Ricorso n. 30 del 3 marzo 2010 (Regione Friuli-Venezia Giulia)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2010 , n. 30
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2010 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).
(GU n. 13 del 31-3-2010)
Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 216 dell'11 febbraio 2010 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per violazione: degli articoli 48 e 49 della legge cost. n. 1 del 1963; dell'art. 1, comma 4, d. lgs. n. 137/2007; dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963; del giudicato costituzionale di cui alla sent. n. 74/2009 della Corte costituzionale (art. 136 della Costituzione e art. 30, legge n. 87/1953), per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o In base all'art. 48 dello Statuto speciale, la Regione Friuli-Venezia Giulia «ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti». E di seguito l'art. 49 dello Statuto dispone che «spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa: 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». Con d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137, sono state emanate Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale. L'art. 1 d. lgs. n. 137/2007 definisce le Modalita' di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione. In particolare, per quanto interessa la presente controversia, il comma 4 stabilisce che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorche' riscosse fuori del territorio regionale». Dunque, l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 137/2007 ha esteso la base imponibile della compartecipazione statutaria regionale ai proventi erariali, ricomprendendovi i redditi da pensione con decorrenza dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008. Tale disposizione e' stata assunta, come ricordava lo stesso comma 4 dell'art. 1 del citato decreto legislativo, «in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006» (doc. 2). Fondandosi sulla disposizione dell'art. 49, co. 1, n. 1 dello Statuto speciale, in base alla quale sono devoluti alla regione i sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riscossi nel territorio della regione stessa, si voleva por fine alla anomalia per la quale le trattenute operate sulle pensioni non erano calcolate fra i proventi erariali di cui all'art. 49, co. 1, n. 1. Tale disciplina e' stata gia' presa in considerazione da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2009. La Regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, aveva impugnato l'art. 2, co. 5, della 1. n. 244/2007, la quale stabiliva che, «in sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro». In questo modo, la legge finanziaria sostanzialmente modificava la norma di attuazione, riducendo i benefici derivanti da essa e arrecando cosi' una lesione alle prerogative costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante una fonte che invece per vincolo costituzionale e' tenuta al rispetto delle norme di attuazione. Con la citata sentenza codesta Corte costituzionale ha accolto il ricorso, sancendo che la norma allora impugnata, ponendo un limite all'ammontare annuo statutariamente spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione, violava il combinato disposto degli artt. 48 e 49 dello Statuto e dell'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo di attuazione dello statuto. La disposizione impugnata veniva dunque annullata. La Corte ha anche esteso la pronuncia di illegittimita' costituzionale alle norme statali che avevano prorogato la limitazione al 2010 ed al 2011, utilizzando l'istituto dell'illegittimita' conseguenziale di cui all'art. 27, legge n. 87/1953. A seguito della citata pronuncia lo Stato ha dettato, all'art. 2, comma 21, legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), una apposita disposizione «attuativa». Testualmente, essa e' cosi' formulata: «Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro». Sennonche' tale norma, in realta', non da' affatto congrua attuazione alla sentenza di codesta ecc.ma Corte, e risulta lesiva - oltre che del giudicato costituzionale - dell'autonomia finanziaria della Regione sotto i seguenti profili e ragioni di D i r i t t o 1) Violazione degli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto e dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 137/2007. Come sopra esposto, l'art. 2, comma 5, legge n. 244/2007, e' stato dichiarato illegittimo da codesta Corte in quanto limitava, per gli anni 2008 e 2009, l'«ammontare annuo statutariamcntc spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella medesima Regione», mentre «il combinato disposto degli evocati parametri (artt. 48 e 49 dello statuto; art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo di attuazione dello statuto)..., nell'ambito dei sei decimi del gettito dell'IRPEF, non pone alcun limite a detto ammontare». L'effetto chiaro della pronuncia della Corte relativa alla legge n. 244/2007 era (ed e') l'obbligo per lo Stato di corrispondere alla Regione l'intera somma spettante ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 137/2007, cioe' i sei decimi delle imposte sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione negli anni 2008 e 2009. Invece, la norma impugnata prevede il riconoscimento delle spettanze regionali solo «a decorrere dal 1° gennaio 2010». Sembra evidente che tale norma viola gli artt. 48 e 49 Statuto e l'art. 1, co. 4, d.lgs. n. 137/2007, che disciplinano l'autonomia finanziaria regionale, nonche' l'art. 65 Statuto, la' dove fa decorrere dal 1° gennaio 2010 - invece che dal 1° gennaio 2008 - il periodo per il quale il tavolo paritetico da essa previsto deve determinare l'ammontare delle somme che sono dovute alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. 137/2007 e in attuazione della sent. 74/2009 della Corte costituzionale. La violazione delle disposizioni statutarie e di attuazione risulta dal contrasto tra il dies a quo indicato nell'art. 2, comma 21, per il riconoscimento delle spettanze regionali («a decorrere dal 1° gennaio 2010») ed il dies a quo fissato nell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 137/2007 («a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l'anno 2008»). Una volta accertato che risulta violata la norma di attuazione, ne consegue automaticamente l'illegittimita' costituzionale della disposizione di legge ordinaria violatrice: non ci sono dubbi, infatti, sull'idoneita' delle norme di attuazione ad essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalita' (v., ad es., le sentt. 263/2005 e 287/2005 nonche', da ultimo, la sentenza n. 334 del 2009). Negli stessi termini, e contemporaneamente, la norma impugnata viola l'art. 65 dello Statuto, che affida ad una particolare fonte (i decreti legislativi di attuazione dello Statuto) il compito di dettare le norme di attuazione dello Statuto speciale. Come noto, tali fonti dispongono di una competenza separata e riservata e di forza prevalente rispetto alla legge ordinaria, che non puo' alterare la disciplina da esse stabilita. Questo principio e' pacifico ed e' stato piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale. Cosi', ad esempio, nella sent. n. 51/2006 si precisa che «le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari (secondo quanto ha piu' volte affermato questa Corte)» (punto 5 del Diritto). Nello stesso senso si possono poi vedere altresi' le sentenze n. 249/2005, n. 406 e n. 341 del 2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137 del 1998, n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980, oltre a quelle gia' ricordate sopra. Per le medesime ragioni, l'art. 2, co. 21, legge n. 191/2009 viola gli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto e l'art. 1, co. 4, d.lgs. n. 137/2007 anche la' dove, attraverso l'espressione «in attesa della predetta determinazione», imputa l'acconto di 200 milioni di euro ad anticipazione delle somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2010, anziche' imputarlo alle somme dovute a partire dal 1° gennaio 2008. E' da aggiungere che tale metodo basato su un «acconto» e sul successivo saldo puo' essere accettato solo in via transitoria ed in relazione alla specifica vicenda dell'attuazione della sent. 74/2009 di codesta Corte, come risulta dall'art. 2, comma 21, 1. 191/2009, e che dunque esso sarebbe costituzionalmente illegittimo ove dovesse essere inteso come metodo «a regime». Di per se', infatti, dall'art. 49 dello Statuto e dall'art. 1, comma 4, d.lgs. 137/2007 risulta che alla Regione «spettano» i sei decimi delle imposte sui redditi da pensione e l'art. 1, commi 1 e 3, d.lgs. 137/2007 regola le modalita' di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 49 Statuto, senza contemplare un acconto, per cui l'introduzione di un meccanismo «a regime» che contemplasse il versamento di un acconto, seguilo da un saldo, contrasterebbe con lo Statuto e con le norme di attuazione. 2) Violazione del giudicato costituzionale Nel punto precedente si sono illustrate le ragioni per le quali l'art. 2, co. 21, legge n. 191/2009 viola direttamente gli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto e l'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007. La norma impugnata, pero', contrasta anche frontalmente con il giudicato costituzionale di cui alla sent. 74/2009 e, tramite tale violazione, lede l'autonomia finanziaria regionale. Dalla sent. 74/2009 si evince chiaramente che: a) l'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007 integra l'art. 49 Statuto e, percio', e' idoneo a fungere da parametro di valutazione delle leggi ordinarie, che non possono violarlo; b) il combinato disposto dell'art. 49 Statuto e dell'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007 non pone limiti all'ammontare dei sei decimi delle imposte sui redditi da pensione spettante alla Regione; c) tali proventi spettano alla Regione a partire dal 2008. La norma impugnata, disconoscendo il credito regionale relativo al 2008 e al 2009, viola palesemente la sent. 74/2009 e, con cio', l'art. 136 Cost. e l'art. 30, legge n. 87/1953, che regolano l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale (per un caso in cui la Corte ha dichiarato illegittima una legge statale per violazione dell'art. 136 Cost., in un giudizio in via principale, v. la sent. 545/1990). Tale illegittimita' si traduce in lesione dell'autonomia finanziaria regionale, come disciplinata dall'art. 49 Statuto e dall'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007, dato che il contrasto con il dictum della Corte costituzionale porta alla sottrazione di proventi che le norme appena citate assegnano alla Regione.
P. Q. M. Voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), sotto i profili e per i motivi sopra esposti. Padova, addi' 22 febbraio 2010 Prof. avv.: Giandomenico Falcon