statutaria.

    Pertanto, la provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  il  presente

ricorso solleva la questione  di  legittimita'  costituzionale  degli

stessi per i seguenti motivi di

 

                               Diritto

 

    Violazione dell'art. 8, n. 1); dell'art. 9, n. 10); dell'art.  16

dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670);  violazione

del titolo VI dello statuto speciale,  in  particolare  articoli  75,

75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; violazione degli articoli 103, 104 e

107 dello statuto speciale; violazione delle norme di attuazione allo

statuto speciale di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268,

in particolare articoli 9, 10,  10-bis,  17,  18  e  19;  al  decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;  al

decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.  115;  al

decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526,  in

particolare art. 8; al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

marzo 1975, n. 474, e al decreto del Presidente della  Repubblica  26

gennaio 1980, n. 197; violazione degli articoli 117, 118, 119  e  120

della Costituzione in combinato disposto con l'art.  10  della  legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; violazione dell'art.  2,  commi

106 e 108, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191;  violazione  dei

principi  di   ragionevolezza,   di   leale   collaborazione   e   di

delimitazione temporale.

    In  forza  del  titolo  VI  dello   statuto   speciale   per   il

Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma di Bolzano gode di una

particolare autonomia  in  materia  finanziaria,  sistema  rafforzato

dalla previsione di un  meccanismo  peculiare  per  la  modificazione

delle  disposizioni  recate  dal  medesimo  titolo  VI,  che  ammette

l'intervento del legislatore statale  con  legge  ordinaria  solo  in

presenza di una preventiva  intesa  con  la  regione  e  le  province

autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto.

    Con l'accordo  di  Milano  del  2009,  la  regione  Trentino-Alto

Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno

concordato con il  Governo  la  modificazione  del  titolo  VI  dello

statuto, secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello

statuto medesimo.

    La predetta intesa ha, quindi, portato,  ai  sensi  dell'art.  2,

commi da 106 a 126, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge

finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con

lo Stato, anche in  attuazione  del  processo  di  riforma  in  senso

federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009,  n.  42  (delega  al

Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.

119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda  espressamente  che  le

disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi  e

per gli effetti del predetto art. 104 dello statuto,  per  cui  vanno

rispettati  i  predetti  parametri  statutari  e  le  relative  norme

interposte.

    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra

l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a

disciplinare il concorso della regione e delle province  autonome  al

conseguimento degli obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',

nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario

posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e

dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite

dalla normativa statale.

    E'   previsto   espressamente   che   nella   provincia   trovano

applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi  di

perequazione e di solidarieta' nonche' quelle  relative  al  rispetto

degli obblighi derivanti dal patto  di  stabilita'  interno  previste

dallo statuto speciale e non altre definite dalla legge dello  Stato,

per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per  gli

altri enti nel restante territorio nazionale.

    In particolare, l'art. 79 dello statuto definisce i termini e  le

modalita' del concorso delle province autonome al conseguimento degli

obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento

degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento

comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di

coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa

statale.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi   di   finanza

pubblica, il comma 3 stabilisce che  la  provincia  concordi  con  il

Ministero dell'economia e delle  finanze  gli  obblighi  relativi  al

patto di stabilita' interno, e attribuisce alle province la  funzione

di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita'  interno  e

provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti

locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri

enti  ed  organismi  ad  ordinamento  provinciale  finanziati   dalla

provincia in via ordinaria.  In  tale  contesto,  il  medesimo  comma

dispone che non si applicano le misure adottate per le regioni e  per

gli altri enti del restante territorio nazionale. Inoltre il comma  4

prevede che le disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli

obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto

degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano

applicazione con riferimento alla  provincia  e  sono  in  ogni  caso

sostituite da quanto previsto dall'art. 79.

    L'art. 75 dello statuto attribuisce  alle  province  autonome  le

quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  dallo

statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di

bollo, tasse di concessione  governativa,  imposte  sul  consumo  dei

tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli

da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per

autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni  caso,

i nove decimi di tutte le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o

indirette, comunque denominate, ulteriori  rispetto  a  quelle  sopra

elencate.

    Stabilisce,  inoltre,  l'articolo  75-bis   dello   statuto   che

nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  regione

ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti  all'ambito

regionale e provinciale ed affluite, in  attuazione  di  disposizioni

legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal  territorio

della regione e delle rispettive province.

    L'art. 80, comma  1,  dello  statuto  attribuisce  alle  predette

province la potesta' legislativa concorrente in  materia  di  finanza

locale;   in   particolare   il   comma   1-ter   prevede   che    le

compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali  che

le leggi dello Stato attribuiscono  agli  enti  locali  spettano  con

riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province.

    L'art. 81, comma 2 dello statuto prevede inoltre che, allo  scopo

di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle  finalita'

ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle  leggi,  le  province

autonome corrispondono ai comuni stessi idonei  mezzi  finanziari  da

concordare  tra  il  presidente  della  relativa  provincia  ed   una

rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

    L'art. 82 dello statuto prevede che le attivita' di  accertamento

dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla  base  di

indirizzi e  obiettivi  strategici  definiti  attraverso  intese  tra

ciascuna provincia e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e

conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

    Inoltre, l'art. 83 dello  statuto  prevede  che  la  regione,  le

province ed i  comuni  hanno  un  proprio  bilancio  per  l'esercizio

finanziario e che la  regione  e  le  province  adeguano  la  propria

normativa alla legislazione dello Stato in materia di  armonizzazione

dei bilanci pubblici. E nella normativa di attuazione statutaria alle

province autonome e' attribuita  la  potesta'  di  emanare  norme  in

materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del  patrimonio

e di contratti delle medesime e degli enti da esse  dipendenti  (art.

16, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 - Norme  di  attuazione

in materia di finanza regionale e provinciale).

    Dette  norme  di  attuazione  disciplinano  anche  tassativamente

(Corte costituzionale, sentenza  n.  182  del  2010)  le  ipotesi  di

riserva all'erario (articoli 9, 10 e 10-bis) e contengono  specifiche

disposizioni per quanto attiene  l'attivita'  di  accertamento  delle

imposte erariali (art.  13)  e  l'attribuzione  e  l'esercizio  delle

funzioni in  materia  di  finanza  locale  da  parte  delle  province

autonome (articoli 17, 18 e 19).

    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali

e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   (Corte   costituzionale,

sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n.  98  del

2000).

    In particolare, per le province autonome di Trento e  di  Bolzano

la Corte costituzionale (sentenza n. 133 del  2010)  ha  ribadito  il

principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e

la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome:  «Per

quanto riguarda la provincia autonoma di  Trento,  bisogna  osservare

che   l'autonomia    finanziaria    della    regione    Trentino-Alto

Adige/Südtirol disciplinata dal titolo  VI  dello  statuto  speciale.

Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono  regolati  i

rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province  autonome,

comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali.  Inoltre,

il primo comma dell'art. 104  dello  stesso  statuto  stabilisce  che

«Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e  quelle

dell'art. 13 possono essere  modificate  con  legge  ordinaria  dello

Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto  di  rispettiva

competenza, della regione o delle due province». Il  richiamato  art.

103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano

avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.

Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto

speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia

finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o  delle

province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,

che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le

modifiche statuarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire  tale

scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito

alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa

incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la regione

e le province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo

precedente a proposito della regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto

avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal

citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il

necessario accordo preventivo di Stato  e  regione.  Di  conseguenza,

deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5

dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in

cui  si  applicano  anche  alla  provincia  autonoma  di  Trento.  La

conclusione appena enunciata deve  estendersi  anche  alla  provincia

autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte,

secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una

norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  provincia  autonoma,

qualora sia basata sulla  violazione  del  sistema  statutario  della

regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la  sua  efficacia  anche

all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009).».

    E' evidente che le disposizioni di cui ai commi 25, 28,  82,  83,

118, 128, 129, 132, 138, 141, 142, 143, 146, 299, 380, 448, 455, 456,

457, 459, 461, 462, 463, 464, 465 e 472 dell'art. 1  della  legge  in

questione (legge di stabilita' 2013)  introducono  modificazioni  nel

complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla  regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome  nel  2009  al

fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza  pubblica

e per realizzare il  processo  di  attuazione  del  c.d.  federalismo

fiscale.

    Per di piu', dette disposizioni statali  sono  contenute  in  una

legge ordinaria  e,  quindi,  in  una  fonte  legislativa  ordinaria,

comportano la sostanziale modifica di norme dello  statuto  speciale,

di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme autorizzate  dallo

statuto in materia finanziaria, senza  l'osservanza  delle  procedure

paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello  statuto,

con conseguente violazione dei predetti parametri.

    Proprio  in  quanto  tali  disposizioni  sono   fonte   normativa

ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare

fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate  ai  sensi  degli

articoli 104 e 107 dello statuto.

    E la  previsione  di  una  disciplina  statale  immediatamente  e

direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone altresi'  in

contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale e con il principio di

leale  collaborazione,  in   quanto   determina   una   modificazione

unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento provinciale.

    Queste disposizioni non solo modificano la  misura  del  concorso

della provincia autonoma di Bolzano  al  riequilibrio  della  finanza

pubblica nazionale, ma si pongono in ogni caso in  contrasto  con  il

titolo VI dello  statuto  e  relative  norme  di  attuazione,  ed  in

particolare con l'art. 79, comma 2, nonche' con l'art. 104, comma  1,

del medesimo statuto, proprio perche' non  sono  state  precedute  da

alcuna forma preventiva di intesa o di accordo del Governo con questa

provincia. A proposito va  ribadito  che  l'art.  104  dello  statuto

prevede che le norme del titolo VI di  tale  statuto  possono  essere

modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato,  solo  su   concorde

richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva  competenza,  della

regione o delle due province (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n.

133 del 2010).

    Certamente una modifica non puo' nemmeno essere giustificata  con

l'asserzione  che  il  contributo  delle  regioni  e  delle  province

autonome agli obiettivi di finanza pubblica  costituirebbe  principio

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione,

ovvero tutelare l'unita' economica della Repubblica.

    A riguardo la Corte costituzionale ha chiarito, da un  lato,  che

solo le norme effettivamente costituenti  principi  fondamentali  del

coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le

autonomie speciali (a partire dalla sentenza n. 169 del  2007,  e  da

ultimo nella sentenza n. 229 del 2011), e  dall'altro  lato,  che  la

qualificazione operata dal  legislatore  non  e'  in  se'  vincolante

qualora  le  norme,  nella  sostanza,  non  rivestano  il   carattere

dichiarato (sentenza n. 354 del 1994, e  precedenti  ivi  richiamate;

sentenza n. 482 del 1995).

    E, per quanto attiene  il  potere  sostitutivo  statale,  per  le

competenze aventi fondamento statutario, la normativa  di  attuazione

statutaria  ne  definisce  chiaramente  le  modalita'  di   esercizio

nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre

1987, n. 526.

    Le disposizioni  in  questione,  nella  parte  in  cui  prevedono

l'immediata e diretta applicazione  anche  in  provincia  di  Bolzano

della  disciplina  generale,  qualora  l'intesa  non  dovesse  essere

raggiunta entro il termine definito, si pone anche in  contrasto  con

gli articoli 79 e  83  dello  statuto,  come  modificati  secondo  la

procedura dell'art. 104, e  con  gli  articoli  2  e  4  del  decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione concernenti il

rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e

provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e

coordinamento),  con   particolare   riferimento   alla   continuita'

assicurata all'ordinamento provinciale, anche in  combinato  disposto

con l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di

attuazione  in  materia  di  finanza  regionale  e  provinciale).  La

rilevanza  dette  predette  norme  come  parametri  del  giudizio  di

legittimita'  costituzionale  e'   riconosciuta   dalla   consolidata

giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, ove ha ritenuto che, al  pari

delle norme statutarie, anche le norme di  attuazione  dello  statuto

speciale (come, nella specie, il decreto  legislativo  n.  268/1992),

nonche'  quelle,  adottate  con  lo  speciale  procedimento  previsto

dall'art. 104, di modifica o di  integrazione  del  titolo  VI  dello

statuto, possono essere utilizzate come  parametro  del  giudizio  di

costituzionalita' (per tutte sentenza n. 263 del 2005,  che  richiama

le sentenze n. 36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n.  458

del 1995, n. 520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n.  267

del 2003).

    E, comunque, non e' legittimo riservare  all'erario  le  maggiori

entrate  di  natura  tributaria  afferenti  all'ambito   provinciale,

perche' con  disposizioni  di  legge  ordinaria  non  possono  essere

modificate unilateralmente norme definite  pariteticamente  ai  sensi

degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto.

    Difatti, il comma 108 dell'art. 2 della legge 23  dicembre  2009,

n. 191, approvato - come detto - ai sensi e per gli effetti dell'art.

104 dello statuto - come ulteriormente precisato dal comma 106  dello

stesso art. 2 - dispone che le quote dei proventi erariali  spettanti

alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di

Trento e di Bolzano ai  sensi  degli  articoli  69,  70  e  75  dello

statuto, a decorrere  dal    gennaio  2011,  sono  riversate  dalla

struttura  di  gestione  individuata   dall'art.   22   del   decreto

legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi  oggetto  di

versamento unificato  e  di  compensazione,  e  dai  soggetti  a  cui

affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e  alle

province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti,

istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei

tempi da definire con apposito decreto del Ministro  dell'economia  e

delle finanze, adottato previa intesa con la regione  e  le  province

autonome. E con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata  data

attuazione al predetto comma 108.

    Le previsioni  contenute  nella  legge  n.  228/2012,  in  quanto

destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di  finanza

pubblica, non sono riconducibili alle condizioni in cui e' ammessa la

riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote

o dall'istituzione di nuovi tributi  ai  sensi  dell'art.  9  decreto

legislativo n. 268/1992, ne' risultano rispettose  del  principio  di

leale collaborazione, del  principio  consensuale  e  dei  meccanismi

paritetici definiti negli articoli 10 e 10-bis del  medesimo  decreto

legislativo   e   nell'art.   79   dello   statuto,   che   definisce

specificamente le modalita' del concorso delle province autonome agli

obiettivi di finanza pubblica.

    Ora, la provincia autonoma di Bolzano  e'  titolare  di  potesta'

legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli  articoli

8 e 9 dello statuto.

    Nello specifico la potesta' legislativa e la correlativa potesta'

amministrative (art. 16) possono essere ricondotti alle competenze in

materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8,  n.  1),

finanza locale (articoli 80 e 81) ed igiene e  sanita'  (art.  9,  n.

10), con il finanziamento integrale del settore  sanitario  a  carico

del bilancio provinciale, per quanto attiene gli enti sanitari (Corte

costituzionale  sentenza  n.  341  del  2009)   ed   alla   autonomia

finanziaria riconosciuta dal titolo VI dello statuto e dalle relative

norme di attuazione.

    E  nelle  materie  attribuite  alla  competenza  delle   province

autonome l'art. 2, decreto legislativo n. 266/1992, nel  disciplinare

il rapporto tra i due ordinamenti, prevede a  carico  delle  province

autonome un onere di  adeguamento  della  propria  legislazione  alle

norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5  dello

statuto e, pertanto, nelle  materie  di  competenza  esclusiva,  alle

disposizioni   qualificabili   norme   fondamentali   delle   riforme

economiche e sociali, e nelle materie di competenza concorrente  alle

disposizioni qualificabili principi, il che  tuttavia  non  significa

che le norme statali devono essere assunte talis qualis.

    Per quanto attiene alla materia della  tutela  della  salute,  le

predette  disposizioni  statutarie  sono  state  attuate  -  mediante

apposite norme  d'attuazione,  in  particolare  con  il  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474  (Norme   di

attuazione in  materia  di  igiene  e  sanita')  ed  il  decreto  del

Presidente della  Repubblica  26  gennaio  1980,  n.  197  (Norme  di

attuazione concernenti integrazioni alle  norme  di  attuazione  gia'

approvate in materia di igiene e sanita').

    Inoltre, per effetto della riforma del titolo V,  parte  seconda,

della Costituzione, alle province autonome di Trento e di Bolzano  e'

attribuita la competenza in materia di tutela della salute  ai  sensi

dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in combinato disposto

con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  come

confermato da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 328 del 2006.

    E, in forza dell'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, la provincia autonoma di Bolzano, provvede  al  finanziamento

del servizio sanitario nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 34,

comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art.  1,  comma

144, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  senza  alcun  apporto  a

carico del bilancio dello Stato. In merito, codesta Ecc.ma  Corte  ha

riconosciuto il principio secondo il  quale  «lo  Stato,  quando  non

concorre al finanziamento della spesa sanitaria,  neppure  ha  titolo

per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341  del

2009 e n. 133 del 2010).

    Sennonche'  le  disposizioni  statali  si   caratterizzano   come

specifiche  disposizioni  di  dettaglio,  espressamente  riferite   -

direttamente o indirettamente - alla provincia autonoma di Bolzano ed

ai  suoi  enti  locali,  che  non  consentono   margine   alcuno   di

discrezionalita' nella sua  attuazione  all'interno  dell'ordinamento

provinciale.

    Per quanto attiene alla fase della mancata conclusione in termini

di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il  previsto

accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi  erariali

ovvero l'immediata e diretta applicazione  delle  norme  statali,  va

altresi' rilevato che nell'ordinamento  statutario  non  e'  previsto

alcun termine per l'emanazione  delle  «leggi  rinforzate»  ai  sensi

dell'art. 104 dello statuto speciale, che  sarebbero  necessarie  per

modificare l'attuale art. 79 dello  stesso.  La  peculiare  procedura

paritetica presuppone una necessaria preventiva intesa, che  per  sua

natura non puo' essere condizionata e subordinata ad  alcun  termine,

specie se stabilito unilateralmente in una norma ordinaria statale.

    Ad ogni modo, per l'emanazione delle norme di attuazione  di  cui

allo stesso art. 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  non  e',

comunque, previsto alcuna limitazione temporale, con  la  conseguenza

che l'accantonamento a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai

tributi erariali avviene a tempo  indeterminato.  Sennonche'  codesta

Ecc.ma  Corte  da  tempo  ha   sancito   l'illegittimita'   di   ogni

prescrizione di principio volta ad imporre, agli  enti  territoriali,

misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato.

    Proprio in ordine alla vicina provincia autonoma di  Trento  tale

principio e' stato ribadito chiaramente nella  sentenza  n.  142  del

2012.

    Quindi,   e'   evidente   che   la   disciplina    che    prevede

l'accantonamento o, addirittura, l'immediata e  diretta  applicazione

di  norme  statali,  e'  lesiva  dell'assetto  statuario  in   quanto

definisce in assenza del  prescritto  accordo,  regole  di  dettaglio

immediatamente applicabili, in violazione dei  citati  articoli  103,

104 e 107 dello statuto (Corte costituzionale, sentenza  n.  133  del

2010).

    Lo stesso vale per le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del

patto di stabilita' interno per la provincia e per  gli  enti  locali

del suo territorio, posto che la definizione del loro  contenuto  non

puo' essere demandata ad  una  legge  ordinaria  dello  Stato,  senza

preventiva intesa.

    Inoltre, il piu' volte citato art. 79,  comma  3,  dello  statuto

attribuisce alla provincia autonoma di Bolzano il potere di  definire

gli obblighi relativi al patto di stabilita'  interno  per  i  propri

enti locali e le relative funzioni  di  coordinamento,  in  relazione

alla competenza statutaria ad essa spettante in  materia  di  finanza

locale (articoli 80 e 81 e relative norme  di  attuazione  -  decreto

legislativo n. 268/1992).

    Il quadro sopra delineato evidenzia la peculiarita' del regime di

autonomia  finanziaria  provinciale,   sia   con   riferimento   alla

individuazione delle  modalita'  di  concorrenza  agli  obiettivi  di

stabilita', perequazione e solidarieta' - attraverso l'individuazione

tassativa delle ipotesi di assoggettabilita' della  provincia  stessa

alle disposizioni recate dal legislatore statale (cfr. art. 79 St.) -

sia  rispetto  alla  gestione  del  gettito   tributario   realizzato

dall'erario sul territorio provinciale e della riserva all'erario del

gettito provinciale (art. 75 St. e articoli da  9  a  10-bis  decreto

legislativo n. 268/1992), con la conseguenza  che  risulta  di  tutta

evidenza che le disposizioni di cui si  chiede  la  dichiarazione  di

illegittimita'  costituzionale,  si  pongono  in  contrasto  con   il

complesso delle disposizioni concordate con il Governo dalla  regione

Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle province autonome di Trento e di

Bolzano nel 2009 con il gia' citato accordo di  Milano,  al  fine  di

definire il loro concorso agli obiettivi di  finanza  pubblica  e  al

processo di attuazione del c.d. federalismo  fiscale,  sotto  diversi

profili.

    Esaminando le singole disposizioni si precisa  brevemente  ancora

quanto segue:

        art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    Come gia' esposto in fatto, al comma 118 il legislatore  statale,

modificando  testualmente  l'art.  16,  comma  3,   quarto   periodo,

decreto-legge n. 95/2012, gia' oggetto di  impugnativa  da  parte  di

questa  provincia  (ricorso  sub  R.G.   n.   149/2012),   incrementa

unilateralmente, e al di fuori di qualunque procedimento  concordato,

di 500 milioni di euro annui il  concorso  delle  autonomie  speciali

alla finanza pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015, sempre mediante

accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi

erariali, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di  cui

all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in stridente  contrasto

con gli articoli 75, 79, 83 e 104 dello statuto speciale  e  piu'  in

generale con i principi di leale collaborazione, di ragionevolezza  e

di delimitazione  temporale,  nonche'  con  le  norme  dello  statuto

speciale e delle relative norme di  attuazione  che  disciplinano  le

relazioni finanziarie con lo Stato  e  che  stabiliscono  particolari

garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche  (titolo

VI St. e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, articoli 103, 104

e 107 St.), nonche' con l'art. 2 del  decreto  legislativo  16  marzo

1992, n. 266  (in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del  decreto

legislativo n. 268/1992).

    A riguardo va anche ribadito che nell'ordinamento statutario  non

e' previsto alcun termine per l'emanazione delle  «leggi  rinforzate»

che, ai sensi del giu' esaminato art.  104  dello  statuto  speciale,

sarebbero necessarie per modificare l'attuale  lettera  dell'art.  79

dello  stesso  statuto:  la  procedura  paritetica   presuppone   una

necessaria preventiva intesa, che per  sua  natura  non  puo'  essere

condizionata e subordinata ad  alcun  termine,  specie  se  stabilito

unilateralmente  in  una  norma  ordinaria  statale,  di   modo   che

l'accantonamento  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione   ai

contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato;

        art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    Per le stesse considerazioni anche la  previsione,  in  relazione

alle ulteriori riduzioni, di 600 milioni  per  il  2013  e  di  1.000

milioni a decorrere dal 2014, del livello del fabbisogno del Servizio

sanitario nazionale, come gia' rideterminato dall'art. 15, comma  22,

decreto-legge n. 95/2012,  riguardo  alle  province  autonome  (e  le

autonomie speciali, con  esclusione  della  regione  siciliana),  che

l'ulteriore concorso e' assicurato  mediante  le  procedure  previste

dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e,  quindi,  con  le

apposite norme di attuazione statutaria, e, fino all'emanazione delle

predette norme di attuazione, mediante  l'accantonamento  annuale,  a

valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali  (comma

132), e' costituzionalmente illegittima.

    A riguardo va anche evidenziato che la normativa  statale  impone

un risparmio di spesa che interferisce con la devoluzione dei tributi

erariali spettanti per statuto alle province autonome, in un  ambito,

come quello sanitario, in cui le  province  autonome  provvedono  con

oneri a carico del proprio bilancio a finanziare il relativo servizio

sanitario (art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724),

quando codesta Ecc.ma Corte, proprio con riferimento  alle  autonomie

speciali, ha riconosciuto il principio secondo il  quale  «lo  Stato,

quando non concorre al finanziamento della spesa  sanitaria,  neppure

ha titolo per dettare norme di coordinamento  finanziario»  (sentenze

n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010).

    E' evidente che tale previsione interferisce sulle competenze  in

materia sanitaria attribuite  dallo  statuto  speciale  alla  regione

(art. 4, n. 7) e alle province autonome (articoli 8,  n.  1);  9,  n.

10); e 16 St.) e relative norme di attuazione (decreto del Presidente

della  Repubblica  n.  474/1975  e  decreto  del   Presidente   della

Repubblica n. 197/1980, nonche' dalla riforma  del  titolo  V,  parte

seconda, della  Costituzione  (art.  117,  comma  terzo,  Cost.),  in

combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18

ottobre 2001, n. 3, come confermato  piu'  volte  da  codesta  Ecc.ma

Corte (sentenze n. 328 del 2006, n. 181 del 2006, n. 270 del  2005  e

n. 510 del 2002).

    Il comma 132 determina quindi, come ha gia'  fatto  il  comma  22

dell'art.  15   del   decreto-legge   n.   95/2012,   un   contributo

straordinario di carattere permanente al  risanamento  della  finanza

pubblica statale per la spesa  sanitaria  a  carico  delle  autonomie

speciali, motivo per cui  la  disposizione  e'  profondamente  lesiva

dell'autonomia  finanziaria  e  delle  competenze  riconosciute  alla

provincia autonoma di Bolzano, in violazione, in  particolare,  degli

articoli 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), e 16 dello statuto  speciale,

delle relative norme di  attuazione  (decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 474/1975, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.

197/1980 e decreto legislativo n.  266/1992),  dell'art.  117,  terzo

comma,  Cost.,  in  combinato  disposto  dell'art.  10  della   legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del  titolo  VI  dello  statuto

speciale, in particolare articoli 75, 79, 83, e delle relative  norme

di attuazione (decreto legislativo n. 268/1992), degli articoli 104 e

107 dello statuto speciale nonche' dei principi di ragionevolezza, di

leale collaborazione e di delimitazione temporale;

        art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    Per le considerazioni appena svolte anche i  commi  82  e  83,  i

quali  pur  riservando  allo  Stato  la  competenza  in  materia   di

assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed  in  materia

di assistenza sanitaria  transfrontaliera,  confermano  che  sono  le

regioni a doversi fare carico  della  regolazione  finanziaria  delle

partite debitorie e  creditorie  connesse  alla  mobilita'  sanitaria

internazionale  e  che  alla  regolazione  finanziaria  si   provvede

attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le  province  autonome

di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali  di

residenza   degli   assistiti,   dei   costi   e   ricavi    connessi

rispettivamente  all'assistenza  sanitaria  dei  cittadini   italiani

all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da  regolare

in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno

sanitario standard regionale, attraverso un sistema di  compensazione

della  mobilita'  sanitaria  internazionale,  violano   le   speciali

prerogative della provincia autonoma di Bolzano;

        art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    Anche il comma 138, il quale, nell'integrare l'art. 12 (acquisto,

vendita,   manutenzione   e   censimento   di   immobili    pubblici)

decreto-legge n.  98/2011,  prevede  che,  al  fine  di  pervenire  a

risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal  patto  di

stabilita interno, dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali nonche'

gli enti del Servizio sanitario nazionale possono  abituare  acquisti

immobiliari   solo   ove   ne   siano   comprovate    documentalmente

l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile

del  procedimento  e  la  congruita'   del   prezzo   sia   attestata

dall'Agenzia del demanio ed il quale pone  il  divieto,  salvo  poche

eccezioni,  per  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione    (come

individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge  31

dicembre  2009,  n.  196)  nonche'  le  autorita'   indipendenti   di

acquistare immobili a titolo oneroso  e  di  stipulare  contratti  di

locazione passiva, pur costituendo una misura di  contenimento  della

spesa pubblica, contiene un disciplina di dettaglio tale da  apparire

immediatamente precettive.

    Sennonche', per lo speciale ordinamento delle province  autonome,

nell'ambito  delle  materie  di  loro  competenza  e   dell'autonomia

finanziaria ad esse riconosciuta e' posto  a  carico  delle  medesime

solamente  l'obbligo  di  adeguare  la  propria   legislazione   alle

disposizioni di principio costituenti vincolo ai sensi dello  statuto

ed e', quindi, esclusa la immediata applicazione delle norme statali,

restando applicabili le norme provinciali gia' vigenti.

    Quindi, il  comma  138,  qualora  inteso  come  applicabile  alle

province autonome ed agli enti locali del rispettivo  territorio,  e'

incompatibile con i parametri statutari e costituzionali evidenziati,

e, in particolare, con gli articoli 8, n. 1); 9, n. 10): e  16  dello

statuto speciale, il suo titolo VI, in particolare articoli  79,  80,

81 e 83, e delle relative norme di attuazione, in particolare decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266, decreto legislativo 16 marzo 1992,

n. 268, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio  1973,  n.

115, decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e

decreto del Presidente della Repubblica  26  gennaio  1980,  n.  197,

nonche' dell'art. 117, terzo comma Cost.;

        art. 1, commi da 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre

2012, n. 228.

    Torna in evidenza la violazione  dell'art.  79,  comma  4,  dello

statuto speciale, ove l'art. 1 della legge n. 228/2012, ai  commi  da

141 a 146, introduce specifiche misure di  contenimento  della  spesa

destinate alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato  della   pubblica   amministrazione   (come   individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'art.  1,

comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196),  nonche'  alle

autorita' indipendenti.

    In particolare, i commi 141, 142 e 143 introducono una disciplina

limitativa  degli  acquisti,  riducono  praticamente  per  tutte   le

pubbliche amministrazioni, salvo poche  eccezioni,  la  capacita'  di

spesa per l'acquisto di mobili e arredi,  con  l'obbligo  di  versare

annualmente all'entrata del bilancio dello Stato le  somme  derivanti

da tali riduzioni di spesa,  e  vietano  fino  al  31  dicembre  2014

l'acquisto di autovetture e  la  stipula  di  contratti  di  leasing.

Inoltre, a norma del comma 146 e' consentito conferire  incarichi  di

consulenza in materia informatica solo in casi del tutto eccezionali.

    Ora, benche' il comma 554 contenga una disposizione  generale  di

salvaguardia,  la  disposizione  statale  si  caratterizza  come  una

specifica disposizione di dettaglio, di modo che non  si  esclude  la

possibilita' che il legislatore abbia inteso vincolare  anche  questa

provincia e gli enti locali della medesima in modo diretto, in quanto

i commi  141,  142,  143  e  146  contengono  precetti  rivolti  alle

amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato

della pubblica  amministrazione,  nell'ambito  delle  quali  ricadono

anche le province autonome e gli enti locali del relativo territorio.

    Per quanto riguarda poi specificamente il comma 142, l'obbligo di

versare al bilancio dello Stato i risparmi  di  spesa  conseguiti  in

seguito all'applicazione delle misure  di  contenimento  della  spesa

introdotte dal comma 141, comporta un ulteriore contributo  a  carico

dei bilanci provinciali e comunali non compatibile  con  il  concorso

agli obiettivi di  finanza  pubblica  gia'  previsto  e  disciplinato

compiutamente dall'art. 79 dello statuto speciale.

    Quindi, la disciplina delle  specifiche  misure  di  contenimento

della spesa contenuta in tali  commi,  se  deve  essere  intesa  come

applicabili alle province autonome ed agli enti locali del rispettivo

territorio, si pongono in contrasto, al pari del  comma  138,  con  i

medesimi parametri statutari e costituzionali  sopra  illustrati,  da

intendersi integralmente richiamati;

        art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    Anche il comma 380,  il  quale,  nell'ambito  delle  nuove  norme

finalizzate  ad  assicurare  la  spettanza  ai  comuni  del   gettito

dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014, abroga  il  comma

11 dello stesso articolo, relativo al  riparto  del  gettito  tra  lo

Stato ed i  comuni,  e  i  commi  3  e  7  dell'art.  2  del  decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre resta sospesa l'operativita'

dei restanti commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo art. 2,  e'  lesivo

delle prerogative riconosciute alla provincia  autonoma  di  Bolzano,

nella parte in cui conferma, per lo  stesso  biennio,  l'applicazione

del  comma  17  dell'art.  13  nei  soli  territori   delle   regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle  province  autonome,

prevedendo  altresi'  precise  misure   di   compensazione   per   la

soppressione della riserva allo Stato della meta' del gettito.

    Difatti, la norma di cui al comma 17 dell'art. 13,  decreto-legge

n. 201/2011  prevedendo  per  le  predette  regioni  nonche'  per  le

province autonome che le stesse assicurano il  recupero  al  bilancio

statale del maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel  proprio

territorio e che,  fino  all'emanazione  delle  norme  di  attuazione

previste dalla legge delega sul c.d. federalismo  fiscale  (art.  27,

legge n. 42/2009), e' accantonato un  importo  pari  a  tale  maggior

gettito stimato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali, reitera cosi' il meccanismo gia' contestato con ricorso sub

R.G. n. 40/2012, motivo per cui e' evidente  che  anche  quest'ultima

disposizione viola tutta una serie  di  disposizioni  del  titolo  VI

dello statuto speciale relativo alla finanza della  regione  e  delle

due province autonome, e particolarmente gli articoli 75, 79, 80, 81,

82, nonche' le relative norme di attuazione (decreto  legislativo  16

marzo 1992, n. 268), l'art. 104  dello  statuto  speciale  nonche'  i

principi  di   ragionevolezza,   di   leale   collaborazione   e   di

delimitazione temporale;

        art. 1, commi 128 e 129, della legge  24  dicembre  2012,  n.

228.

    Per le considerazioni sin qui svolte, anche i commi 128 e 129 che

prevedono compensazioni a regime  tra  debiti  degli  enti  locali  a

qualsiasi titolo  al  Ministero  dell'interno  e  assegnazioni  anche

mediante  trattenimento  sulle  somme  ad  essi  spettanti  a  titolo

dell'imposta  municipale   propria,   sono   incompatibili   con   le

particolari  prerogative  riconosciute  alla  provincia  autonoma  di

Bolzano, anche perche' in  contrasto  con  l'art.  4,  comma  3,  del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

        art. 1, commi 448, 455, 456, 457, 459, 461,  462,  463,  464,

465 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    La violazione delle disposizione statutaria di  cui  all'art.  79

dello  statuto  speciale  e,  parallelamente,  del  peculiare  regime

d'intesa delineato dall'art. 104 dello statuto speciale, nonche'  del

connesso, e  anzi  presupposto  principio  di  leale  collaborazione,

risulta  ancora  piu'  evidente  per  i  commi  da  448  a  466,  che

introducono norme in materia di patto  di  stabilita'  interno  delle

regioni e delle province autonome.

    La violazione e' ancora piu' latente, ove il legislatore  statale

pretende di qualificare le disposizioni di cui ai commi da 449 a  472

come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai

sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della

Costituzione, quando codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte precisato che

solo le norme effettivamente costituenti  principi  fondamentali  del

coordinamento della finanza pubblica sono  vincolanti  anche  per  le

autonomie speciali (sentenze n. 229/2001 e n. 169/2007),  mentre  per

quanto attiene al  potere  sostitutivo  statale,  per  le  competenze

aventi fondamento statutario, la normativa di  attuazione  statutaria

ne definisce le modalita' di esercizio nell'art. 8  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (estensione alla

regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed  alle  province  autonome  di

Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente  della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),  come  ebbe  a  statuire  codesta

Ecc.ma Corte con la sentenza n. 236 del 2004.

    In particolare, in virtu' del comma 455 la regione  Trentino-Alto

Adige/Südtirol e  le  province  autonome  devono  concordare  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli  anni  dal

2013  al  2016,  il  saldo  programmatico  calcolato  in  termini  di

competenza mista, il  quale  viene  determinato  in  via  unilaterale

mediante l'aumento del saldo programmatico dell'esercizio 2011  degli

importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32,  comma

10, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  del  contributo  previsto

dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della

legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come  rideterminato  dall'art.  35,

comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma

Il,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,  degli  importi

indicati nel decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione  dell'art.

16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e degli  ulteriori,

non meglio specificati contributi disposti a carico  delle  autonomie

speciali e, secondo il comma 456, in  caso  di  mancato  accordo,  e'

stabilito  che  gli  obiettivi  sono  determinati   applicando   agli

obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011.

    E' evidente che tali norme sono in contrasto con l'art. 79, comma

3, dello statuto speciale, il quale prevede invece  che  le  province

concordino cori  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli

obblighi   relativi   al   patto   di   stabilita'   interno,   senza

determinazioni unilaterali.

    Le norme appaiono, inoltre, viziate da irragionevolezza, anche in

considerazione della ravvisabile  contraddizione  intrinseca  con  la

norma statale, contenuta nella stessa fonte (comma 458), che richiama

il rispetto dei parametri statutari  e  nella  quale  il  legislatore

statale prescrive che l'attuazione dei commi 454, 455 e  457  avvenga

nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano e delle  relative  norme  di

attuazione.

    E', quindi, evidente che queste disposizioni hanno per effetto la

vanificazione della previsione di un'intesa di natura  forte  con  lo

Stato, confermando, anche in caso  di  mancato  accordo,  la  diretta

applicazione dei  contributi  determinati  dal  legislatore  statale,

ponendosi in contrasto con le norme statutarie che  presuppongono  la

conclusione di un'intesa con lo Stato (art. 79, 104 e 107 St.).

    Il successivo comma 457, riproducendo praticamente  il  contenuto

dispositivo del comma 13 dell'art. 32, legge n. 183/2011 gia' oggetto

di impugnativa, pur confermando le competenze provinciali in  materia

di finanza locale, impone che anche gli enti situati  sul  territorio

della   provincia   autonoma   siano   assoggettati    al    rispetto

dell'obiettivo complessivamente determinato - in termini di patto  di

stabilita' interno - dall'art. 31 della legge 12  novembre  2011,  n.

183; in caso di mancato accordo, e' previsto che si  applicano  anche

agli  enti  locali  del  territorio  della  provincia  autonoma,   le

disposizioni previste in materia di patto di stabilita'  interno  per

gli enti locali del restante territorio nazionale.

    Anche questa norma e' in stridente contrasto con l'art. 79, comma

3, dello statuto speciale, posto che, a norma  di  tale  disposizione

statutaria, compete  in  via  esclusiva  alle  province  autonome  il

compito di definire il patto di stabilita', tra gli  altri,  con  gli

enti locali del proprio territorio.

    Quindi,  sussistono  anche  qui  le  gia'  lamentate   violazioni

dell'art. 8, n. 1,  dello  statuto  speciale,  del  titolo  VI  dello

stesso, in particolare, articoli 79, 80, 81 e 83,  e  degli  articoli

104 e 107 dello statuto, nonche' dell'art. 2, decreto legislativo  n.

266/1992 (in combinato disposto dell'art. 16, decreto legislativo  n.

268/1992) e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

    Lo stesso dicasi per la disposizione di  cui  al  comma  459,  la

quale prevede che  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province

autonome concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che

nei modi stabiliti dai  commi  454,  455  e  457,  anche  con  misure

finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,

mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso

l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di

specifiche norme di attuazione statutaria; per lo stesso  comma  tali

norme di attuazione devono precisare le  modalita'  e  l'entita'  dei

risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o

comunque per annualita' definite, anche perche' l'art. 79,  comma  1,

dello statuto speciale, emanato sulla base  di  un'intesa  preventiva

tra lo Stato e  questa  provincia,  individua  tra  le  modalita'  di

concorso  finanziario  ulteriore  al   riequilibrio   della   finanza

pubblica, anche  l'assunzione  di  oneri  relativi  all'esercizio  di

funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero

dell'economia e delle finanze.

    Con i commi 461, 462, 463, 464 e 465  il  legislatore  si  spinge

sino a definire  tipologia  e  contenuto  del  monitoraggio  e  delle

sanzioni applicabili  in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di

stabilita' interno per la provincia e per gli  enti  locali  del  suo

territorio, in palese violazione del nuovo titolo  VI  dello  statuto

speciale, modificato ai sensi dell'art. 104 dello  statuto  medesimo,

che stabilisce le regole per la definizione del patto di stabilita' e

prevede espressamente che trovino  applicazione  nella  provincia  le

sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e

di solidarieta' nonche' quelle relative al  rispetto  degli  obblighi

derivanti dal patto di  stabilita'  interno  previste  dallo  statuto

speciale e non altre definite dalla legge dello Stato, per cui non si

applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel

restante territorio nazionale (art. 79 St.).

    In merito, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 133 del  2010

ha gia' chiarito che la  definizione  delle  sanzioni  derivanti  dal

mancato rispetto del patto di stabilita' interno per la  provincia  e

per gli enti locali del rispettivo  territorio,  non  puo'  la  legge

ordinaria dello Stato definire unilateralmente il loro  contenuto  in

violazione degli articoli 104 e 107 dello statuto speciale.

    Risulta, pertanto, palese, la  violazione,  in  particolare,  del

titolo VI dello statuto speciale, in particolare 79, 80 e 81, e della

relativa norma di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 17 e 18,  dell'art.  2

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonche'  dei  principi

di  ragionevolezza,  di  leale  collaborazione  e  di   delimitazione

temporale.

    E per le considerazioni sin qui svolte, anche il  comma  472,  il

quale, apportando  delle  modifiche  alla  lettera  a)  del  comma  1

dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede

che per gli enti per i  quali  il  patto  di  stabilita'  interno  e'

riferito al livello  della  spesa,  si  assume  quale  differenza  il

maggiore  degli  scostamenti  registrati  in  termini  di  competenza

eurocompatibile  o   di   competenza   finanziaria,   qualora   fosse

applicabile anche in provincia di Bolzano, e'  in  contrasto  con  il

quadro sin qui disegnato;

        art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012,  n.

228.

    Infine, anche i commi 25 e 28, che nell'ambito delle disposizioni

che modificano l'art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema

giudiziario  e  la  celere  definizione   delle   controversie)   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   introducendo   l'aumento

dell'importo del contributo unificato per  determinate  tipologie  di

controversie avanti la giustizia amministrativa ed aumentandolo della

meta' per il relativo giudizio di impugnazione (comma 27),  prevedono

che il  maggior  gettito  conseguente  sia  versato  all'entrata  del

bilancio statale per  essere  assegnato  ad  uno  specifico  capitolo

destinato alla realizzazione di  interventi  urgenti  in  materia  di

giustizia amministrativa, nonche' il comma 299, il quale prevede  che

le  maggiori  entrate  cd  ed  effettivamente   incassate   derivanti

dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, confluiscono in un

Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono

finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle

famiglie e sulle imprese,  riservando  praticamente  a  favore  dello

Stato  il  maggior  gettito  derivante  dal  contrasto   all'evasione

fiscale, sono in contrasto con la particolare disciplina  finanziaria

della provincia autonoma di Bolzano.

    In  merito,  va  subito  precisato  che  la  natura  di  «entrata

tributaria erariale» del contributo unificato e' stata confermata  da

codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 73 del 2005.

    E, sulla base della pronuncia giu' emessa da codesta Ecc.ma Corte

con la sentenza n. 182 del 2010, poi confermata dalla sentenza n. 142

del 2012, e' stato chiarito che la riserva  al  bilancio  statale  di

gettito di natura tributaria e' legittima se soddisfa  le  condizioni

previste dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  268

(norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale).

    In particolare, per valutare se la riserva  al  bilancio  statale

sia  legittima,  occorre  verificare  se  essa  soddisfi   tutte   le

condizioni previste dall'art. 9, decreto legislativo n. 268/1992.  In

particolare, questo articolo richiede a tal fine che: 1) la  suddetta

riserva sia giustificata da finalita' diverse da  quelle  di  cui  al

comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis dello

stesso decreto legislativo n. 268/1992, e cioe' da finalita'  diverse

tanto dal  «raggiungimento  degli  obiettivi  di  riequilibrio  della

finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese

derivanti  dall'esercizio  delle  funzioni  statali   delegate   alla

regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); 2) il gettito  derivi  da

maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di  nuovi  tributi;  sia

temporalmente  delimitato;  sia  contabilizzato   distintamente   nel

bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per

legge  alla  copertura  (ai  sensi  dell'art.  81  Cost.)  di   spese

specifiche, nuove, di carattere non continuativo,  non  riferibili  a

materie di competenza regionale o provinciale  (ivi  comprese  quelle

relative a calamita' naturali).

    Nella specie, le norme contenute nei commi 25,  28  e  299  della

legge  in  questione  non  soddisfano   ne'   la   condizione   della

delimitazione temporale del prelievo ne'  quella  del  carattere  non

continuativo delle spese alla cui copertura il gettito  stesso  viene

destinato.

    Ne consegue che, se la riserva all'erario di cui ai commi 25,  28

e  299  deve  intendersi  riferita  anche  alle  province   autonome,

nonostante la formula di salvaguardia di cui al comma 554, la  stessa

e' costituzionalmente illegittima,  in  particolare,  per  violazione

degli articoli 75 e 79 dello statuto speciale e degli articoli 3,  9,

10 e 10-bis delle relative norme di attuazione  (decreto  legislativo

16  marzo  1992,  n.   268),   nonche'   del   principio   di   leale

collaborazione.

    Infatti,  la  maggiorazione  del  contributo  unificato  riguarda

un'entrata che spetta alle province autonome, rientrando  nell'ambito

residuale  di  tutte  le  entrate   tributarie   non   specificamente

individuate e non attribuite ad altri enti  ai  sensi  dello  statuto

speciale (art. 75, lettera  g),  St.),  mentre  le  maggiori  entrate

incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale

riferibili alla provincia autonoma di Bolzano  spettano  alla  stessa

nella misura dovuta.

 

                              P. Q. M.

 

    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita',

costituzionale dell'art. 1, commi 25, lettera b), n. 4; 28;  82;  83;

118; 128; 129; 132; 138; 141; 142; 143; 146; 299; 380, in particolare

lettere b), f), h), i); 448; 455; 456; 457; 459; 461; 462; 463;  464;

465; 472; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni

per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato

(Legge di stabilita' 2013)».

 

      Bolzano-Roma, 23 febbraio 2013

 

  Gli avv.ti Guggenberg - Bernardi - Beikircher - Fadanelli - Costa

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